U.O. Medicina Legale dr Stefano Gianni. La Certificazione Medica (patenti, porto d armi, sportiva)



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U.O. Medicina Legale dr Stefano Gianni La Certificazione Medica (patenti, porto d armi, sportiva)

PATENTE DI GUIDA Fonti normative NUOVO CODICE DELLA STRADA (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285. G.U. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.) modifiche introdotte dal c.d. decreto Bianchi (Decreto Legge 03.08.2007 n 117), dal Pacchetto sicurezza (Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92) e dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008 che aggiorna gli importi delle sanzioni.

Art. 119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida 1. Non puo' ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

Art. 119. 2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Oppure da: un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanita un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco un medico militare in servizio permanente effettivo un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 319 (Art. 119 Cod. str.) (Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validita' della patente di guida) Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validita' della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita.. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneita' viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del Codice, che indichera' anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui e' subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.

Art. 320 (Art. 119 Cod. str.) (Malattie invalidanti) Art. 321 (Art. 119 Cod. str.) (Efficienza degli arti) Art. 322 (Art. 119 Cod. str.) (Requisiti visivi) Art. 323 (Art. 119 Cod. str.) (Requisiti uditivi) Art. 324 (Art. 119 Cod. str.) (Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali)

Art. 330 (Art. 119 Cod. str.) (Commissioni mediche locali) Visite per minorazioni fisiche e/o sensoriali Visite per patologie [di cui Art.119. Appendice II del Regolamento di Attuazione (art. 320)] Visite per revisione [art 128, art 186 e art 187 C.d.S. e art 75 del D.P.R.309/90]

Art.119. Appendice II del Regolamento di Attuazione (art. 320) 1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate: Affezioni cardiovascolari Diabete Malattie endocrine Malattie del sistema nervoso Malattie psichiche Sostanze psicoattive Malattie del sangue Malattie dell'apparato urogenitale

Con la Circolare DGPREV- 14936/P/I4.c.d.2.2 del 20 giugno 2006 il Ministero della Salute ha emanato nuove direttive riguardanti l accertamento dei requisiti psico-fisici per l idoneità alla patente di guida, categorie di patente A/B/CIG, dei soggetti affetti da diabete mellito. L'accertamento del Medico Monocratico deve comprendere una specifica valutazione dei medici specialisti in diabetologia e malattie del ricambio La consulenza dei medici specialisti diabetologi si concretizzi mediante apposita scheda dove oltre alla valutazione clinica della malattia venga formulato un giudizio sintetico in termini di rischio basso, medio o elevato per la sicurezza alla guida. La suddetta consulenza è di particolare importanza perché consente ai medici di cui all art.119 comma 2 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 di rilasciare una idoneità con scadenza naturale, limitata o d inviare il soggetto alla Commissione Medica Locale Patenti.

l idoneità alla patente di guida, categorie di patente A/B/CIG, dei soggetti affetti da diabete mellito. Rimane di pertinenza della Commissione Medica Locale Patenti, integrata da un medico specialista diabetologo, come previsto dall art. 119 comma 4 d-bis DLgs 30 aprile 1992 n. 285, l'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete, per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia per l'espressione del giudizio finale.

Art. 330 (Art. 119 Cod. str.) (Commissioni mediche locali) 1. Il presidente della commissione medica locale e' nominato con decreto del ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il ministro della Sanita'. 2. Il presidente di tale commissione deve essere il medico responsabile dell'ufficio medico legale 3. La commissione e' composta di due membri effettivi e di due supplenti ricompresi fra i medici di cui all'articolo 119, comma 2, del Codice. Tali medici, tutti in attivita' di servizio, sono designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.

TIPI DI VISITE CML MASSA CARRARA n TOTALE 2500 SPECIALI 3% PATOLOGIE 54% ART 186-187 43%

Protocollo Commissione Medica Locale Patenti MASSA-CARRARA Per revisione patenti ai sensi art. 186 Codice della Strada Guida in stato di ebbrezza

La Visita Medica Collegiale prevede le seguenti procedure: Frequenza corso Valutazione requisiti sensoriali Colloquio e valutazione psicologica Valutazione eventuali precedenti Valutazione risultati degli esami ematochimici e tossicologici richiesti

Il giudizio di idoneità ed il periodo di validità è condizionato da: Modalità dell evento (età, ora e luogo, valori di alcolemia rilevati, incidente etc) Risultanze della visita Risultanze accertamenti richiesti

PATENTI CATEGORIA C D E C.A.P. RECIDIVE In caso di recidiva di violazione dell art 186 per i possessori di patente di categoria C D E in un periodo inferiore ai 5 anni dalla prima contestazione REVOCA PATENTE CATEGORIA C-D-E e C.A.P.

