OBBLIGHI FORMATIVI sulla SICUREZZA nei LUOGHI di LAVORO Documento di Sintesi della Formazione IDENTIFICAZIONE del RISCHIO nelle ATTIVITA ( B ) BASSO : Uffici e Servizi, Commercio, Artigianato, Turismo. ( M ) MEDIO : Agricoltura, Pesca, Pubblica Amministrazione, Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio. ( A ) ALTO : Costruzioni, Industria, Alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi Residenziali. DATORE DI LAVORO Il DL può svolgere funzione diretta da RSPP ( denominandosi come DL SPP ) nei seguenti casi : 1. Aziende artigiane e industriali non superiori ai 30 addetti 2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti 3. Aziende ittiche fino con un massimo 20 addetti 4. Altre fino a 200 addetti
Il DL SPP può svolgere funzione diretta di addetto alle emergenze incendio e di primo soccorso, se presente con continuità nell ambiente di lavoro, nei seguenti casi : - Azienda con meno di 5 dipendenti previa effettuazione dei corsi specifici RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Il numero minimo di RLS (art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008) è : a) 1 per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori ; b) 3 per le aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori ; c) 6 per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. Aziende per le quali il numero dei RLS aumenta nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008). ADDETTO ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO La durata minima dei corsi è fissata sulla base del Rischio di Incendio rilevabile dall analisi dei Rischi condotta nell Azienda/Impresa ( analisi del DV R Documento di Valutazione dei Rischi ), il tutto sulla base del Decreto Ministeriale del 10 Marzo 1998 e smi. In linea generale : Rischio Basso / corso da 4 ore totali obbligo aggiornamento max. triennale di 4 ore ; Rischio Medio / corso da 8 ore totali obbligo di aggiornamento max. triennale di 8 ore ; Rischio Alto / corso da 16 ore totali obbligo di aggiornamento max. triennale di 8 ore ; ADDETTO ALLA GESTIONE EMERGENZE di PRIMO SOCCORSO La durata minima dei corsi viene individuata in base all appartenenza delle Aziende/Imprese, a seconda della tipologia, e al lavoro svolto, nei Gruppi A, B o C ( D.Lgs. 81/08 e smi DM 388/03 ). - per il Gruppo A la durata minima è di 16 ore con obbligo di aggiornamento max. triennale di 6 ore ; - per il Gruppo B e C la durata minima è di 12 ore con obbligo di aggiornamento max. triennale di 4 ore ;
Nel particolare per la definizione del Gruppo di appartenenza dell Azienda/Impresa notare quanto segue : GRUPPO A: Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all art. 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; Centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; Aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624; Lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320; Aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno (clicca sul collegamento per consultare la tabella). Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell agricoltura GRUPPO B: Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A GRUPPO C: Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A LAVORATORI OBBLIGO FORMATIVO per TUTTI Come stabilito dall Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e dall Art.32 del D.lgs.81/08.
PREPOSTI OBBLIGO FORMATIVO per TUTTI Come stabilito dall Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e dall Art.32 del D.lgs.81/08. DIRIGENTI OBBLIGO FORMATIVO per TUTTI Come stabilito dall Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e dall Art.32 del D.lgs.81/08.
