REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIALI



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COMUNE DI SERDIANA Provincia di Cagliari Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/740690 - Fax 070/743233 http://www.comune.serdiana.ca.it E-mail: servizisociali@comune.serdiana.ca.it C.F.: 80002650929 P. IVA: 01320970922 SERVIZIO SOCIO-CULTURALE-SPORT-SPETTACOLO SETTORE SERVIZI SOCIALI REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIALI

Delibera Consiglio Comunale n. PRINCIPI GENERALI Nello spirito dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione; Secondo le modalità previste dalla normativa nazionale L. 328/00 e regionale L.R. n. 4/88 in ambito sociale e del nuovo ordinamento degli enti locali; In base ai principi generali e programmatici del vigente Statuto comunale. OBIETTIVI Il Comune in qualità di titolare delle funzioni amministrative, ai sensi delle leggi nazionali e regionali, disciplinanti l assetto dei servizi socio-assistenziali, svolge compiti d organizzazione e di gestione degli stessi nell intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali: 1) prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni d emarginazione nell ambiente di vita, di studio o di lavoro; 2) garantire il diritto delle persone nel pieno sviluppo della propria personalità nell ambito della propria famiglia e della comunità locale; 3) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti per gli utenti; 4) recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo; 5) sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione; 6) vigilare sulla condizione minorile 7) promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita. TITOLO I Norme Generali Articolo 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina tutte le attività previste dalla legge n. 328/2000 e dalla L.R. n. 4/88 e successive integrazioni e modificazioni. Il Comune nell intento di razionalizzare ed attuare una positiva politica sociale, promuove la programmazione locale dei servizi sociali, intesa come predisposizione di un piano triennale di servizi e di partecipazione alla realizzazione dello stesso con le forze politiche e sociali presenti nel territorio. Articolo 2 Interventi e prestazioni Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero prestazioni che ne facilitino l integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutte le persone hanno pari dignità sociale, il Comune attiva:

a) erogazioni di interventi economici a qualsiasi titolo corrisposto b) servizi c) ospitalità od affidamento in strutture residenziali o semi residenziali Articolo 3 Destinatari degli interventi Possono fruire degli interventi di cui al presente Regolamento a) i cittadini residenti nel Comune che versino in condizioni di bisogno o siano a rischio sociale, compresi gli stranieri e gli apolidi secondo quanto previsto dalla normativa vigente; b) i soggetti domiciliati o di passaggio sul territorio del Comune, bisognosi d interventi d urgenza e/o di primo soccorso; c) i minori, cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel Comune. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è esercitata rivalsa sul Comune di residenza o domicilio di soccorso per gli interventi che rivestono carattere d urgenza di cui ai punti b e c. Per gli interventi di cui ai medesimi punti b e c, che non rivestono carattere d urgenza, sarà cura del Servizio Assistenza Sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza interessato ai fini di concordare un eventuale piano di interventi le cui spese saranno assunte dall Amministrazione competente per residenza. Articolo 4 Finalità degli interventi 1) Gli interventi socio assistenziali, devono garantire la dignità della persona, la riservatezza delle informazioni che la riguardano e tendere, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause che hanno provocato l intervento assistenziale. Esse perseguono l obiettivo di: a) facilitare la permanenza nel domicilio; b) aiutare la famiglia a svolgere il proprio compito di assistenza e di solidarietà verso i suoi componenti; c) aiutare il singolo a far fronte alle proprie necessità vitali ed a facilitare la vita sociale; d) riconoscere le spese d ospitalità etero familiare quando non sia possibile proseguire la convivenza sia per gravi problemi assistenziali sia per gravi difficoltà nei rapporti interpersonali; 2) l elemento determinante nella predisposizione di aiuto alle persone, è costituito dall attivazione di tutte le risorse interne all Ente e presenti sul territorio al fine di creare una rete di servizi accessibili a tutti. Tutti gli interventi sono pertanto considerati, di regola, come facenti parte di un programma d aiuto predisposto dall Assistente Sociale e concordato con l interessato. Articolo 5 Modalità di realizzazione Gli interventi socio-assistenziali si realizzano mediante: a) un servizio di orientamento ed informazione al cittadino b) la fornitura di supporti materiali c) l organizzazione di servizi diretti d) l utilizzazione di tutte le risorse territoriali, dell associazionismo, del volontariato, del privato sociale per l attivazione dei progetti comuni e) l ospitalità in strutture residenziali o semi residenziali e quant altro utile al proseguimento delle finalità specificate ai precedenti articoli. Articolo 6 Determinazione dello stato di bisogno

