CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI PREVENZIONE INCENDI



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CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI PREVENZIONE INCENDI (ALLEGATO II al DM 7.8.2012- CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA ) 1

INTRODUZIONE... 3 L ALLEGATO II AL DM 7.8.2012... 5 1 - PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)... 6 2-PRODOTTI E MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE... 9 3-IMPIANTI... 12 ESEMPI DI CERTIFICAZIONE...20 Esempio I: Parete in muratura non portante di blocchi di laterizio EI 60 (valutazione con metodo tabellare) e installazione di porta tagliafuoco EI 2 60 al vano.... 21 Esempio II: Parete in muratura non portante di blocchi EI 120 (metodo sperimentale)... 24 Esempio III: certificazione resistenza al fuoco elemento in acciaio protetto con rivestimento protettivo... 26 Esempio IV: resistenza al fuoco EI 45 di una parete di separazione non portante con classe di reazione al fuoco A1... 29 Esempio V: Resistenza al fuoco dell elemento portante in c.a. migliorata con l applicazione di un rivestimento protettivo... 31 Esempio VI: Miglioramento della resistenza al fuoco dei solai in latero-cemento.... 34 Esempio VII: Sistema di controllo dei fumi con l utilizzo di ENFC (evacuatori naturali di fumo e calore)... 37 BIBLIOGRAFIA...40 2

INTRODUZIONE In merito alle certificazioni e alle dichiarazioni che tecnici e installatori sono tenuti a presentare ai Comandi Provinciali VVF competenti per territorio oggi a corredo della dichiarazione di inizio attività (S.C.I.A.) e ieri a corredo della richiesta di rilascio del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) - ritengo si possa cominciare rammentando quanto riportato nella legge 7 dicembre 1984, n. 818 concernente Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 338 del 10 dicembre 1984 allorché viene specificato quanto segue: Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto. Una pietra miliare nell ambito della cultura della certificazione è costituita certamente dalla legge 5 marzo 1990, n 46 (G.U. n 59 del 12.3.1990) recante norme per la sicurezza degli impianti nella quale veniva detto: Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte e che: Al termine dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Cito tale legge per il fatto che grazie ad essa si è veramente reso universale il concetto di regola dell arte che per la verità nel campo degli impianti elettrici era stato introdotto già nel 1968 dalla Legge 186 e della relativa certificazione 1. L abrogato DM 4.5.1998, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco", all art. 2, richiamava le dichiarazioni e le certificazioni da allegare alla domanda di sopralluogo atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura fossero stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. 1 L.186/68: Art. 1 - Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte. Art. 2 - I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte. 3

Con la Lettera Circolare MI PROT. n P 130 / 4101 sott. 72/E del 31 gennaio 2001 avente per oggetto Modelli di certificazioni e dichiarazioni da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del C.P.I. l allora Direzione Generale per la Protezione Civile e i Servizi Antincendio ha distribuito i modelli delle certificazioni e dichiarazioni da allegare alla domanda di sopralluogo per il rilascio del C.P.I., atte a comprovare la conformità delle opere realizzate relativamente a strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti di impianti facendo seguito a quanto già fatto - nell ottobre 1999 - per la modulistica per la presentazione, ai Comandi provinciali VV.F., delle istanze e degli atti documentali ad esse correlate. Tali modelli sono stati successivamente aggiornati, nel 2004 e nel 2008 e, con l occasione della definizione del nuovo procedimento di prevenzione incendi, sono stati oggetto di totale revisione. Venendo alle più recenti disposizioni, l articolo 4 comma 3 del D.M. 7 agosto 2012 ha stabilito che tra gli allegati alla segnalazione certificata di inizio attività deve essere compresa l asseverazione a firma di tecnico abilitato con le relative certificazioni e dichiarazioni, conformi - quest ultime - a quanto riportato nell Allegato II. L'articolo 11, comma 1, dello stesso decreto ha previsto la definizione, con decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, sentito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni relative ai prescritti adempimenti di prevenzione incendi. La nuova modulistica è stata pertanto introdotta con Decreto direttoriale n 200 del 31.10.2012 allegato alla Circolare DCPST prot. n 13552 del 31.10.2012. I nuovi modelli, come meglio chiarito con la Circolare DCPST prot. n 14720 del 26.11.2012, pur mantenendo integra I'impostazione già prevista dalle precedenti versioni, sono stati predisposti sulla base dei contenuti dell'articolato del D.M. 7 agosto 2012 e recepiscono le novità ed gli aggiornamenti introdotti in materia di prevenzione incendi dallo stesso decreto, in particolar modo per quanto riguarda: nuove definizioni relative agli adempimenti di prevenzione incendi; sottoclassificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; criteri per la determinazione degli adempimenti in funzione delle modifiche alle attività esistenti; documentazione tecnica da allegare alle istanze; richiamo dei contenuti del D.M. 9 maggio 2007 in materia di modalità di presentazione delle pratiche svolte seguendo l'approccio ingegneristico. I Comandi Provinciali sono stati invitati ad adottare, a decorrere dal 27 novembre 2012, unicamente i modelli allegati al decreto direttoriale n. 200, evitando di apportare variazioni agli stessi. E stata fatta salva la validità della documentazione relativa agli impianti e prodotti posti in opera prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto e per i quali sia staia già redatta la relativa dichiarazione/certificazione con la modulistica precedentemente in uso. 4

