CORSO RIVOLTO AI GIOVANI MEDICI DELL ORDINE DI MONZA E BRIANZA

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Transcript:

CORSO RIVOLTO AI GIOVANI MEDICI DELL ORDINE DI MONZA E BRIANZA Relatore LUIGI PORTA, Ragioniere commercialista e Revisore Legale Dispensa realizzata con il contributo del Dott. ALBERTO ANGELINO 1

ATTIVITA DI' LAVORO AUTONOMO L ATTIVITA DEL MEDICO E UN ATTIVITA PROFESSIONALE (ART. 53 e 54 TUIR) 2

ART. 53 T.U.I.R. 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5. 2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata; 3

1 Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. 1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni strumentali, se: a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione. 1-bis. 1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili. Studio Associato ART. 54 T.U.I.R. se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis. 4

ART. 54 T.U.I.R. 1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità' percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato. 1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività' artistica o professionale 2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. 5

ART. 54 T.U.I.R. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d imposta successivi. 6

ART. 54 T.U.I.R. 3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili, diversi da quelli indicati nel comma 4, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e' superiore a un milione di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, e' deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. 7

ART. 54 T.U.I.R. 3-bis. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento. 4. (Comma abrogato) 5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. 8

ART. 54 T.U.I.R. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare. 9

ART. 54 T.U.I.R. 6.Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis, anche le quote delle indennità di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 17 maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 2 dell'articolo 95. 6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti 10

Chi è il Medico per il Fisco? L attività esercitata dal medico viene considerata un attività professionale, caratterizzata da: il carattere intellettuale della prestazione, cioè l uso di intelligenza e cultura in modo prevalente rispetto all eventuale impiego di lavoro manuale; discrezionalità nell esecuzione del lavoro: il medico o l avvocato, ad esempio, possono eseguire il lavoro che gli è stato affidato come meglio credono; semplice compimento della prestazione indipendentemente dal risultato. Il professionista intellettuale, cioè, ha diritto al compenso per il solo fatto di aver prestato la propria opera. 11

Chi è il Medico per il Fisco? Quella del medico poi è una cosiddetta professione protetta, in quanto per poterla esercitare è richiesta la preventiva iscrizione all Ordine dei Medici. Tratti distintivi che caratterizzano l attività di lavoro autonomo comportano una serie di conseguenze in merito all accertamento e determinazione del reddito imponibile (tenuta della contabilità, adempimenti fiscali, imposte da pagare..) 12

Come svolgere l attività? Come libero professionista con l apertura di Partita IVA; Come dipendente in una struttura privata o pubblica; Sia come libero professionista, per esempio svolgendo l attività di Direttore Sanitario in una clinica, come libero professionista nel proprio studio e come dipendente per un ospedale 13

Caratteristiche del lavoro dipendente Subordinazione alla altrui iniziativa imprenditoriale; La continuità della prestazione, che presuppone la natura dell'oggetto come attività e non come risultato; il luogo di lavoro; l'obbligo di un determinato orario di lavoro più o meno flessibile, ma comunque determinato; una retribuzione anch'essa fissa e determinata, con l'assenza di rischio per il lavoratore. Quello percepito è un reddito lordo, ovvero non è ammessa la possibilità di dedurre costi funzionali allo svolgimento dell attività (per esempio benzina per andare al lavoro) Le imposte vengono direttamente trattenute in busta paga. 14

Richiesta attribuzione numero Partita Iva all Agenzia delle Entrate: Tale adempimento prevede la compilazione di un modello che dovrà contenere i dati anagrafici e le informazioni inerenti l attività esercitata, per es. domicilio, residenza, codice attività, luogo dove viene esercitata l attività In caso di variazione di uno dei dati indicati nella dichiarazione di inizio attività bisognerà inviare all Agenzia una nuova comunicazione con la variazione intercorsa. Tale numero dovrà essere sempre indicato: - nelle fatture emesse - nei registri contabili - in ogni comunicazione con l Agenzia delle Entrate 15

