Pagina 1 di 7 N. 02116/2011 REG.PROV.COLL. N. 02131/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2131 del 2011, proposto da: Hassan Bakri Mohamed Youssef, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Fortunato, con domicilio eletto presso lo stesso in Milano, Via G. Ripamonti, 66; contro Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Fraschini, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Anna Maria Pavin, Donatella Silvia, Maria Sorrenti, Maria Rita Surano, Loredana Mattaliano, Anna Tavano, domiciliata per legge in Milano, Via Andreani 10; nei confronti di Maria Nunzia Maccarone; non costituita in giudizio
Pagina 2 di 7 per l'annullamento del provvedimento emesso dal Direttore di Settore del Comune di Milano - Direzione Centrale Casa - Settore Assegnazione Alloggi E.R.P. - in data 13.4.2011, comunicato al ricorrente con lettera raccomandata del 28.4.2011, con il quale veniva respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di variazione della posizione nella graduatoria valida per l'assegnazione degli alloggi di erp, emesso dallo stesso Direttore di Settore con provvedimento del 14.2.2011; nonchè di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi ed in particolare del predetto provvedimento del 14.2.2011, nonchè ancora e conseguentemente per la ricollocazione del ricorrente nella graduatoria di erp nella posizione spettante; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 agosto 2011 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Dall anno 2007 il ricorrente era titolare di un contratto di locazione
Pagina 3 di 7 di un immobile sito in Via Taddei, che tuttavia non ha regolarmente adempiuto, a partire dall anno 2009, ricevendo in data 30.9.2009 intimazione di sfratto per morosità, convalidato in data 4.2.2010 ed eseguito in data 17.9.2010 (l esecuzione era tuttavia originariamente prevista in data 4.3.2010). Riferisce inoltre il ricorrente di essere titolare di una piccola società operativa nel settore dell edilizia ( Ital-Egit Service ), nella quale ha assunto negli anni 2007-2008 i propri nipoti, onde loro consentire, tra l altro, l ottenimento del permesso di soggiorno. A tale fine il ricorrente avrebbe stipulato, a proprio nome, un contratto di locazione di un appartamento sito in Via Sorrento 20, nel quale tuttavia avrebbero abitato solo i due nipoti; dal predetto contratto il ricorrente recedeva in data 12.10.2010. I provvedimenti impugnati hanno rigettato la domanda del ricorrente, presentata in data 28.7.2010, poiché alla data di esecuzione dello sfratto (17.9.2010) lo stesso era di fatto titolare di altro contratto di locazione, disdetto solo successivamente in data 12.10.2010. Il ricorrente lamenta in sostanza un difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, per non aver il Comune adeguatamente considerato la reale situazione sottesa al contratto di locazione dell alloggio di Via Sorrento 20, privilegiando le mere risultanze documentali. Come emergerebbe da una dichiarazione del sig. Kombar Mohamed,
Pagina 4 di 7 proprietario dell appartamento di Via Sorrento n. 20 (v. doc. n. 40), il ricorrente, mero intestatario del contratto, non avrebbe mai abitato l immobile, che sarebbe invece sempre stato occupato dai di lui nipoti, i quali a loro volta lo avrebbero abbandonato alla fine di dicembre 2009. A decorrere da tale data l immobile de quo sarebbe stato locato ad un asilo (Nido in Famiglia Mafalda), con contratto registrato in data 15.3.2010. Al momento dello sfratto dall alloggio di Via Taddei (17.9.2010) l immobile di Via Sorrento sarebbe pertanto già stato locato da tempo ad altro soggetto diverso dal ricorrente, conseguentemente il provvedimento impugnato sarebbe erroneamente fondato su tale circostanza. DIRITTO Il ricorso va respinto. Il gravame, in sostanza incentrato sulla contestazione di taluni fatti indicati nel provvedimento impugnato, non ne dimostra tuttavia la falsità, né vengono altrimenti allegati elementi presuntivi tali da ingenerare rilevanti dubbi. Le risultanze anagrafiche in possesso del Comune certificano che i nipoti del ricorrente sono ancora residenti in Via Sorrento. Il ricorrente sostiene invece che dal dicembre 2009 essi avrebbero abbandonato l alloggio de quo, senza tuttavia indicare né dimostrare, ne dove ne quando, gli stessi si sarebbero trasferiti. Parimenti, dalla documentazione prodotta per dimostrare la presenza
Pagina 5 di 7 dell asilo nido in Via Sorrento, non si desume in alcun modo la decorrenza di tale nuova destinazione, aspetto invece determinante ai fini dell accoglimento del ricorso, poiché nel provvedimento impugnato si afferma che alla data di esecuzione dello sfratto (17.9.2010) il ricorrente era di fatto titolare di altro contratto di locazione, disdetto solo successivamente in data 12.10.2010. Al contrario, la documentazione prodotta dal ricorrente, sembra pienamente compatibile con quanto affermato nel provvedimento impugnato, come desumibile dal doc. n. 41, tramite il quale il ricorrente vorrebbe dimostrare la presenza dell Asilo Nido nei locali di Via Sorrento, che reca tuttavia in calce la data del 8.1.2011. Non pare inoltre adeguatamente dimostrato che la titolarità del contratto a favore del ricorrente era solo fittizia, risultando agli atti la sola dichiarazione del proprietario dell immobile (doc. n. 40), non invece quelle dei nipoti, presunti beneficiari del contratto de quo. Infine, nel provvedimento impugnato il Comune afferma, senza essere puntualmente smentito sul punto, che le spese per personale della società del ricorrente ammontano a soli 3.953 nel 2008 e 5.666 nel 2009, insinuando così taluni dubbi sulla credibilità della versione fornita dallo stesso, incentrata invece sulla necessità di cercare un alloggio per i nipoti, in quanto impiegati nella di lui impresa. Il provvedimento impugnato è quindi sufficientemente istruito e motivato, non essendo inoltre pertinente la giurisprudenza richiamata dal ricorrente, relativa alla necessità di contemperare i
Pagina 6 di 7 diversi interessi coinvolti, formatasi nella diversa fattispecie della cancellazione della graduatoria. Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese vanno compensate, essendo il ricorrente stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione I definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 agosto 2011 con l'intervento dei magistrati: Silvana Bini, Presidente FF Mauro Gatti, Referendario, Estensore Alberto Di Mario, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 31/08/2011 IL SEGRETARIO
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