L ALLEGATO II AL DM 7.8.2012 L Allegato II del DM 7.8.2012 attiene a le certificazioni e le dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d impianto, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. Tale documentazione, ove non già definita da specifiche normative, deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli definiti dalla Direzione Centrale della Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco pubblicati sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it. I modelli dei quali si tratta sono i seguenti: 1) mod. PIN 2.2-2012 - Cert. REI: Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura); 2) mod. PIN 2.3-2012 - Dich. Prod: Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte; 3) mod. PIN 2.4-2012 - Dich. Imp.: Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell' impianto (non ricadente nel campo di applicazione del DM 37/08); 4) mod. PIN 2.5-2012- Cert. Imp.: Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto (non ricadente nel campo di applicazione del DM 37/08). Ad essi va aggiunto quello riportato nell Allegato I al DM 22 gennaio 2008 n 37 recante Regolamento concernente l attuazione dell articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della L. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici che l impresa - installatrice dell impianto ricadente nel campo di applicazione di tale decreto - rilascia al committente e con il quale dichiara la conformità alle norme vigenti dello stesso. 5

1 - PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA) Assunto che la valutazione della classe di resistenza al fuoco può essere di tipo sperimentale, analitico o tabellare, la relativa certificazione è sempre a firma di professionista antincendio. Questo secondo quanto chiaramente indicato nel decreto e come specificato nella nota prot. n 14720 del 26.11.2012 della DCPST avente per oggetto Modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni prevista dal DM 7 AGOSTO 2012 : La certificazione è a firma esclusiva di professionista antincendio. Nella stessa è stato eliminato il riferimento al progetto approvato dal Comando Provinciale ed è stata inserita la dicitura "a seguito di sopralluoghi e verifiche" così da meglio evidenziare che la certificazione è riferita alle reali caratteristiche riscontrate in opera. Ciò contrariamente a quanto accadeva con la precedente normativa che consentiva che la valutazione tabellare della resistenza al fuoco dell elemento portante e/o separante fosse a firma di tecnico abilitato, ovvero di professionista iscritto in albo professionale che opera nel campo delle proprie competenze (leggasi: non iscritto negli elenchi del Ministero dell Interno). Nella redazione di tale certificazione deve essere tenuto conto di numero e posizione degli elementi, della loro geometria, dei materiali costitutivi, delle condizioni di incendio e di quelle di carico e di vincolo, delle caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi e, infine, dovrà fare riferimento a degli allegati che costituiranno il fascicolo tecnico che il titolare dell attività è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando ovvero: relazioni di calcolo integrali, sottoscritte da professionista antincendio (valutazione analitica di resistenza al fuoco); rapporti di classificazione relativi a prove di laboratorio condotte in conformità al DM 16.02.2007; rapporti di prova relativi a prove condotte in conformità alla circolare n. 91 del 14.09.1961 (per la piccola parte residuale ancora utilizzabile); eventuali estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori in conformità all allegato B del DM 16.02.2007 punto B.8; quanto altro utile. Il modello predisposto dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica è il MOD. PIN- 2.2_2012_ CERT.REI. 6

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2-PRODOTTI E MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE La documentazione si confronti il punto 2.1 dell Allegato II - e costituita da una dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni richieste, a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle figure suddette, da professionista antincendio, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali e dei prodotti, ivi inclusa l indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE. Le dichiarazioni di conformità dei prodotti omologati, le copie delle dichiarazioni di conformità CE ovvero delle certificazioni di conformità CE e relative documentazioni di accompagnamento per i prodotti marcati CE, i certificati di prova per i prodotti classificati ai sensi dell art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, i rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE, le eventuali dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori e quant altro ritenuto necessario a comprovare la conformità dei materiali e dei prodotti impiegati alle prestazioni richieste, devono fare parte del fascicolo che il titolare e tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando. Quindi: 1) il tecnico che esegue tali dichiarazioni è il tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori. Solo quando non è prevista la presenza di tali figure, le dichiarazioni possono essere redatte da professionista antincendio; 2) come nel CERT.REI è stato eliminato il riferimento al progetto approvato dal Comando Provinciale ed è stata inserita la dicitura "a seguito di sopralluoghi e verifiche" così da meglio evidenziare che la certificazione è riferita alle reali caratteristiche riscontrate in opera; 3) la documentazione necessaria a comprovare la conformità dei prodotti impiegati alle prestazioni richieste è conservata presso il titolare dell attività che dovrà renderla disponibile per eventuali controlli del Comando. Il modello predisposto dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica è il MOD. PIN- 2.3_2012_ DICH. PROD che si riporta di seguito. 9