Da un punto di vista contabile il lavoro autonomo determina un reddito netto, ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. È un reddito che viene determinato secondo il principio di cassa, ovvero sono considerati rispettivamente ricavi e costi (fiscalmente redditi imponibili e costi deducibili) le entrate e uscite effettivamente sostenute nel periodo di imposta; non vale il principio di competenza che caratterizza i redditi di impresa. 16

Il professionista dovrà optare poi per un regime contabile: ORDINARIO SEMPLIFICATO PRIVILEGIATO (cosiddetti regimi dei Minimi o delle Nuove iniziative produttive) La scelta tra il regime ordinario e quello semplificato varia in funzione del volume di affari presunto, in quanto per volumi superiori ai 400.000 diventa il regime obbligatorio,mentre per livelli inferiori è opzionabile. Il regime ordinario prevede un maggiore complessità della tenuta delle scritture contabili e allo stesso tempo un maggior dettaglio informativo ( e un costo maggiore). 17

Il Regime dei contribuenti Minimi, introdotto con la finanziaria del 2008 e successive modifiche (L. 111/2011) : è il regime previsto per i giovani e i piccoli imprenditori e professionisti. VANTAGGI E AGEVOLAZIONI Riduzione del carico fiscale in quanto Irpef e addizionali comunali, regionali e Irap non sono più dovute, è prevista l applicazione di un imposta sostitutiva del 5% sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute (comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all impresa). L applicazione dell imposta sostitutiva ha come effetto per coloro che percepiscono unicamente redditi professionali, di non poter fruire delle detrazioni /deduzioni in dichiarazione dei redditi come per esempio le spese mediche e gli interessi sul mutuo; dal reddito si possono però dedurre i contributi previdenziali (ENPAM). 18

Esclusione dagli studi di settore Semplificazione degli adempimenti contabili in quanto restano obbligatori solo i seguenti adempimenti: -numerazione e conservazione fatture acquisto -emissione delle fatture senza addebito di IVA e con l indicazione operazione effettuata ai sensi dell art. 1, comma 100, della Legge 244/2007 Finanziaria 2008, infatti caratteristica di tale regime agevolato è rappresentata dal fatto che non si detrae l IVA dagli acquisti e conseguentemente l IVA si trasforma in un costo deducibile dal reddito. Non si subiscono le ritenute (apposita dichiarazione). Sulle fatture di importo superiore a 77,47 bisogna applicare una marca da bollo da 2,00. C.F. 0920153 P.Iva 00969500966 19

I contribuenti minimi sono esonerati dall obbligo di liquidazione e versamento dell IVA con conseguente esonero -registrazione fatture emesse: art. 23 -registrazione corrispettivi: art. 24 -registrazione degli acquisti: art. 25 -tenuta e conservazione di registri: art. 39 -dichiarazione e comunicazione annuale art. 5 e 8 bis DPR 622 22/7/1998 -compilazione e invio elenco clienti/fornitori: art. 8bis - comma 4 bis DPR 622/98. 20

SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI RICHIESTE: Possono accedere al regime e permanervi i giovani fino ai 35 anni od i lavoratori in mobilità e/o disoccupazione. Persone fisiche esercenti impresa, arti o professioni che nell anno precedente hanno avuto un volume d affare inferiore a 30.000,00 ; -non devono aver effettuato cessioni all esportazione; -non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori; -non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro; -non devono aver acquistato, nel triennio precedente, beni strumentali sup. a 15.000 euro; -non devono partecipare nel contempo a società di persone o ad associazioni professionali; -si cessa di essere contribuenti minimi dall anno successivo a quello in cui viene meno anche una sola delle condizioni richieste e dall anno stesso in cui i ricavi superano il limite di 45.000 euro. 21

