REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA GESTIONE DEL PART-TIME. Capo I Norme generali

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REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA GESTIONE DEL PART-TIME Art. 1 Oggetto del Regolamento Capo I Norme generali Il presente Regolamento disciplina le procedure per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da tempo parziale a tempo pieno nonché per le modifiche degli orari del tempo parziale in essere, delle lavoratrici e dei lavoratori dell Amministrazione Consortile, relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie categorie, ad eccezione di quelli espressamente individuati dall art. 5 del presente Regolamento. Art. 2 Definizioni Per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per garantire la funzionalità degli uffici e le erogazioni dei servizi ai cittadini. Per orario di apertura al pubblico si intende il periodo giornaliero, nell ambito dell orario di servizio, nel quale gli uffici sono accessibili ai cittadini. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero nel quale ogni dipendente è tenuto ad assicurare le prestazioni, nell ambito dell orario di servizio. Per tempo pieno si intende l orario di lavoro fissato dalla vigente normativa. Per tempo parziale si intende l orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, sottoscritto dal lavoratore, quantitativamente inferiore all orario di lavoro a tempo pieno. I termini tempo parziale e part-time sono da considerarsi sinonimi. Art. 3 Tipologie part-time Il tipo di articolazione della prestazione lavorativa e la sua distribuzione sono concordati con la lavoratrice o il lavoratore, nel rispetto delle seguenti fasce orarie di lavoro a tempo parziale: a) 18 ore settimanali; b) 24 ore settimanali; c) 30 ore settimanali; il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale: con orario giornaliero di lavoro, in misura ridotta rispetto al tempo pieno, ma con articolazioni su tutti i giorni lavorativi (5 gg); 1

b) verticale: con prestazioni lavorative svolte a tempo pieno, ma limitato a periodi determinati nel corso della settimana. c) con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b) Le ore lavorative giornaliere devono essere comprese tra un minimo di quattro ore e un massimo di 8 ore Art. 3 bis Lavoro aggiuntivo (Lavoro Straordinario) Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale e solo con l espresso consenso dello stesso, possono essere richieste prestazioni di lavoro aggiuntivo, nella misura massima del 10% della durata dell orario di lavoro a tempo parziale, da effettuarsi nell arco temporale del mese e articolato su più di una settimana: Tipologia di part-time Limite mensile 30 ore 12 ore 24 ore 10 ore 18 ore 8 ore Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso solo per specifiche e comprovate esigenze di servizio o in presenza di particolari situazioni di difficoltà e deve essere preventivamente autorizzato dal competente Responsabile. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni aggiuntive, nelle solo giornate di effettiva attività lavorativa, nei limiti suddetti. Capo II Part-time ordinario Art. 4 Richiesta di trasformazione La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, viene effettuata per iscritto dal dipendente sull apposito modello predisposto dal servizio Personale. Nella domanda devono essere indicati, in particolare, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa presso il Consorzio, l articolazione dell orario secondo le fasce indicate all art. 3, la durata richiesta (massima 1 anno, rinnovabile di un ulteriore anno ), nonché l eventuale possesso di titoli di precedenza. La dimensione temporale limitata risponde all esigenza di consentire al maggior numero di dipendenti la possibilità di richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro in presenza di obiettive esigenze legate a situazioni di svantaggio personale o familiare. Il dipendente che voglia trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, non superiore al 50% al fine di intraprendere un attività lavorativa, deve specificare nella domanda l attività, subordinata od autonoma, che intenda esercitare, affinché possa essere verificato il rispetto della vigente norma sulla incompatibilità e sul conflitto di interessi. La domanda deve essere indirizzata al Direttore del Consorzio e per conoscenza al Responsabile del Servizio al quale risulta assegnato il dipendente e deve essere presentata al 2