Tutte le prestazioni saranno erogate ai cittadini in stato di bisogno e/o indigenza, permanente o transitoria. Per la determinazione dello stato di bisogno occorre considerare: a) il carico familiare b) la situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano l emarginazione o lo stato di bisogno quali, la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza, l etilismo ecc. c) il bisogno sanitario d ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e le relative spese d) le risorse ( proprie o derivate a qualunque titolo da altri enti o persone, compresi i redditi esenti) e) la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili f) il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità d ordine fisico o psichico, con difficoltà d inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché soggetti sottoposti a provvedimenti dell autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accederanno prioritariamente alle prestazioni sociali erogate dal Comune. Articolo 7 Richiesta di prestazioni sociali agevolate Limiti di reddito e composizione del nucleo familiare L indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, sarà determinato con i criteri previsti dal D.Lgs n. 109/98, così modificato dal D.Lgs n. 130/2000 e successive modificazioni ed integrazioni utilizzando la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche per il calcolo del relativo ISEE. La situazione economica di cui sopra è determinata, di regola, con riferimento al nucleo familiare d appartenenza definito dalla vigente normativa. Articolo 8 Compartecipazione al costo del servizio Coloro che richiedono prestazioni sociali comunali concorrono al costo del servizio in base alle loro risorse reddituali. Costituiscono reddito tutti gli emolumenti percepiti a qualsiasi titolo, redditi da lavoro, da pensione, da fabbricati ecc. ivi compresi quelli non soggetti a tassazione quali, rendite INAIL, assegni o indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, invalidità civile. I servizi predisposti dall Amministrazione Comunale hanno diretta incidenza sulle minorazioni per le quali vengono concesse le indennità pertanto il titolare, deve utilizzare le stesse in proporzione al servizio ricevuto. Articolo 9 Scelta delle prestazioni- Informazioni al cittadino Tutti gli utenti dei servizi socio-assistenziali devono essere informati sulla disponibilità delle prestazioni pubbliche e private esistenti, sui requisiti per l accesso e sulle modalità di erogazione delle stesse. Devono essere informati ai sensi dell art. 10 della legge 675/96 e successive modificazioni, delle finalità e modalità del trattamento dei dati; della natura obbligatoria del loro conferimento; del fatto che il rifiuto di rispondere comporta l impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto; dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e del loro ambito di diffusione; dei diritti di cui all articolo 14; che il titolare del trattamento dei dati è il Servizio Sociale e che i dati saranno utilizzati per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Gli utenti devono, inoltre essere informati che, nell ambito dei controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per l ottenimento dei benefici previsti, potranno essere richieste informazioni e documentazioni aggiuntive anche tramite il Nucleo ispettivo dei comandi di Polizia municipale dei Comuni interessati, tramite le Conservatorie e gli Uffici tributari e finanziari. Nel caso di documentazioni e dichiarazioni mendaci saranno instaurati procedimenti amministrativi e penali nei confronti dei dichiaranti. TITOLO II Articolo 10 Competenze e organi preposti alla gestione dei servizi Consiglio Comunale Il Consiglio Comunale approva annualmente il Programma dei Servizi socio-assistenziali. Assume nell ambito dei servizi funzioni di promozione e programmazione nonché di vigilanza e controllo. Articolo 11 Giunta Municipale La Giunta Municipale, collabora nell attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Articolo 12 Responsabile del Servizio Gestisce tutta l attività e gli interventi in materia di assistenza e sicurezza sociale, in osservazione delle vigenti leggi statali e regionali e sulla base dei principi, criteri e metodi di cui al presente regolamento. Articolo 13 Operatori Gli operatori che collaborano a qualunque titolo con il Servizio Sociale Comunale, sono tenuti a fornire periodicamente per iscritto o a voce tutte le notizie, indicazioni e proposte in merito sia al servizio espletato sia ai destinatari dei servizi e alla loro vita relazionale, nonché partecipare a incontri periodici con il Responsabile del Servizio Sociale. Sono inoltre invitati a segnalare all Ufficio di Servizi Sociali i casi di persone che versano in stato di bisogno, per qualunque motivo e presentare relativa richiesta attraverso la propria organizzazione a nome dei bisognosi e a favore degli stessi. TITOLO III Interventi Articolo 14 Gli interventi del servizio di assistenza sociale Gli interventi propri del servizio di assistenza sociale devono configurarsi come una delle risposte che si collocano all interno di specifici programmi individuali, elaborati dall Assistente Sociale per rispondere ai bisogni evidenzianti; la loro finalità deve essere comunque quella di contribuire ad aiutare il soggetto a superare nel più breve tempo possibile le necessità contingenti che lo hanno indotto a rivolgersi al Servizio. Le prestazioni di cui al presente Regolamento si articolano in: a) Interventi economici: - erogazioni di contributi economici ( continuativi e non) in favore di persone o del nucleo familiare per assicurare il minimo vitale; - erogazioni ( continuative e non ) per il mantenimento della persona nel proprio ambiente e per prevenire e superare l istituzionalizzazione;

