RINUNCIA ALL EREDITA

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RINUNCIA ALL EREDITA Art. 519 c.c.: La rinuncia all eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro della successioni. La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente 1

Rinuncia all eredità (art. 519 c.c.) La rinuncia all eredità è un negozio unilaterale con il quale il chiamato dichiara di non voler acquistare l eredità. Quest atto fa cessare gli effetti della cosiddetta delazione verificatasi nei suoni confronti a seguito dell apertura della successione e rimane quindi estraneo alla stessa. 2

Rinuncia all eredità - caratteri e forma La rinuncia: può farsi solo in un momento successivo all apertura della successione; è un atto solenne da compiersi nella forma prevista dal codice civile a pena di nullità, e deve risultare da una dichiarazione resa dal chiamato ad un notaio o al cancelliere del tribunale territorialmente competente (dove si è aperta la successione); 3

Rinuncia all eredità - caratteri e forma non può essere parziale; è limitatamente revocabile; può essere compiuta solamente da chi ha la piena capacità legale. in caso di incapacità la rinuncia è fatta dal curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare competente. 4

Rinuncia all eredità - caratteri e forma Nel caso di eredità devolute a minori la rinuncia effettuata dei genitori deve essere necessariamente autorizzata dal giudice tutelare (art.320c.c. modif. dal D.Lgs.154/2013) 5

Rinuncia all eredità - caratteri e forma Il legislatore NON ha fissato un termine per il compimento delle rinuncia all eredità. Il delato può quindi rinunciare finché non si prescrive il diritto di accettare l eredità (10 anni) 6

Rinuncia all eredità - caratteri e forma La dichiarazione di Rinuncia viene poi inserita nel registro delle successioni e non deve essere trascritta (a norma dell art. 2643 n.5 c.c.) 7

Rinuncia all eredità - documenti e costi In linea di massima sono necessari i seguenti documenti: Documento di chi rinuncia e codice fiscale Certificato di morte in carta semplice Copia dell eventuale testamento (con estremi avvenuta registrazione) Copia conforme del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare, se vi sono minorenni o incapaci 8

Rinuncia all eredità - documenti e costi La procedura prevede i seguenti costi: Versamento della somma di.200 mediante modello F.23 Marche da bollo (1 da.16 per originale dell atto ulteriori marche per ogni copia conforme che necessiti, ad esempio per l erede) 9

Effetti per il rinunciante Art. 521 c.c.: Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552. 10

Effetti per il rinunciante La Rinuncia ha effetto retroattivo, pertanto chi rinuncia all eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato, l'erede succede al de cuius senza soluzione di continuità.. La retroattività della rinunzia non toglie, tuttavia, efficacia agli atti di conservazione ed amministrazione che il chiamato ha compiuto, prima della rinuncia. La rinuncia all'eredità non obbliga neppure il rinunziante ad abdicare anche al legato o alla donazione fatte in suo favore. 11

Rinuncia all eredità devoluzione ad altri soggetti La rinuncia comporta che il diritto di accettare l eredità passi nella sfera giuridica di altri soggetti, secondo meccanismi diversi a seconda che si tratti di una successione per legge o testamento come vediamo di seguito. 12

Art. 522 c.c.: Rinuncia all eredità - devoluzione ad altri soggetti Nelle successioni legittime la parte di colui che rinuncia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell ultimo comma dell art. 571 c.c. Se il rinunziante è solo, l eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso egli mancasse. 13

Rinuncia all eredità - devoluzione ad altri soggetti Nelle successioni legittime, la parte a cui il soggetto rinunzia è devoluta: Per rappresentazione (subentro nel diritto di accettare l'eredità di persona diversa dal chiamato all'eredità). Se chiamati all eredità sono i genitori e i fratelli del defunto e i primi hanno rinunziato, non ai fratelli, ma agli ulteriori ascendenti (es.: nonni), se ve ne sono. 14

Rinuncia all eredità - devoluzione ad altri soggetti Per accrescimento delle quote degli altri eredi. Se il rinunziante fosse l'unico erede, l'eredità si devolve ai chiamati di ordine e grado ulteriore ed in mancanza di altri successibili, l'eredità si devolve allo Stato, che non può rinunciarvi. 15

Rinuncia all eredità - devoluzione ad altri soggetti Rappresentazione (art. 467 c.c.) La rappresentazione è un istituto che concerne la successione a causa di morte col quale i discendenti (legittimi, naturali, legittimati o adottivi) subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente là dove questi non possa o non voglia accettare l'eredità (o il legato) del de cuius. Verrà trattato successivamente. 16

Rinuncia all eredità - devoluzione ad altri soggetti L accrescimento (art. 674 c.c.) L accrescimento è quel fenomeno giuridico in virtù del quale, nel caso in cui più persone sono chiamate congiuntamente ed una di esse non voglia o non possa accettare, la quota degli altri contitolari si accresce, cioè si espande, comprendendo anche quella del chiamato che non ha accettato. Verrà trattato successivamente. 17

