I Soggetti responsabili.



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I Soggetti responsabili. Scorrendo l articolato, prima relativo al D.Lgs. n. 626/1994 ed ora al D.Lgs. n. 81/2008, risulta come alla chiara esposizione delle responsabilità di legge (D.Lgs. n. 81/2008 Sezione I Misure di tutela e obblighi composto da 13 articoli, dal n. 15 al n. 27) e all identificazione del datore di lavoro (e dirigenti, per quanto di competenza) quale loro principale destinatario, corrisponda anche una altrettanto chiara identificazione dei responsabili all interno dell azienda dopo che il datore di lavoro ha distribuito, secondo il tipo di organizzazione del lavoro da lui stesso decisa, adottata, e preventivamente individuata, quote di gestione tecnico/operativa a dirigenti e preposti. Dalla lettura prima del D.Lgs. n. 626/1994, articolo 4. Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, comma 5. Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano, dirigono o sovraintendono le attività indicate all art. 1, nell ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare (omissis): Poi il D.Lgs. n. 81/2008, articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, comma 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono (omissis). Articolo 19 Obblighi del preposto. Comma 1. In riferimento alle attività indicate all articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono (omissis). Si intuisce immediatamente come la legge attribuisca ad ogni figura gerarchica aziendale responsabilità: attribuite per mezzo della delega; dove la delega deve trasferire i poteri, normalmente decisionali e di spesa, a cui poi sono collegate le responsabilità, non viceversa. legate direttamente alla mansione ricoperta, pertanto definite dall organizzazione del lavoro aziendale quindi responsabilità che il dirigente o preposto possiedono in quanto tali, perché collegate a poteri concessi dal datore di lavoro a seguito di una valutazione professionale espressa (o dichiarata, o curricolare). Se a questo combiniamo il già citato principio cardine del diritto penale italiano che considera la responsabilità penale personale, quindi imputabile solamente ad una persona fisica, è chiara la necessità di dover distinguere chiaramente chi è l individuo (o gli individui, se si prefigura una corresponsabilità) penalmente responsabile nei casi previsti dalla legge. D.Lgs. n. 81/2008, articolo 2 Definizioni Comma 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione ( ) b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ( ) ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa ( ) c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e

funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa; e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; Il Datore di lavoro. Nelle organizzazioni complesse, è Datore di lavoro la persona che: È individuato dalla nostra giurisprudenza come il primo e principale soggetto tenuto ad osservare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro; Effettivamente detiene i poteri per adottare le misure previste e non tanto colui che risulta essere formalmente il titolare del rapporto di lavoro. Per il Datore di lavoro, quale principale soggetto obbligato al rispetto ed all attuazione degli obblighi prevenzionali, la normativa considera possibile la delega della sua funzione con limiti e condizioni (articolo 16 D.Lgs. n. 81/2008) o comunque quando applica un modello di organizzazione aziendale idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (articolo 30 D.Lgs. n. 81/2008), dove sia effettivamente applicata (comma 3) un articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Quindi, la qualifica di datore di lavoro può derivare esclusivamente da una precisa valutazione dei poteri e non da delega (il datore di lavoro non può essere nominato tale), perché spesso s identificano in questo modo, naturalmente sbagliando, i titolari di qualche, e non dei poteri decisionali e di spesa, non dei massimi poteri riscontrabili per quell azienda o unità produttiva per esempio, colui che, pur delegato con mandato per poter spendere in autonomia anche un milione di Euro all interno del settore di competenza ma, oltre questo limite, deve chiedere l autorizzazione ad altri, sarà sicuramente un dirigente degno di fiducia ma non certamente il datore di lavoro. Per questo motivo, solamente dal datore di lavoro possono partire le deleghe, tantomeno quando un dirigente delega un preposto su responsabilità, o proprie della sua mansione o delegate dal datore di lavoro. Nella necessità del RLS d individuare il datore di lavoro (per esempio per segnalazioni, indicazioni, pareri o altro, espressi in forma ufficiale e scritta), in alcuni casi ci si può imbattere in notevoli difficoltà, questo si verifica di norma in aziende multinazionali o con più sedi sul territorio o con la

