COMUNE DI FORLÌ. SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE U.O. ADULTI E POLITICHE ABITATIVE - Corso A. Diaz n. 21

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COMUNE DI FORLÌ SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE U.O. ADULTI E POLITICHE ABITATIVE - Corso A. Diaz n. 21 Lunedì e Venerdi dalle ore 8,30 alle ore 13,30 Martedì dalle ore 08,30-13,30 e dalle ore 15,00 alle 17,30 Mercoledì chiusura al pubblico Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRATIVI IN FAVORE DI CONDUTTORI FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2017 Legge n. 431/1998 art. 11 Legge regionale 8 agosto 2001 n. 24 articoli 38 e 39 - DGR 1417 del 25 settembre 2017 (Allegato A) Ai sensi e per gli effetti della: - Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24, artt. 38 e 39 Contributo per l accesso all abitazione in locazione - Fondo Regionale ; - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1417 del 25 settembre 2017 recante Fondo Regionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Criteri Anno 2017 ; - Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 16/01/2018, immediatamente esecutiva, con la quale: 1) si da atto che lo stanziamento del Fondo regionale per l anno 2017 ammonta a. 218.214,00 cui si aggiungono risorse comunali pari a 32.732,10, per un totale complessivo che ammonta quindi a 250.946,10; 2) si definisce l importo del contributo nella misura massima di tre mensilità del canone di locazione e in ogni caso - per l importo massimo complessivo pari a 1.500,00; 3) si stabilisce che il contributo potrà essere erogato direttamente al proprietario dell alloggio a sanatoria del ritardo ovvero in presenza di morosità nel pagamento del canone di locazione (Legge 12 novembre 2004 n. 269); Ai sensi della Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 25 settembre 2017 n. 1417 e della Deliberazione di Giunta Comunale 13 del 16/01/2018, è pertanto indetto il Bando di Concorso Pubblico per la concessione di contributi economici integrativi in favore di conduttori di alloggi con contratti di locazione registrati nel mercato privato (c.d. Fondo Regionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione) dovuti per l anno 2017. Confluiscono sul Fondo regionale per la locazione risorse regionali e risorse comunali. 1. DESTINATARI E REQUISITI 1.1 L avente diritto al contributo è il componente il nucleo ai fini ISEE, intestatario del contratto di locazione nonché residente nell alloggio oggetto del contratto, che deve presentare la domanda di contributo al fine di ottenere la concessione del beneficio. 1.2 Possono presentare l istanza i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti sotto indicati che vengono valutati con riferimento al nucleo familiare così come definito dalle norme del D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e successive modificazioni ed integrazioni: 1

A) Cittadinanza A.1) Cittadinanza italiana oppure A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all Unione Europea oppure A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (D.Lgs. n. 286 del 1998 e s.m.i.). Ai sensi dell art. 41 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (Testo Unico coordinato sull immigrazione) sono ammissibili a contributo le domande di cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. In caso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata presentata domanda di rinnovo; prima dell'erogazione del contributo, si provvederà ad accertare l avvenuto rinnovo da parte della Questura. B) Residenza B.1) Residenza anagrafica nel Comune di Forlì alla data di presentazione della domanda, nonché nell alloggio oggetto del contratto di locazione cui il contributo si riferisce. In caso di trasferimento della residenza in altro Comune, dopo la presentazione della domanda e prima dell erogazione del contributo, verrà verificato che la procedura di accertamento dell Ufficiale dell anagrafe sia conclusa con l accoglimento della richiesta di iscrizione nel nuovo Comune di residenza (art. 19 del DPR n. 223 del 30/05/1989). B.2) In caso di trasferimento di residenza in altro Comune dell Emilia Romagna il contributo sarà calcolato in relazione al numero di mesi e relativi di canoni di locazione effettivamente pagati, nel corso dell anno solare 2017, per l alloggio situato nel Comune di Forlì. C) Titolarità di contratto per un alloggio ad uso abitativo C.1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, per un alloggio sito nel Comune di Forlì (con esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9), stipulato ai sensi dell ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l Agenzia delle Entrate. Si rammenta che: - non sono ammissibili i contratti ad uso foresteria ; - non sono ammissibili i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1, comma 1, Legge n. 431/98); - è ammissibile l eventuale contratto di sublocazione tra il rappresentante legale dell impresa e il lavoratore dipendente; il contratto di sublocazione deve essere registrato presso la competente Agenzia delle Entrate; - ai sensi dell art. 1, comma 4, della Legge n. 431 del 1998, a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, per la stipulazione di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta. Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 30/04/1986 e successive modifiche, sono comunque soggetti ad imposta di Registro i contratti verbali eventualmente stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 431 del 1998 e tacitamente rinnovati, che possono essere presentati ai fini del presente bando; - sono soggetti a registrazione e possono essere presentati anche i contratti di sublocazione, nonché relative cessioni e proroghe anche tacite. C.2) Titolarità di un contratto d assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa, con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza della predetta condizione deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante. Tale certificazione, riportante anche l importo della corrisposta di godimento stabilita per l anno 2017 dovrà, obbligatoriamente, essere allegata alla domanda. Si rammenta che: 2

