Disciplina dell utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarti dei frantoi oleari

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 novembre 1996, n (2) Vedi, anche, l'art. 1, D.M. 6 luglio 2005 e l'art. 112, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

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Disciplina dell utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarti dei frantoi oleari È noto ormai che lo spandimento è una delle tecniche più utilizzate dalla micro e macro criminalità per lo smaltimento illecito dei rifiuti, in quanto rappresenta un operazione che ben si sposa con: a. la facilità di occultamento di rifiuti pericolosi offerta dai residui (agronomici) allo stato liquido, b. la falla aperta da una normativa di favore - leggi tracciabilità ed esclusioni - a tutela della gestione agronomica di tali residui liquidi, c. l assenza di strumentazione e formazione, nonché di consequenziale propensione all accertamento ambientale da parte degli organi di controllo locali, d. la carenza cronica di risorse (personale ARPA) in riferimento ad attività di laboratorio necessarie alla caratterizzazione dei trasporti sospetti, e. il massiccio utilizzo che si fa di questa pratica agronomica in molte parti del nostro paese in concentrati periodi dell anno. D'altronde è anche facile sentirsi raccontare, con un pizzico di ipocrisia, la storiella secondo cui per dissuadere i trasporti (è quindi il successivo smaltimento) illeciti di rifiuti - aldilà che siano di natura agronomica o meno - sia sufficiente leggere un formulario o un analisi a questo allegata. È un pò come pensare che per smascherare trasporti di droga su un automezzo sia sufficiente chiedere patente e libretto (o a limite un ddt) al conducente e/o farsi aprire il bagagliaio ma questa è un altra storia. Chiusa la premessa, entriamo in media res, indicando le discipline a cui questa fattispecie deve ubbidire. In questo contesto, come in altri 1, difatti, in un quadro di succedaneità, esiste la convivenza di più norme, ed in particolare quelle che regolano a) gli aspetti "agricoli" e quelle che disciplinano b) gli aspetti "ambientali". La scelta tra l'applicazione dell'una o dell'altra ipotesi regolamentare potrebbe sembrare semplice 2 in quanto basata sulla discriminate - più volte evidenziata dalla giurisprudenza secondo cui ci troviamo di fronte ad un utilizzazione agronomica quando c'è un oggettivo e vantaggioso impiego del residuo vegetale, alle condizioni e nelle forme imposte dalla normativa di settore. 1 leggi «Gestione dei rifiuti di origine animale, particolarità: animali morti rinvenuti in fase di raccolta dei rifiuti urbani«o. Saia 2 indubbiamente non sotto il punto di vista processuale come meglio si evidenzia in seguito

Per capire meglio, facciamo un passo indietro e verifichiamo cosa dice a tal riguardo il TU Ambientale 3, ed in particolare l'art. 112 (Titolo III - acque) dove si legge che «l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574.. è soggetta a comunicazione all'autorità competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto». A scanso di equivoci lo stesso legislatore all'art. 185 (Titolo IV - rifiuti) ribadisce che i «.. seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell attività agricola..» non rientrano - sottinteso qualora rispettino le modalità di stoccaggio, trasporto, spandimento e quant'altro stabilito dalla disciplina di settore - neppure nel campo di applicazione dei rifiuti così come confermato nel DM 6 luglio 2005 dove si legge che «l utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide disciplinata dalla legge n. 574 del 1966 e dal presente decreto è esclusa ai sensi dell art. 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio l997 n. 22...» Di qui le due norme ("agricole") di riferimento: 1. la Legge 11 novembre 1996, n. 574 «Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari» 2. il DM 6 luglio 2005 4 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152» Nello specifico tali precetti definiscono e dettagliano quando sia possibile parlare di spandimento agronomico 5 : 1. utilizzo di acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccaniche delle olive che non abbiano subito nessun trattamento né ricevuto nessun additivo e con esclusione di quelle acque residuali utilizzate per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti; 2. uso controllato su terreni adibiti ad usi agricoli ed effettivamente oggetto di utilizzazione agronomica; 3. comunicazione 6 preventiva (almeno 30 giorni di anticipo dalla distribuzione) fatta dal legale rappresentate del frantoio, da inviare al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni del 3 decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 art.185 4 norma, secondo qualche voce autorevole della dottrina, inapplicabile - vedi «Pubblicato in g.u. il decreto sulla fertirrigazione: tanto rumore per nulla? Un provvedimento inapplicabile innestato su una legge abrogata...» su www.dirittoambiente.it, dott. M. Santoloci 5 ricordiamo che fino alla emanazione della "nuova" prescritta disciplina regionale, si applicano le disposizioni regionali di contenuto tecnico e amministrativo vigenti al momento dell'entrata in vigore della parte terza dello stesso D.Lgs. 152/2006 (comma 7) 6 la comunicazione di primo spandimento o il primo utilizzo dopo il riposo temporaneo disciplinato all'art. 4 della l. 574/96