- erogazioni economiche straordinarie ed occasionali per far fronte a situazioni di emergenza. b) servizi: - assistenza domiciliare - affido di minori - esoneri e riduzioni quota compartecipazione servizi a domanda individuale - pasti caldi a domicilio - iniziative di turismo sociale - iniziative di aggregazione sociale - interventi a favore dei soggetti disabili, emarginati o a rischio di emarginazione per favorire e sostenere l inserimento sociale, scolastico e lavorativo - organizzazione di servizi per il tempo libero, l aggregazione e la socializzazione - altri servizi e/o attività indicati annualmente nel Programma socio-assistenziale c) ospitalità o affidamento in strutture residenziali o semi residenziali - per anziani - per adulti in difficoltà - per minori - per portatori di handicap Articolo 15 Attivazione degli interventi e deroghe Gli interventi di cui sopra saranno attivati con le modalità previste dal presente Regolamento, tenuto conto dei parametri di reddito (ISEE) ivi previsti. Possono essere altresì attivati interventi in deroga allo stesso solo in casi eccezionali rilevati e debitamente motivati dall Assistente Sociale, anche indipendentemente dalla condizione socioeconomica, previa approvazione da parte della Giunta Comunale. TITOLO IV Erogazione monetarie Articolo 16 Forme di intervento economico Le forme di intervento economico si articolano in: - assistenza economica straordinaria e/o continuativa per nuclei con figli minori, inabili, adulti in difficoltà, anziani e/o portatori di handicap a rischio di istituzionalizzazione, a favore di particolari categorie di utenti secondo la normativa di riferimento. - Il ricorso alle prestazioni di carattere economico deve essere limitato all ipotesi in cui non sia possibile o risulti inopportuna l utilizzazione delle altre tipologie di intervento socio-assistenziali Articolo 17 Concessione di buoni alimentari In alternativa alla prestazione monetaria è prevista la concessione di buoni alimentari, usufruibili in esercizi commerciali del luogo convenzionati con l Ente. I buoni alimentari sono concessi, di preferenza come alternativi alla prestazione monetaria quando i beneficiari non sono in grado di gestire correttamente le proprie risorse. TTOLO V Servizi Articolo 18 Interventi a favore di minori

