Ordinanza concernente il mercato delle uova

Documenti analoghi
Ordinanza dell USAV sull importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein

BANDO DI GARA PER L AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A CASERME ED UFFICI DELLA POLIZIA DI STATO E DELL ARMA

Oggetto: COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE DI VENDITA STRAORDINARIA: COMUNICA

del 23 novembre 2011 (Stato 1 febbraio 2012)

Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

Traduzione 1 Accordo

BRASILE NORMATIVA. A partire dal 1 gennaio 2007, sono state apportate delle modifiche operative alla compilazione del DAU.

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Svizzera nell ambito del Sistema di preferenze generalizzate

DICHIARA. 1. che il minore* per il quale richiede l erogazione dell assegno è: Cognome Nome Nat a in data

del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016)

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone

REGOLAMENTO PER LE RICHIESTE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E PER L ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI. Politecnico di Bari

Modello da inviare all'autorità regionale competente

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE ROTTAPHARM S.P.A. (L OFFERTA )

Statuti della società cooperativa Campo Cortoi 1. NOME, SEDE E SCOPO. Art. 1

(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 7 marzo Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina:

Conservazione digitale e dichiarazioni fiscali

Ordinanza concernente l allevamento di animali

ACQUISTO DI FONDI DA PARTE DI PERSONE ALL ESTERO

FINANZIAMENTI PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI

Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici

Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna

Norme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l'origine dei prodotti alimentari.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA ELA NORMATIVA TECNICA

SETTORE INTERVENTI COMUNITARI PER LA PESCA.FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE OPERATORI RURALI.INCREMENTO IPPICO.

ALLEGATO 1 DICHIARAZIONE ai fini della determinazione dell imposta sulle donazioni

L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

OGGETTO: Dal 2015 è l esportatore abituale a inviare le lettere d intento

Regolamento per l erogazione di contributi per l avvio e l esercizio dell attività libero professionale

REGOLAMENTO DI NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DELLA BANCA POPOLARE DI CIVIDALE

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

I. Trasporti di persone. Traduzione 1 Accordo

Impostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS

L informazione ai consumatori in materia di alimenti e bevande. Verona 19/06/2014

GUIDA DI RIFERIMENTO PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE EUR.1 / EUR.MED

Breve panoramica delle disposizioni principali

ATTI COSTITUTIVI DI S.R.L. DI START-UP INNOVATIVE GUIDA RAPIDA

(articolo 1, comma 1)

LA GIUNTA REGIONALE. - la legge 24 febbraio 1992 n 225 Istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile ;

2. Tassazione di pensioni e liquidazioni una tantum di capitale

PRODUTTORI AGRICOLI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA per VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI DELL AGRICOLTURA art.4 del D.lgs n.

Richiesta di contributo per il sostegno alla locazione di cui all art. 11, L. 431/98 e s.m.i.

X servizi generali delle amministrazioni pubbliche

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALIENAZIONE CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO USATO E NON FUNZIONANTE

Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario

NOTA INFORMATIVA N. 11/2011. CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE: NOVITA DELLA L. 220/2010 cd. Legge di stabilità 2011

Informazioni societarie

IRAP E COSTO DEL LAVORO: REGOLE, CRITICITÀ E MODALITÀ PROCEDURALI

Offerta prodotti IVA e IRAP

Enti Pubblici Aziende Regionali ISTITUTO REGIONALE JEMOLO

Legge federale sul commercio ambulante. Sezione 1: Oggetto. Sezione 2: Autorizzazione. del 23 marzo 2001 (Stato 1 gennaio 2007)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Il TU 81/2008 con le modifiche del D.lgs 39/2016

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2009)

Dott. Carmine Ferrara

COMUNE DI FROSINONE REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATROMINIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

DICHIARA ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue:

Cognome e nome codice fiscale Comune o stato estero di nascita Data di nascita cittadinanza sesso

SEMINARIO PRODOTTI ITTICI

AZIENDA ELETTRICA COMUNALE LOSTALLO ORDINANZA INERENTE LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

ASSEGNAZIONE DI MASSIMO 100 VOUCHER A PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DELLA FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2016 DI BAMBINI IN ETA MESI

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987)

CONCESSIONE DI CONTRIBUTO COMUNALE: RENDICONTAZIONE

Sostituita. basate sul web

19/01/1943, in qualità di legale rappresentante della scuola. dell infanzia paritaria privata Mater Dei Provincia

Rintracciabilità nella filiera del latte alimentare

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

1. Criteri per l accesso ai contributi per il sostegno all utilizzo degli asili-nido e micro-nidi privati, baby-parking e nidi in famiglia

Allegato A. Allegato n. 7bis

Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE RAMO VITA

Il regolamento si compone di due articoli (di cui il secondo fissa la data di applicazione) e tre allegati.