Rinuncia all eredità - devoluzione ad altri soggetti Art. 523 c.c.: Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell art. 677. 18

Rinuncia all eredità - devoluzione ad altri soggetti Nelle successioni testamentarie, la parte di eredità del rinunziante viene devoluta: - Per sostituzione, nel caso in cui il testatore ne avesse previsti; - Per rappresentazione, se non ne avesse previsti; - Per accrescimento (solo in caso di chiamata solidale di più eredi sull universalità dei beni); - In base alle norme sulla successione legittima, come ultima ratio. 19

Rinuncia all eredità effetti nei confronti dei terzi Art. 524 c.c.: Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia. 20

Rinuncia all eredità effetti nei confronti dei terzi La rinuncia da parte del chiamato avente un patrimonio insufficiente a soddisfare i propri creditori danneggia molto spesso questi ultimi (visto che i creditori potrebbero proprio sull eredità quando questa presenti un attivo), anche senza frode. 21

Rinuncia all eredità effetti nei confronti dei terzi In tal caso, i creditori del rinunciante possono farsi autorizzare ad accettare l eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti (proprio come se la rinuncia non fosse stata fatta). 22

Rinuncia all eredità effetti nei confronti dei terzi I creditori tuttavia non diventano eredi; erede sarà il chiamato in subordine che ha accettato in luogo del rinunciante o in cui favore s è verificato l accrescimento. Questi acquista così dei beni vincolati a garanzia di un debito altrui. 23

Rinuncia all eredità TUTELA DEI CREDITORI La domanda giudiziale esperita dai creditori del rinunziante va trascritta sia nei confronti del rinunziante che di colui al quale l'eredità è stata successivamente devoluta, che deve essere anch'esso citato in giudizio. Il diritto dei creditori ad impugnare la rinunzia si prescrive in 5 anni dalla rinunzia medesima (tribunale di Roma 25/10/2011 n. 20863) 24

Rinuncia all eredità Revoca della rinuncia Art. 525 c.c.: Fino a che il diritto di accettare l eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell eredità. 25

Rinuncia all eredità Revoca della rinuncia Con la dichiarazione di rinunzia, il chiamato non perde il proprio diritto all eredità in modo definitivo: egli può revocare la rinuncia fino a quando l eredità non sia stata acquistata dai chiamati ulteriori. La "revoca produce gli effetti propri dell'accettazione dell'eredità. 26

Rinuncia all eredità Revoca della rinuncia La rinuncia è quindi revocabile purchè: Non sia decorso il termine di prescrizione del diritto (10 anni) o il termine fissato dal giudice; Non via sia stata accettazione da parte di altri eredi 27

Rinuncia all eredità Revoca della rinuncia La revoca della rinuncia non è un atto formale e può sussistere sia in forma espressa che in forma tacita. Avviene, in pratica, con una vera e propria accettazione, espressa o tacita che sia, e prevale sulla dichiarazione di rinunzia che, invece, deve essere fatta con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni. 28

Rinuncia all eredità Revoca della rinuncia E importante precisare che: L eredità NON può essere più rinunciata e si intende accettata puramente e semplicemente quando il chiamato: abbia sottratto o nascosto beni ereditari; sia nel possesso dei beni ereditari, trascorsi i 3 mesi dall apertura della successione, senza aver fatto l inventario o la dichiarazione di rinunzia o di accettazione nei 40 gironi successivi (art. 485 c.c.) 29

Rinuncia all eredità Revoca della rinuncia La ratio della norma si basa sull'assunto che la delazione ereditaria non decada per mera rinuncia. La Suprema Corte, nella sentenza 23.01.2007, n. 1403 ha infatti stabilito che la rinuncia non faccia venire meno la delazione del rinunciante, ma determina la coesistenza del diritto di accettazione sia in capo al rinunciante che a favore dei coeredi. La delazione, sempre secondo la Suprema Corte, sarà persa solamente per accettazione degli altri chiamati, per prescrizione o per decadenza. 30

L EREDITA GIACENTE 31

Eredità Giacente Per evitare che il patrimonio del defunto rimanga abbandonato e resti privo di tutela giuridica è stato predisposto l istituto della cosiddetta eredità giacente. 32

Eredità Giacente Art. 528 c.c. Quando il chiamato non ha accettato l eredità e non è nel possesso dei beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d ufficio, nomina un curatore dell eredità. Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni. 33

Eredità Giacente Il fondamento dell istituto è da ricercare nell interesse generale alla conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario Presupposti della nomina sono: esistenza di uno o più delati all eredità; mancanza di accettazione da parte del chiamato; nomina del curatore che rappresenta l inizio della giacenza 34

Eredità Giacente Nomina del Curatore La nomina del Curatore spetta al Tribunale del circondario in cui si apre la successione. Il Tribunale vi provvede su istanza presentata dalle persone interessate (ad es. il creditore, il legatario ecc.), oppure d ufficio 35

