LE FRODI: concetti di adulterazione, sofisticazione, alterazione, contraffazione, pericolosità,, nocività e genuinità.



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Transcript:

LE FRODI: concetti di adulterazione, sofisticazione, alterazione, contraffazione, pericolosità,, nocività e genuinità. Mar. Ord.. Concetta Saracino (Comando Carabinieri per la Tutela della Salute)

FRODI CONTRAFFAZIONI E SOFISTICAZIONI

LE FRODI ALIMENTARI Secondo i più recenti orientamenti giuridici, in relazione alla produzione ed alla vendita dei prodotti alimentari, si è soliti distinguere tra due forme di inganno: la frode sanitaria e la frode commerciale. FRODE SANITARIA FRODE COMMERCIALE

Frodi sanitarie: Il presupposto della frode è insito nella probabilità o certezza di procurare un danno alla salute dei cittadini, di rendere potenzialmente o sicuramente nocive le derrate alimentari. (artt. 439 e seg. c.p. Delitti di comune pericolo mediante frode e Legge 30 aprile 1962 n. 283 Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

Frodi commerciali: comprendono tutte le azioni fraudolente sugli alimenti o sulle loro confezioni che, pur non determinando concreto o immediato nocumento per la salute pubblica,, favoriscono illeciti profitti a danno del consumatore. (artt. 515, 516 e 517 c.p. Delitti contro l industria l e il commercio)

Codice Penale titolo VI,, capo II Delitti di comune pericolo mediante frode Art. 439 c.p. avvelenamento di acque o di sostanze chiunque avvelena acque o sostanze destinate all alimentazione alimentazione prima che siano attinte o distribuite per il consumo è punito con la reclusione non inferiore a 15 anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica la pena dell ergastolo ergastolo. Art. 440 c.p. adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all alimentazione, alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà,, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono contraffatte o adulterate sostanze medicinali Art. 442 c.p. Commercio di sostanze alimentari contraffatte e adulterate chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente ivamente stabilite nei detti articoli.

Delitti di comune pericolo mediante frode Art. 444 c.p. commercio di sostanze alimentari nocive chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all alimentazione, alimentazione, non contraffatte nén adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 51 euro. SI TRATTA DI REATI DI PERICOLO E NON DI DANNO; PER LA PUNIBILITA DI ESSI NON SI ESIGE CHE LE SOSTANZE ALIMENTARI SI SIANO MANIFESTATE, IN CONCRETO, NOCIVE ALLA SALUTE PUBBLICA, ESSENDO SUFFICIENTE CHE ABBIANO IN SE L ATTITUDINE A PRODURRE NOCUMENTO ALLA PUBBLICA SALUTE (Cass. Sez.. I, sent. 888 del 15-10 10-66). TALE ATTITUDINE, TUTTAVIA, NON PUO CONSISTERE IN UN PERICOLO MERAMENTE IPOTETICO, OCCORRENDO, INVECE, UN PERICOLO CONCRETO RICAVABILE DA QUALSIASI MEZZO DI PROVA, ANCHE DALLA COMUNE ESPERIENZA (ESAME VISIVO, OLFATTIVO ECC.)

IL BENE GIURIDICO TUTELATO DA QUESTE NORME E E LA SALUTE PUBBLICA

PERICOLOSITA E NOCIVITA

LA PERICOLOSITA Consiste nella potenziale attitudine di una sostanza alimentare a cagionare un danno alla salute. E la probabilità che il danno alla salute si verifichi.

LA NOCIVITA Consiste nell attitudine che ha una sostanza alimentare di creare un danno alla salute di chi la consuma. La pericolosità,, in questo caso, non è data dalla ipotetica ed astratta possibilità di nocumento, ma dall'attitudine attitudine concreta e già immanente nel prodotto di provocare un danno alla salute se consumato nelle condizioni in cui in quel momento si trova.

DEFINIZIONE DI ALIMENTO per "alimento" (o "prodotto alimentare", o "derrata alimentare") si intende qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato ato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti Le norme del codice penale non distinguono tra categorie di alimenti, rientrandovi tutti i tipi di sostanze destinate all alimentazione alimentazione che possono essere contraffatte o adulterate pericolosamente, quindi anche cibi c dietetici, integratori alimentari, prodotti dolciari di ogni genere e bevande di ogni tipo. La diffusività del pericolo non necessariamente deve attingere l intera l collettività indifferenziata, ma è sufficiente che riguardi anche solo una cerchia più ristretta, purchè definita, di persone.

