PROCEDURA PER LE INFORMAZIONI AL COLLEGIO SINDACALE

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PROCEDURA PER LE INFORMAZIONI AL COLLEGIO SINDACALE art. 150, I comma, D. Lgs. n. 58/1998 Amministratore Delegato e Direttore Generale pag. 1 di 7 dicembre 2013

INDICE 1 PREMESSA... 3 1.1 Riferimenti normativi... 3 1.2 Obiettivi perseguiti... 3 1.3 Campo di applicazione... 4 2 TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI... 4 2.1 Natura delle informazioni... 4 2.2 Attività svolta... 5 2.3 Operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale... 5 2.4 Operazioni atipiche o inusuali... 6 3 PROCEDURA... 6 pag. 2 di 7 dicembre 2013

1 PREMESSA 1.1 Riferimenti normativi L art. 150, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998 prevede che Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.. La presente procedura definisce, in attuazione della disposizione sopra richiamata, e anche alla luce delle comunicazioni della Consob in materia di controlli societari, i soggetti e le operazioni coinvolti nel flusso informativo, nonché le fasi e la tempistica che caratterizzano tale flusso. In particolare, la procedura definisce: 1. la tipologia, la periodicità e il contenuto dell informazione; 2. le modalità di raccolta delle informazioni. 1.2 Obiettivi perseguiti L obiettivo che si intende perseguire con la presente procedura è in primo luogo quello di creare le condizioni affinché siano fornite al Collegio Sindacale le informazioni funzionali allo svolgimento dell attività di vigilanza ad esso demandata dal D. Lgs. n. 58/1998 (art. 149) In secondo luogo, la procedura è altresì deputata a implementare gli strumenti di corporate governance con i quali dare concreta attuazione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina di Atlantia S.p.A. pag. 3 di 7 dicembre 2013

1.3 Campo di applicazione La presente procedura è relativa ad Atlantia ed alle Società da essa controllate. Ai sensi dell art. 93 del D. Lgs. 58/98, sono controllate le società in cui Atlantia, direttamente od indirettamente (attraverso i diritti spettanti ad altre società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone): dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria (art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.); dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell assemblea ordinaria (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.); ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; in base ad accordi con altri soci, dispone di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. 2 TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI 2.1 Natura delle informazioni Sono oggetto dell informativa prevista dalla presente procedura, ai sensi del combinato disposto dell art. 27 co. 3 dello Statuto e dell art. 1.3, lett. h) del Codice di Autodisciplina, le informazioni: sull attività svolta nel periodo; sulle operazioni significative (di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale); sulle attività attraverso le quali la Società esercita attività di direzione e coordinamento che non siano già comprese nelle informazioni sull attività svolta; sulle operazioni con parti correlate (per cui si rimanda alla specifica Procedura Operazioni con Parti Correlate ); sulle operazioni atipiche o inusuali 1 e su ogni altra attività od operazione di cui si ritenga opportuno comunicare al Collegio Sindacale. 1 Per operazioni atipiche e/o inusuali si intendono tutte quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione (anche in relazione alla gestione ordinaria), modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica di accadimento (prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono dar luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto di interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza (Comunicazione n. DEM/1025564 del 6.4.2001) pag. 4 di 7 dicembre 2013

