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N. 02999/2010 REG.SEN. N. 00347/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 347 del 2010, proposto da: Giovanni Falco, Maria Rita Lamanna, Valentina Falco, rappresentati e difesi dall'avv. Mariadonatella Renzulli, con domicilio eletto presso Mariadonetalla Renzulli in Milano, viale Ca' Granda 2; contro Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Fraschini, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Anna Maria Pavin, Maria Sorrenti, Maria Rita Surano, Loredana Mattaliano, Anna Tavano, Silvia Donatella, con domicilio eletto presso Maria Rita Surano in Milano, C/0 Avv.Ra Com.Le V.Guastalla, 8; A.L.E.R.; nei confronti di

Romeo Gestioni Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Graziano, con domicilio eletto presso Franco Bigot in Milano, via Gerolamo Tiraboschi, 8; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rilascio PG 849974/2009 emesso dal Direttore del Settore Assegnazione alloggi di E.R.P. In data 10/11/09 notificato il 17/11/09 con cui è stato disposto il rilascio dell'alloggio n. 32 di Via A. Giuffrè, 8 in Milano; del rapporto informativo dell'allora Gestore Romeo Gestioni S.p.a. del 12/05/2009; dell'atto di diffida dell'allora Ente gestore Romeo Gestioni Spa del 13/05/2009; del bando per la formazione della graduatoria valevole per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Milano anno 2006 e successivi bandi per l'aggiornamento della graduatoria; nonchè di tutti gli atti agli stessi preordinati, successivi e comunque connessi, comprese eventuali norme regolamentari non conosciute;.. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Romeo Gestioni Spa; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/06/2010 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO Il ricorrente riferisce di essere occupante abusivo dell immobile sito in Via Giuffrè 8, unitamente alla propria consorte ed ai loro figli, a decorrere dal giugno 2007. Con il provvedimento impugnato il Comune resistente disponeva il rilascio dell immobile. Il ricorrente contestava il provvedimento in epigrafe indicato, deducendo cinque motivi in diritto. 1)Incompetenza. Il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere emanato dal legale rappresentante dell Ente proprietario, non invece dal dirigente, come concretamente accaduto. L art. 24 del R.R. n. 1/2004 prevederebbe infatti che il legale rappresentante dell ente proprietario o dell ente gestore, se delegato, dispone il rilascio degli alloggi di E.R.P. ; 2)Violazione dell art. 7 L. n. 241/90, per non avere l Amministrazione resistente comunicato l avvio del procedimento; 3)Violazione degli artt. 14 e 15 del Regolamento Regionale n. 1/2004. Le predette norme consentirebbero l assegnazione di alloggi, anche in deroga alle posizioni in graduatoria, in casi di gravità ed urgenza, tra i quali rientrerebbe quello in cui versano i ricorrenti; 4)Illegittimità del bando per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell assegnazione in locazione degli alloggi, secondo semestre 2006, e successivi bandi, per violazione degli artt. 2 e 31 della Cost.,

nella parte in cui non consentono la presentazione della domanda agli occupanti senza titolo nei cinque anni precedenti; 5)Violazione dell art. 1 L. 08.02.2007 n. 9. L Amministrazione Comunale non avrebbe tenuto conto dell avventa sospensione, disposta dal legislatore nazionale, dell esecuzione di provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso abitazione, disposta dalla predetta normativa. Si costituiva la difesa del Comune, insistendo per il rigetto del ricorso, e quella dell intimata Romeo Gestioni S.p.a., deducendo, in via principale, la propria carenza di legittimazione passiva. In via preliminare il Collegio deve esaminare le eccezioni processuali sollevate dalla difesa del Comune resistente. Con una prima eccezione si censura l omessa notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, mentre con la secondo si deduce la tardività dell impugnazione del bando per l assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Osserva il Collegio come il ricorso sia rivolto, quanto al motivo n. 4), avverso il bando per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell assegnazione in locazione degli alloggi, secondo semestre 2006, e successivi bandi, nella parte in cui non consentono la presentazione della domanda agli occupanti senza titolo nei cinque anni precedenti, e quanto ai rimanenti motivi, nei confronti del decreto di rilascio dell alloggio occupato del ricorrente. Il ricorso è inammissibile, limitatamente al motivo sub 4), mentre è ammissibile rispetto alle rimanenti censure. Il bando secondo semestre 2006 prevedeva il divieto di partecipazione per gli occupanti senza titolo nei cinque anni

precedenti. Il ricorrente riferisce che solo dal giugno 2007 si è trasferito nell immobile di Via Giuffrè, dal 2004 al 2007 è stato ospite della famiglia di origine della consorte, e in precedenza conduceva in locazione altri appartamenti. Al momento della scadenza di presentazione della domanda (29.12.2006), il ricorrente non sarebbe pertanto stato escluso in considerazione della clausola di cui si deduce l illegittimità, da cui l inammissibilità della censura, che è comunque tardiva. Il ricorrente ha impugnato il bando secondo semestre 2006, a distanza di oltre tre anni dalla sua emanazione, sostenendo la tempestiva impugnazione del bando in quanto esso è stato travolto dall odierna opposizione in quanto atto presupposto. Tali deduzioni non colgono nel segno, dovendo l interesse a ricorrere essere pre-esistente alla proposizione del gravame. L'interesse a ricorrere è l'utilità pratica che il ricorrente può conseguire dall'accoglimento del gravame e, oltre ad essere concreto ed attuale, deve sussistere, al momento della presentazione del ricorso e a quello della decisione (Consiglio Stato Sez. V, 29 agosto 2005 n. 4398). Il ricorso in parte qua è pertanto inammissibile (motivo n. 4), per carenza di interesse, e comunque tardivo. Il quarto motivo è altresì genericamente formulato, e pertanto inammissibile, con riferimento all impugnativa dei successivi bandi per l aggiornamento della graduatoria, che non vengono indicati, neppure sinteticamente. Non possono infatti ricomprendersi nell'oggetto dell'impugnazione atti non nominati e dei quali non è possibile l'esatta e completa individuazione nel testo del ricorso. (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 febbraio 2006 n. 1073). Lo stesso