In linea generale sono tenuti alla presentazione della comunicazione tutti i titolari di partita IVA.

Dipartimento federale delle finanze DFF Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Direzione

e, p.c. OGGETTO: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.: gestione delle attività pensionistiche.

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

COMUNE DI MONTIRONE Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LE AFFISSIONI DIRETTE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

Dichiarazione di intento: approvato il modello e chiarito il regime transitorio

Manovra Finanziaria Agosto 2011 Aumento Aliquota IVA ordinaria

Commissione federale delle poste PostCom

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Prestazioni escluse Articolo 3 - Fornitura di beni e servizi a rimborso Articolo 4 - Convenzioni.

Gli adempimenti dichiarativi e comunicativi ai fini IVA

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E TERZIARIO

Il/la sottoscritto/a nato a prov. il cittadinanza residente a prov, Via n., tel., posta elettronica. in qualità di TITOLARE della ditta individuale

LA SOCIETÀ. Denominazione sociale. Costituita in data Iscritta nel registro delle imprese in data / /

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente

SCHEDA DI INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

SISTRI Sistema Tracciabilità Rifiuti

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

Ordinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Transcript:

Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 7 dicembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998 1 sull agricoltura (LAgr); visto l articolo 21 capoverso 2 della legge federale del 9 ottobre 1992 2 sulle derrate alimentari e gli oggetti d uso (LDerr), ordina: Sezione 1: Campo d applicazione Art. 1 3 La presente ordinanza si applica alle uova di volatili in guscio, ai prodotti di uova essiccati e ad altri prodotti di uova delle voci di tariffa riportate nell allegato 4. Sezione 2: Importazione Art. 2 Importazione di uova destinate al consumo e di uova di trasformazione 1 Per quanto riguarda le uova di galline «Gallus domesticus», le quote del contingente doganale parziale per le uova destinate al consumo e per le uova di trasformazione sono assegnate secondo l ordine di accettazione delle dichiarazioni d importazione. 2 Le uova destinate al consumo che non provengono da galline «Gallus domesticus» possono essere importate senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare. Art. 3 Importazione di prodotti di uova La ripartizione dei contingenti doganali n. 10 (prodotti di uova essiccati) e 11 (altri prodotti di uova) non è disciplinata. RU 2003 4947 1 RS 910.1 2 RS 817.0 3 Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 10 nov. 2004, in vigore dal 1 gen. 2005 (RU 2004 4923). 4 RS 632.10 Allegato 1

916.371 Agricoltura Art. 4 Mercati e commercio ambulante 1 Per ogni persona e per giorno di mercato possono essere importate su strada, all aliquota di dazio del contingente (ADC), al massimo 50 chilogrammi lordi di uova destinate al consumo provenienti da zone estere di confine, per la vendita a mercati o per il commercio ambulante, senza permesso generale di importazione (PGI) e senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare. 2 Le uova destinate al consumo provenienti dalle zone franche dell Alta Savoia e del Paese di Gex, che conformemente al lodo di Territet sono esenti da dazi, possono essere importate senza PGI e senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare. 3 L Amministrazione federale delle dogane esegue le presenti disposizioni. Art. 5 Disposizioni reversali per uova di trasformazione Le uova di trasformazione importate ADC devono essere trasformate in prodotti di uova; la trasformazione deve essere documentata. Alle importazioni si applicano per analogia le disposizioni reversali dell articolo 18 della legge federale del 1 ottobre 1925 5 sulle dogane. Sezione 3: Stampigliatura delle uova di galline «Gallus domesticus» Art. 6 1 Le uova indigene devono essere stampigliate singolarmente prima della messa in commercio, quelle estere prima della loro importazione. Fanno eccezione le uova da cova e le uova vendute dai produttori direttamente ai consumatori e le uova completamente colorate. 6 2 La stampigliatura deve indicare, in caratteri latini alti almeno 2 mm, il nome del Paese di provenienza, in tutte lettere oppure in forma abbreviata e comprensibile. Come abbreviazione è ammesso esclusivamente il codice ISO-2 ai sensi dell elenco dei Paesi stilato per la statistica del commercio estero inserito nella tariffa d uso 7 nella versione del 1 gennaio 2004. 3 L esecuzione delle presenti disposizioni è disciplinata dalla legislazione in materia di derrate alimentari. L Amministrazione federale delle dogane le applica nell ambito delle operazioni doganali, le autorità cantonali preposte al controllo delle derrate alimentari negli altri casi. 5 RS 631.0 6 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3061). 7 La tariffa d uso può essere consultata e ordinata presso la Direzione generale delle dogane, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna. 2

