Consiglio Diocesano per gli affari economici

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122 Rivista della Diocesi di Treviso/Anno C (2011) 4-5 - 6 Consiglio Diocesano per gli affari economici Prot. N. 502/11/PG D E C R E T O Il Consiglio per gli affari economici diocesano è l organismo che coadiuva il Vescovo nell amministrazione dei beni della diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette, con particolare riguardo ai profili tecnici, soprattutto giuridici ed economici. Nell esercizio dei suoi compiti il Consiglio deve tener conto: a) che il fine proprio dei beni della Chiesa consiste principalmente nell «ordinare il culto divino; provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri; esercitare opere di apostolato e di carità, specialmente a servizio dei poveri» (can. 1254 2); b) che la legale rappresentanza della diocesi in tutti i negozi giuridici spetta al Vescovo (can. 393), che potrà ricorrere alla costituzione di un procuratore. Per meglio determinare le funzioni e le procedure del predetto Consiglio, con il presente decreto approvo il Regolamento del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici allegato al presente decreto. Il Regolamento dovrà essere conosciuto da tutti coloro che a norma del diritto sono soggetti all autorità del Vescovo nell amministrazione dei beni delle persone giuridiche canoniche. Treviso, 2 aprile 2011 GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN OFM Conv. Arcivescovo-Vescovo di Treviso don GIULIANO BRUGNOTTO Cancelliere Vescovile

Atti della Curia Vescovile 123 Allegato al decreto prot. 502/11/PG CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI DIOCESANO Regolamento I. Natura e finalità Articolo 1 Il Consiglio per gli affari economici diocesano [CAED] è l organismo che coadiuva il Vescovo nell amministrazione dei beni della diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette, con particolare riguardo ai profili tecnici, soprattutto giuridici ed economici. Nell esercizio dei suoi compiti il CAED deve tener conto: - che il fine proprio dei beni della Chiesa consiste principalmente nell «ordinare il culto divino; provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri; esercitare opere di apostolato e di carità, specialmente a servizio dei poveri» (can. 1254 2); - che la legale rappresentanza della diocesi in tutti i negozi giuridici spetta al Vescovo (can. 393), che potrà ricorrere alla costituzione di un procuratore. Articolo 2 Le norme relative alla natura, ai compiti e al funzionamento del CAED sono stabilite dal Codice di diritto canonico, dalle delibere applicative della CEI, dal diritto particolare nonché dal presente Regolamento. II. Compiti Articolo 3 Il CAED esercita funzioni di indirizzo per l amministrazione dei beni della Chiesa diocesana, offrendo al Vescovo pareri circa: a) l elaborazione della normativa diocesana sull amministrazione dei beni (cann. 1276 2; 1277), in particolare nell individuare gli atti di amministrazione straordinaria posti dagli enti soggetti al Vescovo (can. 1281 2) e nello stabilire la misura e le modalità di eventuali tributi diocesani (can. 1263); b) le scelte di maggior rilievo, sia di carattere generale (per esempio offrire orientamenti sulle modalità di investimento di eventuali somme appartenenti agli enti ecclesiastici), sia per casi singoli (per esempio la destinazione di un immobile di particolare valore di proprietà di un ente della diocesi) (can. 1277).

