Sanzione per Mancate Comunicazioni Annuali dei Somministrati: i Chiarimenti del Ministero



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CIRCOLARE MENSILE DICEMBRE 2012 LAVORO - NOVITA DEL MESE LE NEWS DI DICEMBRE IN PRIMO PIANO Sanzione per Mancate Comunicazioni Annuali dei Somministrati: i Chiarimenti del Ministero Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n.36 del 22 novembre 2012, ha chiarito che la contrattazione collettiva potrà individuare una data diversa dal 31 gennaio per effettuare la comunicazione periodica dei contratti di somministrazione. Il Ministero ha precisato che la sanzione per mancata o non corretta effettuazione della comunicazione periodica di contratti di somministrazione di lavoro, da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, scatterà se non verrà rispettato il termine del 31 gennaio o il diverso termine stabilito dalla contrattazione. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 22/11/2012, n.36) Comunicazioni Obbligatorie: le Variazioni da Gennaio 2013 Il Ministero del Lavoro, con decreto direttoriale del 5 ottobre, ha reso noto che dalle ore 19 del 10 gennaio 2013 entreranno in vigore i nuovi standard tecnici relativi agli aggiornamenti delle Comunicazioni Obbligatorie, in caso di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Le modifiche riguarderanno il modello UNIFICATO SOMM e il modello UNIFICATO LAV. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n.16176 del 19 novembre, ha fornito le indicazioni operative riguardo alle nuove CO. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto Direttoriale 05/10/2012, n.235; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota 19/11/2012, n.16176) GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Assistenza Disabili: Sì ai Permessi in Giorni Diversi Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n.44274 del 5 novembre, ha chiarito che non vi sono limitazioni legislative a che il disabile e chi lo assista fruiscano dei permessi ex art.33, L. n.104/92 in giornate diverse: infatti è possibile che chi assiste il disabile abbia necessità di assentarsi da lavoro in giornate in cui il lavoratore disabile presta l attività lavorativa, per svolgere per conto di quest ultimo attività per cui non è necessaria la sua presenza. (Dipartimento della Funzione Pubblica, Nota 05/11/2012, n.44274) Ufficio di Milano Corso Vittorio Emanuele II, 30 20122 Milano Ufficio di Torino Corso Galileo Ferraris, 121 10128 Torino Pagina 1 di 12

AMMORTIZZATORI Proroga della Cig in Deroga e Modalità di Riduzione dei Trattamenti L'Inps, con messaggio n.17338 del 25 ottobre 2012, ha fornito chiarimenti in merito al meccanismo di progressivo abbattimento degli importi corrisposti al lavoratore in caso di proroga della Cig in deroga, secondo quanto previsto dalla L. n.183/11. L Istituto chiarisce che la riduzione opera decorsi 12 mesi di erogazione del singolo trattamento: in caso di prima proroga la riduzione è pari al 10%, al 30% nel caso di seconda proroga e al 40% nel caso di proroghe successive. Dopo la seconda proroga, inoltre, il trattamento viene erogato a condizione che il lavoratore frequenti specifici programmi di reimpiego organizzati dalla Regione. Viene precisato che i dodici mesi vanno riferiti all'orario contrattuale denunciato dall'azienda. L'abbattimento viene quindi effettuato trascorsi 12 mesi di erogazione dei trattamenti per ogni singolo lavoratore: per il computo dei 12 mesi si considerano le ore di Cig in deroga effettivamente fruite da ogni singolo lavoratore, tenendo conto anche dei periodi non continuativi di fruizione del trattamento. (Inps, Messaggio 25/10/2012, n.17338) SALUTE E SICUREZZA Aggiornato il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 13 novembre 2012, ha pubblicato nella sezione sicurezza del sito internet www.lavoro.gov.it il testo coordinato del D.Lgs. n.81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Testo Unico è stato aggiornato con le note introdotte per effetto delle disposizioni contenute nella Direttiva n.2012/11/ue; nella L. n.101/12; nel Decreto Interministeriale del 6 agosto 2012; nella L. n.177/12. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Testo coordinato 13/11/2012) Circolare Mensile Pagina 2 di 12

