COME CAMBIA LA LEGGE FALLIMENTARE: DALL ALLERTA ALLA CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Novembre 2017 Lo scorso 11 ottobre 2017, il Senato ha approvato il testo definitivo del disegno di legge S. 2681 con cui ha attribuito al Governo la delega per procedere alla riforma delle disciplina della crisi di impresa e dell insolvenza. La riforma interviene organicamente sull intera vita della crisi d impresa, a partire dal suo manifestarsi sino alla sua fase esecutiva per passare, infine, alla sua chiusura (in via concordata o giudiziale). Lo scopo del presente lavoro, quindi, è quello di ripercorrere sinteticamente le principali novità contenute nel disegno di legge approvato dalle Camere, con l obiettivo, in particolare, di illustrarlo secondo un criterio cronologico, ovvero fornendo una panoramica delle modifiche legislative che il soggetto in crisi troverebbe lungo il suo percorso. Secondo questa chiave di lettura, l intervento della riforma si può ricondurre a cinque diverse macro aree: (i) la fase iniziale: l allerta, ossia quella fase di primo approccio allo stato di crisi che precede tutte le sue possibili evoluzioni; le successive ramificazioni di tale fase iniziale, che si articolano (ii) negli accordi di ristrutturazione, (iii) nel concordato preventivo e (iv) nella liquidazione giudiziale (espressione che sostituisce quella di fallimento ); e, infine, (v) una serie di altre misure aventi carattere generale, volte a intervenire sistematicamente sull impianto normativo oggi esistente. Individuate tali macro aree in un quadro sistematico, verranno individualmente considerate per fornire uno studio più analitico. Procedura di allerta Introduzione della nozione di stato di crisi. Unica procedura per la gestione della crisi e per la valutazione dello strumento più adeguato. Assistenza del debitore nella ricerca di una soluzione concordata. Introduzione di una serie di misure volte a far emergere la crisi del debitore. Ristrutturazione Misure volte a incentivare l uso degli accordi di ristrutturazione. Estensione delle possibilità di utilizzo degli accordi ex artt. 182-bis e 182-septies l. fall. Stato di crisi Concordato preventivo Favore per la continuità aziendale e limiti ai concordati liquidatori. Riordino della disciplina. Stato di insolvenza Liquidazione giudiziale Ampliamento dei poteri riservati al Curatore. Potenziamento della procedura di liquidazione. Revocabilità delle Efficienza della misure di procedura in termini protezione. Studio Greco Vitali di tempi Associati e costi. Altre misure Introduzione della figura dei gruppi nell ambito della disciplina concorsuale e fallimentare. Riordino e ripensamento del sistema dei privilegi che assistono i crediti. Introduzione di una garanzia mobiliare non possessoria. Modifiche al codice civile. Razionalizzazione sistematica dell intera legge fallimentare. Attenzione alla specializzazione dei magistrati.
Procedura di allerta La riforma, attraverso l introduzione della nozione di stato di crisi (intesa come probabilità di futura insolvenza), ha come principio cardine la creazione di un unico procedimento per l ingresso alle procedure concorsuali, con una successiva ramificazione sino all individuazione dello strumento più adeguato. (a) Istituzione presso le Camere di Commercio di un apposito organismo che fornisca adeguata assistenza al debitore nei tentativi di composizione della crisi: (i) con un collegio comporto da tre esperti (di cui uno scelto tra gli iscritti a uno specifico albo dal Presidente della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale competente); (ii) attraverso negoziati che dovranno concludersi entro 6 mesi; (iii) dando notizia dell avvio della procedura di allerta ai creditori pubblici qualificati (i.e. Agenzia delle Entrate, enti previdenziali e agenti della riscossione delle imposte); (iv) comunicando al PM l eventuale esito negativo delle trattative in ragione del sopravvenuto stato di insolvenza. (b) Previsione di misure volte a favorire l emersione dello stato di crisi del debitore: (i) ponendo a carico degli organi di controllo societari (nonché dell eventuale revisore contabile) l obbligo di avvisare l organo amministrativo circa l esistenza di fatti che siano indiziari della sussistenza di uno stato di crisi; (ii) incentivando l operatività degli organi di controllo esonerandoli dalla responsabilità solidale con l organo amministrativo qualora adempiano all obbligo informativo di cui sopra; (iii) imponendo ai creditori pubblici qualificati di segnalare agli organi di controllo del debitore la presenza di consistenti inadempimenti agli obblighi previdenziali e/o fiscali, pena l inefficacia dei privilegi accordati dalla legge ai rispettivi crediti; (iv) attribuendo all organismo che assiste il debitore l onere di convocare quest ultimo al fine di indicare le misure più idonee a gestire la situazione di crisi; (v) introducendo misure premiali per l imprenditore che abbia tempestivamente attivato la procedura d allerta con il competente organo di assistenza (i.e. non punibilità per i delitti di bancarotta, riduzione degli interessi e delle sanzioni correlate ai debiti fiscali); (vi) estendendo l assoggettamento alla procedura di allerta a ogni tipologia di debitore (persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un attività commerciale, artigianale o agricola).