- l'art. 5 del D.P.R. n. 131/86 stabilisce un principio di alternatività tra l'i.v.a. e l'imposta di Registro. Pertanto in caso di alloggi assegnati in uso o godimento da Cooperative a proprietà indivisa oppure di alloggi dati in locazione da imprese non è necessario effettuare la registrazione del contratto ai fini della ammissione a contributo. C.3) Per il requisito di cui al punto C), qualora la domanda d ammissione al contributo sia presentata prima della registrazione del contratto, si provvederà ad accertare l avvenuta registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate, entro il termine previsto per l erogazione del contributo. In caso di contratto in corso di registrazione presso l Agenzia delle Entrate saranno ammessi a contributo solo i contratti con la relativa imposta pagata. D) Assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni: a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431 del 1998, della Legge n. 392 del 1978 ( equo canone ) e della Legge n. 359 del 1992 ( patti in deroga ); b) titolarità di una concessione amministrativa d uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da Società o Agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso, a condizione che il canone d uso mensile sia almeno pari all ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell alloggio dal Comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante; c) titolarità di un contratto in locazione permanente ai sensi della normativa in materia di edilizia agevolata convenzionata, nel quale sia previsto che il canone di locazione sia calcolato ai sensi della Legge n. 431 del 1998, art. 2, comma 3 (canone concertato), senza abbattimenti determinati da interventi pubblici finalizzati all ulteriore calmieramento del canone mensile di locazione. E) Causa di esclusione dal contributo E.1) Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE: - assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica; - titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggi ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975. E.2) Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo: a) la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nel caso in cui l alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio; b) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%; c) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell alloggio emesso dal Giudice dell Esecuzione ai sensi dell art. 560, comma 3, c.p.c.; d) il diritto di proprietà sull alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l accesso al contributo qualora l alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti. F) Ulteriori cause ostative Il nucleo richiedente non deve essere beneficiario nell anno 2017: F.1) di un contributo del Fondo per la morosità incolpevole (destinato agli inquilini morosi incolpevoli), di cui all art. 6, comma 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124 (DM 14 maggio 2014) Avviso Pubblico approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Forlì n. 423 del 13.12.2016 in quanto contributo riconosciuto ed erogato nel corso dell anno 2017 oppure 3

successivamente nell anno 2018 prima dell atto di assegnazione del contributo per affitto conseguente alla presentazione della domanda ai sensi del presente Bando; In ogni caso, al fine di stabilire la sussistenza di una delle condizioni di esclusione sopra descritte, si considera la data di assunzione dell'atto dirigenziale che riconosce il contributo al beneficiario. G) Situazione economica G.1) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente DPCM 159/2013) relativo al nucleo familiare non superiore ad Euro 7.500,00. G.2) Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto "ordinario" per le prestazioni sociali agevolate, in corso di validità. G.3) I requisiti relativi alla situazione economica di cui alla lettera G) sono desunti da valida attestazione ISEE rilasciata dall I.N.P.S. o dall Amministrazione competente secondo la vigente legislazione in materia di ISEE (DPCM n. 159 del 2013). I requisiti di cui al paragrafo 1. DESTINATARI E REQUISITI sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal DPCM n. 159 del 05.12.2013 e s.m.i. G.4) Si precisa che ai soli fini del presente Bando non sono efficaci e non saranno tenute in considerazione eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente bando. 2. INFORMAZIONI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 2.1 La domanda di partecipazione è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, previo appuntamento telefonico, dal 29 gennaio 2018 e sino alle ore 24:00 del 05 aprile 2018, pena esclusione dal bando, esclusivamente presso le sedi dei CAF convenzionati oppure delle associazioni convenzionate, dove è possibile ottenere informazioni e assistenza: 2.2 Il Bando è disponibile a partire dal 29 gennaio 2018 e sino al 05 aprile 2018 presso: - le sedi dei CAF convenzionati o delle associazioni convenzionate, - il sito Internet del Comune di Forlì alla pagina http://www.comune.forli.it - la sede del Servizio Politiche di Welfare (Corso A. Diaz n. 21 Forlì) 2.3 Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: fotocopia di un documento d identità del richiedente in corso di validità; fotocopia di valida attestazione ISEE rilasciata nell anno 2018 con scadenza 15.01.2019, ai sensi del DPCM n. 159 del 05 dicembre 2013 e s.m.i., e relativa copia della DSU dichiarazione sostitutiva unica; fotocopia del contratto di locazione riportante gli estremi della registrazione presso l Agenzia delle Entrate; fotocopia delle ricevute di avvenuto pagamento mensile dei canoni di locazione con decorrenza 01 gennaio 2017 - o rapporto dei corrispondenti bonifici bancari di pagamento del canone di locazione - per l anno solare 2017 (documento comprovante il pagamento dell affitto escluse pertanto spese condominiali e altri oneri) o, nel caso di alloggi di proprietà di Cooperativa indivisa, certificazione riportante l importo della corrisposta di godimento per l anno 2017; fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno non inferiore a un anno in corso di validità, solo per i cittadini non comunitari; 4