Mercato delle uova 916.371 Sezione 4: Contributi Art. 7 Contributi a provvedimenti di valorizzazione 1 In caso di eccedenze stagionali possono essere versati contributi, entro i limiti dei crediti stanziati, per azioni di spezzatura e di riduzione dei prezzi di uova svizzere destinate al consumo. 2 Tutte le persone fisiche e giuridiche nonché le comunità di persone con domicilio o sede in Svizzera possono partecipare alle azioni. 3 Sentite le cerchie interessate, l Ufficio federale dell agricoltura (Ufficio federale) decide sull importo del contributo, la durata dell azione, il quantitativo minimo di uova destinate al consumo spezzate o ridotte di prezzo e sulla procedura di assegnazione. Pubblica l azione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. 4 I contributi non devono superare un terzo del valore di mercato del prodotto agricolo all inizio dell azione. Art. 8 Contributo d investimento 1 Su domanda, i produttori che hanno diritto ai pagamenti diretti in virtù dell articolo 2 dell ordinanza del 7 dicembre 1998 8 sui pagamenti diretti (OPD) e soddisfano le condizioni previste dal titolo 3a OPD, ricevono un contributo d investimento per la ristrutturazione o la costruzione di una stalla. Esso viene versato esclusivamente per stalle con ovaiole, pollastrelle, pollastrelli, pulcini (esclusi i polli da ingrasso), galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso). 9 2 Non viene versato alcun contributo d investimento per stalle con meno di una unità di bestiame grosso (UBG) e se per la ristrutturazione o la costruzione sono stati accordati crediti d investimento giusta l ordinanza del 7 dicembre 1998 10 sui miglioramenti strutturali. 3 Il contributo d investimento ammonta a 600 franchi per UBG, al massimo tuttavia alla metà dei costi di costruzione. 4 La domanda dev essere presentata all Ufficio federale prima dell inizio dei lavori utilizzando il modulo previsto a tal fine e fornendo le informazioni utili. Dal 1 ottobre 2006 non potranno più essere presentate domande. 5 L Ufficio federale versa il 50 per cento del contributo d investimento dopo l inizio dei lavori e il rimanente 50 per cento a progetto di costruzione ultimato. Il richiedente deve provare all Ufficio federale l inizio e la conclusione del progetto di costruzione mediante un attestazione scritta della competente autorità comunale. 8 RS 910.13 9 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3061). 10 RS 913.1 3

916.371 Agricoltura Sezione 5: Disposizioni finali Art. 9 Esecuzione L Ufficio federale esegue la presente ordinanza, in quanto essa non preveda altrimenti. Art. 10 Disposizioni transitorie 1 Gli esperimenti su pollame conformi alla pratica e la divulgazione dei relativi risultati nell ambito della formazione, della consulenza e dell informazione possono essere cofinanziati fino al 31 dicembre 2004, sempreché i relativi contratti siano stati conclusi con l Ufficio federale prima del 1 gennaio 2004. 2 Le uova di galline «Gallus domesticus» possono essere stampigliate fino al 30 giugno 2004 secondo il diritto previgente. Art. 11 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del 7 dicembre 1998 11 concernente il mercato delle uova è abrogata. Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2004. 11 [RU 1999 126, 2001 2513, 2002 2841] 4

Mercato delle uova 916.371 Allegato (art. 1) Voce di tariffa Designazione della merce 0407.0010, 0090 Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte 0408.1110, 1190, 1910, 1990 0408.9110, 9190, 9910, 9990 3502.1110, 1190, 1910, 1990 Tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Uova di volatili, sgusciate, fresche, essiccate, cotte in acqua o al vapore, modellate, congelate o altrimenti conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Ovoalbumina, per scopi non scientifici 5

916.371 Agricoltura 6