Accordi di ristrutturazione Il disegno di legge approvato dal Senato contiene anche previsioni volte a incentivare l adozione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, dei piani attestati di risanamento e delle convenzioni di moratoria, estendendone le possibilità di adozione oltre i limiti a oggi previsti dalla normativa vigente. (a) Ampliamento della casistica di adozione degli accordi di ristrutturazione: (i) percorribilità della procedura ex art. 182-septies l. fall. anche qualora l accordo sia concluso con creditori diversi da banche e intermediari finanziari (purché rappresentanti almeno il 75% dei crediti di una o più categorie omogenee); (ii) facilitazione dell accesso agli accordi di cui all art. 182-bis l. fall. mediante l eliminazione o la riduzione del limite del 60% dei crediti. (b) Irrobustimento delle misure di protezione connesse all adozione di un accordo di ristrutturazione dei debiti: (i) assimilazione della relativa disciplina a quella prevista per la procedura di concordato preventivo; (ii) estensione degli effetti ai soci illimitatamente responsabili. (c) Irrigidimento delle prescrizioni relative ai piani attestati: (i) obbligo della forma scritta, della data certa e dell analiticità del piano; (ii) necessità di rinnovazione dell attestazione per il caso di successive modifiche dell accordo e/o del piano.
Concordato preventivo La delega al Governo individua anche le linee direttrici con cui provvedere al riordino della disciplina riservata ai concordati preventivi, nell ambito delle quali si rinviene una decisa propensione a favore della continuità aziendale, relegando la prospettiva liquidatoria a percorso secondario della crisi d impresa. (a) Favore per la continuità aziendale e limiti all ammissibilità dei concordati aventi natura liquidatoria: (i) possibilità di prevedere, nei concordati in continuità, moratorie per il pagamento dei creditori privilegiati, o assistiti da pegno o ipoteca; (ii) ammissibilità di concordati liquidatori solo in presenza di un apporto di risorse esterne (in grado di aumentare considerevolmente le prospettive satisfattive dei creditori) e solo se sia previsto il pagamento dei crediti chirografari nella misura minima del 20%. (b) Riordino della disciplina del concordato preventivo: (i) introduzione della revocabilità su ricorso degli interessati delle misure di protezione del piano concordatario, qualora le medesime non contribuiscano (o non abbiano contribuito) al buon esito della procedura; (ii) precisazione delle modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano; (iii) determinazione dei poteri del Tribunale rispetto alla verifica della fattibilità del piano; (iv) sostituzione dell adunanza dei creditori con modalità telematiche di voto; (v) previsione di un maggior grado di dettaglio della disciplina relativa alla fase di esecuzione del concordato; (vi) riorganizzazione della revoca, dell annullamento e della risoluzione del concordato, con l introduzione della legittimazione attiva del commissario giudiziale, anche su istanza di un creditore; (vii) semplificazione delle tipologie di finanziamento alle imprese in crisi, attribuendo stabilità alla prededucibilità di quei finanziamenti che abbiamo ricevuto autorizzazione giudiziale anche in caso di sopravvenuta liquidazione giudiziale; (viii) previsione della figura dell amministratore provvisorio, da nominarsi qualora gli organi della società concordataria non diano tempestiva esecuzione al piano, ovvero pongano in essere condotte ostruzionistiche.