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3-IMPIANTI Si enumerano innanzitutto gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio. Questi sono: a) produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell energia elettrica; b) protezione dalle scariche atmosferiche; c) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti; d) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti; e) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali; f) estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale; g) controllo del fumo e del calore; h) rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione di allarme. La principale norma che disciplina la corretta installazione degli impianti è certamente costituita dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 gennaio 2008 n 37 (aggiornato con la modifica del DL 25.6.2008 n 112) recante Regolamento concernente l attuazione dell articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della L. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici in vigore dal 27.3.2008 in sostituzione della L.46/90 abrogata dall'art. 3, comma 1 del D.L. n. 300/2006. E pur vero che non tutte le tipologie di impianti sopra elencate risultano incluse in quelle del citato Regolamento, e, pertanto, l Allegato II del quale si tratta distingue tra: 1. impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi ricadenti nell ambito di applicazione del DM 37/08; 2. impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi non ricadenti nell ambito di applicazione del DM 37/08; Per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi ricadenti nell ambito di applicazione del DM 37/08 la documentazione atta ad attestare la loro realizzazione nel rispetto della regola dell arte (cioè nel rispetto della normativa vigente e delle norme dell UNI o di altri enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell Unione Europea) è costituita dalla DICHIARAZIONE DI CONFORMITA di cui all art. 7 del DM 37/08. Il progetto e gli allegati obbligatori previsti dal DM 37/08 devono fare parte del fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando provinciale VVF. Per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi non ricadenti nell ambito di applicazione del DM 37/08 la documentazione atta ad attestare la loro realizzazione nel rispetto della regola dell arte la documentazione atta ad attestare la loro realizzazione nel rispetto della regola dell arte sarà costituita dalla dichiarazione a firma dell installatore di corretta installazione e di corretto funzionamento dell impianto (MOD. PIN 2.4 2012 DICH. IMP.). 12

Tale dichiarazione è corredata di: a) progetto, a firma di tecnico abilitato, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti; b) relazione con le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati; c) manuale d uso e manutenzione dell impianto; In assenza di tale progetto la documentazione è costituita da una certificazione a firma di professionista antincendio di rispondenza e di corretto funzionamento dell impianto (MOD. PIN 2.5 2012 CERT.IMP.). Tale certificazione è corredata da: a) schema dell impianto come realizzato (comprensivo dei dati tecnici che descrivono le caratteristiche e le prestazioni dell impianto e le caratteristiche dei componenti utilizzati nella sua realizzazione); b) rapporto di verifica delle prestazioni e del funzionamento dell impianto; c) manuale d uso e manutenzione Gli allegati a corredo della dichiarazione o della certificazione devono fare parte del fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando provinciale VVF. In definitiva: 1. la dichiarazione di corretta installazione e corretto funzionamento dell impianto può essere redatta dall INSTALLATORE solo quando è presente un progetto redatto da TECNICO ABILITATO. 2. Il progetto tiene conto delle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti. Ad esso deve essere allegata la relazione con le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati e il manuale d uso e manutenzione dell impianto. 3. Quando non è presente un progetto si ricorre alla CERTIFICAZIONE che redige un TECNICO ANTINCENDIO. 4. La CERTIFICAZIONE è corredata da schema dell impianto come realizzato (comprensivo dei dati tecnici che descrivono le caratteristiche e le prestazioni dell impianto e le caratteristiche dei componenti utilizzati nella sua realizzazione); dal rapporto di verifica delle prestazioni e del funzionamento dell impianto; dal manuale d uso e manutenzione. Un esempio di impianto rilevante ai fini della sicurezza antincendio ma non ricadente nell ambito di applicazione del DM 37/08 è costituito dai Sistemi per il Controllo di Fumo e Calore sotto elencati ovvero: Evacuazione Naturale Fumo e Calore; Evacuazione Forzata Fumo e Calore; Sistemi a differenza di pressione; Ventilazione Fumi. La norma di sistema UNI 9494-1:2012 Sistemi per il controllo di fumo e calore: Progettazione e installazione dei sistemi di evacuazione naturale (SENFC) definisce la figura dell installatore (chi deve firmare il DICH-IMP in presenza di progetto) e definisce la documentazione di progetto, distinguendo tra progetto preliminare ed esecutivo. In maniera del tutto analoga la norma di impianto UNI 9494-2:2012 disciplina i Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC). 13

La norma si riferisce ai Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) in ambienti di altezza pari ad almeno 3 m, aventi superficie minima di 600 m 2. Contiene prospetti e procedure per il calcolo delle altezze libere da fumo al fine di rispettare i requisiti imposti dai diversi livelli di protezione. Il dimensionamento dell'impianto secondo detta norma non si applica ai seguenti casi: - ambienti a rischio di esplosione; - corridoi; - corridoi con scale. Una riflessione si impone in merito agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio preesistenti al DM 7.8.2012 per i quali può nascere qualche dubbio circa la loro certificazione. Occorre premettere che prima dell entrata in vigore del DM 37/08 era in vigore la L. 46/90 che aveva un campo di applicazione diverso dalla norma vigente essendo riferita agli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile e agli impianti elettrici relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi. Per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che non ricadevano nel campo di applicazione della L.46/90 trovava applicazione il modello DICH. IMP. 2004 predisposto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco con il quale l installatore dichiarava sotto la propria responsabilità che l impianto era stato correttamente realizzato (ad es.: impianto idrico antincendio installato in un sito industriale). Il DM 37/08 ha un campo di applicazione molto più esteso in quanto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla loro destinazione d uso, collocati all interno degli stessi e delle relative pertinenze così che possiamo distinguere tra: 1) impianto soggetto alla L. 46/90 e al DM 37/08; 2) impianto soggetto al DM 37/98 ma non alla L. 46/90; 3) impianto non soggetto alla L. 46/90 né al DM 37/08. E da tenere inoltre presente quanto previsto dal DM 37/08 al comma 6 dell art. 7 circa la dichiarazione di rispondenza che può essere redatta da un professionista nel caso la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile : 6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto e' sostituito -per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. Si ha la seguente situazione: 14