Commissione Locale Patenti - Alla luce delle statistiche nazionali e locali sulla sicurezza e sinistrosità della circolazione stradale, si ritiene che la formulazione del giudizio di idoneità alla guida investa problematiche di elevatissimo contenuto sociale ed economico. A tale proposito si rappresenta che la certificazione dell idoneità alla guida nasce quasi sempre da un complesso giudizio medico-legale collegiale che tiene conto del difficile equilibrio tra l interesse del singolo e l interesse pubblico e che tale certificazione investe di grande responsabilità, penale, civile ancorché morale, i singoli componenti della Commissione, che pertanto si avvalgono di protocolli valutativi più accurati ed aggiornati possibile.

Commissione Locale Patenti La Commissione Locale Patenti, nel corso dell elaborazione dei propri protocolli tecnico/scientifici, ha sempre considerato con estrema attenzione anche il problema dei costi che gli utenti debbono sostenere in relazione agli accertamenti clinici, strumentali e/o ematochimici richiesti per il rilascio/rinnovo/revisione patente di guida che sono a totale carico degli interessato. Tali protocolli, più volte modificati e implementati rappresentano un ragionevole compromesso tra costi e qualità della prestazione e tale considerazione nasce anche dal riconoscimento della validità di tali protocolli ricevuta in occasione di numerosi Congressi ed Incontri Tecnici in ambito nazionale.

criticità Il DPR 19 aprile 1994, n. 575 ha eliminato il certificato medico anamnestico attraverso l abrogazione del comma 3, art. 119 cds relativo alla certificazione rilasciata dal medico di fiducia, sostituito da una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione, cioè un autocertificazione L art.49, comma 1, DPR N.445/00 Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione, che prevede che i certificati medici, sanitari, veterinari non possono essere sostituiti da altro documento

Patologia non segnalata : pregressa o insorta successivamente alla visita di idoneità Il segreto professionale è l'obbligo a non rivelare le informazioni aventi natura di segreto, apprese all'interno del rapporto fiduciario. Ha un fondamento: etico legato al rispetto della persona; deontologico sancito come norma di comportamento professionale nel Codice al Capo III Titolo III, con un forte richiamo ad un obbligo di riservatezza; giuridico sancito dall art. 622 del c.p. dalla Legge 675/96 sulla Privacy e dalla 119/01.

criticità ART 186 - PROVENIENZA ALTRI UTENTI - N 218 Utenti migranti (La percentuale più rilevante è rappresentata da utenti inviati a revisione per artt. 186 187-75 STRANIERI 39% ALTRE 6% LA SPEZIA 6% LUCCA 49% Circa il 15% delle visite della CML di Massa Carrara riguardano utenti di altre province (circa 375 visite)

PORTO D ARMI Riferimento normativo Ministero della Sanità Decreto 14/9/94 (requisiti minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso caccia e al porto d'armi per difesa personale)-dalla G.U. della R.I. del 22/11/94

Art. 1. I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, previsto dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, sono i seguenti: visus complessivo non inferiore a 10/10; acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico. Per i monocoli (organici e funzionali) l' acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali, lenti corneali o con l'uso di entrambe: senso cromatico normale alle tavole di Ishihara; soglia uditiva non superiore a 30 db nell'orecchio migliore.

Art. 1. assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza e che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio (statico o dinamico); assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare non deve essere presente dipendenza da sostanze psicotrope, alcool, stupefacenti. adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni,

Art. 2 I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per difesa personale di cui all'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931

Art. 3. L'accertamento dei requisiti psico-fisici è effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato o da singoli medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.

Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 1, rilasciato dal medico di fiducia, di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di data non anteriore a tre mesi. Il medico certificatore prescriverà tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche.

