S T A T U T O. 1. L Associazione ha sede in Via Pietro Nenni Ospedaletto Euganeo, in un edificio comunale.

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S T A T U T O Art.1: Costituzione 1.E costituita la Associazione A B C Amici dei Bambini di Chernobyl, organizzazione non lucrativa di utilità sociale in breve denominabile anche come A-B-C Onlus. 2. Essa assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale. 3.L associazione di volontariato ABC onlus è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, N.266, delle Leggi Regionali di attuazione e dei principi generali dell ordinamento Giuridico. Art.2: Sede 1. L Associazione ha sede in Via Pietro Nenni Ospedaletto Euganeo, in un edificio comunale. Art.3:Oggetto e scopo 1. L associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell assistenza sociale e sociosanitaria. La sua attività principalmente consiste nella: a- promozione e tutela dei diritti fondamentali dei bambini: alla salute, agli affetti, alla formazione; b- promozione di azioni concrete di solidarietà e di accoglienza di minori che vivono situazioni di disagio fisico o psicologico, anche a seguito dell incidente nucleare di Chernobyl; c- valorizzazione e rispetto delle culture di appartenenza dei bambini; d- rimozione delle condizioni di disagio e sofferenza dei minori, ovunque si trovino, ricercando la collaborazione di enti, gruppi, istituzioni che perseguano gli stessi fini. e- l associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri aderenti. 2. L Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indiindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di

quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrativo delle stesse. 3 L associazione si avvale, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri aderenti. -2- Art. 4: Patrimonio ed entrate dell associazione. 1.Il patrimonio dell associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. 2. Il fondo di dotazione iniziale dell Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di Euro 300,00 (trecento) versate dai fondatori stessi. 3. Per l adempimento dei suoi compiti l Associazione dispone delle seguenti entrate: Dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all Associazione Dei redditi derivanti dal suo patrimonio Degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in apposita voce di bilancio. 4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all atto dell adesione all associazione da parte di chi intende aderire all Associazione. 5. L adesione all Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E comunque facoltà degli aderenti all Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. Art.5 Soci dell associazione 1. Ammissione Sono aderenti dell organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L ammissione all associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

-3- L ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. 1. Diritti degli associati Gli aderenti all organizzazione hanno il diritto di: Eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell associazione e controllarne l andamento; essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute per l attività prestata, ai sensi di legge; prendere atto dell ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali. 2. Doveri degli associati Rispettare il presente statuto e l eventuale regolamento interno; Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, Versare la quota associativa secondo l importo annualmente stabilito. 3. Perdita della qualifica di socio La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L aderente alla organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti Dallo statuto, può essere escluso dalla organizzazione. L esclusione è deliberata dall assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell interessato. Art.6 Organi dell Associazione 1. Sono organi dell Associazione: L Assemblea degli aderenti all Associazione Il consiglio direttivo Il presidente Tutte le cariche sociali sono gratuite. Art.7 L Assemblea 1. l assemblea è composta da tutti gli aderenti all Associazione. 2. l assemblea si riunisce almeno una volta all anno per l approvazione del bilancio consuntivo. Essa inoltre: provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente

-4- delinea gli indirizzi generali dell attività dell Associazione delibera sulle modifiche al presente statuto approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell attività dell Associazione delibera sull eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, di riserve o capitale durante la vita dell Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto delibera lo scioglimento e la liquidazione dell Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. 3. l assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 degli aderenti o da almeno la metà più uno dei consiglieri. 4. L assemblea ordinaria in prima convocazione è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare. L assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei presenti. 5. Ciascun socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci mediante delega individualmente sottoscritta. Ogni socio potrà essere portatore al massimo di due deleghe. 6. Le deliberazioni dell assemblea ordinaria sono valide qualora ottengano la maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati in assemblea. 7. L assemblea ordinaria o l assemblea straordinaria sono convocate dal Consiglio direttivo. L avviso di convocazione contenente l ora, la data, il luogo della riunione nonché l ordine del giorno, deve essere spedito per lettera ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l adunanza. 8. L assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in mancanza, da un altro consigliere o da un altro socio su designazione, a maggioranza dell assemblea. Il presidente dell assemblea nomina il segretario. Il segretario può anche non essere socio. Le delibere dell assemblea devono risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