Impianto rilevante ai fini della sicurezza antincendio Soggetto alla L. 46/90 e al DM 37/08 Se nuovo: DICH. CONF. ai sensi del DM 37/08 Soggetto al DM 37/98 ma non alla L. 46/90 (*) Non soggetto alla L. 46/90 né al DM 37/08 Se esistente: DICH. CONF. ai sensi della L.46/90 Se sprovvisto di DICH. CONF. perché non reperibile : DICH. di RISPONDENZA redatta ai sensi art. 7 c. 6 del DM 37/08 (**) Se nuovo: DICH. CONF. ai sensi del DM 37/08 Se esistente: DICH. IMP. - 2004 (ad es.) Se esistente ma sprovvisto di dichiarazione di conformità perché non reperibile : DICH. di RISPONDENZA redatta ai sensi art. 7 c.6 del DM 37/08 (**) Se nuovo: o DICH. IMP. - 2012 se è presente il progetto; o CERT. IMP. - 2012 in assenza di progetto. Se esistente: DICH. IMP. - 2004 (ad es.) Se esistente ma sprovvisto di dichiarazione di corretta installazione perché non reperibile : CERT. IMP. ai sensi del DM 7.8.2012 (***) (*)ad es.: impianto di rilevazione fumi in ambiente industriale (**) da DM 37/08 art.7 c. 6: resa da professionista iscritto all albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, per almeno 5 anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto la personale responsabilità, in esito a sopralluoghi ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell art. 5 comma 2 ovvero senza obbligo di progetto - da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un impresa abilitata di cui all art. 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. (***) non si richiama la DICH. di RISPONDENZA dell art. 7 c.6 del DM 37/08 perché l impianto non ricade nel campo di applicazione del DM 37/08 15

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ESEMPI DI CERTIFICAZIONE La valutazione della resistenza al fuoco può essere effettuata mediante: a) Metodo tabellare: ricorrendo alle tabelle dell Allegato D al D.M. 16/2/2007 entro i limiti dimensionali previsti. Si noti che per la valutazione della resistenza al fuoco delle strutture in acciaio non è più possibile utilizzare le Tabelle dell Allegato D al DM 16.2.2007 (D.7 Travi, tiranti e colonne di acciaio) al DM 16.2.2007 essendo trascorso il 25.9.2010 (limite dei 3 anni dall entrata in vigore della norma); b) Metodo sperimentale (prove CM 91/61): laddove ancora applicabile; c) Metodo sperimentale (Prove EN + fascicolo tecnico): consente l estensione del risultato all interno del campo diretta applicazione (riportata dal Laboratorio che rilascia il rapporto di classificazione) + quanto previsto dal fascicolo tecnico (valutazioni aggiuntive ad opera del produttore); Al di fuori del campo di diretta applicazione vale quanto al DM 16.2.2007 ovvero: B.8 In caso di variazioni del prodotto o dell elemento costruttivo classificato, non previste dal campo di diretta applicazione del risultato di prova, il produttore è tenuto a predisporre un fascicolo tecnico contenente almeno la seguente documentazione: B.8.1 elaborati grafici di dettaglio del prodotto modificato; B.8.2 relazione tecnica, tesa a dimostrare il mantenimento della classe di resistenza al fuoco, basata su prove, calcoli e altre valutazioni sperimentali e/o tecniche, anche in conseguenza di migliorie apportate sui componenti e sul prodotto, tutto nel rispetto delle indicazioni e dei limiti contenuti nelle apposite norme EN o pren sulle applicazioni estese dei risultati di prova laddove esistenti (EXAP); B.8.3 eventuali altre approvazioni maturate presso uno degli Stati dell'ue ovvero uno degli altri Stati contraenti l'accordo SEE e la Turchia. B.8.4 parere tecnico positivo sulla completezza e correttezza delle ipotesi a supporto e delle valutazioni effettuate per l'estensione del risultato di prova rilasciato dal laboratorio di prova che ha prodotto il rapporto di classificazione di cui al precedente punto B.4. Il produttore è tenuto a conservare suddetto fascicolo tecnico e a renderlo disponibile per il professionista che se ne avvale per la certificazione di cui all'art. 4 comma 1 del presente decreto, citando gli estremi del fascicolo tecnico. Il fascicolo tecnico è altresì reso disponibile alla DGPST per eventuali controlli. d) Metodo analitico (Eurocodici o norme nazionali): determinazioni secondo UNI 9505, UNI 9503, UNI 9504 o gli Eurocodici. Il DM 16.2.2007 stabilisce che tali norme possono essere utilizzate solo se sono stati pubblicati gli NPD (parametri degli Eurocodici da stabilire a livello nazionale pubblicati con gli Annessi Nazionali). In realtà è consentito il loro impiego adottando i valori degli NPD presenti nelle norme nazionali. E decaduta dal 25.9.2010 (3 anni dopo l entrata in vigore del DM 16.2.2007) la possibilità di ricorso alle caratteristiche termo fisiche (densità, conducibilità termica e calore specifico) assegnate ai rivestimenti protettivi presenti nelle norme UNI perché dette caratteristiche devono essere assegnate per via sperimentale. 20

