1. Vigilanza sui contratti a progetto



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S. Giorgio su L., 4/04/2008 Circolare 7/2008 Vi trasmettiamo circolare contenente importanti novità in materia di lavoro. Sommario: 1. Vigilanza sui contratti a progetto. 2. Approvato il decreto in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 1. Vigilanza sui contratti a progetto Con Circ. 4/2008 il Ministero del Lavoro fornisce le linne guida che gli ispettori di vigilanza del Ente stesso e degli Enti previdenziali, dovranno avere come riferimento per la valutazione della genuinità dei contratti a progetto. Alleghiamo un prospetto sintetico. Cliccando qui è inoltre possibile leggere un aticolo dettagliato sull argomento. 1

2. Approvato il decreto in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Sull onda emotiva dei recenti, gravissimi infortuni sul lavoro con le conseguenza drammatiche che tutti conosciamo, il Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2008 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo recante il testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli interventi di riordino sono stati numerosi, tutti volti al tentativo di alzare il livello di protezione dei lavoratori ed a semplificare gli adempimenti burocratici per le imprese, favorendo la messa in sicurezza delle strutture, e vengono estesi a tutti i lavoratori: dipendenti, autonomi ed equiparati, a domicilio e a distanza, di impresa familiare e flessibili. 2

I punti principali della legge riguardano: gli obblighi per il datore di lavoro, le sanzioni, la sospensione dell attività dell impresa e l interdizione alla partecipazione ad appalti pubblici nonché la sorveglianza sanitaria. Obblighi per il datore di lavoro: a) Valutazione di tutti i rischi ed elaborazione del documento conseguente a tale valutazione sia in caso di normali attività lavorative che in caso di appalto e subappalto. b) Designazione del responsabile del servizio di prevenzione. c) Nomina del medico competente. d) Individuazione dei lavoratori incaricati al servizio di emergenza e prevenzione incendi, di salvataggio e primo soccorso, ai quali devono essere forniti idonei dispositivi di protezione individuale. e) Richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori di tutte le misure previste dalle norme vigenti. f) Informare in tempo reale i lavoratori in caso di pericolo grave e immediato. g) Formare e informare i lavoratori, i dirigenti, i preposti. h) Consentire la normale attività ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. i) Consegnare ai R.L.S. copia del documento di valutazione di rischio. j) Munire tutti i lavoratori di una tessera di riconoscimento ivi compresi quelli delle ditte in appalto e subappalto. k) Fornire informazioni al medico competente in merito alla natura dei rischi, organizzazione del lavoro, descrizione degli impianti, dati sulle malattie professionali e i relativi provvedimenti. Interventi di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali dove si svolge l'attività lavorativa. Le sanzioni: Arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro se non viene effettuata la valutazione dei rischi, se non viene redatto il documento di valutazione dei rischi, e in caso di mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione. Arresto da sei mesi ad un anno quando la mancata valutazione dei rischi interessa imprese altamente pericolose come quelle per la fabbricazione di esplosivi, la lavorazione di agenti cancerogeni, il lavoro in miniera, i cantieri edili particolarmente complessi. Di seguito forniamo un elenco dettagliato del nuovo sistema sanzionatorio. La sospensione dell attività di impresa e l interdizione alla partecipazione ad appalti pubblici. Presenza di oltre il 20% di lavoratori in nero. Violazione ripetuta delle misure di riposo. Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto (mancato utilizzo della cintura di sicurezza, mancanza di protezioni verso il vuoto). Violazioni che espongono al rischio di seppellimento (mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno). Violazioni che espongono al rischio di folgoramento (lavori in tensione, mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). Violazioni che espongono al rischio d'incendio (mancanza certificato prevenzione incendi per le attivita' soggette, mancanza mezzi estinzione incendi). Violazioni che espongono al rischio d'amianto (mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto). 3

Sorveglianza sanitaria: Viene istituito un libretto sanitario e di rischio personale per ogni lavoratore che seguirà l'intera vita lavorativa, anche quando si cambierà lavoro o mansione. Le risultanze della sorveglianza sanitaria svolte dal medico competente dipendente dall'azienda, verranno annualmente comunicate al Servizio sanitario nazionale per il tramite della Asl territorialmente interessata. Sarà così possibile avere a disposizione una informazione epidemiologica per milioni di lavoratrici e lavoratori sottoposti a visite mediche professionali. Viene confermato l'obbligo per le Aziende di tenere un registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni. Tale registro va trasmesso annualmente all'ispesl e al Ssn. RIEPILOGO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI Sono state ulteriormente inasprite le sanzioni per la violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La tabella successiva riporta un elenco degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro con le relative sanzioni, facendo rilevare come una semplice dimenticanza ANCHE SOLO FORMALE può costare molto cara!! NORMA ADEMPIMENTO NUOVA SANZIONE D.Lgs.626/94 Tenuta e compilazione del registro infortuni (compresi quelli con assenza = 1 giorno) D.Lgs.626/94 Custodia delle cartelle sanitarie presso l azienda e consegna copia al lavoratore D.Lgs.626/94 Comunicazione nominativo del RSPP agli organi di vigilanza competenti per territorio D.Lgs.626/94 Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi D.Lgs.626/94 Gestione del registro di esposizione e cartelle sanitarie per agenti cancerogeni e mutageni D.Lgs.626/94 Gestione del registro degli esposti ed eventi accidentali per agenti biologici D.Lgs.494/94 Notifica preliminare per opere edili e d ingegneria civile a carico di Committente o responsabile lavori D.Lgs.494/94 Trasmissione del PSC alle imprese per avere offerte per lavori D.Lgs.494/94 Messa a disposizione di PSC e POS almeno 10 gg. prima dell inizio dei lavori al RLS D.Lgs.494/94 Trasmissione POS a ditte subappaltatrici e Coordinatore per l Esecuzione Prevista la pena dell arresto da 6 a 12 mesi per omessa valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità. Nei casi meno gravi il D. Lgs. prevede invece che al Datore di Lavoro si applichi la sanzione dell ammenda alternativo all arresto o della sola ammenda, con graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire l adeguamento alle disposizioni previste al Datore di Lavoro che si metta in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria. Il Datore di Lavoro che inizia ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione ottiene una riduzione della pena; chi adempie, anche se tardivamente, all obbligo violato ottiene la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che varia da min. 8.000 a max 24.000 Euro. Tale possibilità è esclusa quando il Datore di Lavoro sia recidivo o si siano determinati, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano inalterate le norme del codice penale - estranee all oggetto della delega - per omicidio e lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. 4

Desideriamo richiamare la vostra attenzione sull importanza della norma citata per le pesanti sanzioni previste e per la intensa attività ispettiva in atto. Il nostro studio è eventualmente in grado di segnalarvi centri specializzati di comprovata esperienza ed affidabilità in grado di offrire un servizio completo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Studio Colombo 5