Pensione più lavoro part-time, i criteri nel pubblico impiego



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Il decreto spiega tutte le possibilità e i limiti dell'eventuale cumulo Pensione più lavoro part-time, i criteri nel pubblico impiego (Dm Funzione pubblica 331 del 29.7.1997) da CittadinoLex del 12/9/2002 www.gildavenezia.it Con il DM 29 luglio 1997, n. 331, è stato emanato il Regolamento concernente i criteri e le modalità da applicare ai pubblici dipendenti di cui all art. 1, comma 2, del DLgs n. 29/1993, per usufruire della possibilità di cumulare, ai sensi dell art. 1, commi da 185 a 189, della legge n. 662/1996, l importo della pensione di anzianità con l ammontare della retribuzione conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Le disposizioni del Regolamento di cui al DM n. 331/1997, prevedono, tra l altro, quanto segue. Il cumulo della pensione di anzianità con il trattamento di attività derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro trasformato da tempo pieno in rapporto a tempo parziale, è previsto per i dipendenti pubblici, che appartengano alle varie qualifiche funzionali e profili professionali e che siano in possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva per ottenere la pensione di anzianità in base alla tabella B allegata alla legge n. 335/1995 e successive modificazioni. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, è ammessa alla condizione che nella struttura d appartenenza non sussistano situazioni di esubero nella qualifica funzionale posseduta dal lavoratore interessato, avviene con la medesima decorrenza del trattamento pensionistico e implica che le prestazioni a tempo parziale siano fissate in misura non inferiore al cinquanta per cento dell orario a tempo pieno. Il rapporto di lavoro divenuto a tempo parziale non può essere trasformato a tempo pieno e l ammontare del cumulo tra pensione e retribuzione non può essere superiore all importo della retribuzione spettante al dipendente che, a parità di condizioni, presti la propria attività a tempo pieno. (12 settembre 2002) DM 29 luglio 1997, n. 331 Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni concernenti il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche. IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Visto il comma 187 dell articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [1], che prevede l emanazione delle norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalità applicati-

ve delle disposizioni concernenti il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 [2], secondo i criteri indicati, per i dipendenti da imprese, dal comma 185 dello stesso articolo 1 [1]; Visti i commi 56 e seguenti del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [3]; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ed in particolare la tabella B allegata alla citata legge; Visto l articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione del Ministero del tesoro eseguita con atto n. 129880 dell 11 aprile 1997; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 2 giugno 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota 4935 del 13 giugno 1997); Adotta il seguente regolamento: Articolo 1. 1. Al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 [2], in possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva, indicati nella tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, può essere riconosciuto, in deroga al regime di non cumulabilità di cui all articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [1], il trattamento di pensione di anzianità e quello conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. 2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto dal personale appartenente alle varie qualifiche funzionali e profili professionali, che abbia maturato i requisiti sopra indicati. 3. Al personale che beneficia delle disposizioni del presente decreto si applica il regime delle incompatibilità previsto per il personale a tempo pieno. Articolo 2. 1. La domanda di trasformazione del rapporto a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione non può essere accolta se nella struttura di appartenenza sussistano situazioni di esubero nella qualifica funzionale posseduta dall interessato. La tra-

sformazione del rapporto è possibile nei limiti dei contingenti massimi di rapporti a tempo parziale previsti da leggi o contratti collettivi nazionali di lavoro. 2. La trasformazione avviene entro sessanta giorni dalla domanda dell interessato, con la medesima decorrenza del trattamento pensionistico. 3. La prestazione a tempo parziale del personale che usufruisce del regime della cumulabilità di cui al presente decreto è fissata in misura non inferiore al cinquanta per cento dell orario pieno. In caso di orario ridotto calcolato su base mensile o annua la durata della prestazione deve rispettare complessivamente i termini quantitativi sopra indicati. Per il personale docente del comparto scuola la riduzione dell orario avviene nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nelle specifiche ordinanze ministeriali. Articolo 3. 1. La retribuzione è stabilita secondo i criteri previsti dalla disciplina generale del tempo parziale. Il cumulo tra pensione e retribuzione non può comunque oltrepassare l ammontare della retribuzione spettante al dipendente che, a parità di condizioni, presta la sua opera a tempo pieno. A tale scopo l amministrazione di appartenenza determina con il provvedimento di liquidazione del trattamento di pensione la percentuale di riduzione della stessa e procede annualmente a comunicare all ente erogatore della pensione l ammontare della retribuzione corrisposta ai fini dell eventuale conguaglio. 2. Non è consentita la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno. Il regime di cumulo ha validità per tutta la residua durata del rapporto di lavoro. Articolo 4. 1. Restano ferme le disposizioni che regolano il pensionamento di vecchiaia. 2. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro si procede alla rideterminazione del trattamento di pensione sulla base della complessiva anzianità maturata. 3. I trattamenti di fine rapporto comunque denominati sono liquidati esclusivamente alla data della cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo prestato a tempo parziale è valido ai fini della liquidazione del relativo trattamento. Articolo 5.

1. Il personale cessato dal servizio nel periodo dal 30 settembre 1996 alla data di entrata in vigore del presente regolamento può usufruire delle presenti disposizioni purché in possesso dei requisiti di cui all articolo 1, comma 1, alla stessa data del 30 settembre. La richiesta di riammissione in servizio a tempo parziale può essere presentata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, ed è accolta in presenza delle condizioni previste dall articolo 2, comma 1. Gli importi del trattamento di fine servizio eventualmente già liquidati restano acquisiti dall interessato, e sono conteggiati all atto della definitiva liquidazione del trattamento. NOTE [1] Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Art. 1. Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza. 185. Con effetto dalla data del 30 settembre 1996, al fine di incentivare l assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l accesso al pensionamento di anzianità, di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, può essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La facoltà di cui al presente comma è concessa, previa autorizzazione dell ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ferme restando le decorrenze dei trattamenti previste dall ordinamento vigente, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà. A questi ultimi l importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso superare l ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno. 186. L impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 185 deve dare comunicazione ai competenti istituti previdenziali e all ispettorato provinciale del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione. 187. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalità applicative di quanto disposto al comma 185 nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29. In ogni caso nell ambito delle predette amministrazioni pubbliche si prescinde dall obbligo di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 185. 188. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa in materia di cumulo per i lavoratori pubblici che avevano presentato domanda di collocamento a riposo per anzianità entro il 28 settembre 1994 e la cui domanda era stata regolarmente accolta. I lavoratori pubblici che ab-

biano presentato domanda di pensionamento di anzianità prima del 30 settembre 1996 possono revocare la domanda conservando comunque la precedente sede di lavoro ovvero esercitare l opzione per il lavoro a tempo parziale di cui ai commi da 185 a 187, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 189. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 185, le pensioni di anzianità a carico dell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7 dell articolo 10 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503..omissis. 209. È abrogato l articolo 1, comma 25, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335. [2] DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione (nel testo modificato dall art. 1 del DLgs 31 marzo 1998, n. 80, ndr). Ndr. Il DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, è stato abrogato dall art. 72 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165. Il DLgs n. 165/2001 ha ridisciplinato la stessa materia del DLgs n. 29/1993. [1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità Europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dall articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica]. [3] Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Art. 1. Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza (Nel testo integrato dall art. 6 del DL 28 marzo 1997, n. 79, ndr). 56. Le disposizioni di cui all articolo 58, comma 1, del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. 56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l iscrizione ad albi e l esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l iscrizione ad albi professionali e per l esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici i- scritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione. 57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all amministrazione nella quale presta servizio, l eventuale successivo inizio o la variazione dell attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro

a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Ndr. Il comma 27 dell art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, stabilisce che: Le disposizioni dell art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo. Ndr. Il comma 41 dell art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, stabilisce che: Fermo restando quanto disposto dall articolo 39, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale la contrattazione collettiva può individuare particolari modalità applicative, anche prevedendo una riduzione delle percentuali previste per la generalità dei casi e l esclusione di determinate figure professionali che siano ritenute particolarmente necessarie per la funzionalità dei servizi. 58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall amministrazione di appartenenza 58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all unità.