Legge 30 aprile 1962, n. 283 art. 5 Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari E vietato impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, sostanze alimentari: a)private anche in parte dei propri elementi nutritivi e mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione e naturale, salvo quanto previsto da leggi e regolamenti speciali; (SOFISTICAZIONI IN SENSO SO LATO) b)in cattivo stato di conservazione; c)con con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali; d)insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente p stato di alterazione; e) abrogato abrogato; f) abrogato abrogato; g)con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati zati con Decreto per la sanità,, o nel caso che siano stati autorizzati, senza l osservanza l delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali; h)che contengono residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione p delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l uomo. l Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l intervallo l minimo che deve intercorrere tra l ultimo l trattamento e la raccolta e, per le sostanze immagazzinate, tra l ultimo l trattamento e l immissione l in consumo. (anticrittogamici fitofarmaci)

Legge 30 aprile 1962, n. 283 art. 6, com. 3 Sanzioni: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell art. 5 sono puniti con l arresto l fino a un anno o con l ammenda l dal 309 euro a 30.987 euro. Per le violazioni delle disposizioni di cui alle lettere d) ed h) dell art. 5 si applica la pena dell arresto da tre mesi ad un anno o dell ammenda da 2.582 euro a 46.481 euro. FRODE TOSSICA LEDE LA GENNUINITA DEGLI ALIMENTI Per tossico o comunque dannoso si deve intendere qualsiasi fatto contravvenzionale previsto dagli art. 5 e 6 della legge e designato col termine generico di frode perché considerato dal legislatore come insidioso per se stesso o produttivo di effetti insidiosi, dal quale q derivi una attitudine della sostanza a produrre effetti intossicanti o comunque un pericolo di danno per la salute pubblica, da accertarsi in concreto. (Cass. VI,, sent. 1575 del 16.11.67 conf.. Cass. VI,, sent. 5911 del 15.6.81)

La detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, ovvero in stato di alterazione o comunque nocive (art. 5, lettere b) e d) della L. 283/1962) è reato di pericolo, per la consumazione del quale non è necessario che sia effettuata una compravendita o che sia effettivamente danneggiata la salute pubblica. IL PERICOLO DEVE ESSERE CONCRETO ovvero deve essere accertato e dimostrato attraverso elementi di prova (esame dei sensi, visivo e/o olfattivo - prelevamento di campioni e le relative analisi di laboratorio delle sostanza alimentari e delle bevande.

ASSAGGIATORE DI OLIO DI OLIVA Ad esempio l art. 2, comma 2, del Reg. (CEE) 11.07.1991 n. 2568/91 Regolamento della Commissione relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti prevede la qualifica di assaggiatore per il controllo organolettico dell olio di oliva vergine, la quale è giuridicamente valida ai fini dell accertamento delle caratteristiche organolettiche dell olio.

Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. L. 30-4-1962 n. 283 art. 1: Sono soggette a vigilanza per la tutela della salute pubblica la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. azione. A tal fine l'autorità sanitaria può procedere in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producono, si conservino c in deposito, si smercino e si consumino le predette sostanze, nonch nché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì,, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione. Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all uopo autorizzati. Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico o al veterinario provinciale Entro 15 giorni gli interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione Le analisi di revisione saranno eseguite presso L'ISS ISS

RAPPORTO TRA ARTT. 440, 444 E 452 C.P. E ARTT. 5 E 6 LEGGE 283/1962 Se nella condotta tenuta sono sussistenti gli estremi della pericolosit colosità pubblica, è eslcusa l applicablità degli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962, restando le relative contravvenzioni assorbite nei delitti previsti dagli artt. 444 e 452. Le norme del codice penale puniscono le condotte di contraffazione, ne, adulterazione ecc. delle sostanze alimentari e le condotte che, pur non costituendo contraffazione nén adulterazione, mettono in pericolo la salute pubblica. Gli artt. 5 e 6 della L. 283/1962, invece, hanno il fine di garantire la genuinità dei prodotti alimentari e delle bevande. In altre parole, mentre e le norme del codice penale sono a presidio diretto della salute pubblica, blica, la legge del 1962 tende a garantire l igiene l della produzione e della vendita degli alimenti e, quindi, in modo indiretto a tutelare anche la salute pubblica. RAPPORTO DI SUSSIDIARIETA : : le due fattispecie, del codice penale e delle legge speciale non concorrono, ma la contravvenzione di cui i all art. art. 5 rimane assorbita nel più grave reato di cui al cod. pen.. il quale, rispetto ad essa, si qualifica per l elemento l della pericolosità degli alimenti per la salute pubblica.

Codice Penale: titolo VIII, capo II Dei delitti contro l industria e il commercio Le frodi commerciali vengono praticate nei contenitori, nelle pezzature o involucri per tara merci, pesature ecc. che, pur lasciando inalterate le qualità intrinseche dell alimento, costituiscono illeciti profitti a danno del consumatore.