DECADENZA DAL REGIME AGEVOLATO Causa di decadenza prevista è il superamento dei limiti dei compensi o ricavi richiesti dalla norma. In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l'intero reddito d impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria: dal periodo d imposta successivo, nel caso in cui siano superati, ma non oltre il 50%, i limiti di ricavi e compensi richiesti per fruire dell agevolazione; a decorrere dallo stesso periodo d imposta, nel caso in cui i ricavi e i compensi superino del 50% i limiti richiesti. 22

DECADENZA DAL REGIME AGEVOLATO L ammontare dei compensi percepiti nell anno non deve essere superiore a 30.000 euro. In caso di inizio attività in corso d anno, il limite dei 30.000 euro di compensi va ragguagliato ad anno. 23

La Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014 - Art. 1 commi da 54 a 89) ha introdotto un nuovo regime fiscale riservato ai soggetti di minori dimensioni. Le caratteristiche di tale nuovo regime sono sintetizzabili come segue: Determinazione semplificata del reddito mediante applicazione di coefficienti di redditività ai ricavi/compensi percepiti; Assoggettamento ad un imposta sostitutiva dell Irpef, delle addizionali Irpef e dell Irap nella misura del 15%; Previsione di un regime agevolato anche ai fini previdenziali; Adempimenti semplificati. Tale regime va a sostituire, dal 1.1.2015, il c.d. «regime delle nuove iniziative produttive» (Art. 13 L. 388/2000) e il c.d. «regime dei minimi» (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011) che tuttavia può sopravvivere fino ad esaurimento degli effetti per coloro che ne hanno usufruito fino al 31.12.2014. 24

Con la Legge n. 11 del 27/02/2015 sono state modificate le disposizioni del decreto milleproroghe (L. 192/2014) con riferimento ai termini di applicazione del regime dei minimi. Tale legge consente di aderire al regime dei minimi fino al 31/12/2015 o in alternativa aderire al nuovo regime forfettario. 25

REQUISITI DI ACCESSO In primis è necessario evidenziare che il nuovo regime NON è riservato alle nuove iniziative ma riguarda TUTTE le persone fisiche (con esclusione, quindi, delle società di qualsiasi tipo e delle associazioni fra professionisti) che esercitano un attività di impresa (incluse le imprese familiari) o di lavoro autonomo in forma individuale e che rispettano i requisiti di accesso (e di permanenza) richiesti dalla norma. 26

Tali requisiti, con riferimento all anno solare precedente, devono essere tutti verificati e sono i seguenti: i ricavi conseguiti, ragguagliati ad anno, non devono essere superiori a determinate soglie che variano in base al codice di attività ATECO 2007 (limite compreso tra 15.000 ed 40.000); per tale requisito non rileva l adeguamento agli studi di settore/parametri e nel caso di esercizio di più attività si assume il limite più elevato relativo alle diverse attività esercitate; le spese per prestazioni di lavoro devono essere contenute nel limite complessivo di 5.000 lordi. Concorrono alla verifica di tale soglia i redditi di lavoro dipendente e assimilato, i redditi da lavoro accessorio (voucher), i redditi da associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, i redditi corrisposti a familiari di cui all art. 60 del TUIR. Non concorrono alla verifica della soglia i redditi da associazione in partecipazione con apporto di solo capitale o con apporto di capitale/lavoro, i redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitati abitualmente; 27

il costo complessivo dei beni mobili strumentali al lordo degli ammortamenti non deve superare il limite di 20.000 con riferimento al beni posseduti al 31.12 dell anno precedente. Per i beni in leasing si assume il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio o comodato si assume il valore normale di cui all art. 9 del TUIR. Concorrono alla verifica di tale soglia i beni utilizzati promiscuamente (autovetture, telefoni cellulari, ecc.) che vanno computati nella misura del 50%. Non concorrono alla verifica della soglia i beni di costo unitario inferiore ad e 516,46 ed i beni immobili comunque acquisiti o utilizzati; i redditi di lavoro dipendente o pensione (e assimilati) eventualmente percepiti non devono essere prevalenti rispetto a quelli di impresa o di lavoro autonomo. Tale verifica non è rilevante se il rapporto di lavoro è cessato ovvero se la somma di tutti i redditi da impresa/lavoro autonomo/lavoro dipendente/pensione non eccede 20.000. 28