caso, con allegata relazione redatta da un tecnico agronomo (o perito agrario o agrotecnico o geologo) 7 ordinando anche aspetti di dettaglio quali il trasporto (e lo stoccaggio); 4. rispetto dei quantitativi: 50 metri cubi per ettero di superficie interessata nel periodo di un anno per i frantoi di tipo tradizionale e di 80 metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione di frantoi a ciclo continuo; 5. rispetto del divieto di fenomeni di ruscellamento; 6. rispetto delle modalità di deposito previste: i. con particolare attenzione al divieto di miscelazione con ogni altro tipo di refluo, ii. l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti, iii. la copertura; 7. rispetto del divieto di utilizzazione su terreni: a. situati a distanza inferiore a 300 metri dalle aree di salvaguardio delle e captazioni di acque destinate al consumo umano, b. situati a distanza inferiore a 200 metri dai centri abitati, c. a distanze inferiore di 10 metri dai corsi d'acqua misurati a partire dalle sponde o dall'inizio dell'arenile per le acque marino costiere e lacuali, d. con pendenza superiore al 15% privi di sistemazione idraulico-agraria, e. con boschi, f. con giardini ed aree ad uso pubblico, g. dove insistano cave, h. investiti da colture orticole in atto, i. gelati, innevati, saturi d'acque e inondati, j. in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque con terreni in cui siano localizzate falde ad un profondità inferiore a 10 metri 8. rispetto delle modalità indicate dall'art. 5 commi 9 e 10 del DM 6 luglio 2005 per ciò che attiene ai trasporti. In riferimento al punto 3 - comunicazione preventiva - la più recente normativa tecnica ha definito meglio che, la stessa, va fatta 8 dal rappresentante legale che produce ed intende avviare allo 7 con la descrizione dell'assetto pedogeomorfologico, le condizioni idrogeologiche e le caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore, indicazioni sui tempi dello spandimento e i mezzi meccanici i metri cubi per ettaro di superficie interessata (a seconda che si tratti di acque provenienti da frantoi a ciclo tradizionale o da frantoi a ciclo continuo), la modalità di spandimento (con idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni) ed un termine per il deposito delle acque in questione. La stessa comunicazione deve contenere 8 art. 3 DM 6 luglio 2005

spandimento tali reflui e non più da un generico «..soggetto interessato»; oltre a ciò richiede a tale informazione, un contenuto diverso a seconda che si parli di primo o successivi spandimenti, ammettendo, per questa seconda casistica, una riduzione delle informazioni da comunicare al comune interessato. Analogamente, sempre in tema di semplificazione, il legislatore riconosce alle regioni la possibilità di disporre semplificazioni ed esoneri per i piccoli frantoi 9. Ancor più rilevanti sotto il profilo operativo risultano le regole concernenti i pt.i 6 ed 8, rispettivamente deposito e trasporto, laddove, per il primo prevedono 10 : a. il divieto assoluto di miscelazioni delle acque di vegetazione con effluenti di qualsiasi altra tipologia, b. una capacità minima 11 di stoccaggio sufficiente per contenere le acque nei periodi in cui ne è impedito l'uso agricolo tenendo presente criteri quali il volume delle acque prodotte, il potenziale apporto delle precipitazioni ed il franco sicurezza, c. il tipo di impermeabilizzazione delle vasche; per il secondo (trasporto), chiarito che il formulario identificazione rifiuti - semprechè si rimanga in campo agronomico - è escluso, riveste un ruolo di fondamentale importanza il documento di accompagnamento, il cui modello è lasciato incomprensibilmente alla discrezionalità del singolo collegio regionale, che dovrà riportare almeno le seguenti informazioni 12 : 1. gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione trasportate e del legale rappresentate dello stesso, 2. la quantita' delle acque trasportate, 3. la identificazione del mezzo di trasporto, 4. gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento, 5. gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque trasportate. Tutto ciò stabilito, deve essere chiaro, però, che il venire meno di una sola delle circostanze sopra elencate, apre la porta ad un quadro sanzionatorio non di facile gestione. Si potrebbero configurare, difatti - oltre quanto previsto dall'impianto sanzionatorio amm.vo insito nella Legge 11 novembre 1996, n. 574 (art.8) - fattispecie fuori dall'inquadramento "agricolo" come lo scarico non 9 aventi una capacità di lavorazione effettiva minore uguale a 2 t di olive nelle 8 ore 10 artt. 5 e 6 DM 6 luglio 2005 11 stabilita dalle regole regionali 12 artt. 5 c.9 DM 6 luglio 2005