124 Rivista della Diocesi di Treviso/Anno C (2011) 4-5 - 6 Articolo 4 Il CAED esprime al Vescovo il proprio consenso circa: a) gli atti di amministrazione straordinaria posti dal Vescovo, così come individuati dal Codice, dalla CEI e dalla normativa diocesana (can. 1277; delibera CEI n. 37); b) gli atti di alienazione di beni ecclesiastici di valore superiore alla somma minima fissata dalla CEI oppure di ex voto e di oggetti di valore artistico e storico (can. 1292); c) la stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla diocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo diocesano, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico (can. 1297; delibera CEI n. 38). Articolo 5 Il CAED esprime al Vescovo il proprio parere circa: a) gli atti di amministrazione straordinaria, posti dagli enti diocesani, per i quali è richiesto il nulla osta dell Ordinario (can. 1281 1; Decreto e Istruzione per determinare gli Atti di straordinaria amministrazione per gli Enti ecclesiastici soggetti al Vescovo di Treviso, 15 settembre 2004) nei termini previsti dalla normativa diocesana; b) l imposizione di tasse agli enti e alle persone fisiche; c) i rendiconti annuali presentati dagli amministratori di enti soggetti al Vescovo a norma del can. 1287 1; d) la custodia e l investimento, tramite la Cassa diocesana legati, di beni assegnati a titolo di dote alle pie fondazioni (can. 1305); e) la riduzione degli oneri relativi a pie fondazioni, ad eccezione di quelli relativi alla celebrazione di Messe (can. 1310 2); f) la nomina e la rimozione dell Economo della diocesi (can. 494 1 e 2); g) ogni altra questione su cui il Vescovo ritiene opportuno sentire il Consiglio. Articolo 6 Nelle sue funzioni di controllo e vigilanza sull ente diocesi di Treviso e sugli altri enti centrali, il Consiglio avrà cura di verificare gli indirizzi delle loro attività anche al fine di assicurarne il necessario coordinamento e la rispondenza ai principi dell etica cristiana. In particolare: a) definisce le modalità a cui l Economo della diocesi e gli Amministratori degli enti centrali della diocesi (ovvero gli enti che perseguono finalità generali di carattere diocesano, qualunque sia la loro configurazione giuridica) devono attenersi nell adempimento del loro compito e ne verifica l esecuzione (can. 494 3);

Atti della Curia Vescovile 125 b) ogni anno, entro il mese di aprile, cura che venga predisposto il bilancio preventivo della diocesi e dei singoli enti centrali e ne approva il bilancio consuntivo (cann. 493 e 494 4). III. Composizione, durata in carica e obblighi dei consiglieri Articolo 7 Il Consiglio per gli affari economici è composto da membri scelti dal Vescovo in ragione delle loro specifiche competenze, nel numero minimo di sette e massimo di undici consiglieri. I membri del CAED devono avere i requisiti di cui al can. 492 e 193 di Apostolorum successores. La carica di consigliere del Consiglio per gli affari economici è di norma incompatibile con quella di membro dei consigli di amministrazione degli enti centrali della diocesi. Articolo 8 Il Consiglio dura in carica cinque anni (can. 492 2), tuttavia al termine del quinquennio continua a esercitare le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo CAED. Il mandato dei consiglieri può essere rinnovato più volte (can. 492 2). Qualora nel corso del quinquennio si rendesse necessario integrare il numero o sostituire uno o più consiglieri, i nuovi membri dureranno in carica fino al termine del mandato dell intero Consiglio. Articolo 9 Al momento dell accettazione della nomina, i Consiglieri garantiscono con giuramento davanti all Ordinario di svolgere onestamente e fedelmente il proprio incarico (can. 1283 1) e di osservare il segreto secondo le modalità determinate dal Presidente (can. 127 3, cf. cann. 471 2 e 1283 1). I Consiglieri hanno l obbligo di presenziare alle sessioni. In caso di tre assenze ingiustificate consecutive il Consigliere decade dal mandato. I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio. Articolo 10 Alle riunioni del CAED partecipano in forza del loro ufficio, senza diritto di voto, l Economo diocesano e il Direttore dell Ufficio Amministrativo. Deve essere stabilita la carica di un segretario del Consiglio. I Responsabili degli altri Uffici di Curia possono essere invitati dal Presidente di volta in volta, in occasione della presentazione di pratiche di loro competenza.