Art. 515 c.p. Frode nell esercizio esercizio del commercio Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro. CONSEGNA ALL ACQUIRENTE DI UNA COSA MOBILE NON CONFORME A QUELLA CONVENUTA ALIUD PRO ALIO Es. vendita di prodotti decongelati come se fossero freschi, di olio di oliva vergine come olio di oliva extra vergine

Art. 4 del D.L. 17 gennaio 1977, n. 3, convertito, con modifiche,, nella legge 18 marzo 1977, n. 63, ha previsto una ipotesi particolare di frode in commercio Il reato di frode nell'esercizio del commercio, previsto dall'articolo 515 del codice penale, è punito, quando consista nella vendita di carne scongelata per fresca, o nella vendita di carne ripetutamente ricongelata, qualora il fatto non costituisca più grave delitto, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da l516 euro a 25.822 euro IPOTESI AGGRAVATA DEL DELITTO PREVISTO DALL ART. ART. 515 C.P.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino 1.032 euro. PER LA CONSUMAZIONE DEL REATO NON SI RICHIEDE LA CONSEGNA AL COMPRATORE NE UN OFFERTA SPECIFICA, MA E E SUFFICIENTE CHE LE SOSTANZE ALIMENTARI SIANO POSTE IN VENDITA O MESSE ALTRIMENTI IN COMMERCIO. TUTELA ANTICIPATA RISPETTO ALLA FRODE IN COMMERCIO

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino 1.032 euro. PER LA CONSUMAZIONE DEL REATO NON SI RICHIEDE LA CONSEGNA AL COMPRATORE NE UN OFFERTA SPECIFICA, MA E E SUFFICIENTE CHE LE SOSTANZE ALIMENTARI SIANO POSTE IN VENDITA O MESSE ALTRIMENTI IN COMMERCIO. TUTELA ANTICIPATA RISPETTO ALLA FRODE IN COMMERCIO

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Art. 517 bis c.p. Circostanze aggravanti Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti e bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

IL BENE GIURIDICO TUTELATO DA QUESTE NORME E E L ORDINE ECONOMICO, OVVERO IL LEALE, SCRUPOLOSO E ONESTO ESERCIZIO DEL COMMERCIO PER DIFENDERE IL CONSUMATORE DA COMPORTAMENTI FRAUDOLENTI

RAPPORTO TRA ARTT. 515, 516 C.P. E ARTT. 5 E 6 LEGGE 283/1962 E possibile il concorso tra i reati di cui agli artt. 515 e 516 c.p. e 5 legge 30 aprile 1962, n. 283, poiché le due norme hanno diversa obiettività giuridica (tutela della correttezza e lealtà commerciale nel primo caso, garanzia della qualità dei prodotti nel secondo)

SOFISTICAZIONE FRODI ALIMENTARI ADULTERAZIONE ALTERAZIONE CONTRAFFAZIONE

E un'operazione che consiste nell'aggiungere all'alimento sostanze estranee che ne alterano l'essenza, corrompendo o viziando la composizione naturale e simulandone la genuinità con lo scopo di migliorarne l'aspetto o di coprirne difetti (termine assente nel c.p.). mozzarella trattata con perossido di benzoile per sbiancarla salsiccia fresca trattata con additivo a base di anidride solforosa per renderla di colore rosso

Comprende tutte le operazioni che alterano la struttura originale di un alimento mediante sostituzione di elementi propri dell'alimento con altri estranei, ovvero con la sottrazione o aumento delle quantità proporzionali di uno o più dei suoi componenti, lasciando loro l apparenza originaria. Le adulterazioni hanno riflessi non solo commerciali ma anche igienico-nutrizionali e, in alcuni casi, di GRAVE pericolo per la salute pubblica. AGGIUNGERE ACQUA (cfr.artt.440, 442 e 444 c.p.) AGGIUNGERE ALCOOL METILICO AL VINO FARE LA MOZZARELLA CON CASEINE O LATTE IN POLVERE ZOOTECNICO LATTE SOTTRARRE GRASSI

Prodotti adulteranti (Caseina) Sostanza proteica contenuta nel latte, che viene utilizzata per la sofisticazione dei formaggi a pasta filata. (frode frequente nella produzione della mozzarella). La frode consiste nell impiegare nel ciclo produttivo una materia prima di minore valore commerciale rispetto a quella dichiarata.

Prodotti adulteranti (Alcole metilico) L alcole metilico, più comunemente conosciuto come metanolo è un prodotto utilizzato per la sofisticazione del vino per aumentare il grado alcolico.