Eredità Giacente Nomina del Curatore Il Curatore è scelto discrezionalmente dall autorità giudiziaria, essendo sufficiente la presenza dei requisiti di capacità (e potendo, secondo una tesi essere anche lo stesso chiamato all eredità). Egli non ha potere rappresentativo, ma agisce in nome proprio e nell interesse altrui. A seguito della nomina il curatore deve prestare giuramento avanti al Giudice del Tribunale competente 36

Eredità Giacente Nomina del Curatore In caso di testamento, se il testatore ha previsto un curatore in attesa di accettazione da parte dei designati, il tribunale dovrebbe designare tale soggetto. Il Curatore rientra tra gli ausiliari del Giudice (Cassazione Sezioni Unite 21/11/1997 n.11619) 37

Eredità Giacente Attività del Curatore Art. 529 c.c.: Il curatore è tenuto a procedere all inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione. 38

Eredità Giacente Attività del Curatore Il Curatore ha innanzitutto l obbligo di redigere l inventario dell eredità per accertarne l esatta consistenza al momento della nomina e predeterminarne i limiti della propria responsabilità al cessare dell incarico, avvalendosi delle procedure previste per l erede con beneficio di inventario. Rientra fra i suoi compiti la rappresentazione in giudizio delle ragioni dell eredità: le sentenze hanno efficacia di giudicato anche nei confronti dell erede. 39

Eredità Giacente Attività del Curatore La procedura inventariale (art. 775 del c.p.c.) prevede: una descrizione degli immobili, mediante l indicazione della loro natura e dei dati catastali; una stima dei beni mobili, con la descrizione dei medesimi; l indicazione della quantità di denaro contante; l indicazione delle altre attività e passività; ulteriori informazioni. 40

Eredità Giacente Attività del Curatore Il Curatore deve gestire il patrimonio ereditario compiendo gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione (ad es. la vendita dei beni) necessita sempre dell autorizzazione del Giudice. Può stipulare transazioni, riscuotere capitali, contrarre prestiti ipotecari per far fronte alle spese, previa autorizzazione del Giudice. 41

Eredità Giacente Attività del Curatore Il Curatore può compiere tutti gli atti ritenuti utili alla conservazione ed alla migliore amministrazione del patrimonio quali ad esempio: stipulare contratti di mutuo per pagare debiti ereditari o per sostenere spese di manutenzione del patrimonio, stipulare contratti di locazione aventi ad oggetto beni ereditari, e poi investire capitali, acquistare beni, assumere obbligazioni in genere, costituire o cedere diritti reali, riscuotere canoni di locazione, pagare utenze, rate di mutuo, etc.). 42

Eredità Giacente Attività del Curatore Nel caso in cui tra i beni ereditari sia compresa un azienda commerciale, l esercizio d impresa può essere autorizzato dal tribunale. Per quanto concerne gli adempimenti fiscali il curatore è tenuto alla denuncia ed al pagamento dell imposta di successione oltre a presentare la dichiarazione dei redditi del patrimonio ereditario. Al termine del suo incarico, il curatore deve procedere con il rendiconto. 43

Eredità Giacente Attività del Curatore Art. 530 c.c.: Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale. Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti. 44

Eredità Giacente Attività del Curatore Ai sensi dell art. 530 c.c. il Curatore, dopo la redazione dell inventario, salvo che ci sia l opposizione dei creditori o dei legatari, può provvedere al pagamento dei debiti ereditari, previa autorizzazione del Tribunale. I pagamenti non autorizzati rimangono validi ed efficaci ma il curatore è ritenuto personalmente responsabile per gli eventuali danni arrecati. 45

Eredità Giacente Attività del Curatore Nel caso in cui invece vi sia opposizione da parte di uno o più creditori o legatari, il curatore non può procedere ad eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione concorsuale dell eredità secondo le regole stabilite per l eredità accettata con beneficio di inventario. 46

Eredità Giacente Attività del Curatore Infine il Curatore può, per utilità evidente o necessità e previa autorizzazione del tribunale, vendere i beni immobili facenti parti l eredità. Una volta ultimate le operazioni di vendita, il curatore deve depositare il ricavato presso un istituto di credito o poste designato dal Tribunale, così da custodirlo in modo adeguato e assicurarne un proficuo investimento. 47

Eredità Giacente Attività del Curatore Il Curatore cessa dalle sue funzioni quando: l eredità è stata accettata (art. 532 c.c.); l eredità è devoluta allo Stato (ciò avviene quando non ci sono chiamati all eredità o questi non hanno accettato nei termini); l attivo ereditario è esaurito 48

Eredità Giacente Attività del Curatore Alla cessazione dell amministrazione, il Curatore ha il dovere di chiudere la gestione, presentando un rendiconto dell amministrazione dell eredità nel termine fissato dal Giudice e consegnando i beni ereditati agli eredi che gli subentreranno nei rapporti giuridici. Per l attività svolta il Curatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l amministrazione dell eredità oltre ad un compenso per la sua attività che il giudice che lo ha nominato liquida con apposito decreto. 49