documentazione da cui risulti il codice IBAN del conto corrente del richiedente. Chi non fosse titolare di Conto Corrente Bancario o Postale può richiedere, presso gli istituti di credito o gli uffici postali, una carta prepagata nominativa intestata al richiedente, con codice IBAN, ove sarà possibile versare il contributo. 2.4 La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione. 2.5 Nell ipotesi di persona incapace o comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o da persona abilitata ai sensi di Legge. 2.6 Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari residenti, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio. 2.7 Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell anno 2017 può essere presentata, ai sensi del presente bando, una sola domanda. 2.8 I requisiti per l accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione. 2.9 Con la firma apposta in calce alla domanda il richiedente: a) rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive, oggettive e reddituali indicate nella domanda medesima, impegnandosi a produrre, a richiesta, ove necessario, l idonea documentazione, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti come previsto dal presente bando di concorso, qualora si tratti di documentazione non acquisibile da altre pubbliche amministrazioni; b) esonera gli operatori del Comune di Forlì e dei CAAF convenzionati addetti all assistenza nella compilazione delle domande da ogni tipo di responsabilità per la non corrispondenza, non veridicità o incompletezza dei dati riportati nella domanda di partecipazione al presente bando. 3. GRADUATORIA - ENTITA DEL CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE 3.1 Le domande valide sono collocate in graduatoria secondo l ordine decrescente di incidenza del canone di locazione rispetto al valore ISEE. In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso. In caso di domande col medesimo valore ISEE (compreso il caso con valore ISEE 0,00) ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più elevato. 3.2 In esito alla conclusione dell istruttoria delle singole domande, nel caso di richieste escluse dal contributo per mancanza dei requisiti previsti dal bando, il Comune di Forlì provvederà a comunicare l esito agli interessati, tramite raccomandata A/R, contestualmente alla formazione della graduatoria definitiva. Per le richieste ammesse al contributo, l esito della domanda e l importo spettante, sarà comunicato dal Comune di Forlì, a mezzo lettera e/o con e-mail, prima dell erogazione del contributo. 3.3 L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 3.4 Il contributo erogato è pari ad un massimo di tre mensilità del canone di locazione - e comunque - per un importo complessivo massimo non superiore ad Euro 1.500,00 e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 3.5 Il canone da prendere in considerazione è quello riportato nel contratto di locazione relativo all alloggio ubicato nel Comune di Forlì, senza le rivalutazioni Istat. 3.6 Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione al locatore (morosità accertata giudizialmente o con procedimento di intimazione di sfratto avviato) non 5