ESCLUSIONI NON possono avvalersi del regime agevolato (situazioni da verificare al momento di prima applicazione del regime): i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito; i soggetti non residenti con eccezione di quelli residenti in uno stato UE o in uno stato aderente agli accordi per l adeguato scambio di informazioni; i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, di porzioni di fabbricati e di terreni edificabili (Art. 10, n. 8, DPR 633/1972) e di mezzi di trasporto nuovi; i soci di società di persone o associazioni professionali di cui all art. 5 del TUIR o di società a responsabilità limitata trasparenti. 29

SEMPLIFICAZIONI I soggetti che hanno i requisiti per l accesso al nuovo regime agevolato: NON subiscono trattenute a titolo di ritenuta di acconto (rilasciando al cliente, anche in fattura, apposita dichiarazione che attesti che il reddito conseguito è assoggettato ad imposta sostitutiva); NON sono considerati sostituti di imposta (nella dichiarazione dei redditi dovranno indicare i codici fiscali dei percettori per i quali non è stata operata la ritenuta); NON sono soggetti a studi di settore o parametri; NON sono soggetti ad Irap. 30

SEMPLIFICAZIONI (segue) SONO ESONERATI dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, dei registri Iva, dalla presentazione della dichiarazione Iva, della comunicazione annuale Iva, dell elenco clienti/fornitori (spesometro), delle comunicazioni black list; SONO OBBLIGATI a numerare e conservare le fatture di acquisto/bollette doganali ricevute, certificare i corrispettivi e nel caso di emissione di fattura indicare nella stessa i riferimenti normativi del regime agevolato (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) SONO OBBLIGATI alla presentazione della dichiarazione dei redditi fornendo le informazioni richieste nei modelli che saranno allo scopo approvati dall Agenzia delle Entrate 31

DISPOSIZIONI IN MATERIA IVA Ai fini iva i soggetti che accedono al regime agevolato: non addebitano l Iva a titolo di rivalsa e non hanno il diritto alla detrazione dell Iva sugli acquisti; qualora effettuino cessioni intra-comunitarie le stesse sono considerate cessioni interne; qualora effettuino acquisti intra-comunitari fino ad 10.000 annui gli stessi sono tassati nello Stato Ue del cedente; per i servizi ricevuti e resi da/a non residenti si applicano le disposizioni dell art. 7/ter e seguenti del DPR 633/72; importazioni con Iva assolta in Dogana (senza possibilità di utilizzo del plafond) Esportazioni non imponibili; qualora siano tenuti ad applicare il reverse charge (acquisti di servizi da non residenti acquisti intracomunitari superiori ad 10.000 annui) integrano la fattura con indicazione della relativa imposta che devono versare entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle relative operazioni. 32

CALCOLO DEL REDDITO Il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva del 15% è determinato applicando all ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti (criterio di cassa) il coefficiente di redditività previsto in base alla classificazione ATECO. Pertanto il reddito non è calcolato quale differenza fra ricavi e costi ma forfetariamente, applicando le percentuali pre-determinate. I contributi previdenziali obbligatori si deducono dal reddito (compresi quelli versati per i collaboratori familiari fiscalmente a carico o per i quali il titolare non abbia esercitato la rivalsa). L eventuale eccedenza non utilizzata per incapienza del reddito da regime agevolato è deducibile dal reddito complessivo. Pertanto l imposta sostitutiva del 15% è applicata sul reddito al netto della deduzione dei contributi previdenziali. I contribuenti forfetari non possono produrre perdite fiscali. E tuttavia possibile che essi possano compensare dal reddito forfetario eventuali perdite riportate da periodi di imposta precedenti (regole ordinarie art. 8 TUIR). 33

