CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD ALCUNI LOCALI SITI. FONDAZIONE CITTÀ DI CREMONA con sede in CREMONA (CR),



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Transcript:

CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD ALCUNI LOCALI SITI IN VIA XI FEBBRAIO N. 56 A CREMONA. FONDAZIONE CITTÀ DI CREMONA con sede in CREMONA (CR), PIAZZA GIOVANNI XXIII 1, codice fiscale 01312440199, qui rappresentata dall Avv. Lamberto Ghilardi, nato a Castelleone (CR) il 22/6/1958, nella sua qualità di Segretario Generale in forza di Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Città di Cremona in data 17/12/2014,di seguito denominata LOCATORE CONCEDE IN LOCAZIONE A COMUNE DI CREMONA con sede in CREMONA (CR), PIAZZA DEL COMUNE 8, codice fiscale 00297960197, qui rappresentato dalla Dr.ssa Eugenia Grossi in qualità di Direttore del Settore Politiche Sociali del Comune di Cremona, in forza di determinazione dirigenziale n. del,di seguito denominato CONDUTTORE, che accetta, per se e i suoi aventi causa, la seguente unità immobiliare posta in CREMONA(CR), VIA XI Febbraio n. 56, piano T, con estremi catastali identificati da foglio 88, subalterno 511, particella numeratore 1010, categoria C/4, classe 2, rendita euro 2.708,30; TABELLE MILLESIMALI: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:

CERTIFICAZIONE ENERGETICA: il conduttore dichiara di avere ricevuto le informazioni sull attestato di certificazione energetica n,registrato il, e di averne ricevuto copia. La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti: 1) il locatore concede in locazione al conduttore, che accetta, alcuni locali di sua proprietà siti in Cremona (CR), via XI Febbraio n. 56, da adibirsi ad esclusivo uso ricreativo assistenziale, di cui alla planimetria allegata. 2) La locazione avrà durata dal 01/05/15 al 30/04/2021 ai sensi dell art. 27 della L. 392/78. Per il rinnovo valgono l art. 28 e segg. della L. 392/78. E in facoltà del conduttore recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. 3) Il canone di locazione viene pattuito nella misura di 11.645,00 annuali. A decorrere dall inizio del secondo anno il canone verrà aggiornato annualmente, nella misura massima prevista dalla legge, della variazione ISTAT - famiglie e operai - verificatasi nell anno precedente determinata utilizzando l indice mensile del secondo mese anteriore a quello di inizio della locazione. 4) Il canone andrà versato in un unica soluzione anticipata entro il mese di aprile di ogni anno (salvo il canone per l anno 2015 che verrà corrisposto in misura proporzionale entro il mese di maggio). 5) Il conduttore dichiara che l immobile e adatto all uso convenuto, in buono stato di manutenzione ed esente da vizi che possano

recare pregiudizio alla salute di chi lo utilizza e di accettarlo nello stato di fatto in cui attualmente si trova, impegnandosi a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nel medesimo stato salvo il normale uso. 6) Le eventuali migliorie ed addizioni che il conduttore apportasse all immobile resteranno a vantaggio della proprietà. 7) E consentito al conduttore di sublocare in tutto od in parte la cosa locata. E vietato modificare, anche temporaneamente, la destinazione contrattuale dell immobile e di cedere, anche parzialmente, ad altri il contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1453 C.C.. 8) Sono a carico del conduttore le riparazioni di ordinaria manutenzione di cui agli articoli 1576 e 1609 c.c. Le spese per oneri accessori, ai sensi dell art. 9 della legge n. 392/78, pro quota e ogni altro onere inerente l immobile locato come la tassa per l asporto rifiuti, quella delle acque fognarie ecc., sono a carico del conduttore. Il pagamento degli oneri accessori deve avvenire, in sede di consuntivo, entro due mesi dalla richiesta. 9) E vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione ai locali senza il preventivo consenso scritto del locatore fermo restando che ogni spesa, anche se autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative che fossero necessarie, rimarrà ad integrale carico del conduttore e che gli eventuali lavori, o le innovazioni o modificazioni, ove richiesto dal locatore, verranno rimosse al termine della locazione, sempre a cura e spese del

conduttore. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali oggetto di locazione ed ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito. Sono per intero a carico del conduttore tutti gli adeguamenti, aggiunte e/o innovazioni che norme emanande dovessero imporre per lo svolgimento dell attività cui e destinata la presente locazione. 10) Il locatore si riserva il diritto di visitare, o far visitare da un suo tecnico, con preavviso di qualche giorno, l immobile per motivata ragione. In caso di messa in vendita dell immobile, il conduttore si impegna e obbliga a consentire la visita dell immobile una volta la settimana in orario da stabilire. 11) Il conduttore è costituito custode della cosa locata e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera inoltre espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a se o a terzi frequentatori dell immobile da fatti od omissioni di altri comproprietari od inquilini dello stabile o di terzi. Il conduttore si obbliga a osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte. 12) Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto.

13) Sono a carico del conduttore gli oneri inerenti l'utilizzo dell'immobile locato come, a titolo meramente esemplificativo, la fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento, lo spurgo pozzi neri e latrine ecc.. 14) Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto sono a carico del locatore e del conduttore in parti uguali. In caso di recesso anticipato del conduttore, l imposta di registro per la risoluzione del contratto sarà a suo carico. La registrazione del contratto verrà eseguita a cura del locatore. 15) Per tutto quanto non contemplato dalle sopra indicate clausole, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore attinenti la materia. 16) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il presente contratto (D.Lgs. 196/2003). Letto, confermato e sottoscritto. Cremona, lì FONDAZIONE CITTÀ DI CREMONA COMUNE DI CREMONA