Esempio I: Parete in muratura non portante di blocchi di laterizio EI 60 (valutazione con metodo tabellare) e installazione di porta tagliafuoco EI 2 60 al vano. La tabella seguente, presente al punto D.4.1 del DM 16.2.2007, riporta i valori minimi (mm) dello spessore s di murature di blocchi di laterizio (escluso l'intonaco) sufficienti a garantire i requisiti EI per le classi indicate, esposte su un lato, che rispettano le seguenti limitazioni: - altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai non superiore a 4 m; - presenza di 10 mm di intonaco su ambedue le facce ovvero 20 mm sulla sola faccia esposta al fuoco. Dalla consultazione delle tabella, a seconda della percentuale di foratura e dell intonaco, normale o protettivo antincendio, si ricavano gli spessori necessari per ottenere la classe antincendio. 21

La certificazione di resistenza al fuoco della parete sarà la seguente: MOD. PIN 2.2.-2012 CERT. REI numero identificativo elemento tipo e sua posizione Classe di resistenza al fuoco Parete di separazione zona deposito - zona uffici EI 60 sintetica descrizione dell elemento tipo Metodo tabellare (D.4.1 del DM 16.2.2007) Muratura non portante - Blocchi di laterizio con percentuale di foratura > 55% Spessore s=150 con 1 cm di intonaco normale: (intonaco tipo sabbia e cemento, sabbia cemento e calce, sabbia calce e gesso e simili caratterizzato da una massa volumica compresa tra 1000 e 1400 kg/m 3 Altezza parete 3,30 m Porta tagliafuoco EI 2 60 posta a protezione del vano di comunicazione Omologazione xxxxxxxxxxx tipo di valutazione condotta metodo sperimentale Elenco allegati: X metodo tabellare (da D.M. 16/2/2007) metodo analitico Per quanto attiene alla porta tagliafuoco che si è supposto essere a protezione del vano di comunicazione tra il deposito e gli uffici, si fa osservare che si tratta del tipico prodotto omologato disciplinato dal DM 21 Giugno 2004 Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura. Si rammenta che per «Omologazione» si intende l'atto conclusivo attestante il corretto espletamento della procedura tecnico-amministrativa, illustrata nel decreto citato, finalizzata al riconoscimento dei requisiti certificati delle porte resistenti al fuoco. Con tale riconoscimento e' autorizzata la riproduzione del prototipo e la connessa immissione in commercio di porte resistenti al fuoco omologate, con le variazioni consentite dalla norma UNI EN 1634-1 nel campo di applicazione diretta del risultato di prova integrate dalle variazioni riportate nell'allegato C al decreto, relativo alle variazioni consentite aggiuntive. Il produttore e' tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti sotto la sua personale responsabilità civile e penale: a) emettere, per ogni porta resistente al fuoco, la dichiarazione di conformità; b) rilasciare, per ogni porta resistente al fuoco, copia dell'atto di omologazione cui fa riferimento la dichiarazione di cui punto precedente; c) fornire, a corredo di ogni esemplare, il libretto d'uso e manutenzione; d) applicare, sulla porta resistente al fuoco, il marchio di conformità; 22

e) consentire l'accesso ai locali di deposito, fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della conformità dei prodotti stessi e consentire il prelievo di quanto necessario alle operazioni di controllo. Il tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori, ovvero laddove non è prevista la presenza di tali figure, il professionista antincendio, dichiarerà che il prodotto impiegato risponde alle prestazioni richieste compilando l apposito modello così come - a titolo semplificativo - riportato di seguito. MOD. PIN 2.3.-2012 DICH. PROD. numero identificativo Sintetica descrizione del prodotto tipo e sua posizione con eventuale riferimento alla planimetria allegata, ivi inclusa l indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE. Porta resistente al fuoco a due ante battenti, metallica con oblò sull anta principale installata a protezione del vano di comunicazione tra deposito ed uffici Omologazione xxxxxxxxxxx EI 2 60 Ditta: AAAAA Classe di reazione al fuoco Classe di resistenza al fuoco Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.) Elenco allegati: X X dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati) copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE) certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell art. 10 del DM 26/6/1984 rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall installatore 23

Esempio II: Parete in muratura non portante di blocchi EI 120 (metodo sperimentale). In questo caso si suppone di ricorrere ad elementi sottoposti a prova secondo la norma EN 1364-1 Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti Muri presso un Laboratorio autorizzato che sulla base del Rapporto di Prova redige un Rapporto di Classificazione. Nel rapporto di classificazione è esplicitato il campo di applicazione diretta dei risultati di prova. Questi ovviamente sono quelli che di seguito si riportano, previsti al paragrafo 13 Campo di diretta applicazione dei risultati di prova, della EN 1364-1, ovvero: Nel caso come quello che si propone ove si suppone un altezza superiore a 4 metri della parete, dovrà ricorrersi ad una applicazione estesa dei risultati di prova che può effettuarsi sulla base di quanto riportato nel fascicolo tecnico predisposto dal produttore. La normativa europea di riferimento per il campo di applicazione estesa dei risultati di prova per pareti non portanti è la UNI EN 15254-2:2009 Applicazione estesa dei risultati da prove di resistenza al fuoco Pareti non portanti Parte 2: Blocchi di gesso e muratura Si riportano i modelli certificativi debitamente compilati. La certificazione di resistenza al fuoco del muro è redatta dal professionista antincendio sulla base della dichiarazione di rispondenza alle prestazioni dei prodotti impiegati redatta su modello PIN 2.3 DICH. PROD. dal tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori, ovvero, laddove non fosse prevista la presenza di tali figure, dal professionista antincendio. 24