autorizzato 13 (art. 137 Decreto Legislativo 3/4/2006 s.m.i.), oppure la gestione illecita di rifiuti costituiti da acque reflue 14 (art. 256 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 s.m.i.). Ma non basta, perchè in questo bailamme ci sono anche - e direi soprattutto - l'art. 133 c.5 e l'art. 137 c.14 del d.lgs 3 aprile 2006. È vero che - così come confermato dalla giurisprudenza 15 - questo combinato disposto, può essere risolto agevolmente con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'art. 133 c.5 in riferimento alla sola fase transitoria 16, ma è anche vero che, in riferimento al solo 137 c.14 la questione rimane aperta, in quanto, non si può fare a meno di notare, come lo stesso rappresenti una sorta di norma penale in bianco. Il che non può lasciare indifferenti. Il concetto secondo cui «Chiunque effettui l'utilizzazione.. di acque di vegetazione dei frantoi oleari al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente» è assolutamente sovrapponibile all'aspetto sanzionatorio ricordiamo amministrativo presente sulla normativa di settore del '96, attualmente in vigore, laddove si legge che «chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione senza procedere alla preventiva comunicazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria. chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza dei modi di applicazione di cui all'articolo 4, comma 2... chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione con inosservanza del limite di accettabilità di cui all'articolo è punito con la sanzione amministrativa» 17. Tutto questo non fa che alimentare, anche sotto altri profili, dubbi e perplessità: infatti sembra che tale ampia scelta sanzionatoria non rispetti affatto i principi costituzionali di determinatezza e tassatività e renda estremamente difficile associare la sanzione al precetto. Fissato dunque che si dovrebbe escludere l'applicazione degli elementi repressivi dettati dalle discipline per i rifiuti e gli scarichi, individuando, in fase di accertamento - e dimostrando poi in fase dibattimentale - che 13 Cass. Pen. Sez. III n 31489 del 29/07/2008 «Lo scarico dei liquami derivanti dalla molitura delle olive, effettuato senza la autorizzazione prevista dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, configura il reato di cui all'art. 59 del citato decreto, anche in caso di recapito in fognatura, atteso che i frantoi oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni e che le acque di scarico sono diverse da quelle domestiche." (sez. 3, 200226614, Iannotti, RV 222121 e giurisprudenza precedente conforme)» 14 Cass. Pen. Sez. III n 9104 del 15/01/2008 «Si deve pertanto necessariamente concludere che, per escludere l'applicabilità della normativa sui rifiuti (D.Lgs. n. 22 del 1997 e D.Lgs. n. 152 del 2006) occorre che l'utilizzazione agronomica avvenga nel rispetto delle condizioni indicate dal D.M. 7 aprile 2006» 15 Cass. Pen. Sez. III n 38411 del 28/1/2008 «.., secondo il comma 14 dell'art. 137, è punito con l'arresto o con l'ammenda chiunque effettui l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento al di fuori dei casi e delle procedure prescritte, ovvero non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività. Mentre, secondo il comma 5 dell'art. 133, è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria l'inosservanza delle disposizioni regionali vigenti di cui al predetto comma 7 dell'art. 170, salvo che il fatto costituisca reato..» 16 Art. 170 c.7 D.Lgs. n. 152 del 2006 «Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto» 17 Art. 8 L. 574/96.

l'attività viene svolta per "utilità ai fini agricoli" 18, ugualmente non risulta, comunque, agevole scegliere la sanzione in cui inquadrare l'eventuale irregolarità rilevata pur rimanendo in ambito agronomico: che differenza esiste tra chi effettua «.. l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente» e chi procede «.. allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza dei modi di applicazione» richiamati definiti dalla disciplina specifica di settore? 8 dicembre 2009 Ottavio Saia 18 Cass. Pen. Sez. III n 21777 del 27/03/2007