POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI (CONDUZIONE FABBRICATI)



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Transcript:

Pag.1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI (CONDUZIONE FABBRICATI) La presente polizza è stipulata tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.. C.F./P.I. e Società Assicuratrice Agenzia di Durata del contratto Dalle ore 24.00 del: 29.06.2014 Alle ore 24.00 del: 29.06.2018 Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati Alle ore 24.00 di ogni 29.06

Pag.2 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Polizza Responsabilità Civile Terzi Conduzione Fabbricati n. SOMMARIO SEZIONE 1 Art.1 Art.2 SEZIONE 2 Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art. 5 Art.6 Art. 7 Art.8 Art. 9 Art.10 Art.11 Art.12 Art.13 Art.14 Art.15 Art.16 Art.17 Art.18 Art.19 Art.20 Art.21 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL ATTIVITA Definizioni Descrizione dell attività NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Assicurazione presso diversi Assicuratori Coassicurazione e delega Durata del contratto Proroga tecnica Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Ritenute sui pagamenti Regolazione del premio Cauzione definitiva Recesso e risoluzione Modifiche dell assicurazione Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Oneri fiscali Foro competente Interpretazione del contratto Obblighi in caso di sinistro Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio Tracciabilità dei flussi finanziari Stipula del contratto Registrazione e spese Rinvio alle norme di legge SEZIONE 3 Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art.5 Art.6 Art.7 SEZIONE 4 Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Allegati CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Oggetto dell Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) Esclusioni Qualifica di terzo Precisazioni Estensioni di garanzia Gestione delle vertenze di danno e spese legali Validità territoriale MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO Massimali Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti Calcolo del premio Disposizione finale

Pag.3 SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL ATTIVITA Art. 1 - Definizioni Assicurazione: Polizza: Contraente: Assicurato: Società: Premio: Rischio: Sinistro: Indennizzo: Franchigia: Scoperto: Cose: Danno corporale: Danni materiali: Massimale per sinistro: Massimale per anno: Annualità assicurativa o periodo assicurativo: Fabbricati: Il contratto di assicurazione Il documento che prova l'assicurazione; Il soggetto che stipula l assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza. La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato l'ente Contraente Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché tutte le persone fisiche dipendenti o non dallo stesso, compresi gli Amministratori, di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività L impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; La somma dovuta dal Contraente alla Società. La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. La parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico. La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico. Sia gli oggetti materiali sia gli animali. Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo. Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità dell'assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà ovvero in comunione; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Sono altresì comprese nella presente definizione le costruzioni e le attrezzature fisse, comprese le vasche antincendio, di qualunque materiale esse siano costituite, presenti nei compendi forestali e nei parchi di proprietà dell assicurato o comunque nella disponibilità dello stesso. S intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche il compendio di Villa Manin unitamente a complessi adibiti ad impianti sportivi, le aziende agricole e qualsiasi altra attività accessoria a quella del Contraente. Rientreranno nel novero dei fabbricati gli ulteriori beni che, secondo la presente definizione, faranno parte del patrimonio dell Amministrazione regionale durante il periodo di vigenza del contratto di assicurazione.