CALCOLO DEL REDDITO PER LE START-UP Per i contribuenti che rispettano i requisiti per l accesso al nuovo regime agevolato e che intraprendono una nuova attività, per il primo triennio il reddito forfetariamente determinato è ulteriormente ridotto di un terzo. Ciò a condizione che: nei tre anni precedenti l inizio dell attività non sia stata esercitata un attività di impresa o di lavoro autonomo anche in forma associata o familiare; l attività non rappresenti in alcun modo una mera prosecuzione di un attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (con esclusione dell ipotesi di tirocinio obbligatorio); in caso di prosecuzione di attività svolta in precedenza da altro soggetto, l ammontare dei ricavi realizzati da quest ultimo nell anno precedente non sia superiore a quello fissato dalla nuova normativa in base al codice ATECO. Ai fini interpretativi delle suddette condizioni possono risultare utili le indicazioni già fornite dall Agenzia Entrate con la circ. n. 17/E del 30.05.2012. La disposizione si applica anche ai soggetti provenienti dal regime delle nuove iniziative produttive (L. 388/2000) o dei minimi (D.L. 98/2011) per il periodo che rimane per il completamento del triennio. 34

ENTRATA NEL NUOVO REGIME Per i contribuenti che rispettano le condizioni ed i requisiti di accesso il nuovo regime agevolato forfetario costituisce il REGIME NATURALE applicabile dal 2015. Il contribuente che naturalmente appartiene a tale regime può non applicarlo esercitando l opzione per il regime ordinario ai fini Iva e redditi. L opzione è vincolante per un triennio e si estende successivamente di anno in anno e va comunicata nella dichiarazione annuale relativa all anno in cui è operata la scelta. Senza opzione vale il comportamento concludente: il regime adottato è valido ma è sanzionabile il contribuente ex art. 5, comma 6, D.Lgs. 471/97 da 516 a 2.065 euro (Circolare Agenzia Entrate 7/E/2008) 35

ENTRATA NEL NUOVO REGIME (segue) Per accedere al nuovo regime occorrerà barrare la casella riservata al regime dei minimi di cui al D.L. 98/2011 (comunicato Agenzia Entrate del 31.12.2014). Differentemente da quanto previsto per i precedenti regimi delle nuove iniziative produttive e dei minimi, nel nuovo regime agevolato: NON sono previsti limiti temporali di alcun tipo; NON è stabilito alcun requisito con riguardo all età del contribuente. Pertanto il nuovo regime potrà essere utilizzato da imprenditori e professionisti di qualsiasi età, senza limiti di tempo, con il solo limite del venir meno in itinere di una delle condizioni o dei requisiti previsti per l accesso. 36

FUORIUSCITA DAL REGIME Oltre che per opzione del contribuente, da nuovo regime agevolato forfetario si esce nei seguenti casi: superamento del limite di ricavi o compensi fissati dalla legge; possesso di beni strumentali superiori ad 20.000; spese per lavoratori dipendenti o assimilati superiori ad 5.000; si verifica una delle cause di esclusione dal regime (es. acquisizione dello status di socio di società di persone o di Srl trasparenti) diviene definitivo un accertamento con il quale viene riscontrato il venir meno di una delle condizioni per l accesso al regime. Al venir meno dei suddetti requisiti il contribuente, dall anno successivo, applica il regime ordinario. Il contribuente potrà nuovamente accedere al regime dall anno successivo in cui rispetterà nuovamente i requisiti richiesti dalla norma. 37