CERTIFICATO ANAMNESTICO CERTIFICATO ANAMNESTICO PRELIMINARE PER IL SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI PSICOFISICHE PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE AL PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA ED ESERCIZIO DELLO SPORT DEL TIRO A VOLO, AL PORTO D ARMI PER DIFESA PERSONALE (da redigere da parte del medico di fiducia di cui all art.25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 Istituzione del Servizio sanitario nazionale) Cognome Nome. Data e luogo di nascita. Numero tessera assistito... Professione... MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO NO PREGRESSA IN ATTO centrale periferico postumi invalidanti epilessia altri TURBE PSICHICHE NO PREGRESSA IN ATTO da malattie da traumatismi post operatorie da ritardo mentale grave da psicosi della personalità SOSTANZE PSICOATTIVE NO PREGRESSA IN ATTO abuso da alcool uso di stupefacenti uso di sostanze psicotrope dipendenza da alcool dipendenza da stupefacenti dipendenza da sostanze psicotrope Il sottoscritto afferma di aver fornito al proprio medico dichiarazione veritiera in merito ai dati di cui sopra, conscio delle sanzioni cui va incontro in caso di infedele dichiarazione. Luogo e data del rilascio.. il dichiarante il medico.. (timbro e firma) Note per la corretta compilazione del certificato anamnestico (1) barrare con una x la casella interessata (2) indicare la data dell ultima crisi avuta dai soggetti epilettici (3) specificare le modalità d uso NB: il presente certificato anamnestico è valido unicamente al fine dell accertamento dei requisiti psico fisici minimi per il rilascio dell autorizzazione al porto di fucile per uso caccia ed esercizio dello sport del tiro a volo o al porto d arma per difesa personale.

Art. 4 Avverso il giudizio negativo, l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l'unità sanitaria locale competente, composto da almeno tre medici, di cui uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni ed integrato di volta in volta da uno specialista nella patologia inerente al caso specifico. I medici devono essere pubblici dipendenti.

Medicina dello Sport Precedenti Normativi Legge 28/12/1950 n. 1055 e Legge 26/10/1971 n.1099 : "Tutela sanitaria delle attività sportive" D.M. 5/7/1975: "Disciplina dell'accesso alle singole attività sportive"

20/02/1977 muore Luciano Vendemini 30/10/1977 muore Renato Curi

D.M.18/2/1982 con norme integrative del D.M.28/2/1983: "Norme per la tutela della attività sportiva agonistica e non agonistica" (è la normativa tuttora vigente) D.M. 22/10/1982 "Tutela sanitaria dei giocatori di calcio" D.M. 15/9/1983 "Tutela sanitaria dei ciclisti professionisti" D.M. 30/9/1983 "Tutela sanitaria dei pugili professionisti" Raccolte ed integrate nel D.M. 13/3/1995: Tutela sanitaria degli atleti professionisti"

Legge 16/3/1987 n. 115 art. 8 comma 1 e 2: "Disposizioni per la prevenzione e cura del diabete mellito" D.M. 4/3/1993: "Determinazione dei protocolli per la concessione dell idoneità sportiva agonistica alle persone handicappate" Affidato alla Medicina Sportiva è anche l'accertamento dell'idoneità al volo da diporto: D.P.R. 05/08/1988 n. 404 : "Regolamento di attuazione della legge 25/3/85 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo (articoli 12/13/14/15)"

Attività sportive agonistiche e non agonistiche AGONISTICO: Sport praticato in forme organizzate (dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli enti di Promozione Sportiva o dal Ministero dell Istruzione per i Giochi della Gioventù in fase nazionale) NON AGONISTICO: Sport in forma dilettantistica, amatoriale, non competitiva; manifestazioni organizzate da società sportive affiliate e/o riconosciute dal CONI ma non considerate agonistiche ai sensi del D.M. 18/02/82; partecipanti ai G.d.G. in fase pre-nazionale.

Il certificato di IDONEITA SPORTIVA AGONISTICA è SPECIFICO con indicato lo sport per cui è stata concessa l idoneità e quindi può essere utilizzato solo per quello sport in particolare, anche se, in occasione della visita di idoneità, lo specialista può rilasciare tant i certificati quanti sono gli sport praticati. L obiettivo primario della visita medico-sportiva è di escludere la presenza di patologie o malformazioni che CONTROINDICHINO l attività agonistica.