-5-9. L assemblea ordinaria: predetermina il numero dei componenti ed elegge il consiglio direttivo approva il conto consuntivo delibera sulle direttive generali delle attività dell Associazione 10. L assemblea straordinaria: delibera le modifiche dello statuto, con la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. delibera lo scioglimento dell Associazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci nomina i liquidatori Art.8: Il Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri ( sette ). I componenti del consiglio Direttivo devono essere scelti fra i soci, durano in carica tre anni e possono essere rieletti per 4 volte consecutive. Se un consigliere, per qualsiasi motivo cessa dall incarico, verrà sostituito dal socio che nell elezione del consiglio direttivo ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti e rimarrà in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo. 2. Il presidente deve comunque riunire il consiglio direttivo qualora ne facciano richiesta almeno 4 (quattro) consiglieri. L ordine del giorno è fissato dal presidente o dai consiglieri su richiesta dei quali è stata fatta la convocazione del consiglio direttivo. La convocazione è fatta con preavviso di almeno 3 (tre) giorni, salvo il caso di convocazione urgente, nel qual caso è sufficiente il preavviso di un giorno. Il consiglio direttivo può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede dell associazione. 3. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Potrà quindi eseguire ed autorizzare qualunque atto od operazione con l unica esclusione di quelli espressamente riservati statutariamente all assemblea dei soci. Il consiglio direttivo può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente.

-6- Art.9: Il Presidente 1. Al Presidente spetta la rappresentanza dell Associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio. 2. Al presidente dell Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l attività compiuta, l ordinaria amministrazione dell Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato. 3.Il presidente convoca e presiede l assemblea, il consiglio direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell Associazione, verifica l osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. 4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell esercizio delle sue funzioni. Art. 10: Risorse economiche. Le risorse economiche della Associazione sono costituite da: Contributi degli aderenti e-o privati; Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; Contributi di organismi internazionali; Donazioni e lasciti testamentari; Rimborsi derivanti da convenzioni; Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio; Ogni altro tipo di entrate ammesse dalla legge 266/91.

Art. 11: I Beni -7- I beni dell organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili, nonché i beni che sono collocati nella sede dell organizzazione sono elencati nell inventario che è depositato presso la sede dell associazione e può essere consultato dagli aderenti. Art. 12: Divieto di distribuzione degli utili 1. L associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 2. L associazione ha l obbligo di impegnare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 13 : Proventi derivanti da attività marginali 1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell organizzazione; 2. l utilizzazione dei proventi deve essere in armonia con le finalità statutarie dell organizzazione e con i principi della L.266/91. Art. 14: Bilancio I documenti di bilancio dell organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all anno trascorso. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio cui si riferisce il consuntivo.

-8- Art. 15: Convenzioni Le convenzioni fra l associazione di volontariato e altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente in qualità di legale rappresentante. Art. 16: Dipendenti e collaboratori L organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovarsi dell opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91. I rapporti tra l organizzazione e i dipendenti e collaboratori, sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento eventualmente adottato dalla organizzazione. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi. Art. 17: Responsabilità e assicurazioni 1. I soci attivi sono assicurati dall organizzazione per malattie, infortunio e responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell art.4 della L.266/91. 2. L organizzazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. 3.L organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa. Art.18: Scioglimento e devoluzione del patrimonio Lo scioglimento è deliberato dall assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno ¾ degli associati. In caso di scioglimento o cessazione della organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi, socialmente utili, aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al proseguimento di finalità di pubblica utilità sociale. Art.19: Disposizioni finali Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell ordinamento giuridico

ABC Amici dei Bambini di Chernobyl S T A T U T O DELL ASSOCIAZIONE IL PRESENTE STATUTO, COMPOSTO DA 19 ARTICOLI, INCORPORA INTEGRALMENTE LE MODIFICHE RICHIESTE DALLA REGIONE VENETO E APPROVATE DALLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 FEBBRAIO 2009 TENUTASI IN OSPEDALETTO EUGANEO - PADOVA E SOSTITUISCE LO STATUTO PRECEDENTE DEL 16.05.2002, INTEGRATO DALLE VARIAZIONI DEL 13.02.2006 ABC Onlus Ospedaletto Euganeo (PD) Via Pietro Nenni 26