Le informazioni fornite si riferiscono all attività svolta e alle operazioni effettuate nell intervallo di tempo, al massimo pari a tre mesi, successivo a quello, anch esso non superiore a tre mesi, oggetto della precedente informativa. L informativa viene trasmessa dal Consiglio di Amministrazione ai Sindaci effettivi in conformità alla procedura prevista al successivo punto 3. e viene conservata agli atti dalla Società. 2.2 Attività svolta Le informazioni relative all attività svolta riguardano le attività esecutive e gli sviluppi delle operazioni già deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, viene riferito sulle attività svolte dagli amministratori esecutivi della Società e delle sue controllate nell esercizio delle deleghe loro attribuite, ivi comprese le iniziative assunte e i progetti avviati. 2.3 Operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale Le informazioni hanno ad oggetto le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, evidenziandone gli aspetti salienti. Ai fini della presente procedura sono considerate operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale - oltre alle operazioni riservate al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art. 2381 del codice civile, nonché dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina - le seguenti operazioni effettuate da Atlantia S.p.A. e dalle principali Società controllate: le emissioni di strumenti finanziari per un controvalore complessivo superiore a 5 milioni di euro; la concessione o l assunzione di finanziamenti e la prestazione di garanzie e le operazioni di investimento e disinvestimento, anche immobiliare, per importi superiori in aggregato a 5 milioni di euro; le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni, di aziende o di rami d azienda, di cespiti e di altre attività, per importi per singola operazione superiori a 5 milioni di euro; le operazioni di finanza straordinaria (aumenti di capitale, fusioni, scissioni., conferimenti e/o scorpori di rami d azienda, etc.) Le informazioni hanno ad oggetto anche le operazioni che, seppur di importi singolarmente inferiori alle soglie quantitative in precedenza indicate, o a quelle che determinano la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, risultino tra di loro comunque pag. 5 di 7 dicembre 2013

collegate o connesse nell ambito di una medesima struttura strategica o esecutiva e dunque, complessivamente considerate, superino le soglie di rilevanza. 2.4 Operazioni atipiche o inusuali Le operazioni atipiche o inusuali sono quelle che, per natura od oggetto, si qualificano come estranee al normale corso degli affari della Società e quelle che presentano particolari elementi di criticità dovuti alle loro caratteristiche e/o ai rischi inerenti e/o alla natura della controparte e/o al tempo del loro compimento. Le informazioni sulle operazioni atipiche o inusuali e, in generale, su ogni altra attività od operazione su cui si reputa opportuno dare informazione, evidenziano l interesse sottostante e illustrano le modalità esecutive delle operazioni medesime (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economiche della loro realizzazione) con particolare riguardo ai procedimenti valutativi seguiti e alla conformità o meno con parametri di mercato. 3 PROCEDURA Il Consiglio di Amministrazione riferisce al Collegio Sindacale tramite il Presidente, con cadenza trimestrale. Onde consentire di predisporre l informativa destinata al Collegio Sindacale: gli Amministratori Delegati delle Società Controllate, cui la presente procedura è comunicata per accettazione, comunicano con cadenza trimestrale al Chief Financial Officer ed alla Struttura Financial and Accounting Compliance, con apposita nota, le informazioni indicate al punto 2. che precede, e così, in via esemplificativa e non esaustiva, l attività svolta nel periodo in considerazione dalla struttura di competenza, con particolare evidenza, come definito al precedente punto 2, delle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, delle operazioni atipiche o inusuali, delle attività esecutive e degli sviluppi delle operazioni già deliberate dal Consiglio di Amministrazione, delle attività e deliberazioni assunte dagli organi collegiali delle Società Controllate, inclusa la motivazione adottata, in relazione delle predette attività e deliberazioni in armonia con l attività di direzione e coordinamento cui sono eventualmente soggette nonché delle attività svolte nell ambito delle deleghe attribuite ai consiglieri delegati, ivi comprese le iniziative assunte e i progetti avviati. Devono essere comunicate anche le operazioni che, seppur singolarmente inferiori alle soglie quantitative in precedenza indicate o a quelle che determinano la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, risultino tra di loro collegate nell ambito di una medesima struttura strategica o esecutiva e dunque, complessivamente considerate, superino le soglie di rilevanza. Il Chief Financial Officer, con il supporto della Struttura Financial and Accounting Compliance, predispone prospetti riepilogativi e sommariamente descrittivi delle pag. 6 di 7 dicembre 2013

informazioni sulle operazioni in questione e li trasmette alla Segreteria del Consiglio di Amministrazione, che ne cura il successivo inoltro ai Consiglieri ed ai Sindaci, secondo i termini previsti dal Codice di Autodisciplina della Società. ****************** pag. 7 di 7 dicembre 2013