Pag.4 Contenuto: Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento) presenti nei fabbricati o all esterno dei medesimi. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza dal Contraente o da altro soggetto. Sono altresì inclusi nella presente definizione i pezzi di ricambio già acquistati ed immagazzinati sia presso ubicazioni della Contraente che presso terzi. Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente. Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobilio ed arredi, quadri ed oggetti d arte, opere di abbellimento ed utilità, macchine d ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati; impianti semaforici ovunque ubicati, merci, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad alloggi in uso per finalità istituzionali e quant'altro non rientri nella definizione "Fabbricati". Art. 2 - Descrizione dell'attività La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell Assicurato, salve solo le esclusioni espressamente menzionate, relativamente all esercizio delle seguenti attività: la proprietà, il possesso, la gestione e/o la conduzione, l uso ovvero la disponibilità a qualsiasi titolo e destinazione dei beni di cui alla definizione Fabbricato e Contenuto ; la proprietà e la gestione dei compendi boschivi e non distribuiti sul territorio regionale, comprese le strade forestali ed i sentieri, e di tutte le relative strutture logistiche; la proprietà, il possesso, la gestione e/o la conduzione, l uso ovvero la disponibilità a qualsiasi titolo e destinazione delle aree verdi, comprensive anche di alberi di alto fusto, pertinenti e/o adiacenti ai beni di cui alla definizione Fabbricato della presente polizza. L Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili a quelle sopra elencate anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di Terzi (persone fisiche e giuridiche). L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio di tutte le attività sopra menzionate da e per conto di altri Enti, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Pag.5 SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione del contratto di assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l'omissione, l incompletezza o l inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni ovvero incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente. Il Contraente e gli Assicurati sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze. In deroga al disposto dell articolo 1910 d e l c o d i c e c i v i l e, si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto. Il Contraente ha l obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza. Art.3 Coassicurazione e delega Qualora l assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici deve essere conferito mandato con rappresentanza all impresa delegataria da parte di tutte le Compagnie coassicuratrici e vincolo di solidarietà, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti il contratto di assicurazione intercorreranno con l impresa delegataria. In caso di sinistro, la Società delegataria è tenuta a liquidare l indennizzo in un unica soluzione anche per conto delle Coassicuratrici che concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. Art. 4- Durata del contratto Il contratto ha una durata di quattro (4) anni, con la decorrenza che viene indicata nel frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo. Art. 5 Proroga tecnica Art. 3 bis Proroga tecnica L Amministrazione regionale si riserva la facoltà di chiedere all appaltatore, che accetta sin d ora, una proroga tecnica del contratto, per il tempo strettamente necessario per giungere alla stipula di nuova polizza, finalizzata: 1)al completamento delle procedure di selezione del nuovo affidatario del servizio; 2)all eventuale espletamento di una procedura negoziata di selezione del nuovo affidatario a seguito di mancata aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica. In entrambi i casi la proroga può essere richiesta, con un preavviso non inferiore a 60 giorni antecedenti la scadenza del contratto, per un massimo di 180 giorni naturali e consecutivi. Il contraente si impegna pertanto a prorogare il servizio per il tempo suddetto, a fronte della corresponsione del relativo premio, alle medesime condizioni contrattuali. Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 120 giorni successivi al medesimo. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore

Pag.6 24.00 del 120 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. In caso di Coassicurazione il premio verrà corrisposto secondo le modalità di cui all articolo 2bis e verrà acquisito il DURC della delegataria e di tutte le coassicurate. Art. 7 Ritenuta sui pagamenti Ai sensi dell articolo 4, comma 3, del DPR n.207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i.,, l Amministrazione regionale effettuerà una ritenuta dello 0,50 sull importo netto progressivo del premio annuale, in conformità al parere dell Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici AG 10/12 11/07/2012, a garanzia degli adempimenti contributivi. Le ritenute effettuate, in deroga all articolo 1901 del codice civile, non modificano la validità dell assicurazione che ha effetto nei termini indicati al precedente articolo, anche se il pagamento completo del premio annuale verrà effettuato, per la quota dello 0,50%, solamente al termine di tutte le prestazioni del contratto e, più precisamente, in sede di liquidazione finale per la regolazione del premio, dopo la verifica di conformità della prestazione resa e dopo la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Art. 8 Regolazione del premio Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Le variazioni possono essere disposte nei limiti previsti dall articolo 311 del DPR 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ovvero non provvede al pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata ovvero via PEC, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare, d intesa con il Contraente, sopralluoghi presso i fabbricati come sopra definiti e di chiedere allo stesso, qualora necessario, chiarimenti e documentazione inerente i sinistri. Art. 9 Cauzione definitiva A garanzia della completa e regolare esecuzione del presente contratto, l appaltatore, prima della stipulazione del dello stesso, presenta, ai sensi dell articolo 113 del D.Lg.vo. 163/2006 e s.m.i. e delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara, apposita fideiussione in favore dell Amministrazione regionale committente, per tutta la durata del contratto, che viene acquisita agli atti. L appaltatore si impegna a prorogare la suddetta garanzia, in caso di richiesta da parte dell Amministrazione regionale, nei casi specificatamente previsti all articolo 3bis. La cauzione viene svincolata progressivamente fino alla chiusura di tutti i sinistri aperti durante il periodo contrattuale. Art. 10 Recesso e risoluzione Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza ovvero mediante PEC. L Amministrazione regionale si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora intervengano convenzioni stipulate da Consip S.p.a., che prevedono condizioni di maggior vantaggio in termini di prezzo/qualità e qualora l appaltatore non acconsenta all adeguamento del corrispettivo pattuito, nei predetti termini, ai sensi di quanto disposto dall articolo 1, comma 13, del DL 6 luglio 2012, n. 95 ( convertito in legge 7 ottobre 2012, n. 135). Dopo ogni sinistro, ricorrendo la fattispecie, di cui alla seconda parte del presente periodo, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni da darsi con lettera raccomandata ovvero via PEC. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della