numero identificativo MOD. PIN 2.2.-2012 CERT. REI elemento tipo e sua posizione classe di resistenza al fuoco Parete di separazione zona deposito- zona uffici EI 120 Metodo sperimentale (EN 1364-1) sintetica descrizione dell elemento tipo Muratura non portante - Blocchi di cls leggero spessore 20 cm posti in opera con 1 cm di intonaco normale su entrambe le facce. Altezza parete 7,50 m tipo di valutazione condotta X metodo sperimentale metodo tabellare (da D.M. 16/2/2007) metodo analitico Elenco allegati: Rapporto di classificazione AA/X/BBBB del gg/mm/aa Estratto del fascicolo tecnico AA/X/ del gg/mm/aa MOD. PIN 2.3.-2012 DICH. PROD. numero identificativo Sintetica descrizione del prodotto tipo e sua posizione con eventuale riferimento alla planimetria allegata, ivi inclusa l indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE. Blocchi marca XXX tipo YYYY in cls leggero per realizzazione parete di muratura non portante EI 120 di separazione tra deposito e uffici (in planimetri alla lettera A) Rapporto di classificazione n AA/X/BBBB del gg/mm/aa EI 120 Classe di reazione al fuoco Classe di resistenza al fuoco Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.) Elenco allegati: dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati) copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE) certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell art. 10 del DM 26/6/1984 X rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE X dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall installatore altro 25

Esempio III: certificazione resistenza al fuoco elemento in acciaio protetto con rivestimento protettivo Come detto la valutazione analitica della resistenza al fuoco dell elemento strutturale in acciaio può essere effettuata analiticamente con l utilizzo della norma UNI 9503 con l esclusione della possibilità di ricorso alle caratteristiche termo fisiche (densità, conducibilità termica e calore specifico) assegnate ai rivestimenti protettivi presenti nella stessa norma (prospetto 2) perché dette caratteristiche devono essere assegnate per via sperimentale. Si rammenta, per inciso, che per la valutazione della resistenza al fuoco delle strutture in acciaio non è nemmeno più possibile utilizzare le Tabelle dell Allegato D al DM 16.2.2007 (D.7 Travi, tiranti e colonne di acciaio) al DM 16.2.2007 essendo trascorso il 25.9.2010 (limite dei 3 anni dall entrata in vigore della norma). Premesso quanto sopra è possibile migliorare la resistenza al fuoco dell elemento con l utilizzo di rivestimenti protettivi qualificati sperimentalmente mediante le norme EN V 13381. In particolare per la protezione dell acciaio vale la ENV 13381-4. Il prodotto protettivo qualificato da un laboratorio di prova sperimentale è corredato di abachi dai quali è possibile desumere lo spessore del protettivo prescelto in funzione della massività dell elemento, della temperatura critica e della classe di resistenza al fuoco desiderata, che si vuole pertanto assicurare. In definitiva: 1. il progettista determina la temperatura di collasso dell elemento strutturale in base alle condizioni di carico e allo schema di vincolo (valutazione analitica: ad es. secondo UNI 9503); 2. determina il fattore di sezione dell elemento protetto; 3. nota la classe di resistenza al fuoco, in base ad uno dei diagrammi caratteristici del prodotto protettivo adottato, ne individua lo spessore; 4. compila la documentazione certificativa da presentare al Comando provinciale VVF competente per territorio. Il tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori, ovvero laddove non è prevista la presenza di tali figure, il professionista antincendio dichiarerà che il protettivo impiegato risponde alle prestazioni richieste compilando il modello PIN 2.3.-2012 DICH. PROD. così come riportato di seguito. Si suppone in questo esempio che il protettivo sia marcato CE mediante ETAG 18-3:2006 e pertanto risulta barrata la dizione copia della dichiarazione di conformità CE. Tale dichiarazione si dovrà trovare disponibile presso il titolare dell attività. Se il protettivo non fosse marcato CE si sarebbe dovuta acquisire la dichiarazione di conformità del produttore al prototipo sottoposto a prova e la scheda del prodotto in cui sono riportati i cicli di posa. In quest ultimo caso il produttore è obbligato a rilasciare la dichiarazione di conformità al prototipo sottoposto a prova. Ovviamente va anche acquisita una dichiarazione di corretta applicazione del prodotto protettivo utilizzato che deve, anch essa, essere resa disponibile presso il titolare dell attività. 26

MOD. PIN 2.3.-2012 DICH. PROD. numero identificativo Sintetica descrizione del prodotto tipo e sua posizione con eventuale riferimento alla planimetria allegata, ivi inclusa l indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE. intonaco protettivo AAAAAA spessore 42 mm posto su travi del solaio al piano interrato R 120 Ditta AAAAA Classe di reazione al fuoco Classe di resistenza al fuoco Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.) Elenco allegati: dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati) X copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE) certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell art. 10 del DM 26/6/1984 rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE X dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall installatore altro (specificare) Si riporta la certificazione di resistenza al fuoco redatta dal professionista antincendio anche in virtù delle caratteristiche e delle modalità di posa del protettivo accertate - in termini di prestazione - tramite il modello DICH. PROD. 27