ricorrente riferisce inoltre che nel bando per l attuale aggiornamento della graduatoria per l assegnazione alloggi ERP, primo semestre 2010, fra i requisiti generali per l assegnazione dell alloggio, scompare quello di non essere occupanti abusivi nel quinquennio precedente, con ciò dimostrando la propria carenza di interesse all annullamento del predetto bando, che risulta privo della causa di esclusione di cui si duole lo stesso ricorrente. Risulta invece infondata l eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressata. Con i motivi diversi dal n. 4) si contesta il provvedimento di rilascio dell alloggio, rispetto al quale non vi sono controinteressati, quantomeno dal punto di vista formale. La qualità di controinteressato postula infatti la ricorrenza di un elemento sostanziale, ossia la titolarità di un interesse analogo e contrario a quello azionato con il ricorso, e di un elemento formale, costituito dall'espressa contemplazione del soggetto nell'atto impugnato ovvero dall'agevole sua identificabilità sulla base di quello (Consiglio Stato sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3692). La censura va pertanto respinta. La difesa dell intimata Romeo Gestioni S.p.a. solleva un eccezione di carenza di legittimazione passiva. La stessa si sarebbe limitata a redigere rapporti informativi, che sono confluiti nell ambito dell attività istruttoria condotta dal Comune resistente, unico soggetto che ha adottato il provvedimento finale, e che come tale doveva essere l unico a comparire in giudizio. Romeo Gestioni S.p.a. sarebbe una mera appaltatrice del Comune, a favore del quale si limita a porre in essere attività di diritto privato, senza esercizio di poteri pubblicistici.

L eccezione è fondata. Romeo Gestioni S.p.a. ha inviato al ricorrente una diffida, in data 19.05.2009, nella quale, tra l altro, si disponeva espressamente la trasmissione degli atti anche al Comune di Milano per le attività di propria competenza, ivi compresa l adozione dei provvedimenti contemplati dalla normativa vigente, e cioè il decreto di rilascio, successivamente emanato dal Comune resistente, e ritualmente impugnato dal ricorrente, in quanto direttamente lesivo. Nella premessa del decreto di rilascio si richiama espressamente la diffida inviata dal gestore, quale atto interno al procedimento, oggetto di valutazione da parte dell Amministrazione Comunale, al pari degli altri fatti istruttori. Deve pertanto disporsi l estromissione del giudizio di Romeo Gestioni S.p.a., poiché tale soggetto non ha adottato il provvedimento conclusivo, oggetto dell'impugnazione, bensì un mero atto endoprocedimentale, obbligatorio ma non vincolante (Consiglio Stato Sez. V, 24 settembre 2003 n. 5438). Nel merito il ricorso è infondato. Quanto al motivo sub 1), non sussiste il paventato vizio di incompetenza. L art. 107 c. 2 del Tuel prevede che 2 spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno ; in base al comma successivo sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi. Ai sensi dell'art. 107 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, spetta quindi al dirigente e non al sindaco, adottare il provvedimento decadenza dall'assegnazione di un

alloggio di edilizia residenziale pubblica (Consiglio Stato sez. V 30 agosto 2006 n. 5073). In casi identici al presente il Tribunale ha ritenuto legittimo il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei confronti degli occupanti senza titolo sottoscritto dal Direttore del Settore Patrimoniale E.R.P. e Assegnazione Alloggi del Comune di Milano, in qualità di delegato del Sindaco (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 13 novembre 2006, n. 2181). Il motivo sub 2) è infondato in fatto. In data 13.05.2009 il ricorrente ha ricevuto una comunicazione inviata dall ente gestore, nella quale, tra l altro, si invitava il medesimo a presentare entro un termine di quindici giorni eventuali deduzioni scritte e/o documenti (v. doc. n. 3 della difesa comunale). La predetta comunicazione è tuttavia rimasta senza riscontro da parte del ricorrente. Infondato è anche il motivo sub 3), con il quale il ricorrente invoca la violazione degli artt. 14 e 15 del Regolamento Regionale n. 1/2004, che consentirebbero l assegnazione di alloggi, anche in deroga alle posizioni in graduatoria, in casi di gravità ed urgenza, tra i quali rientrerebbe quello in cui versa il ricorrente. L'assegnazione in deroga alla graduatoria o ai requisiti di accesso all'erp presuppone la presentazione di specifica istanza rivolta al Comune, di cui non vi è traccia nel caso di specie (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 25 gennaio 2010 n. 143). A fronte di un provvedimento di diniego formatosi sulla predetta istanza, il ricorrente avrebbe potuto proporre impugnazione, non potendo invece pretendere che il g.a. accerti l esistenza dei presupposti per l emanazione di un atto, tra l altro, ampiamente discrezionale.

Infondato è anche l ultimo motivo di ricorso, essendosi disposto il rilascio dell immobile, non per finita locazione, ma in considerazione dell occupazione disposta sine titulo, in assenza di qualunque valido titolo, anche pre-esistente al provvedimento impugnato. Il ricorso va dichiarato in parte inammissibile, ed in parte respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo per la Lombardia Sezione Prima dichiara il ricorso in parte inammissibile, ed in parte lo respinge, nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15/06/2010 con l'intervento dei Magistrati: Elena Quadri, Presidente FF Mauro Gatti, Referendario, Estensore Laura Marzano, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/07/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO