Bando per l affidamento di attività sperimentali per l elaborazione di metodologie operative finalizzate allo sviluppo dell apprendimento nelle imprese in contesti interregionali QUESITO N. 1 La possibilità che ha una Onlus (BIC - Business Innovation Centre) di fare da capofila per la costituzione di una ATI (Associazione temporanea di imprese) RISPOSTA QUESITO N. 1 Qualsiasi soggetto ammesso a partecipare alla procedura in forma singola può parteciparvi anche quale capofila di RTI. L'ammissibilità della partecipazione alla procedura da parte dei soggetti che concretamente presenteranno offerta nell'ambito della stessa sarà verificata nell'ambito dei principi generali, con particolare riferimento, naturalmente, alle disposizioni di cui al d.lgs. 163/2006 ed in genere alla normativa in vigore in materia di affidamento di appalti pubblici. QUESITO N. 2 L'incarico a Direttore Scientifico operante attraverso la sua società (S.a.S.) è da configurarsi come subappalto? In caso positivo il curriculum da allegare, oltre a quello dell'esperto, dovrà essere anche quello della sua società? RISPOSTA QUESITO N. 2 1a) qualsiasi porzione o componente dell'appalto venga affidata a soggetto avente natura d'impresa (il quale non presenti contestuale offerta congiunta) è da considerarsi subappalto, a prescindere dai rapporti giuridici in virtù dei quali le persone fisiche concretamente incaricate di rendere le relative prestazioni lavorative erogano le medesime. 1b) ai sensi dell'art. 12 del capitolato di gara, la presentazione dei curricula è richiesta per le risorse professionali che andranno a costituire il gruppo di lavoro proposto, e non invece per gli enti di provenienza o di riferimento delle stesse.
QUESITO N. 3 Il gruppo di lavoro di cui al p.to 7 del bando prevede, per gli esperti senior, che siano almeno 4 per un impegno corrispondente a un tempo pieno o, alternativamente, un numero di esperti senior tale da garantire una presenza che corrisponda al tempo pieno di almeno 4 unità. Tale possibilità vale anche per la figura di esperto junior? RISPOSTA QUESITO N. 3 In quanto trattasi di alternativa prevista, nelle disposizioni di capitolato, solamente per la figura degli esperti senior, non si ritiene che la medesima facoltà sia riconoscibile anche per gli esperti junior. QUESITO N. 4 Il p.to 11.2 lett.g) del bando prevede che la cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta venga corredata dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 - d.lgs. 163/2006. E' corretta l'interpretazione che, in caso di aggiudicazione, tale garanzia debba essere pari al solo 10 % dell'importo contrattuale. In caso di ribasso superiore al 10% va aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, mentre in caso di ribasso superiore al 20% tale aumento dovrà essere di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%? RISPOSTA QUESITO N. 4 In merito, non sembra esservi luogo per esprimere il parere di questa Amministrazione, in quanto la materia è compiutamente regolata dall'art. 113 del d.lgs. 163/2006, testualmente richiamato nello stesso quesito. QUESITO N. 5 Il p.to 11.5 del bando prevede che, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese in via di costituzione, debba essere presentata "attestazione sottoscritta da tutti i partecipanti al
costituendo raggruppamento, contenente espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi con le prescritte modalità in tale forma - con indicazione esplicita del soggetto capofila - ed a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 37 del d. lgs. 163/2006. Si chiede se tale dichiarazione debba essere unica e sottoscritta contemporaneamente da tutti i partner del costituendo raggruppamento oppure se debba essere emessa singolarmente da ciascuno dei singoli partner. RISPOSTA QUESITO N. 5 Si ritiene che l'attestazione dell'intenzione di costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese, ex art. 11.5 del capitolato di gara, possa essere resa tanto attraverso un unico documento sottoscritto da tutti i componenti del costituendo RTI, come attraverso attestazioni autonomamente rese da questi ultimi, restando peraltro inteso che ciascuna di tali dichiarazioni autonome dovrà contenere tutti gli elementi richiesti per l'attestazione congiunta, ivi naturalmente compresa l'esatta indicazione di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento. QUESITO N. 6 Il ns. è un consorzio universitario in cui NESSUNO dei sui soci, sia universitari che imprese, detengono quote di controllo. In relazione alle indicazioni del capitolato, in particolare all'art. 11 PARTE II Disciplinare di gara, le volevo chiedere se la ns. partecipazione ad una costituenda ATI che intende presentare una proposta di progetto, deve essere subordinata comunque alla NON partecipazione, in altre cordate o direttamente, dei soci del consorzio. RISPOSTA QUESITO N. 6 Ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti [ex art. 2602 c.c.), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Diversa disciplina è posta al secondo periodo del medesimo art. 37 del d.lgs. 163/2006 per i
consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422) e per i consorzi tra imprese artigiane (di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), mentre una regolamentazione ancora diversa è stabilita per i cd. consorzi stabili (cfr. art. 36 d.lgs. cit.). Per soggetti diversi da questi si applicano i principi generali in materia di divieto di partecipazione simultanea (ovvero per offerte distinte) ad una medesima procedura di gara, anche in relazione ad eventuali posizioni di controllo o collegamento sostanziale. QUESITO N. 7 La possibilità che ha un Raggruppamento Temporaneo di Imprese che si costituisce a Roma di partecipare all'affidamento dei servizi che si effettueranno invece nelle regioni Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Veneto e Piemonte. RISPOSTA QUESITO N. 7 Il capitolato di gara non contiene alcuna prescrizione in merito al luogo di costituzione dei raggruppamenti temporanei di imprese, né più in generale in merito alla dislocazione delle sedi delle imprese concorrenti. Conseguentemente, nessun vincolo o limite sussiste in proposito, fatta naturalmente eccezione per eventuali vincoli discendenti direttamente dalla configurazione societaria e/o statutaria dell'impresa partecipante (es. società pubblica partecipata da una determinata Regione autorizzata ad operare esclusivamente all'interno del territorio della medesima). QUESITO N. 8 Per quanto concerne il soddisfacimento dei requisiti relativi al fatturato globale, si chiede se tutte le società facenti parte del Raggruppamento devono rispondere ai requisiti presenti nel paragrafo 11.3 "Capacità economica e finanziaria" o se l'obbligo è richiesto solo alla capofila.
RISPOSTA QUESITO N. 8 Ai sensi del paragrafo 11.5 del capitolato di gara, il soddisfacimento dei requisiti di cui al paragrafo 11.3 (fatturato globale) e al paragrafo 11.4, (servizi analoghi) verrà verificato con riferimento al Raggruppamento nel suo complesso e sono tenuti a presentare le dichiarazioni ivi richieste solo le imprese che concorrono al soddisfacimento del requisito stesso. Il raggiungimento della soglia minima prescritta in termini di fatturato verrà dunque verificato in via cumulativa al livello dell'intero Raggruppamento, e non invece delle singole imprese parti dello stesso.