protocollo dell Ente entro il mese di Marzo per le trasformazioni con decorrenza nel secondo semestre dell anno ed entro il mese di Settembre, per le trasformazioni con decorrenza nel primo semestre dell anno seguente, a far data dal primo giorno del mese stabilito. Art. 5 Casi di esclusione E esclusa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: A) personale dirigenziale B) personale chiamato a ricoprire l area delle Posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. 31/03/1999, salvo che abbia effettuato espressa rinuncia all incarico conferitogli e fermi restando i limiti percentuali previsti nel presente Regolamento C) personale che sta svolgendo il primo anno di attività di ruolo alle dipendenze del Consorzio, nella Categoria e Posizione Giuridica di inquadramento al momento della domanda Art. 6 Limiti alla trasformazione La valutazione delle domande di part-time dovrà essere effettuata tenendo conto dei limiti di seguito fissati. Il contingente di personale a tempo parziale non può superare il 25% di ogni categoria prevista nella dotazione organica del personale in servizio a tempo pieno e indeterminato, dedotto il personale escluso dal part-time, ai sensi dell art. 5 del presente Regolamento, arrotondato per eccesso, onde arrivare comunque all unità. La dotazione organica da prendere a riferimento per la verifica dei precitati limiti è quella del primo Aprile e del primo Ottobre successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. In presenza del posto nel contingente e in mancanza di condizioni preclusive( che riguardano il perseguimento dell interesse istituzionale ed il buon funzionamento dell amministrazione) il dipendente è titolare di un interesse tutelato alla trasformazione del rapporto, ferma restando la valutazione da parte dell amministrazione relativamente alla congruità del regime orario e alla collocazione temporale della prestazione lavorativa proposti. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari e/o personali, e tendendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di un ulteriore 10% massimo all interno della categoria interessata. In tali casi le domande sono presentate senza limiti temporali e il part time viene concesso per il periodo di tempo correlato alla permanenza delle condizioni che hanno dato origine all accoglimento dell istanza e comunque per un periodo massimo non superiore ad anni 2. Art. 7 Criteri di priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time Compatibilmente con l organizzazione degli uffici e del lavoro, ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l Amministrazione terrà conto delle situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare dei dipendenti. Nel caso in cui il numero delle domande risulti eccedente rispetto ai posti di contingente, la valutazione sull accoglimento verrà operata tenendo conto congiuntamente dell interesse al funzionamento dell amministrazione, che non deve essere pregiudicato, e della particolare situazione del 3

dipendente il quale, ricorrendo le circostanze di cui al presente articolo, può essere titolare di un titolo di precedenza o di un vero e proprio diritto alla trasformazione del rapporto. In particolare hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro in part time i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. In questo caso il Consorzio concede la trasformazione entro 60 giorni dalla richiesta. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il dipendente. Nel caso in cui il numero delle domande risulti eccedente rispetto ai posti di contingente, la valutazione dell Amministrazione viene operata tenendo conto dei seguenti criteri di priorità, che costituiscono titolo di precedenza : 1) lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche 2) lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, con riconoscimento di un'invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita 3) lavoratori che assistono figli / coniuge conviventi con problemi di natura sanitaria,ma non rientranti nei casi di gravità summenzionati, che rendono difficilmente conciliabili le necessità di cura con il lavoro a tempo pieno 4) lavoratori che assistono familiari di primo grado, non conviventi, con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 5) i genitori di studenti del primo ciclo dell'istruzione, con D.S.A. (Disturbi Specifici dell Apprendimento), impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa 6) lavoratori con figli conviventi che non abbiano ancora iniziato la scuola dell obbligo 7) lavoratori con figli conviventi di età non superiore a 13 anni 8) lavoratori che richiedono il part time al 50% per svolgere altra attività lavorativa che non comporti conflitto di interesse rispetto alla specifica attività di servizio 9) lavoratori che si trovino in comprovato stato di scompenso psico-fisico Il possesso dei suddetti titoli di precedenza deve essere debitamente documentato, limitatamente ai fatti ed agli stati che non possano essere oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Art. 8 Esame delle domande Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, presentate entro i termini fissati dall art.4, vengono istruite dall Ufficio Personale e trasmesse al Direttore del Consorzio e per conoscenza al Responsabile di Area di appartenenza, evidenziando il rispetto dei limiti fissati nell art.6. Il Direttore del Consorzio, valuta con proprio motivato parere l accoglimento o il diniego della domanda stessa, tenuto conto delle esigenze di servizio e ne definisce la durata ( massimo 1 anno,rinnovabile di un ulteriore anno ). 4