componente direttiva piuttosto complessa, derivate dal fatto che è molto facile confondere tra loro i diversi ruoli ricoperti dalle diverse persone che compongono l apparato dirigente. In queste situazioni, ciò che conta non è identificare chi detiene il potere di rappresentanza dell azienda (direttore, legale rappresentante) bensì capire chi detiene l esercizio effettivo del potere organizzativo e direttivo. Comunque, una regola generale è quella di considerare Datore di lavoro colui che esercita il potere di decidere, in via definitiva, anche l effettuazione delle spese necessarie alla predisposizione e all attuazione del sistema prevenzionale. Obbligo di sicurezza e nei diversi comparti produttivi italiani Nelle Società di Persone, identificabili in società semplici, l obbligo di sicurezza grava su tutti i soci, a meno che questo non risulti espressamente delegato ad uno soltanto. In quelle definite come Società in Nome Collettivo, il socio risponde penalmente dell infortunio occorso ad un altro socio, indipendentemente da una ripartizione dei compiti. Nella Società in Accomandita Semplice è datore di lavoro il socio accomandatario, il quale non può delegare la responsabilità all accomandante. Nelle Società di Capitali, identificabili come Società per Azioni, Società a Responsabilità Limitata, Società in Accomandita per Azioni, la responsabilità grava, in generale, sul consiglio di amministrazione e quindi sul presidente o consigliere/amministratore delegato o sull amministratore unico, salva la dimostrazione esplicita di un attribuzione di poteri gestionali e decisionali ad altro soggetto. Nelle Cooperative il responsabile è il presidente legale rappresentante della società, salva la possibilità di dimostrare l attribuzione di poteri ad altro soggetto. Sentenze che confermano la responsabilità del datore di lavoro Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Milano con: Sentenza di Cassazione del Lavoro 16 luglio 1998, n. 6993: Qualora il datore di lavoro violi le norme poste a tutela dell integrità fisica del lavoratore è interamente responsabile dell infortunio che sia conseguito a tale violazione. Non vale, infatti, ad attenuare la sua responsabilità il concorso di colpa del lavoratore. È, infatti, dovere del datore di lavoro proteggere l incolumità del lavoratore anche al di là della sua imprudenza o negligenza. La liquidazione del danno conseguente, sebbene rimessa alle valutazioni discrezionali ed equitative del giudice di merito, non può, tuttavia, prescindere da una pur sintetica enunciazione dei criteri seguiti per tale liquidazione. Sentenza di Cassazione del Lavoro 7 agosto 1998, n. 7792: La Corte è ritornata sul tema della responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell art. 2087 del Codice civile, precisando che il datore di lavoro è tenuto a provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l evento in presenza non soltanto del sinistro ma altresì della prova del nesso causale tra il medesimo e la mancata adozione di determinate misure di sicurezza (generiche o specifiche).

Il RLS si deve rapportare con questo soggetto responsabile e non essendo rari i casi in cui il soggetto dotato della legale rappresentanza aziendale non sia quello con i poteri di esercizio ed organizzazione questo si verifica di norma in aziende multinazionali o con più sedi sul territorio o con la componente direttiva piuttosto complessa, è molto facile confonderne i ruoli. Per individuare il datore di lavoro, ciò che conta non è identificare chi detiene il potere di rappresentanza dell azienda (direttore, legale rappresentante) bensì capire chi detiene l esercizio effettivo del potere organizzativo e direttivo. Comunque, una regola applicabile dai RLS, nella pratica totalità delle aziende, è quella di considerare Datore di lavoro colui che esercita il potere di decidere, in via definitiva, anche l effettuazione delle spese necessarie alla predisposizione ed all attuazione del sistema prevenzionale Il dirigente. Dal vocabolario: dirigere, dal latino dirigere, comp. Di dis dis e regere reggere, governare. 1 essere a capo di una determinata attività o regolarne lo svolgimento: dirigere un ufficio, un azienda; dirigere il traffico; dirigere un incontro di calcio, arbitrarlo. Di norma è un lavoratore subordinato cui sono affidate attribuzioni che, per la loro ampiezza, autonomia e discrezionalità gli consentono di effettuare scelte e d indirizzare l attività di tutta o parte dell azienda. Egli ha il compito di sovrintendere all organizzazione aziendale o di dirigere particolari settori, reparti o uffici e può avere limitati poteri decisionali e di spesa (quelli massimi sono in capo al datore di lavoro). Ciò comporta che egli assuma, di fatto, in virtù del ruolo occupato nella gerarchia aziendale (sempre definita dal Datore di lavoro), alcune competenze e quindi alcune precise responsabilità in materia d Ambiente, Salute e Sicurezza sul lavoro che, secondo i casi, possono essere concorrenti con quelle del Datore di lavoro oppure persino escluderle; esso può, tra l altro, incorrere in responsabilità nell ipotesi in cui non abbia sentito il dovere, o non l abbia fatto per motivi personali, di sollecitare il datore di lavoro ad attuare le misure di sicurezza opportune o mancanti. Se il dirigente non ha poteri di scegliere e/o decidere non può essere ritenuto responsabile del dovere di sicurezza sempreché dimostri d essersi attivato per chiedere ed ottenere, per esempio, i necessari finanziamenti (Sentenza della Corte di Cassazione del 31 marzo 1999, in causa Fogliotti) o non abbia messo in mora il datore di lavoro con una segnalazione scritta. A suo carico, una volta ben delineate le competenze, si possono verificare le due ipotesi: una di responsabilità esclusiva perché derivata dal mancato rispetto di una norma che spettava solo al dirigente applicare o far applicare, l altra di responsabilità concorrente tra Datore di lavoro e dirigente. Il preposto. È in posizione subordinata ai dirigenti, o al Datore di lavoro, il suo compito fondamentale è quello di controllare e sorvegliare, nell ambito delle proprie attribuzioni e competenze nonché sulla base del programma che il dirigente (o datore di lavoro) ha determinato, il rispetto delle norme

