ART. 38 Cost. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. 1
L ART. 38 COST. Art. 38 e art. 3, co. 2, Cost. Comma 1: l assistenza sociale Comma 2: la previdenza sociale L interpretazione della Corte costituzionale: la sent. n. 31 del 1986 I mezzi adeguati : minimi e massimi di pensione La garanzia dell adeguatezza nel tempo Perequazione automatica.ppt Nulla si prevede in materia di finanziamento 2
Art. 3 Cost. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 3
Art. 117 Cost. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. LO STATO HA LA LEGISLAZIONE ESCLUSIVA NELLE SEGUENTI MATERIE: omissis l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; o) PREVIDENZA SOCIALE; 4
Segue. Art. 117 Cost. Sono MATERIE DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE quelle relative a: tutela e sicurezza del lavoro; PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato: L ASSISTENZA SOCIALE E I SERVIZI SOCIALI 5
LE ORIGINI DEL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO Le prime forme di tutela nel lavoro pubblico (T.U. n. 70/1895) e nell area del lavoro privato: gli interventi legislativi del 1898; 1919; 1933; 1952; 1968-69 (cenni). Il pluralismo previdenziale: il regime generale dell a.g.o., I fondi c.d sostitutivi (interni ed esterni all INPS) e quelli c.d. esclusivi 6
PENSIONE DI VECCHIAIA E DI ANZIANITÀ: LE ORIGINI 1919: assicurazione i.v.s. diventa obbligatoria 1933: istituzione dell INPS Le disposizioni contenute nel codice civile (art. 2116) La Costituzione (all esito dei lavori dell Assemblea costituente) L. n. 218 del 1952: il riordino del sistema previdenziale. L istituzione del trattamento minimo di pensione Dalla l. n. 903 del 1965 alla l. n. 153 del 1969 7
IL TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE Secondo la Corte cost. (sent. 31/86): è frutto dell ampia libertà offerta al legislatore dal Costituente; a differenza della pensione sociale, è finalizzato ad attuare la ratio del 2 co. art. 38 Cost. (mezzi adeguati alle esigenze di vita, superiori rispetto ai bisogni di mera sopravvivenza); i lavoratori, quindi, sono soggetti privilegiati, ai quali è riconosciuta una posizione preferenziale rispetto ai cittadini in genere 8
DALLA L. N. 903 DEL 1965 ALLA L. N. 153/69 Le alterne vicende della pensione di anzianità. Natura e funzione: Corte cost. n. 194/1991 L introduzione del sistema di calcolo retributivo (già in uso nei regimi esclusivi e sostitutivi) La perequazione automatica delle pensioni La pensione sociale 9
Il sistema a capitalizzazione Accantonamento individuale delle risorse per finanziare il proprio trattamento pensionistico. I contributi vengono volta a volta versati in conti individuali unitamente al rendimento prodotto dal loro investimento. Le pensioni vengono erogate sulla base dei contributi versati e dei rendimenti delle risorse investite (v. previdenza complementare) 10
Il sistema a ripartizione I lavoratori (attivi) pagano i contributi per finanziare il trattamento dei pensionati ==> Solidarietà intergenerazionale Il sistema a ripartizione può essere: Retributivo (basato sulla retribuzione dell ultimo periodo) Contributivo (basato sui contributi versati) 11
Il SISTEMA DI CALCOLO Si basa su tre elementi: RETRIBUTIVO l'anzianità contributiva, è data dal totale dei contributi, fino ad un massimo di 40 anni, che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento; la retribuzione/reddito pensionabile, è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno; l'aliquota di rendimento, è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite annuo (pari a 46.123 per il 2015), per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%. 12
Vantaggio: mantenimento del potere d acquisto per chi ha lavorato più a lungo (2% per 40 anni di lavoro permettano di mantenere l 80% della retribuzione) Svantaggio: se aumenta la speranza di vita e si abbassa il numero di occupati, non ci sono più abbastanza contributi per pagare il trattamento dei lavoratori in pensione => Crisi finanziaria del sistema 13
IL MASSIMALE DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE L. 153/69: massimale in cifra fissa, non indicizzato (fino a metà anni 80) L. 297/82: perequazione automatica del massimale Mancata coincidenza con la retribuzione imponibile MA L. n. 67/1988: il superamento del massimale e le fasce di rendimento decrescente. 14
Le nuove aliquote di rendimento Importo Rendimento Rendimento con annuo 40 anni di contributi Fino al massimale 2% 80% Fino al 33% dell eccedenza 1.50% 60% Dal 33% al 66% 1.25% 50% Oltre il 66% 1% 40% Tali aliquote si applicano solo alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992. 15
La pensione sociale Istituita ex art. 26, l. n. 153/69. E una prestazione del tutto svincolata dalla logica assicurativa, a favore dei cittadini sprovvisti dei mezzi per vivere. E la prima forma di tutela a carattere universale, con natura assistenziale (v. Corte cost. 31/86) I requisiti: età di 65 anni; reddito di importo inferiore ai limiti stabiliti ex lege; residenza in Italia e cittadinanza italiana/ue. Art. 3, co. 6 e 7, l. n. 335/95: l assegno sociale (rinvio) 16
IL SISTEMA IN VIGORE DAL 1969 AL 1992 Pensione di vecchiaia: 55/60 anni 15 anni di contribuzione e assicurazione pensione retributiva (calcolata sulla base delle retribuzioni degli ultimi 5 anni) Pensione di anzianità: nessun requisito di età 35 anni di contribuzione e assicurazione pensione retributiva (calcolata sulla base delle retribuzioni degli ultimi 5 anni) Pensione sociale (ai cittadini over 65 con reddito esiguo) 17