ULTIME NOVITA SUL CONTRATTO A TERMINE Si informano i Signori Clienti che il Ministero del Lavoro, con circolare n.27 del 7 novembre 2012, ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla derogabilità, da parte della contrattazione collettiva, degli stacchi in una successione di contratti a termine tra le stesse parti, aumentati dalla recente Riforma del Lavoro (L. n.92/12) a 60 e 90 giorni (a seconda che il primo contratto abbia durata inferiore o superiore a 6 mesi). La materia è stata infatti oggetto di recenti modifiche da parte del D.L. n.83/12 (Decreto Crescita), il quale ha previsto la possibilità di ridurre gli stacchi a 20 e 30 giorni per le attività stagionali, espressamente previste dal DPR n.1525/63, e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello, anche aziendale, dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La norma ha richiesto un interpretazione in chiave sistematica, in quanto la Riforma del Lavoro aveva già previsto una derogabilità da parte della contrattazione collettiva, ma limitata al solo livello nazionale e contingentata dalle particolari esigenze organizzative previste dal co.3 del nuovo testo dell art.5 del D.Lgs. n.368/01 (come, ad esempio, l inizio di una nuova attività). In sintesi, quindi, il quadro delle deroghe da parte della contrattazione collettiva è così composto: la contrattazione nazionale di categoria o a livello interconfederale (ovvero, in via delegata da questi ultimi, a livello decentrato) possono ridurre la durata degli interventi per esigenze riconducibili a ragioni organizzative qualificate: in assenza, il Ministero, sempre sulla base delle citate ragioni organizzative qualificate, può agire in via amministrativa con apposito decreto per definire le ragioni organizzative che possono determinare la riduzione degli stacchi; parallelamente, la contrattazione collettiva, a qualsiasi livello, può comunque disporre ulteriori riduzioni degli stacchi (con il limite minimo di 20 e 30 giorni) e, ovviamente, non vi sarà nessun intervento sostitutivo del Ministero. Sempre in materia di contratto a termine, si comunica ai Signori clienti che il Ministero del Lavoro ha finalmente emanato (la scadenza prevista era il 18 agosto 2012) il Decreto 10 ottobre 2012, che regolamenta le modalità di comunicazione della prosecuzione dell attività lavorativa, scaduto il contratto a termine. Tale ipotesi è infatti prevista dal co.2 dell art.5 del D.Lgs. n.368/01 (come modificato dalla Riforma del Lavoro): il datore di lavoro può continuare ad avvalersi delle prestazioni di lavoro fino a 30/50 giorni dalla scadenza del contratto, riconoscendo una maggiorazione retributiva del 20% fino al decimo giorno e del 40% per ciascun giorno ulteriore. Il datore di lavoro dovrà pertanto procedere mediante la procedura UNILAV, entro la scadenza del termine del contratto inizialmente fissato, con la compilazione del campo Proroga, alla comunicazione della coda contrattuale, tenendo conto che: a partire dal 25 novembre 2012, data di entrata in vigore dell obbligo di comunicazione (a seguito dell entrata in vigore del D.M.) si utilizzerà il vecchio campo proroga; a partire dal 10 gennaio 2013, come comunicato dalla recente nota del Ministero del Lavoro n.15322 del 31 ottobre 2012, sarà operativo un nuovo modello Unilav, che prevede il nuovo campo prosecuzione di fatto. Infine, il Ministero ha precisato nell interpello n.37/12 che, in tema di intervalli ridotti tra due contratti a tempo determinato, possa ritenersi efficace ogni eventuale disciplina adottata in sede collettiva prima dell entrata in vigore delle modifiche normative, anche per le ipotesi di riduzione degli intervalli. Circolare Mensile Pagina 3 di 12

APPRENDISTATO I CHIARIMENTI DELL INPS L Inps ha emanato, in data 2 novembre 2012, la circolare n.128, che riepiloga i regimi contributivi nel caso in cui il datore di lavoro decida di realizzare una particolare forma di apprendistato con i lavoratori iscritti alle liste di mobilità e le istruzioni per beneficiare dello sgravio contributivo per gli apprendisti assunti dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, ai sensi dell art.22, L. n.183/12, oltre a riepilogare alcune indicazioni di carattere normativo in tema di apprendistato. Apprendistato per i Lavoratori in Mobilità Il Testo Unico dell Apprendistato prevede che - ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale - sia possibile realizzare una particolare forma di apprendistato con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. La fattispecie contrattuale prevista dalla normativa è caratterizzata, tra l altro, da alcune particolarità: le parti, in deroga a quanto previsto dalla disciplina generale dell apprendistato, non possono recedere dal rapporto al termine del periodo di formazione; ai fini dell assunzione si prescinde dai requisiti di età del lavoratore previsti dalla disciplina generale. L Istituto ha precisato che alla particolare tipologia contrattuale si applica il regime contributivo previsto dall art.25, co.9 della L. n.223/91 e, ove spettante, quello previsto dall art.8, co.4 della medesima legge. In questi casi, quindi, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari - per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione - al 10%; potrà applicarsi, inoltre, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta all apprendista il beneficio del contributo mensile pari al 50% dell indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto. Con riguardo agli aspetti contributivi, quindi, limitatamente al periodo di vigenza dell agevolazione, l aliquota complessiva da versare sarà pari al 15,84% (10% + 5,84% a carico dell apprendista). Al termine dei 18 mesi previsti dalla norma la contribuzione datoriale sarà dovuta in misura piena; la quota a carico del lavoratore, invece, rimarrà pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato. Occorre ricordare che per fruire il beneficio richiamato l azienda dovrà risultare in regola con le previsioni contenute nell art.1, co.1175, della L. n.296/06 (regolarità contributiva, integrale rispetto della contrattazione collettiva) e con quelle derivanti dall applicazione dei principi sanciti con i co.12, 13 e 15 dell art.4 della L. n.92/12. Il datore di lavoro, per essere ammesso al regime contributivo agevolato, dovrà trasmettere all Inps specifica dichiarazione di responsabilità attestante le principali condizioni cui è subordinata la specifica agevolazione. In attesa che l Istituto metta a disposizione del datore di lavoro un apposito modulo on-line, il richiedente inoltrerà la dichiarazione avvalendosi della funzionalità contatti del cassetto previdenziale aziende, secondo lo schema unito alla circolare, allegando l autocertificazione del lavoratore, il cui modulo è disponibile nella sezione modulistica del sito internet dell Inps, e le copie dei documenti di identità del lavoratore e di chi ha sottoscritto le dichiarazioni di responsabilità. L Istituto ricorda che, per espressa previsione legislativa, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità non si applica il regime contributivo agevolato nell anno successivo alla scadenza dell apprendistato, come invece avviene dopo la conferma in servizio per la generalità dei lavoratori apprendisti. Sgravio Contributivo per gli Apprendisti Assunti dal 1 Gennaio 2012 al 31 Dicembre 2016 Infine l Istituto ha ricordato che, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, l art.22 della Legge di stabilità 2012 ha previsto un particolare incentivo in favore dei contratti di apprendistato stipulati nel periodo 01/01/2012-31/12/2016. La norma stabilisce - infatti - in favore dei datori di lavoro che occupino un numero di addetti pari o inferiore a nove, lo sgravio totale dei contributi a loro carico per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per quelli successivi al terzo resta confermata l aliquota del 10% fino alla scadenza del contratto di apprendistato. Circolare Mensile Pagina 4 di 12