Il criterio per determinare il tesseramento agonistico di un atleta è demandato ad ogni singola Federazione Sportiva Nazionale ed è quasi sempre un criterio anagrafico. Per esempio:. 7 anni : hockey pista, moto minicross, pattinaggio artistico, tennis tavolo; 8 anni : bocce, ginnastica, karting, nuoto, pattinaggio ghiaccio, scherma; 9 anni : baseball, canottaggio, sci (alpino e nordico), vela; 10 anni : hockey prato, pentathlon, tennis; 12 anni : calcio, judo-sport marziali, pallacanestro, pallavolo, rugby, atletica leggera; 14 anni : moto enduro-cross trial e velocità, pugilato, tiro a volo;

Gli sport sono stati suddivisi in due tipologie Tabella A: sport con impegno muscolare e cardio-respiratorio lieve o moderato Automobilismo, motociclismo, motonautica, tiro con l arco, tuffi, tennis tavolo etc. Tabella B: sport con impegno muscolare e cardio-respiratorio elevato. Atletica leggera, baseball, basket, calcio, ciclismo, canoa, judo, hokey, pallavolo, pesistica, nuoto, scherma, tennis sci etc In base alla tabella di appartenenza vengono effettuati diversi tipi di accertamenti.

SPORT di TABELLA "A Visita medica Esame completo delle urine Elettrocardiogramma a riposo

SPORT di TABELLA "B" Visita medica Esame completo delle urine Elettrocardiogramma a riposo Elettrocardiogramma dopo step-test Spirometria

Quando, all'atto della visita di idoneità si verificano dei dubbi diagnostici, lo specialista può far ricorso ad altri accertamenti per escludere la presenza di patologie che possano controindicare l'attività sportiva. Il motivo più frequente di ricorso ad esami integrativi è quello cardiologico.

ESAMI CARDIOLOGICI DI SECONDO LIVELLO Ecocardiografia Test da sforzo massimale Ecgdinamico (Holter) ESAMI CARDIOLOGICI DI TERZO LIVELLO Ecocardiografia Transesofagea Studio Potenziali Tardivi Ventricolari Studio elettrofisiologico Transesofageo Studio elettrofisiologico endocavitario altri (RMN, Scintigrafia, etc.)

Nel caso lo specialista in Medicina dello Sport giudichi NON IDONEO l'atleta questo ha diritto a ricorrere alla Commissione Regionale di Revisione delle Non Idoneità Agonistiche Ai sensi dell Art.9 questa è composta da: a) un medico specialista in medicina dello sport con funzioni di Presidente; b) un medico specialista in medicina interna o disciplina equivalente; c) un medico specialista in cardiologia; d) un medico specialista in ortopedia; e) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

Legge Regionale del 9 luglio 2003 n 35 Tutela sanitaria dello sport

Abolizione del certificato ludico motorio L attività motoria e ricreativa e non più ludico motoria - è definita nella L.R. n. 35/2003 (Art. 1 comma 4) come: quella svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini igienici e ricreativi. Tale attività può essere anche organizzata da istituzioni varie, da enti o associazioni, anche affiliati al CONI, senza comunque mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva. ASSENZA DI OGNI ASPETTO COMPETITIVO.. Per questo tipo di attività non è più richiesto il certificato

Certificati di Idoneità per le attività sportive NON AGONISTICHE L attività sportiva non agonistica è descritta nell Art.1 comma 3 ed è esattamente sovrapponibile a quella della precedente L.R. che si richiamava al D.M.28/02/83. Per le certificazioni di idoneità non agonistiche è altrettanto chiaramente sancito che possono essere rilasciate ESCLUSIVAMENTE dalla ASL e dalle Strutture private autorizzate dal Comune e accreditate dalla Regione come per le idoneità agonistiche (Art. 4 comma 4) Possono essere rilasciate anche dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta LIMITATAMENTE AI PROPRI ASSISTITI

Per l identificazione invece degli atleti non agonisti di cui alla lettera b) del D.M. 28/02/83 è necessario fare riferimento alle norme stabilite dalle singole Federazioni sportive nazionali e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti in merito alla qualificazione agonistica. L identificazione effettuata dal Decreto Ministeriale è, infatti, a questo riguardo, per definizione in negativo. Devono essere considerati non agonisti tutti i praticanti attività sportive organizzate dal C.O.N.I., dalle F.S.N. e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti che non rientrano nella categoria degli agonisti.

Altre disposizioni ed esclusioni della Legge Regionale 35/2003 - Esplicita esclusione della possibilità di effettuare visite di idoneità e rilasciare i relativi certificati al di fuori degli ambiti sopra descritti ed in particolare presso palestre, società sportive e mezzi mobili. - Conferma del libretto sanitario medico sportivo personale che accompagna l atleta per tutta la sua vita sportiva e sul quale devono essere annotate tutte le visite. - Obbligo della conservazione della certificazione di idoneità sportiva per cinque anni anche se l atleta non è più tesserato