C.P. 6/2017 IL TRIBUNALE DI ANCONA 2^ SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg. Magistrati: dott. Francesca Miconi dott. Giuliana Filippello dott. Maria Letizia Mantovani Nel procedimento nr 6/2017 CP Presidente e Relatore Giudice Giudice proposto da Avv Maria Paola Giannotti Visto il ricorso depositato in data 1942017 da ROBERTO CATANZARO, TITOLARE DELLA con cui il predetto ha richiesto la ammissione alla procedura di concordato con riserva ; rilevato che alla ed il piano, di tipo misto immobili e crediti sentito il Commissario Giudiziale; Rilevato che l imprenditore propone ai creditori quanto segue : Pagamento integrale delle spese di giustizia e di procedura, comprese quelle per Suddivisione dei creditori nelle seguenti classi, per ciascuna delle quali è previsto il trattamento di seguito indicato:
Classe 1 Creditori privilegiati non aventi diritto di voto: è costituita da tutti i creditori muniti di privilegio; il pagamento è promesso in misura integrale nel termine di 12 mesi dalla data di passaggio in giudicato del decreto di omologazione. È previsto il pagamento degli interessi nella misura spettante per legge. Classe 2 Creditori privilegiati ipotecari non aventi diritto di voto: appartengono a tale classe i creditori muniti di privilegio ipotecario. Il pagamento è promesso in misura integrale al Classe 3 Creditori chirografari diritto di voto: da pagarsi senza interessi nella misura del 20% nel termine di 24 mesi dalla data di passaggio in giudicato del decreto di omologazione. In tale classe vengono appostati tutti i Classe 4 Creditori condizionali (fidejussori) aventi diritto di voto: in tale classe viene appostato il solo fidejussore Banca di Ancona, da pagarsi senza interessi in misura del 10% nel termine di 24 mesi dalla data di passaggio in giudicato del decreto di omologazione; Classe 5 Creditori chirografari relativi alla donazione modale non aventi diritto di voto ex art. 177 comma 4 L.F.: tale classe viene riservata ai creditori che traggono titolo esso senza interessi nella misura del 22% e nel termine di 24 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione. I creditori non sono votanti (ed esclusi dal computo delle maggioranze ex art. 177 u.c. L.F.) in quanto costituiti da Russi Susanna, coniuge del debitore, Russi Daniela e Russi Valeria, affini del debitore entro il quarto grado del debitore. Che il piano prevede di reperire le risorse per il pagamento dei creditori dapprima dai flussi generati dalla continuazione della attività di impr crediti e dalla vendita dei beni personali. valutata, allo stato e salvi gli approfondimenti che saranno effettuati nella relazione ex art 172 LF, la completezza della informazione ai creditori;
Procedendo nella valutazione dei profili di ammissibilità: comma 5 LF, il quale è stato così posto in condizioni di intervenire; riscontrata la regolarità della procedura sotto il profilo formale: dalla data di costituzione poiché risulta che: il ricorrente riveste la qualifica di imprenditore commerciale, assoggettabile a procedura l concordato; caso evidenziabile nell'aver fatto ricorso ad un piano in cui si prevede il pagamento non integrale e significativamente dilazionato del passivo ad oggi maturato; corredata degli allegati prescritti, espressamente indicati dalla norma sopra richiamata; il ricorrente ha infatti presentato con il ricorso: vo dei creditori con <<fattibilità del piano>>, redatta nel caso di specie da un professionista che ha dichiarato di Ritenuto che la proposta di concordato risponda alle condizioni indicate nell'art. 160 e 186 formate con criteri di omogeneità, pur segnalandosi la necessità di prevedere una apposita classe
, credito privilegiato degradato a chirografo; sono stati indicati i tempi di soddisfazione dei creditori, tempi che risultano per quanto fin qui è possibile valutare coerenti si pone in tempi di pagamento previsti per ciascuna classe dovranno decorrere dal decreto di omologa, che è esecutivo, e non dal passaggio in giudicato dello stesso, trattandosi di un momento incerto nella sua collocazione temporale; il conc esercizio ) con una componente funzionalmente minoritaria di liquidazione, non è soggetto Rilevato che il p ritenuto quindi che proposta e piano possano essere sottoposti al vaglio dei creditori, salvi gli ulteriori approfondimenti riservati alla Relazione ex art 172 lf; PQM visti gli artt. 160 e 163, 186 bis R.D. 16/3/1942 n. 267; DICHIARA CATANZARO ORDINA la convocazione dei creditori dell imprenditore, per il giorno 2822018 ore 13 e dispone che il presente decreto sia comunicato a tutti i creditori entro il 6122017 ; Nomina Giudice delegato la Dr Francesca Miconi e Commissari Giudiziali la Dr. Cristiana r professionisti in ragione della molteplicità degli aspetti da esaminare, degli adempimenti da compiere, anche al fine di garantire in ragione dei tempi una tempestiva ed esaustiva conoscenza delle situazione, senza che ciò determini oneri aggiuntivi, stabilendo che il compenso previsto per un solo professionista, determinato sulla base delle tabelle di liquidazione, venga poi
ripartito in eguale percentuale tra i professionisti incaricati, secondo la successiva quantificazione del Tribunale. Stabilisce il termine di giorni quindici dalla notifica del presente decreto per il deposito da parte del ricorrente nella Cancelleria del Tribunale della somma somma calcolata in percentuale sulla maggiore somma presumibilmente necessaria per il concordato, mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura già aperto, con avvertimento che decorso la revoca Ordina al ricorrente di consegnare al Commissario Giudiziale, entro 7 giorni, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie; Dispone che il presente decreto sia l. fall., e che i commissari giudiziali notifichino, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del. Così deciso in camera di consiglio il 2112017 Il Presidente est Dr Francesca Miconi