Nel caso di minori in situazione di abbandono o a rischio di emarginazione, il servizio sociale, può attivare in collaborazione con altri servizi territoriali: 1) interventi educativi e servizi di assistenza socio-educativa. Tali interventi sono diretti ad aiutare i minori in difficoltà, a rischio e portatori di handicap che frequentano le scuole e/ o attività socializzanti. Possono essere organizzati sia presso il domicilio sia presso le scuole, sia presso i centri e le attività di socializzazione, si svolgono sulla base di un preciso programma di intervento predisposto dal servizio sociale, sulla base delle richieste della famiglia e/o dietro segnalazione degli operatori dell ASL e sono considerati di regola, interventi mirati a superare particolari e precise difficoltà. La predisposizione dell intervento ( Progetto educativo individualizzato) sarà curato dall Assistente sociale e dal Pedagogista od Educatore. Il servizio socio-educativo deve essere presentato nella sua positività come complesso di interventi a carattere fortemente preventivo in grado di dare risposte a situazioni di disagio non totalmente compromesse e quindi in condizione di essere rimosse. E particolarmente indicato che l avvio del progetto avvenga con l inserimento del minore in attività di aggregazione, socializzazione e/o recupero scolastico quali strumenti idonei per graduare l intervento verso forme più incisive. Il servizio è organizzato in forma diretta utilizzando operatori qualificati messi a disposizione dal Comune. Il servizio è gratuito. 2) Interventi per affidamenti familiari In ottemperanza agli articoli 2, 4 e 5 della legge 184/83, il servizio di assistenza sociale predispone programmi di affidamento etero-familiari. E previsto per l affidamento familiare l erogazione di un assegno mensile, come contempleto dalla normativa regionale in vigore. Nel caso in cui la situazione non richieda un allontanamento a tempo pieno del minore dalla famiglia d origine, è possibile prevedere un inserimento in altro nucleo familiare limitatamente ad alcune ore del giorno per alcuni giorni la settimana o per periodi ben determinati (vacanze, ospitalità diurna o noturna, week-end). L affido part-time si dovrà realizzare, di norma, con il consenso della famiglia di origine del minore che sottoscriverà apposito atto di assenso nel quale saranno esplicitati i termini dell intervento, i rispettivi impegni delle famiglie, la funzione dei servizi. In analogia a quanto previsto per l affidamento familiare a tempo pieno, anche per quello a tempo parziale, sarà erogato un assegno mensile in relazione all impegno assunto. 3) Ricovero di minori in strutture educative Quando si ravvisi che la permanenza del minore all interno del nucleo familiare sia di pregiudizio allo stesso minore, può essere previsto, sia dietro richiesta della famiglia, che dei servizi del Comune e/o dell ASL il ricorso all ospitalità esterna. L eventuale compartecipazione al pagamento delle rette di ricovero sarà valutata in relazione alla situazione economica del nucleo familiare. Nel caso di inserimenti in istituti disposti con decreto del Tribunale per i minorenni, il decreto stesso sostituisce la domanda e la documentazione prescritta. Per le spese, si rimanda alla vigente normativa in materia. 4) interventi di turismo sociale e socializzazione Tali iniziative si configurano come strumenti di socializzazione attraverso lo svolgimento di attività ludiche di tipo didattico-formativo da realizzarsi al fine di promuovere l integrazione. Rientrano in questi interventi le attività diurne marine ed i soggiorni climatici.

Articolo 19 Interventi a favore degli anziani L organizzazione degli interventi destinati alla tutela e promozione della qualità della vita degli anziani dovranno tenere conto di: - promuovere, con opportune iniziative, un educazione per invecchiare bene; - prevenire la perdita dell autonomia e dell autosufficienza attraverso servizi sociali sempre più idonei; - curare e assistere gli anziani, riconoscendo e valorizzando le situazioni di autonomia residua, allo scopo di ostacolare e rallentare gli inevitabile processi di perdita della stessa. Gli interventi si configurano in: 1) Interventi di turismo sociale e aggregazione sociale Interventi che valutati dal punto di vista della prevenzione e del recupero fisico, psicologico e sociale, offrono opportunità di instaurare rapporti di relazione con il mondo esterno attraverso un importante movimento fisico e mentale. 2)Interventi di prevenzione dei problemi connessi alla funzionalità psico-motoria. Tali interventi sono finalizzati a prevenire i problemi connessi alla funzionalità psico-motoria dell anziano, a combattere la regressione motoria e mantenere la salute fisica e psichica, prevenire e recuperare le abilità psico-motorie e creare un contesto socializzante di gruppo. 3)Interventi di socializzazione ed investimento del tempo libero La vita di relazione costituisce per l anziano una delle più importanti condizioni di autosufficienza. Essa deve essere potenziata e valorizzata. Da questo emerge la necessità di stimolare l anziano ad incontrarsi con altri individui e a partecipare attivamente alla vita di comunità. A questo fine, la programmazione di iniziative per il tempo libero- comprensive di momenti culturali e ricreativi è fondamentale per arricchire la vita di relazione degli anziani, soprattutto se essa tende a promuovere contatti con i giovani e minori e ad evitare forme di ghettizzazione. Articolo 20 Servizio di assistenza domiciliare Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite all utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali. Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana, degli inabili in età lavorativa, delle famiglie con minori in situazione di disagio sociale o comunque di persone in stato di difficoltà, residenti nel territorio comunale, nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando loro interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base. Al servizio di assistenza domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni, previa predisposizione di un programma individuale elaborato e seguito dall Assistenza Sociale: a) promozione dell autonomia della persona; b) cura e igiene della persona e dell abitazione; c) compagnia personale e disbrigo di piccole commissioni domestiche; d) quant altro si convenga necessario fra gli operatori, l assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell assistito. Il servizio di assistenza domiciliare è organizzato in forma diretta utilizzando operatori qualificati messi a disposizione dal Comune o dipendenti di Cooperative opportunamente convenzionate ed in regola con le normative di legge vigenti. Per il servizio di assistenza domiciliare deve essere corrisposta una compartecipazione da parte del soggetto beneficiario, in relazione alla situazione socio-economica del nucleo familiare di appartenenza.