Pag.7 suddetta raccomandata da parte del ricevente. In ogni caso, il preavviso deve pervenire alla parte che subisce il recesso almeno 90 giorni prima della scadenza annuale. Il recesso unilaterale è consentito solo quando il rapporto tra sinistri (liquidati e riservati) e premi imponibili incassati dovesse risultare superiore al 60%. Ai sensi dell articolo 2, comma 3, del Codice del comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), il contratto potrà essere risolto in caso di violazione degli obblighi ivi previsti. Art. 11 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Art. 12 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (posta elettronica certificata, telefax o simili) indirizzata alla Società. Art. 13 - Oneri fiscali Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 14 - Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. Art. 15 - Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Art. 16 Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società, entro 30 giorni lavorativi da quando ha ricevuto la richiesta scritta di risarcimento del terzo ovvero ha avuto notizia del fatto. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo. E in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all Assicurato tutti i documenti probatori che ritenesse utili all accertamento delle circostanze del sinistro. Art. 17 - Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio La Società si impegna a fornire al Contraente, su base annuale, il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva al netto di eventuali spese legali, peritali e di gestione); c) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato al netto di eventuali spese legali, peritali e di gestione); d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Per i contratti scaduti la Società s impegna a fornire comunque statistiche aggiornate finché tutti i sinistri generati dalla polizza non siano definitivamente chiusi. Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari In ottemperanza all articolo 3 della Legge 136/2010, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. Ai fini della tracciabilità, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il seguente codice identificativo di gara (CIG) n. 5231163C42. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di bonifici bancari o effettuati tramite Poste Italiane spa, il presente contratto si intende risolto di diritto. Se la Società o gli eventuali subappaltatori hanno notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all immediata risoluzione del rapporto contrattuale. La società si impegna a dare immediata comunicazione all Amministrazione regionale ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La società s impegna, se del caso, a che gli eventuali subappaltatori del presente appalto comunichino all Amministrazione regionale i dati del relativo conto corrente dedicato e dei soggetti abilitati ad operarvi.

Pag.8 Art. 19 Stipula del contratto La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lg.vo n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lg.vo n. 159/2011 codice delle leggi antimafia ). Ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del D.Lg.vo 163/2006 e s.m.i., il contratto è sottoposto a condizione sospensiva espressa, come di seguito specificato. Il contratto è obbligatorio per l appaltatore sin dal momento della sottoscrizione, mentre sarà efficace per l Amministrazione regionale soltanto a decorrere dalla data del decreto di impegno della relativa spesa, registrato ai sensi dell articolo 58 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21. Pertanto, l efficacia del contratto rimane sospesa, nelle more dell adozione del suddetto atto contabile da parte del Servizio gestione patrimonio immobiliare e dell espletamento dei relativi controlli interni di ragioneria, fino al ricevimento da parte dell appaltatore di apposita comunicazione da parte del Servizio suddetto e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della sua stipula. Il contratto viene stipulato in forma pubblico amministrativa, alla presenza dell Ufficiale rogante della Regione, ed in applicazione dell articolo 11, comma 13, del D.Lg.vo. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, (testo novellato dall art. 6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221) con modalità elettronica, a pena di nullità dell atto stesso. La modalità elettronica della forma pubblica amministrativa è assolta anche attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall articolo 25, comma 2, del D.Lg.vo. 7 marzo 2005, n. 82. (secondo quanto stabilito dall Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici - Determinazione n. 1/2013 Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell art. 11, comma 13 del Codice ). Art. 20 Registrazione e spese Agli effetti della decorrenza dei termini di registrazione, si richiama l articolo 14 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Al contratto viene applicata l imposta di registro in misura fissa ai sensi dell art. 11 della Tariffa - parte prima del medesimo D.P.R. 131/86 in quanto avente per oggetto un contratto di assicurazione rientrante nella previsione dell articolo 7 della Tabella e soggetto all imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961 n. 1216; in proposito si richiama l articolo 34 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 ai fini del riconoscimento dell esenzione dall imposta di bollo. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, le tasse ed imposte previste dalle vigenti disposizioni di legge, e segnatamente le imposte di bollo e di registro, nonché altre eventuali, sono a carico delle Compagnie assicuratrici, salvo quelle che per inderogabili disposizioni di legge sono a carico dell Amministrazione regionale. Art. 21 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si fa rinvio espresso alle norme di legge vigenti in materia.

Pag.9 SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Oggetto dell Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività desunta in polizza. L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l Assicurato debba rispondere per danno diretto verso terzi, esclusa la copertura di pubblici amministratori o di dipendenti con riferimento alla responsabilità amministrativa. Art. 2 - Esclusioni Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni: 1. da furto, eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l utilizzo di ponteggi eretti dall Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità; 2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità al D. Lgs. 209/2005, l'assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili; 3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 4. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall asbesto o da qualsiasi sostanza contenete in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto; 5. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati; 6. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento lento e graduale, contaminazione di acque, aria, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; 7. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali; 8. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell attività. Art. 3 Qualifica di terzo Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'assicurato, con esclusione del legale rappresentante del Contraente il quale, peraltro, mantiene la qualifica di terzo limitatamente alle lesioni corporali. Si precisa comunque che il legale rappresentante é considerato terzo per tutti i danni subiti quale cittadino in occasione della fruizione delle prestazioni e dei servizi erogati dal Contraente. Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro, fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società. Art. 4 Precisazioni A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per: 1. la responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso ovvero disponibilità, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo: attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche; attività culturali; alloggi in uso a fini istituzionali, uffici; attività rurali; attività industriali, commerciali e/o di deposito merci; 2. la responsabilità derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all Assicurato nella sua qualità di committente;