Prodotti adulteranti (invertasi) Enzima presente nei succhi intestinali, capace di scindere il saccarosio in fruttosio e glucosio e produrre vini sofisticati. (E in grado di accelerare il processo produttivo)

Consiste nel formare ex novo un alimento con l'apparenza della genuinità in quanto prodotto con sostanze diverse, per qualità o quantità, da quelle che normalmente concorrono a formarlo. Si tratta di una vera e propria falsificazione in quanto consiste nel dare fraudolentemente l apparenza di genuinità ad una sostanza che si distingue da quella imitata per caratteristiche qualitative e quantitative (cfr. artt.440, 441, 442 e 444 c.p.) Acque gassate o bibite analcoliche con glicerina o con anidride solforosa Margarina che contiene idrocarburi di origine minerale olio di semi per olio di oliva

Una sostanza alimentare si dice in stato di ALTERAZIONE, quando la sua composizione originaria si modifica a causa di fenomeni degenerativi spontanei, determinati da errate modalità o eccessivo prolungamento dei tempi di conservazione.

Le frodi possono risultare estremamente pericolose per la salute pubblica e le conseguenze negative per la salute dei consumatori possono derivare da: utilizzo di materie prime, semilavorati o additivi di qualità scadente; scarsa osservanza delle norme di carattere igienicosanitario; utilizzo improprio di ingredienti, additivi, coadiuvanti tecnologici, dovuto alla scarsa professionalità degli operatori;

LE FRODI PRINCIPALI E PIÙ DIFFUSE

IL VINO La frode principale consiste nell impiego di zuccheri diversi da quelli provenienti dall uva e sottoprodotti vinosi, quali vini anomali, ultra torchiati, feccie e additivi ad uso enologico non consentiti. Si è verificato in passato il gravissimo episodio di frode tossica, in cui venne aggiunto a vini di bassa gradazione o annacquati il famigerato METANOLO, che provocò la morte di 25 persone. Altre sofisticazioni meno pericolose sono: l utilizzo di uve da tavola, non adatte alla vinificazione, per la produzione di vini, spacciati poi come I.G.T., D.O.C. o D.O.C.G.

IL PESCE vendita di prodotti scongelati per freschi (classico); vendita di prodotti di allevamento per prodotti catturati in mare; vendita di specie diverse da quelle dichiarate (esempi: sogliole, calamari, merluzzi, ecc.); vendita di prodotti congelati coperti da glassatura senza l indicazione del peso netto o della percentuale di glassatura; vendita di prodotti trattati con additivi per mascherare un preesistente stato di alterazione.

L OLIO Viene sofisticato con l aggiunta di oli di semi vari scadenti, oppure viene completamente contraffatto utilizzando oli di semi vari colorati poi con CLOROFILLA (detto anche VERDONE) oppure con BETACAROTENE e presentato poi come extravergine di frantoio, confezionato in bottiglie con etichette stilizzate che richiamano l albero dell ulivo o vecchie macine in pietra. Una sofisticazione più difficile da scoprire è l aggiunta in percentuali inferiori al 20% di olio di semi di nocciola di provenienza turca o oli spagnoli o extracomunitari deodorati.

LE MOZZARELLE Vengono sofisticate con l impiego di caseine industriali magre o di latte in polvere ad uso zootecnico. Le mozzarelle sofisticate non si distinguono da quelle genuine se non tramite analisi chimico-fisiche per la determinazione della quantità e dei tipi di grassi presenti. La legge richiede una percentuale minima di grasso non inferiore al 44%. Le mozzarelle e gli altri latticini a denominazione di origine tipica o protetta o garantita vengono sofisticati mediante l impiego di cagliate di origine estera. Es. caso recente i mozzarella di bufala D.O.P. preparate con latte vaccino e latte di bufala.

IL LATTE annacquamento con o senza salagione e scrematura; ricostituzione di latte in polvere; latte inacidito neutralizzato con l aggiunta di alcali; aggiunta di acqua ossigenata (H2O2) per ridurre la carica batterica elevata.

PANE E PASTA Vendita di pane a pezzi e non a peso. Vendita di pane ricco di umidità e pertanto più pesante per non essere stato portato alla cottura dovuta. Vendita di pane speciale con l impiego di grassi diversi da quelli consentiti. Vendita di pasta di semola di grano duro ottenuta con la miscelazione di sfarinati di grano tenero.

CARNI Vendita di carni provenienti da animali ingrassati con sostanze non consentite (ormoni, tireostatici, stilbenici, beta-agonisti). In questo caso le carni sono ricche di acqua e si riducono notevolmente dopo la cottura. Vendita di carni contenenti residui di medicinali il cui trattamento non è stato dichiarato e senza l osservanza di sospensione tra il trattamento stesso e l avvio alla macellazione. Vendita di carni della stessa specie ma di qualità diversa (vitello adulto per vitello). Vendita di tagli meno pregiati per tagli pregiati (es. lombata del quarto anteriore per lombata del quarto posteriore o filetto).