Articolo 21 Servizio pasti caldi a domicilio Nell ambito dei servizi sociali a favore degli anziani o delle persone in disagio socio-economico è istituito il servizio di distribuzione pasti caldi a domicilio. Il servizio è assicurato anche in caso di figli conviventi che per giustificati motivi siano impossibilitati a provvedere alla preparazione di esso. Per l accesso al servizio e la compartecipazione della spesa si applicano i criteri e le procedure previste per l assistenza domiciliare. Articolo 22 Attività a favore dei disabili Sono previsti interventi a favore degli handicappati certificati ai sensi della L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni sulla base di specifici progetti predisposti dal servizio sociale comunale e dalle famiglie delle persone handicappate, tenuto conto dei finanziamenti regionali ad hoc previsti nonché delle risorse presenti sul territorio e della condizione socio-economica del nucleo familiare di appartenenza. TITOLO VI Articolo 23 Iter delle prestazioni Modalità di accesso Richiesta di accesso ai servizi La domanda di intervento è ricevuta dall Assistente sociale che, tramite colloqui, visite domiciliari, contatti con altri operatori, indica le linee di intervento tenuto conto delle risorse personali e familiari attivabili. La domanda di cui trattasi deve essere redatta su apposito modulo, corredato da certificazione ISEE. Sarà cura dell Assistente sociale provvedere all acquisizione di tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione delle condizioni socio-economiche degli interessati e dei congiunti. Tale domanda deve essere altresì corredata dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute e/o da preventivi sulle spese da sostenere. Articolo 24 Convocazione dei soggetti tenuti agli alimenti Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e. avvendone i mezzi, un assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. Articolo 25 Iter della domanda Dalla presentazione della domanda alla concessione, ovvero al diniego del sussidio non deve passare un periodo superiore a 30 giorni. Nel caso di dichiarazione palesemente infedele o tale da richiedere lo svolgimento di particolari indagini conoscitive, il suddetto termine potrà essere superato di altri 30 giorni. Espletata la fase istruttoria, l ufficio addetto formalizza con determinazione del Responsabile del Servizio le proposte di erogazione degli interventi, garantendo altresì l esecuzione dei vari adempimenti amministrativi, nei termini della normativa vigente.

Articolo 26 Controlli e verifiche Per ogni tipo di intervento l Amministrazione Comunale si riserva di effettuare, sull ISEE presentato dall interessato, indagini e controlli incrociati con qualsiasi mezzo a disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli organi competenti del Ministero delle Finanze. La non veridicità delle informazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta. Articolo 27 Ricorso Avverso il diniego di un intervento richiesto può essere presentato, da chiunque ne abbia interesse, un ricorso alla Giunta Comunale. Articolo 28 Utilizzo dei dati personali Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale venga a conoscenza in ragione dell applicazione del presente regolamento sarà trattata nel rispetto scrupoloso della L. n. 675/1996.