Pag.10 3. la responsabilità derivante all'assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia; 4. la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio; 5. la responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo; 6. la responsabilità civile dell'assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei; 7. la responsabilità civile dell'assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno; 8. la responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza. Art. 5 Gestione delle vertenze di danno e spese legali La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'assicurato. Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite previsto dall'articolo 1917 del codice civile. La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti. La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali. Tuttavia, prima della liquidazione di un danno rientrante completamente in franchigia, la Società é tenuta a richiedere l autorizzazione alla liquidazione al Contraente il quale può rifiutarla. In tal caso la Società ha la facoltà di non proseguire nella gestione della vertenza che dovrà essere obbligatoriamente presa in carico dal Contraente. Se ciò si verificasse la Società non é più obbligata in relazione a tale sinistro anche per eventuali somme eccedenti la franchigia contrattuale. La Società provvederà, all atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all articolo 13, Sezione 2, della presente polizza, a quantificare l importo delle franchigie e/o scoperti dovuti dal Contraente che verranno incassate a mezzo di apposita appendice di incasso unitamente e con le medesime modalità previste per la regolazione del premio di cui all articolo 5, Sezione 2, della presente polizza. Art. 6 Validità territoriale La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

Pag.11 SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO Art. 1 Massimali La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali: Responsabilità Civile verso Terzi 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di 5.000.000,00 per ogni persona 5.000.000,00 per danni a cose Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati. Art. 2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti La Società, nei limiti dei massimali di cui all articolo 1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti. Garanzia Limiti di risarcimento Scoperto e/o franchigia Ogni e qualsiasi danno (tutte le garanzie, Il massimale RCT di polizza 2.500,00.= per sinistro escluso quanto diversamente previsto) Interruzioni e sospensioni di attività (art.1 Sez.3) Danni da furto (art.2, Sez.3, punto 1) Il massimale RCT di polizza Scoperto 10% per sinistro con un minimo di.2.500,00.= ed un massimo di.500.000,00.= per periodo assicurativo.300.000,00.= per periodo assicurativo Nessuno Danni a cose in consegna e custodia (art.3, Sez.3, punto 3) Danni da incendio (art.4, Sez.3, punto 4) Danni da inquinamento accidentale (art.3, Sez.3, punto 5) Danni a condutture ed impianti sotterranei (art.3, Sez.3, punto 6) Danni da cedimento e franamento del terreno (art.3, Sez.3, punto 7).50.000,00.= per periodo assicurativo Nessuno.500.000,00.= per periodo Nessuno assicurativo e in eccedenza rispetto ad analoga copertura eventualmente presente nella polizza incendio (Ricorso terzi) Il massimale RCT di polizza Scoperto 10% per sinistro con un minimo di.2.500,00.= ed un massimo di.500.000,00.= per periodo assicurativo.500.000,00.= per periodo assicurativo Nessuno Il massimale RCT di polizza Scoperto 10% per sinistro con un minimo di.1.500,00.= ed un massimo di.500.000,00.= per periodo assicurativo

Pag.12 Art. 3 Calcolo del premio Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato: Tipo Parametro Base preventiva Tasso lordo Premio annuo lordo pro-mille 1) Valore a nuovo dei fabbricati 441.000.000,00. (in Euro) 2) Superficie compendi boschivi (in metri quadrati) mq. 161.432.000. 3) Vasche antincendio (in Euro) 1.025.000,00. La parti si danno reciprocamente atto che, prima dell inizio della decorrenza del contratto, prevista per le ore 24.00 del 29 giugno 2014, la consistenza dei fabbricati e dei compendi boschivi assicurati,descritta negli allegati sub1 e sub2, potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione nei limiti del c.d. quinto d obbligo, con conseguente variazione del corrispettivo, secondo le tariffe determinate nell offerta economica. La regolazione contabile di tali variazioni avverrà nei tempi e nei modi prescritti all articolo 5 della presente polizza. Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell articolo 5, Sezione 2, della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo. Art.4 Disposizione finale Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. Allegati: 1- _Elenco dei fabbricati; 2- Elenco dei compendi boschivi. LA REGIONE LA SOCIETÀ