è causa di esclusione dal contributo. Il contributo in questo caso è erogato al proprietario dell alloggio a concorrenza della morosità accertata. 3.7 Per i richiedenti che abbiano ottenuto nel corso dell anno 2017 dal Servizio Politiche di Welfare un contributo economico a titolo di pagamento dell affitto ovvero della caparra, sulla base del provvedimento emesso dal Servizio citato assunto ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 405 del 06.12.2016 e n. 383 del 06/11/2017 (Fondo Comunale Casa), il contributo spettante relativo al Fondo Sociale oggetto del presente Bando Pubblico sarà decurtato della somma in tal modo anticipata con il contributo erogato dal Fondo Comunale Casa. 3.8 Nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé ed il suo nucleo, indicando la quota annuale di canone di sua spettanza. In sede di domanda il richiedente indica, a mezzo di autocertificazione, quanti sono i nuclei familiari anagrafici residenti nell alloggio oggetto del contratto di locazione, in quanto in caso di coabitazione si farà riferimento a tutte le famiglie anagrafiche che risiedono nell alloggio a cui il contratto di locazione si riferisce. L importo del canone verrà suddiviso per il numero di nuclei familiari anagrafici residenti nell alloggio oggetto del contratto di locazione indicati dal richiedente nella domanda. 3.9 In caso di più contratti di locazione, per distinte porzioni del medesimo alloggio, intestati a distinti soggetti coabitanti, questi possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; in questo caso sarà considerata distintamente la loro situazione economica e l importo del canone di ciascun contratto. Il contributo sarà erogato a ciascun nucleo familiare in misura proporzionale al canone di locazione, fermo restando l importo massimo concedibile, come sopra indicato. 3.10 Qualora il contratto di locazione scada prima dell'erogazione del contributo, il richiedente deve produrre tempestivamente copia del nuovo contratto per un alloggio ubicato in Emilia Romagna o del rinnovo di quello in essere. In mancanza il richiedente è escluso dal contributo erogabile ai sensi del presente bando. 3.11 Sfratto esecutivo per morosità e finita locazione - in caso di presenza di ordinanza di convalida o sentenza di sfratto esecutivo per morosità oppure per finita locazione, per il calcolo dell incidenza del canone sul valore ISEE si dovrà considerare il numero dei mesi di locazione fino alla data di esecuzione del provvedimento fissata dal giudice nell'atto di convalida (art. 56 della L. 392/1978 - Equo canone ). Sono fatte salve le proroghe previste dalla Legge n. 199 del 18.12.2008 (G.U. 296 del 19.12.2008). 3.12 Sospensione o proroga dello sfratto - sono ammissibili a contributo le situazioni di sfratto esecutivo qualora sia in atto una sospensione o proroga dello sfratto. 3.13 Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti, non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni. 3.14 In caso di contributo reale, inferiore a Euro 50,00 non si procede all erogazione della prestazione. 3.15 Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda di contributo. 4. DECESSO 4.1 In caso di decesso dell avente diritto, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell art. 6 della Legge n.392 del 1978. Nel caso in cui il decesso dell intestatario della domanda sia accertato d ufficio prima dell approvazione dell elenco dei beneficiari e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa. 5. CONTROLLI 6

5.1 Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000. 5.2 Ai sensi della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i, in sede d istruttoria, può essere richiesto il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e possono essere esperiti accertamenti tecnici, ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. 5.3 L attestazione ISEE rilasciata dall INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 2013 e s.m.i., contenente i dati reddituali, patrimoniali mobiliari ed immobiliari del nucleo familiare richiedente, ha valenza di certificazione di veridicità, in quanto dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. 5.4 Il richiedente dichiara, altresì, di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per l uso di atti falsi. 6. INATTENDIBILITA 6.1 Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1417 del 25 settembre 2017, nel caso di valore dell ISEE inferiore al canone annuo di locazione così come indicato nel contratto di affitto, il Comune, prima dell erogazione del contributo, procede ad accertare che i Servizi sociali comunali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico sociale del nucleo familiare richiedente, acquisendo eventualmente, in via diretta dal richiedente documentate spiegazioni circa la condizione di difficoltà socio-economica di carattere temporaneo. 6.2 Il Comune, anche per il tramite dei CAAF convenzionati, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, può erogare il contributo anche se il nucleo famigliare richiedente non è conosciuto dai Servizi sociali. 6.3 Il richiedente al fine di giustificare la condizione di inattendibilità come sopra definita può produrre già in sede di presentazione della domanda idonea documentazione attestante la fonte di reddito del nucleo (es. redditi non imponibili ai fini IRPEF; ecc.) ovvero rilasciare dichiarazione scritta sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà con indicati i fattori che consentono il sostentamento del nucleo familiare (es. aiuto economico da parte di familiari o di reti amicali; ecc.). 6.4 Nel caso non sia sufficientemente motivata la condizione di inattendibilità rilevata e sopra richiamata il Comune può disporre l esclusione del richiedente dall erogazione del contributo affitto. 7. Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 7.1 Il richiedente esprime, altresì, nella domanda di contributo per l affitto il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i. 7.2 Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui alla Legge n. 431/1998 e di cui al presente bando. 7.3 Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. 7.4 Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l istruttoria necessaria. 7.5 Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003: http://www.garanteprivacy.it/ 7.6 I dati sono trasmessi alla Regione Emilia-Romagna per il raggiungimento degli scopi di Legge. 7.7 Il Comune e la Regione sono i titolari dei dati. 7.8 Il Comune di Forlì, i CAF e le Associazioni convenzionate non assumono responsabilità per la dispersione delle domande, della documentazione e delle comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni fornite dal richiedente né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 7.9 Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente l eventuale mutamento dell indirizzo per il recapito delle comunicazioni correlate alla domanda presentata ai sensi del presente 7

Bando. In mancanza le comunicazioni sono utilmente inoltrate all ultimo indirizzo conosciuto e così come risultante dal modulo della domanda. Forlì, 29 gennaio 2018 8