CORSI SPECIFICI per IMPRESE OPERANTI in EDILIZIA e INDUSTRIA Oltre a quanto riportato nelle pagine precedenti, in base a quanto emergente nell analisi dei rischi specifici dell attività svolta ( analisi DVR ), è obbligatorio fornire a tutti i dipendenti, o a quelli specializzati, anche i seguenti percorsi formativi minimi : - Corso di Formazione sull utilizzo dei DPI Dispositivi di Protezione Individuale ( 4 ore ) ; - Corso di Formazione sull utilizzo di apparecchiature munite di videoterminale ( 4 ore ) ; - Corso di Formazione sui sistemi di accesso e posizionamento mediante funi ( 16 ore ) ; - Corso di Formazione per Addetto montaggio e smontaggio ponteggi ( 28 ore ) ; - Corso di Formazione sui rischi di cadute dall alto e lavori in quota ( 16 ore ) ; - Corso di Formazione PES/PAV per lavori su apparecchiature elettriche sotto tensione ( 16 ore ) ; - Corso di Formazione sulla Sicurezza in spazi confinati ( 16 ore ) ; - Corso di Formazione per primo ingresso in edilizia/industria ( 4 ore ) ; Tutti i Corsi sopra citati dovranno essere aggiornati con cadenza quinquennale. Le durate riportate sono indicative delle tempistiche minime di formazione da porre in atto. Nel particolare per quanto riguarda l utilizzo di Attrezzature e Macchine si osservi quanto segue in merito alla Formazione obbligatoria da porre in atto ( Stabilito nell Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 ). Vediamo nel dettaglio ( Accordo del 22/02/2012 ) : Formazione MACCHINE DA LAVORO
NOTAZIONE FINALE SULLA FORMAZIONE NELLE AZIENDE/IMPRESE Oltre a tutti i corsi sopra riportati sussistono varie condizioni specifiche che pongono in essere la necessità di ulteriori percorsi formativi. Tali percorsi formativi specifici sono distinti in base ai rischi e macchinari propri dell azienda di riferimento e saranno da prendere in considerazione caso per caso. Si notificano alcune particolari condizioni che pongono in essere la necessità di aggiornamenti in formativi specifici : - cambio mansioni lavoratori ; - acquisto nuove attrezzature di lavoro ; - variazione layout ambienti di lavoro ; - variazione membri del SPP ( Servizio di Prevenzione e Protezione ) ; - fasi di lavoro congiunto con altre imprese ( Rischio da interferenze ) ; - rilevazione di rischi particolari ( rumore, microclima, biologico, chimico, incendio, altro ) ;
OBBLIGHI FORMATIVI per i PROFESSIONISTI della SICUREZZA I professionisti operanti nel Campo della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro sono molteplici. Alcuni operano alle dirette dipendenze del Datore di Lavoro, altri invece operano in qualità di Consulenti esterni delle Aziende, Società, Imprese, Committenti privati. Le principali figure individuabili sono : IN AZIENDA/IMPRESA ( incaricati/individuati dal Datore di Lavoro ) - ASPP Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione ; - RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ; IN CANTIERE ( incaricati/individuati dal Committente delle Opere ) - COORDINATORE della SICUREZZA in FASE DI PROGETTAZIONE ed ESECUZIONE dei LAVORI ; NOTA : Tutte le figure sopra citate sono soggette, per poter esercitare la propria funzione, a specifici obblighi formativi e ad aggiornamenti periodici. RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione L esercizio di questa figura professionale è regolato dagli Accordi Stato Regioni del 21.12.2011 e del 26.01.2006, D.Lgs. 81/08 artt. 32 e 33, DIR. CE 89/391 e D.Lgs. 106/09. La formazione obbligatoria per i soggetti RSPP non coincidenti con il Datore di Lavoro in Azienda è suddivisa in moduli, di durata variabile a seconda dell ATECO di riferimento, individuabili in : - MODULO A ( durata 28 ore ) ; - MODULI B ( durata variabile a seconda delle tipologie di attività / ATECO vedere specifiche successive ) ; - MODULO C ( durata 24 ore ) ; La normativa stabilisce come prerequisito minimo per ricoprire il ruolo di RSPP il possesso di un Diploma di Istruzione Superiore Quinquennale. Sono esonerati dalla frequenza del Modulo A e B i possessori di laurea triennale e magistrale in Ingegneria ed Architettura per i primi cinque anni dall entrata in vigore degli Accordi. I Moduli A e C costituiscono credito formativo permanente mentre i Moduli B fabbisognano di aggiornamento almeno quinquennale per tutti i soggetti. NOTA : Per ricoprire la figura di ASPP è necessario eseguire il Modulo A e i Moduli B di interesse ( vedere specifiche successive ). Anche per l ASPP sussiste l obbligo di aggiornamento quinquennale per i Moduli B.
SPECIFICHE PER I MODULI B Tabella per l individuazione del Modulo B in base alla Categoria ATECO di riferimento per l Azienda/Impresa AGGIORNAMENTO : Quinquennale. Il monte ore di formazione per l aggiornamento del ASPP e RSPP ( Moduli B ) è da considerarsi equivalente a quello svolto per la formazione iniziale sulla base degli ATECO per cui si è abilitati. Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori L esercizio di questa figura professionale è regolato dall ex D.Lgs. 494/96 recepito dal D.Lgs. 81/08. La formazione obbligatoria iniziale per poter svolgere la funzione è di 120 ore. La normativa stabilisce come prerequisito minimo per ricoprire il ruolo il possesso di un Diploma di Istruzione Superiore Quinquennale di tipologia tecnica. AGGIORNAMENTO : Quinquennale. Il monte ore di formazione per l aggiornamento è di 40 ore.