126 Rivista della Diocesi di Treviso/Anno C (2011) 4-5 - 6 IV. Presidente e Segretario Articolo 11 Il CAED è presieduto dal Vescovo o da un suo Delegato (ad es. il Vicario generale) (can. 492 1). Sia il Vescovo che, eventualmente, il suo Delegato si astengono dalle votazioni. Articolo 12 Spetta al Presidente, in particolare: convocare il Consiglio, moderare le sedute, e qualora presieda il Delegato del Vescovo, sottoporre al Vescovo i pareri e le delibere, mantenere i rapporti con altri organismi diocesani, in particolare con il Consiglio episcopale, il Collegio dei Consultori (CoCo) e gli Uffici di Curia. Articolo 13 Il Segretario è nominato dal Vescovo. Tuttavia, se il Vescovo lo ritiene opportuno, soprattutto al fine di garantire un efficace coordinamento tra il CoCo e il CAED, può nominare un medesimo segretario dei due organismi anche al di fuori dei loro membri. Egli dura in carica per cinque anni e il suo mandato può essere rinnovato anche più volte. Spetta al Segretario, o ad un collaboratore da lui incaricato: redigere il verbale delle sedute, curare l archivio corrente del CDAE, preparare il materiale relativo alle diverse pratiche in accordo con i competenti Uffici di Curia e trasmettere agli stessi le delibere dopo l approvazione del Vescovo. V. Sessioni Articolo 14 Il CAED si raduna normalmente una volta al mese per esaminare le pratiche di sua competenza. Alcune sessioni possono essere dedicate allo studio di tematiche particolari. Convocazioni straordinarie, o in seduta congiunta con il Collegio dei Consultori, possono essere richieste dal Vescovo o dal suo Delegato o dalla maggioranza dei Consiglieri. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza del Presidente e della maggioranza dei Consiglieri. Articolo 15 Il Presidente può invitare a partecipare al CAED, senza diritto di voto, le persone la cui presenza riterrà utile ai fini della sessione, oltre ai Responsabili degli Uffici di Curia interessati dalle materie in discussione (cf. art. 10). Articolo 16 Entro almeno i tre giorni precedenti alla sessione, il Segretario trasmette ai Consiglieri l ordine del giorno, firmato dal Presidente, e mette a disposizione presso la propria sede la documentazione relativa alle pratiche da esaminare

Atti della Curia Vescovile 127 Articolo 17 Le singole questioni vengono illustrate dal Presidente o, su suo incarico, dal Segretario o dal Responsabile dell Ufficio competente. Articolo 18 Quando il Consiglio è chiamato a offrire un parere o a dare il consenso circa una determinata questione, i Consiglieri devono pronunciarsi formalmente tramite voto, su invito del Presidente. Il voto viene normalmente espresso a voce o per alzata di mano. Non è ammesso il voto per lettera o per delega. Su richiesta del Vescovo o del suo Delegato o su istanza della maggioranza dei Consiglieri, il voto va espresso in forma segreta. Quanto sottoposto a votazione è approvato se, presenti la maggioranza assoluta dei Consiglieri, ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, il consenso (cfr. art. 4) del CAED si ritiene non dato; il parere (cfr. artt. 3 e 5), invece, viene trasmesso al Vescovo con le motivazioni dei diversi orientamenti. È diritto di ogni Consigliere richiedere che venga messa a verbale la propria opposizione motivata o qualunque altra osservazione. Ciascun Consigliere non può intervenire alla discussione e partecipare al voto quando si tratti di questioni relative ad enti presso i quali svolge funzioni di responsabilità amministrativa. VI. Validità delle sedute Articolo 19 I Consiglieri e i partecipanti al CAED sono tenuti al riserbo sulle questioni discusse. Sono vincolati anche al segreto sull espressione del voto e sulle questioni trattate, quando è richiesto dal Presidente (can. 127 3). VII. Verbale e sua presentazione al Vescovo Articolo 20 I verbali del Consiglio redatti su apposito registro devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario del Consiglio. Il verbale contiene, oltre alle pratiche di competenza solo del CAED, anche quelle di competenza comune con il Collegio dei Consultori e approvate dai due organismi.

128 Rivista della Diocesi di Treviso/Anno C (2011) 4-5 - 6 VIII. Procedura d urgenza Articolo 21 Qualora esistano ragioni d urgenza per deliberare su una pratica di competenza del CAED e non sia possibile attendere la riunione programmata del Consiglio, si può ricorrere a una procedura speciale. Sarà sufficiente, in questi casi in cui non è necessario, a norma di diritto, ottenere il consenso del Consiglio per la validità degli atti, il benestare del Presidente. Nella seduta successiva il Presidente illustrerà al CAED la pratica in questione, motivando la decisione presa con carattere d urgenza. Articolo 22 Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto si applicheranno le norme del Diritto della Chiesa. Treviso, 2 aprile 2011 GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN OFM Conv. Arcivescovo-Vescovo di Treviso don GIULIANO BRUGNOTTO Cancelliere Vescovile