MOD. PIN 2.2. -2012 CERT. REI numero identificativo elemento tipo e sua posizione classe di resistenza al fuoco travi piano interrato R 120 sintetica descrizione dell elemento tipo Elementi in acciaio S355 profilo IPE 240 Esposizione al fuoco su 3 lati Temperatura critica: 526 C Protezione con intonaco AAAAAA spessore 42 mm tipo di valutazione condotta metodo sperimentale metodo tabellare (da D.M. 16/2/2007) X metodo analitico Elenco allegati: Relazione di calcolo integrale (UNI 9503) Rapporto di classificazione ENV 13381 XXXX n YYYY data rilascio: AA/BB/CC 28

Esempio IV: resistenza al fuoco EI 45 di una parete di separazione non portante con classe di reazione al fuoco A1 Si tratta il caso di una parte di separazione non portante realizzata in lastre di gesso rinforzato con fibre di vetro. Le lastre sono installate grazie a una struttura interna metallica costituita da guide orizzontali ad U e montanti verticali a C posti ad un certo interasse l uno dall altro. La parete è corredata di Rapporto di Classificazione delle prestazione di resistenza al fuoco in accordo alla EN 13501. Il Rapporto di classificazione è riferito ad un Rapporto di prova. Tale prova è stata condotta secondo la EN 1364-1. La Classe di resistenza al fuoco riportata in detto rapporto è EI 45. La classe di reazione al fuoco della lastra è A1. Per le lastre di gesso rivestito esiste una norma di prodotto (EN 520) e l obbligo della marcatura CE. In definitiva: MOD. PIN 2.2. -2012 CERT. REI numero identificativo elemento tipo e sua posizione classe di resistenza al fuoco Parete di separazione camere corridoio piano secondo albergo EI 45 Metodo sperimentale (EN 13501-2 e EN 1364-1) sintetica descrizione dell elemento tipo Parete divisoria realizzata con singola lastra per lato in gesso rinforzato con fibre di vero e additivi minerali. Spessore 10 cm denominata AAAA WF 75/100 della XXXXX. Altezza parete 3,00 m tipo di valutazione condotta X metodo sperimentale metodo tabellare (da D.M. 16/2/2007) metodo analitico Elenco allegati: Rapporto di classificazione AA/X/BBBB del gg/mm/aa 29

MOD. PIN 2.3.-2012 DICH. PROD. Sintetica descrizione del prodotto tipo e sua posizione con eventuale riferimento alla planimetria allegata, ivi inclusa l indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE. numero identificativo Parete di separazione camere corridoio piano secondo, realizzata con singola lastra per lato in gesso rinforzato con fibre di vero e additivi minerali. Spessore 10 cm denominata AAAA WF 75/100 della XXXXX. Rapporto di classificazione (resistenza al fuoco) AA/X/BBBB del gg/mm/aa Certificato di conformità CE delle lastre in gesso (reazione al fuoco) n ***********(UNI EN 520) A1 EI 45 XXXXX Classe di reazione al fuoco Classe di resistenza al fuoco Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.) Elenco allegati: dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati) X copia della dichiarazione di conformità CE (reazione al fuoco) ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE) certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell art. 10 del DM 26/6/1984 rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE X dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall installatore X Rapporto di classificazione (resistenza al fuoco ) Come detto per le lastre di gesso rivestito esiste una norma di prodotto (EN 520) e l obbligo della marcatura CE. Quindi la documentazione da consegnare al titolare consterà di: copia della dichiarazione di conformità CE ai fini della reazione al fuoco; per la resistenza al fuoco si allegherà copia del Rapporto di classificazione; la dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto (parete di separazione). 30

Esempio V: Resistenza al fuoco dell elemento portante in c.a. migliorata con l applicazione di un rivestimento protettivo Ci si può trovare nel caso in cui gli elementi strutturali considerati (ad es.: travi e/o pilastri di una struttura adibita ad autorimessa) non assicurino il valore di resistenza al fuoco richiesta dalla norma (DM 1.2.1986 R90) per difetto di copri ferro. La caratteristica di resistenza al fuoco, anche in questo caso, può essere migliorata con l applicazione di un protettivo (intonaco o lastra) che consenta all elemento in questione di attingere al valore desiderato. Se il professionista antincendio operando analiticamente riconosce che il copriferro ha uno spessore inferiore al valore minimo necessario può ripristinarne il valore con l utilizzo di un opportuno spessore di intonaco antincendio. Il valore di tale spessore può essere tratto dagli specifici abachi prestazionali (ottenuti attraverso prove condotte secondo la norma EN 13381-3) in funzione della classe di resistenza al fuoco richiesta e dello spessore di calcestruzzo mancante e che occorre ripristinare. In definitiva con le prove sperimentali viene definita una correlazione tra lo spessore di calcestruzzo e quello di intonaco sottoposto a prova che viene resa fruibile tramite abachi o diagrammi. 31

Tabella 1 Tratta dalla Guida alla protezione al fuoco della Gyproc Saint Gobain Dall esame della tabella si evince che, per lo specifico prodotto, 8 mm di intonaco antincendio applicati ad elementi strutturali in calcestruzzo quali travi/colonne corrispondono per R 90 a 13 mm di calcestruzzo. A scopo didattico, nella compilazione delle relative certificazioni supporremo che il prodotto sia marcato CE e pertanto si fornirà al titolare dell attività: copia della dichiarazione di conformità CE con dichiarazione di corretta installazione. 32