ABROGAZIONE REGIMI PRECEDENTI Il nuovo regime agevolato forfetario sostituisce i precedenti regimi agevolati. Pertanto dal 01.01.2015 sono abrogati: il regime delle nuove iniziative produttive (Art. 13 L. 388/2000); il regime fiscale di vantaggio dei minimi (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011); il regime contabile agevolato degli ex minimi (Art. 27, comma 3, D.L. 98/2011). Tuttavia i contribuenti che fino al 2014 hanno adottato il regime dei minimi (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011) POSSONO continuare ad operare in tale regime fino al termine del periodo temporale fissato dalla norma originaria (5 anni o compimento dei 35 anni). 38

CARATTERISTICA DELLA PROFESSIONE SANITARIA: L ATTIVITA DEL MEDICO E ESENTE DA IVA in base all art 10 del DPR 633/72, 18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della Sanita', di concerto con il Ministro delle finanze. 39

Tale aspetto caratterizza l attività del professionista con una serie di conseguenze in merito al trattamento IVA da riservare alle sue spese, in termini di detraibilità (pro-rata..) e in merito agli adempimenti che il Fisco richiede NON TUTTE LE PRESTAZIONI RESE DAL MEDICO SARANNO ESENTI DA IVA, MA SOLO QUELLE DÌ DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE RESE ALLA PERSONA 40

Il medico emetterà fattura esente da Iva (con indicazione dei riferimenti normativi e applicazione del bollo da 2,00 per importi superiori a 77,47); Qualora il professionista presti la sua opera per una docenza o per una consulenza nell ambito della medicina del lavoro, una perizia medico-legale, emetterà una fattura soggetta ad IVA del 22%. 41

CARATTERISTICA DEL LAVORO AUTONOMO : Articolo 5 DPR 633/72 Esercizio di arti e professioni 1. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società smplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse IL MEDICO POTRA ESERCITARE LA PROFESSIONE ANCHE COSITUENDO UNA SOCIETA TRA PROFESSIONISTI. I PRINCIPI ESPOSTI PRECEDENTEMENTE POTREBBERO VARIARE IN BASE A QUANTO VERRA DETERMINATO. 42

CARATTERISTICA DEL LAVORO AUTONOMO : 2 Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Accenni alle nuove società tra professionisti (STP). 43

SISTEMA IMPOSITIVO Il lavoratore autonomo nell esercizio della propria attività, al termine di ogni periodo di imposta, dovrà provvedere alla determinazione e all autoliquidazione delle imposte previste dal sistema tributario italiano: IRPEF E IRAP. L IRPEF è un imposta progressiva che prevede i seguenti scaglioni: Redditi da 0 a 15.000 euro aliquota del 23% Redditi da 15.000,01 a 28.000 euro aliquota del 27% Redditi da 28.000,01 a 55.000 euro aliquota del 38% Redditi da 55.000,01 a 75.000 euro aliquota del 41% Redditi oltre 75.000 euro aliquota del 43% 44

L IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un imposta locale che si applica alle attività produttive esercitate in ciascuna regione. Significa quindi che deve essere pagata solo da chi svolge attività d impresa o lavoro autonomo e non dalle persone fisiche. Si tratta di un imposta oggettiva e l oggetto colpito sono determinati tipi di reddito, ai quali viene applicata un aliquota del 3,9%. Sia l Irpef che l Irap vengono versate con le stesse modalità e le stesse scadenze, ma ognuna di queste due imposte prevede due differenti Dichiarazioni da presentare al fisco. 45

MODALITA DI VERSAMENTO Ogni anno si deve procedere al versamento del saldo IRPEF E IRAP relativo all anno precedente e al relativo acconto per l anno in corso. L acconto IRPEF E IRAP è pari al 99% del debito d imposta risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d imposta precedente. L importo così calcolato (99%) deve essere versato in due rate, rispettivamente del 40% e del 60%: GIUGNO/LUGLIO viene versato il saldo e il primo acconto 30 NOVEMBRE viene versato il secondo acconto. 46

Luigi Porta: e-mail: luigi.porta@studiocsmb.it Alberto Angelino: e-mail: alberto.angelino@studiocsmb.it Le informazioni qui riportate sono aggiornate alla data del 27/02/2015. 47