REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Napoli. Prima Sezione S E N T E N Z A



Documenti analoghi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A

contro nei confronti di

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

N /2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE. Registro Dec.: 478/07 Registro Generale: 1897/2006

N /2012 REG.RIC. 1/2012/ /Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

Il gravame è fondato.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

TAR Veneto n del 16/9/2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE III - SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997

ha pronunciato la presente

Tar Campania Napoli n del

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA

Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA , N REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Prima) SENTENZA

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;

( / S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

per l'esecuzione del giudicato

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

contro per l'annullamento

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale

T.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 31 luglio 2002, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione III, composto dai Signori:

ha pronunciato la presente

Sentenza n del 27 settembre 2004.

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente

Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna sez. I 29/9/2008 n. 1796

Art. 54 decreto legge

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n /2011, resa tra le parti, concernente SILENZIO P.A. -

Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti

Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia Palermo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA 18/1/2011 n. 91

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Consiglio di Stato n del 05/12/2013

Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Roma - Prima Sezione SENTENZA

A cura di Sonia Lazzini

Comune di Vieste Provincia di Foggia

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA


N /2012REG.PROV.COLL. N /2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) ORDINANZA

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II ter, ha SENTENZA

Delibera n. 49/2015. VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. ;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

contro nei confronti di per l'annullamento

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2010, integrato da motivi aggiunti,

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

Anno IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. Reg.Ric. PER IL LAZIO - SEZIONE II ter. Anno composto dai signori

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N. 355 ANNO 2005

ha pronunciato la presente

Transcript:

n. 1276/07 Reg. Sent. Fonte: www.giustizia-amministrativa.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Napoli Prima Sezione composto dai Signori: Fabio Donadono Presidente Giampaolo Corciulo Componente Michele Buonauro Componente est. ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A sul il ricorso 6296/2006 proposto da: ANGELINO s.r.l., rappresentata e difesa dall avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto in NAPOLI, via Melisurgo n. 4; contro COMUNE DI GRAGNANO, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall avv. Michele Di Martino, domiciliato ope legis presso la Segreteria del T.a.r.; e con l intervento ad opponendum di EUROTOUR s.n.c., rappresentata e difesa dall avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto in NAPOLI, via Po n. 1, presso lo studio Sorgente; 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, - della determinazione dirigenziale R.G. n. 1069, n. 202 del 29.9.2006 di approvazione dei verbali di gara relativi all aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico in favore del Comune di Gragnano; - dei verbali di gara richiamati, nonché del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara; - della decisione di numero e data sconosciuti con la quale il seggio di gara ha modificato il bando ed il capitolato, come pubblicato sul sito internet del Comune, in relazione all art. 12 lett. C, punto E); - della relazione istruttoria allegata alla determina n. 202 menzionata e a tutti gli atti connessi; nonché per il risarcimento dei danni; e con motivi aggiunti - dell avviso di pubblico incanto per il servizio trasporto scolastico per gli anni scolastici 2007-09 e del relativo bando di gara e capitolato speciale. Visto il ricorso principale, i motivi aggiunti, le memorie difensive ed i relativi allegati; letti tutti gli atti di causa; relatore alla pubblica udienza del 24 gennaio 2007, il ref. Michele Buonauro; uditi gli avvocati delle parti costituite come da verbale d udienza; F A T T O Con il ricorso principale, la società ricorrente impugna gli atti epigrafati con i quali, sulla base dell omessa indicazione della dichiarazione prevista dall art. 12 lett. C punto E) del bando (in tema di regolarità della posizione dell impresa ai sensi dell art. 17 della legge n. 68 del 1999), l amministrazione appaltante provvedeva all esclusione della stessa dalla gara in oggetto. 2

In realtà, l esclusione seguiva ad una articolata ponderazione da parte della Commissione giudicatrice che, in un primo tempo, aveva ammesso la Angelino s.r.l. tenuto conto che, per mero errore materiale, nel testo del bando pubblicato sul sito internet del Comune intimato non compariva il punto E) della lettera C dell art. 12. A seguito dell esclusione della ditta ricorrente, andata deserta la gara, l amministrazione comunale procedeva alla pubblicazione di una nuova gara, i cui atti sono stati impugnati, in via consequenziale, con i motivi aggiunti. Parte ricorrente è insorta avverso la decisione di esclusione a suo danno articolando le censure di violazione della lex specialis (in particolare dell art. 12 del bando), di violazione di legge (art. 5 comma 2 e 3 della legge 68 del 1999), di eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti e di contraddittorietà dell azione amministrativa in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzione. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Gragnano e la società Eurotour s.n.c. (quale interventore ad opponendum), che concludono per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti. All udienza di discussione del 24 gennaio 2007 la causa veniva trattenuta per la decisione. M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E Parte ricorrente ha impugnato la determinazione con la quale la Commissione di gara ha proceduto alla esclusione dalla stessa per omessa dichiarazione della dichiarazione e della certificazione circa il rispetto delle norme che tutelano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17, l. 12 marzo 1999 n. 68. I motivi di ricorso si affidano ad un triplice rilievo: a) il bando pubblicato su internet non conteneva la prescrizione 3