MOD. PIN 2.2. - 2012 CERT. REI numero identificativo elemento tipo e sua posizione Pilastri piano interrato adibito ad autorimessa classe di resistenza al fuoco R 90 sintetica descrizione dell elemento tipo Metodo analitico con riferimento a EN 1992-1-2 (tabella 5.2.a) Pilastri in c.a. a sezione rettangolare 40x50 cm esposti al fuoco su 4 lati Copriferro minimo riscontrato 3 cm Altezza interpiano 3,60 m Applicazione intonaco protettivo denom. AAAAA marca BBBBB per uno spessore di 8 mm equivalente a 13 mm di calcestruzzo da Assestment Report n del laboratorio CCCCCCCC tipo di valutazione condotta metodo sperimentale metodo tabellare (da D.M. 16/2/2007) X metodo analitico Elenco allegati: Relazione di calcolo integrale (EN 1992-1-2) Eurocodice 2 parte fuoco Rapporto di classificazione ENV 13381 XXXX n YYYY data rilascio: AA/BB/CC MOD. PIN 2.3.-2012 DICH. PROD. numero identificativo Sintetica descrizione del prodotto tipo e sua posizione con eventuale riferimento alla planimetria allegata, ivi inclusa l indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE. Intonaco protettivo denom. AAAAA marca BBBBB applicato a n 10 pilastri posti nel piano interrato dello stabile sito in Napoli alla via, _ adibito ad autorimessa R 90 Classe di reazione al fuoco Classe di resistenza al fuoco Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.) Elenco allegati: dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati) X copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell art. 10 del DM 26/6/1984 rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE X dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall installatore altro (specificare) 33

Esempio VI: Miglioramento della resistenza al fuoco dei solai in latero-cemento. I solai in latero-cemento gettati in opera rappresentano gran parte delle strutture piane orizzontali adoperate sul territorio nazionale. Sono classificabili come strutture miste ottenute dall assemblaggio di due materiali che hanno fra loro buona affinità: il conglomerato cementizio armato con funzioni prevalentemente resistive - strutturali; il laterizio con funzioni prevalentemente di alleggerimento. Per tali solai, tuttavia, si pone spesso il problema della loro riqualificazione perché non sempre possiedono le caratteristiche di resistenza al fuoco che le norme di prevenzione incendi richiedono. La risoluzione di tale problema la si trovava nelle prove condotte in conformità della circolare MI.SA. (Ministero dell interno Servizi Antincendi) 14 settembre 1961, n. 91, dal laboratorio di Scienza delle costruzioni del Centro Studi ed Esperienze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ovvero da laboratorio autorizzato ai sensi del decreto del Ministro dell interno 26 marzo 1985 su provini protetti con l apposizione, all intradosso dello stesso, di lastre isolanti, in gesso, silicato di calcio o altro, poste in opera più o meno in aderenza. La Circolare DCPST/A5/283/FR del 16.1.2004 rendeva possibile il ricorso a membrane orizzontali di protezione (controsoffitti) che venivano testate secondo prove condotte ai sensi della CM 91/61 determinando il tempo di raggiungimento della temperatura massima di 350 C nel punto termicamente più esposto della struttura protetta, prescindendo dalle condizioni di carico, di vincolo e dai materiali utilizzati. In opera vi era solo l onere di verificare che la distanza tra l intradosso del solaio e l estradosso del controsoffitto fosse non inferiore alla medesima distanza misurata durante la prova. Al 25.9.2012, ai sensi dell art. 5 comma 1 del DM 16.2.2007, sono scaduti i termini di validità di tali rapporti di prova di resistenza al fuoco. Questo è stato pure chiarito nella Lettera-circolare prot. n 9633 del 23.07.2012 avente per oggetto Validità dei rapporti di prova di resistenza al fuoco emessi in base alla circolare MI.SA. 14 settembre 1961, n. 91 Chiarimenti applicativi, dove è detto: sarà comunque possibile utilizzare i rapporti di prova di cui trattasi anche oltre la data indicata solo con riferimento a quei prodotti installati in attività soggette per le quali sia stato presentato il progetto prima del 25.9.2012 (ossia fino al 24.9.2012) ed a patto che gli stessi siano stati commercializzati (ossia immessi per la prima volta sul mercato) fino al 25.9.2012. Le società produttrici sono obbligate a commissionare ai laboratori autorizzati nuove prove sulle loro lastre che dovranno essere condotte - si confronti la tabella A.2.2 dell Allegato A Simboli e Classi al DM 16.2.2007: 1. secondo la norma UNI 1365-2: Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti - Solai e coperture per i controsoffitti (intesi come rivestimento protettivo del solaio) che hanno requisiti di resistenza al fuoco in unione agli elementi sovrastanti. Questi controsoffitti devono essere provati insieme alla struttura sovrastante e le classificazione (contenuta nel rapporto di classificazione) deve essere relazionata al loro insieme. Questi controsoffitti rappresentano il protettivo (aderente o appeso) del solaio sottoposto a prova. La classificazione che ne consegue è quella di un solaio (protetto) di tipo REI sotto specifiche condizioni di carico. Il controsoffitto non gode di una prestazione individuale e quindi non può essere applicato ad altri tipi di solai per conferire loro requisiti di resistenza al fuoco. Permane 34