avendo ricevuto poteri gerarchici e disciplinari sui lavoratori sottoposti: in pratica, oltre a dare le istruzioni, esso deve personalmente vigilare sulla regolarità delle operazioni. L individuazione del preposto avviene in base alla mansione di controllo effettivamente esercitata (non derivata quindi da una nomina formale) ed il livello di coinvolgimento sarà tanto maggiore quanto più pericolosa è la situazione oggetto del controllo. I preposti sono responsabili: Dell attuazione delle misure di sicurezza (decise dal Datore di lavoro e rese disponibili dai dirigenti) nel concreto svolgimento dell attività lavorativa e proporzionalmente a quella fetta di potere organizzativo che è loro compito esercitare. Delle condizioni di rischio di cui vengono a conoscenza, delle segnalazioni ricevute dai lavoratori (in base all art. 20, comma 2 lettera e del D.Lgs. n. 81/2008) che poi dovrà gestire (applicando l art. 19 comma 1 lettera f ), segnalando a sua volta la condizione a rischio individuata a chi di competenza, nonché della vigilanza e controllo del rispetto delle normative interne ed esterne applicabili (procedure, norme comportamentali e altro, relative alla gestione del rischio in azienda, norme tecniche e buone pratiche di riferimento comuni nonché la normativa vigente) e di ciò che è indicato nel DVR. Essi sono soggetti al controllo da parte del dirigente (o Datore di lavoro), pertanto, se si verifica un infortunio per colpa del preposto, il datore di lavoro e il dirigente, quando a conoscenza dell inadempimento, sono anch essi responsabili (Cass. Pen. n. 17491 del 18/12/1989). I lavoratori I lavoratori (in riferimento alle norme sulla sicurezza, sono considerati tali anche dirigenti e preposti per le competenze che non sono specificatamente attribuite nella loro mansione) non rappresentano soltanto i soggetti beneficiari della tutela, ma devono concorrere alla realizzazione della sicurezza adempiendo a precisi obblighi (vedi articolo 20 del D.Lgs. n. 81/2008). La loro responsabilità è di due tipi: una contravvenzionale, punita con l arresto o ammenda per la violazione degli obblighi specifici; l altra è connessa al verificarsi dell infortunio che, secondo i casi, potrà essere addebitata esclusivamente al lavoratore, oppure in concorso con qualche altro soggetto obbligato. In generale: Quando il soggetto è responsabile, per esempio, di una cautela antinfortunistica e si verifica l infortunio può prefigurarsi: 1) Violazione della norma il soggetto è responsabile per la violazione della norma contravvenzionale e per l infortunio; 2) È rispettata la norma il soggetto è ugualmente responsabile del solo infortunio se non dimostra di aver adottato tutte le misure per evitarlo. Ovvero, quando il soggetto non è responsabile dell adozione di misure preventive e/o protettive e si verifica l infortunio, prendiamo ad esempio il caso riguardante la figura del preposto, dove esso può essere responsabile dell infortunio, se ha omesso di controllare l adozione dei DPI da parte dei lavoratori, ma non è responsabile per la contravvenzione alla singola norma.