relativa alla necessità di produrre la dichiarazione in oggetto unitamente all offerta (il punto E della lettera C dell art. 12 del bando non risultava riprodotto sul documento informatico pubblicato sul sito interne del comune); b) in tema di trasporto la legge n. 68 del 1999 prevede una deroga alla disciplina concernente l assunzione di lavoratori disabili, a norma dell art. 5, onde comunque la Angelino s.r.l. non sarebbe tenuta all osservanza di tale disciplina; c) la Commisisone di gara, in ogni caso, avrebbe potuto richiedere chiarimenti al fine di verificare se, nella sostanza, l impresa concorrente fosse in regola con questa speciale normativa sull assunzione dei disabili. I rilievi sopra esposti non sono meritevoli di accoglimento. Quanto al primo, al di là della discrasia fra il testo del bando cartaceo e quello pubblicato sul sito internet, assume valore dirimente la circostanza secondo cui l'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 è norma autoapplicativa, nel senso che opera indipendentemente da una sua espressa previsione da parte della lex specialis di gara. Pertanto, in adesione ad un consolidato indirizzo interpretativo, da cui non vi è motivo per discostarsi, è sufficiente osservare che è irrilevante la mancanza di un'espressa clausola nel bando o nel disciplinare di gara che prescriva la dichiarazione di cui all'art. 17, l. 12 marzo 1999 n. 68 a pena di esclusione, poiché la predetta norma, avente natura imperativa, trova applicazione indipendentemente da un'espressa previsione nella disciplina di gara che viene ad essere integrata ex lege, con la conseguenza che l'omessa produzione della dichiarazione e della certificazione circa il rispetto delle norme che tutelano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17, l. 12 marzo 1999 n. 68 comporta l'esclusione dalla gara anche in difetto di apposita 4

previsione del bando (vedi, ex aliis, T.A.R. Campania - Napoli, sez. I, 23 marzo 2006, n. 3132 e T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. III, 17 marzo 2006, n. 589). Quanto al secondo rilievo, se è condivisibile l assunto di partenza (in relazione alla presenza di settori esclusi dalla portata della normativa generale sull assunzione dei disabili), non può essere trascurata la considerazione che la deroga in parola si applica esclusivamente al personale specificamente addetto al trasporto, mentre la disciplina ordinaria si riespande in relazione agli altri settori (come gli uffici di back office) nei quali sono impiegati dipendenti che non sono chiamati a svolgere mansioni di conduzione dei veicoli. Pertanto deve ritenersi, anche nell ipotesi di specie, che in capo alla società ricorrente vi fosse un obbligo specifico di dichiarare la regolarità della propria posizione in relazione all obbligo di riserva di posti in favore dei disabili, fermo restando che al tal fine, nel computo della percentuale prevista per legge, non doveva tener conto del personale specificamente addetto al trasporto. D altra parte vale osservare che la giurisprudenza ha chiarito che l obbligo in parola grava anche sulle società che, per le ridotte dimensioni, non sono affatto tenute ad impiegare persone disabili, dovendo comunque le stesse dichiarare la loro posizione rispetto a tali obblighi in sede di presentazione dell offerta. L infondatezza del terzo rilievo, infine, emerge chiaramente alla luce della considerazione che la dichiarazione circa il rispetto delle norme che tutelano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17, l. 12 marzo 1999 n. 68 va considerato un requisito di partecipazione e non anche di aggiudicazione, per cui l'impresa concorrente è obbligata, sin dalla fase anteriore all'apertura delle offerte ed a pena di esclusione, a far conoscere direttamente la sua posizione rispetto alla normativa sui 5

disabili. D altra parte non è consentito alla Commissione di gara, in violazione dei principi di concorrenza e par condicio che presidiano la materia degli appalti pubblici, utilizzare il potere di richiedere chiarimenti ed integrazioni al fine di sopperire ad una carenza strutturale della redazione dell offerta di gara. Pertanto, i provvedimenti assunti dalla commissione di gara risultano correttamente motivati sulla base degli elementi emersi nel corso del procedimento di gara. La reiezione del ricorso principale comporta in via di logica consequenzialità l inammissibilità dei motivi aggiunti, rivolti avverso il nuovo bando di gara nel presupposto che la gara precedente non potesse essere considerata deserta per riammissione della ricorrente. Pertanto il mancato accoglimento delle censure avverso l esclusione della Angelino s.r.l. priva di significato le censure articolate con i motivi aggiunti. In definitiva il ricorso principale è infondato, ed i motivi aggiunti inammissibili. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione di Napoli, respinge il ricorso emarginato e dichiara inammissibili i motivi aggiunti. Compensa fra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità Amministrativa. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2007. Fabio Donadono Presidente 6

Michele Buonauro Estensore 7