La valutazione del Direttore si basa sulla capienza dei contingenti e sull impatto organizzativo della trasformazione sulla funzionalità del servizio, in relazione alle mansioni e alla posizione ricoperta dal dipendente interessato. Il Direttore tiene conto anche del differimento previsto nel successivo art. 9 e valuta la congruità del regime orario proposto e la collocazione temporale della prestazione lavorativa; qualora non si raggiunga un accordo fra Direttore e dipendente, non si dà luogo alla trasformazione dell orario di lavoro. Art. 9 Differimento La decorrenza della trasformazione del rapporto in part-time potrà essere differita, rispetto alla decorrenza prevista all art.4, di un semestre o di un periodo comunque non superiore a 12 mesi sulla base delle valutazioni del Direttore, motivate da esigenze organizzative dell Ente e acquisito il parere espresso dal Responsabile del Servizio al quale il dipendente è assegnato. Art. 10 Esito della domanda Il Responsabile del Servizio Personale comunica l esito dell esame delle domande di part-time e l eventuale differimento di cui all art. 9 al dipendente e per conoscenza al Responsabile del Servizio di assegnazione del dipendente. In caso di esito negativo dell istanza le valutazioni effettuate devono risultare evidenti dalla motivazione del diniego. Art. 11 Costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale Il rapporto di lavoro a tempo parziale viene costituito a tempo determinato per il periodo massimo di 1 anno, decorso il quale la situazione viene rivalutata dal Direttore e dal dipendente interessato, in considerazione delle esigenze di funzionamento dell amministrazione, delle esigenze personali del lavoratore in part time e di quelle degli altri lavoratori, che nel frattempo possono essere mutate. A seguito di tale rivalutazione il part time può essere concesso al massimo per un ulteriore anno. Il dipendente già in part-time o che lo è stato precedentemente, può presentare una nuova domanda al fine di ottenere un ulteriore periodo di part-time. Il contratto di part time viene costituito mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro, contenente l indicazione della decorrenza e durata della trasformazione nonché della collocazione temporale dell orario e del relativo trattamento economico. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica il trattamento economico e normativo di cui alla normativa generale e contrattuale vigente. L Ente non può revocare il rapporto di lavoro a tempo parziale, regolarmente concesso, prima della scadenza naturale, salvo che con il consenso del dipendente. Art. 12 Richieste di variazione dell orario part-time La richiesta di articolare l orario di lavoro a tempo parziale, fatta salvo il monte ore stabilito, secondo modalità diverse da quelle indicate nel contratto individuale di lavoro, è accoglibile previo parere favorevole del Responsabile del Servizio di assegnazione del dipendente. 5

In tale caso dovrà essere sottoscritto un contratto integrativo di modifica del contratto individuale di lavoro o una semplice appendice al contratto stesso. Di riscontro la variazione della fascia oraria del part-time, nell ambito delle tipologie di cui all art. 3, può essere concessa subordinandola al parere favorevole del Responsabile del Servizio di assegnazione, nonché al rispetto dei vincoli di spesa del personale. Art. 13 Richiesta di rientro a tempo pieno I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza naturale. A tal fine, nel momento in cui viene loro concesso il passaggio dal tempo pieno a tempo parziale, vanno accantonate le risorse finanziarie della minore spesa per tutto il tempo della permanenza del dipendente nel periodo di part-time. Tali risorse possono essere utilizzate esclusivamente per impieghi temporalmente limitati, se consentito dalla normativa e per un periodo non eccedente quello di part time concesso al dipendente di ruolo. Il dipendente che ha richiesto la trasformazione a part.time può richiedere il rientro a tempo pieno prima della scadenza naturale con il consenso del Direttore, fatti salvi i vincoli normativi. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale, possono chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, decorso un biennio dall assunzione, a condizione che siano rispettate le norme in materia di nuove assunzioni nonché i vincoli di spesa previsti dalle norme di legge. In quest ultima fattispecie, nel caso di domande concorrenti, verranno valutati, in ordine di priorità, i seguenti criteri: 1) esigenze di servizio 2) maggior numero di familiari a carico 3) maggior anzianità di servizio Art. 14 Attività extra istituzionali Il dipendente che chiede ed ottiene l instaurazione di un rapporto di lavoro con prestazioni lavorative non superiori al 50% di quello a tempo pieno, può svolgere un attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l iscrizione ad Albi Professionali, nel rispetto delle norme sulle incompatibilità e conflitto di interessi, purché autorizzato dall Amministrazione. Al riguardo il Direttore emetterà espressa autorizzazione, verificando l insussistenza di incompatibilità e conflitto di interessi dell ulteriore attività del dipendente con i compiti istituzionali affidatigli. Art. 15 Norme transitorie e finali Rimangono confermati i rapporti di lavoro a tempo parziale già costituiti al momento dell approvazione del presente Regolamento. Sono soggette invece alla disciplina del presente Regolamento le trasformazioni a tempo parziale e a tempo pieno già richieste ma non ancora concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Il presente Regolamento costituisce appendice del Regolamento Consortile sull ordinamento e funzionamento degli Uffici e dei Servizi. 6

Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2015. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle vigenti normative di legge in materia, allo Statuto e agli altri Regolamenti del Consorzio. La modifica di norme legislative vigenti o l emanazione di nuove disposizioni normative sono di immediata applicazione ed abrogano le disposizioni incompatibili del presente Regolamento O:\DOCUMENTI_FRANCESCA\ARCHIVIO\REGOLAMENTI\REGOLAMENTO PART-TIME.DOC 7