Liquidazione giudiziale L intervento della recente riforma è considerevole anche rispetto alla procedura fallimentare, che assume la nuova denominazione di liquidazione giudiziale. Da un punto di vista sistematico, l intento riformatore emerge chiaramente nelle disposizioni che attribuiscono maggiori poteri al curatore, nell ottica di un contenimento di costi e di tempistiche. Diversi sono poi gli interventi che correggono il sistema previgente e che snelliscono la procedura. (a) Adozione di misure volte a incrementare l efficacia della figura del curatore: (i) poteri di accertamento dell attivo e della sua effettività mediante l accesso ai sistemi delle pubbliche amministrazioni e alle banche dati; (ii) poteri per il complimento di atti e operazioni riguardanti l organizzazione e la struttura finanziaria dalla società; (iii) sostituzione del comitato dei creditori nelle procedure meno complesse con la consultazione telematica dei creditori (e introduzione del silenzio-assenso); (iv) legittimazione attiva nel promuovere le azioni di responsabilità nei confronti dell organo amministrativo (tanto l azione sociale quanto l azione riservata ai creditori). (b) Risistemazione della disciplina vigente: (i) superamento delle esecuzioni speciali, con esclusione del privilegio fondiario (anche in termini processuali); (ii) decorrenza del periodo sospetto di revocatoria a partire dal deposito della domanda cui sia seguita la liquidazione (anziché dalla dichiarazione di fallimento); (iii) prededucibilità limitata ai soli crediti maturati nel corso della procedura; (iv) estensione della procedura a tutti i soggetti debitori; (v) revisione dei criteri di competenza territoriale, con l introduzione del concetto di «centro degli interessi principali del debitore». (c) Misure volte a snellire la procedura, tanto nella fase di esecuzione del programma di liquidazione quanto nella fase di chiusura della procedura: (i) maggiore rapidità del sistema di accertamento del passivo: presentazione telematica delle domande e previsione di forme semplificate per quelle di minor valore; implementazione della vis attractiva del foro fallimentare per l accertamento dei crediti; (ii) introduzione di sistemi informativi e di vigilanza sulle attività liquidatorie, garantendo la competitività delle operazioni di vendita mediante un mercato telematico nazionale unitario; (iii) accelerazione della fase di chiusura: affidamento della fase di riparto al curatore; previsione della possibilità di procedere chiusura in pendenza di procedimenti giudiziari.
Altre misure Il disegno di legge prevede poi una serie di modifiche di carattere generale, nell ottica di una riforma organica dell intero impianto normativo oggi esistente. (a) Introduzione della disciplina relativa ai gruppi di imprese : (i) previsione delle definizione di gruppo, da ricavare dalla nozione di direzione e coordinamento e da integrare con una presunzione di appartenenza al gruppo sulla base della nozione di rapporto di controllo ex art. 2359 c.c.; (ii) obbligo di deposito del bilancio consolidato; (iii) potere dell organo di gestione della procedura di richiedere informazioni alla Consob o alle altre autorità pubbliche; (iv) facoltà di accesso di gruppo alle procedure concorsuali; (v) doveri di collaborazione tra procedure relative a società appartenenti al medesimo gruppo; (vi) postergazione dei crediti infragruppo; (vii) gestione unitaria della liquidazione giudiziale del gruppo, con attribuzione al curatore di rimedi contro operazioni infragruppo, nonché del potere di denunciare gravi irregolarità o l insolvenza di altre società appartenenti al medesimo gruppo. (b) Riordino e ripensamento del sistema dei privilegi, con l obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale attualmente previste. (c) Introduzione di una garanzia mobiliare non possessoria: (i) con diritto del soggetto costituente di utilizzare il bene; (ii) che consenta al creditore di escutere la garanzia stragiudizialmente, anche in deroga al divieto di patto commissorio. (d) Modifiche al codice civile: (i) l assoggettamento alla liquidazione giudiziale costituirà causa di scioglimento delle società di capitali; (ii) precisazione dei criteri di quantificazione del danno risarcibile nell azione di responsabilità verso l organo amministrativo; (iii) applicabilità dell istituto della denuncia al tribunale di cui all art. 2409 c.c. anche alle s.r.l.; (iv) obbligo di nomina dell organo di controllo, anche monocratico, per le s.r.l. nel caso in cui, per due esercizi consecutivi, (i) l attivo totale ecceda i 2 milioni di Euro, (ii) i ricavi delle vendite superino i 2 milioni di Euro, o (iii) i dipendenti occupati ammontino ad almeno 10 unità. (e) Razionalizzazione sistematica dell intera legge fallimentare: (i) adozione di un unico modello processuale per l accertamento dello stato di crisi o di insolvenza dotato di particolari caratteristiche di celerità (la procedura di allerta); (ii) semplificazione e uniformazione della disciplina dei diversi riti speciali attualmente previsti dalla legge fallimentare. (f) Specializzazione dei magistrati, con l attribuzione della competenza relativa alle procedure concorsuali (e alle cause che ne derivano) alle sezioni specializzate in materia di impresa.