Per espressa disposizione legislativa, la misura incentivante trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'art.1, co.773, della L. n.296/06 (il 10% dell imponibile previdenziale), mentre resteranno esclusi i contratti di apprendistato instaurati con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. L accesso al beneficio deve avvenire in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis, di cui al Regolamento CE n.1998/06. Nello specifico il Regolamento precisa che l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non deve superare 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (ridotto a 100.000,00 per il settore dell autotrasporto, a 7.500,00 nel settore della produzione dei prodotti agricoli, sempre nell'arco di tre esercizi finanziari). Tali importi si pongono, quindi, come limite all applicazione dello sgravio in esame. Per l accesso allo sgravio contributivo le imprese dovranno presentare all Inps apposita dichiarazione sugli aiuti de minimis, avvalendosi esclusivamente della funzionalità contatti del cassetto previdenziale aziende, allegando copia digitale debitamente compilata e sottoscritta del modello di dichiarazione, selezionando l oggetto Assunzioni agevolate e gravi, quindi Apprendistato e aggiungendo la dicitura sgravio apprendisti 2012-2016. La dichiarazione attesterà che, nell anno di stipula del contratto di apprendistato e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti de minimis. La predetta dichiarazione dovrà inoltre contenere la quantificazione degli incentivi de minimis già fruiti nel triennio alla data della richiesta. L'importo totale dell agevolazione non deve superare i limiti massimi predetti su un periodo di tre anni. Il triennio è mobile, nel senso che, in caso di stipulazione di ulteriori contratti di apprendistato successivi a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione, e si è quindi fruito dell agevolazione, l'importo dello sgravio ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato e deve essere individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente presentazione di una nuova dichiarazione de minimis. Per la corretta fruizione dell agevolazione, occorre: determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di stipula del contratto di apprendistato agevolato; calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti de minimis di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l agevolazione da attribuire. Infine l Istituto ricorda che per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti) va preso in considerazione il momento di costituzione del rapporto di apprendistato che, in ogni caso, dovrà collocarsi nell arco temporale previsto dalla norma (dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016). Ai fini del computo, si richiamano i criteri illustrati nella circolare n.22/07. Si ribadisce che, dal conteggio, vanno esclusi: gli apprendisti; i lavoratori assunti con contratto di inserimento ex D.lgs. n.276/03; i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art.20 della L. n.223/91; i lavoratori somministrati, con riguardo all organico dell'utilizzatore. Ai fini del beneficio, si osserva, altresì, che: il requisito occupazionale va determinato tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata; lo sgravio potrà trovare applicazione anche se, nel corso dello svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifichi il superamento del previsto limite delle nove unità. Come già visto nel caso dell assunzione degli apprendisti dalle liste di mobilità, oltre che alla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis, l accesso allo sgravio contributivo è, altresì, subordinato al rispetto delle condizioni di cui all art.1, co.1175 della L. n.296/06. L agevolazione opera per i primi tre anni di contratto; dal trentasettesimo mese, quindi, perdurando il rapporto di apprendistato, i datori di lavoro saranno tenuti al versamento della contribuzione a loro carico nella misura generalizzata. Circolare Mensile Pagina 5 di 12

OBBLIGHI FORMATIVI APPRENDISTATO E ENTI BILATERALI Si informano i Signori Clienti che il Ministero del Lavoro, con l interpello n.34 del 19 ottobre 2012, a seguito dell istanza presentata dal Consiglio nazionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro, ha fornito importanti chiarimenti in ordine agli obblighi formativi nel contratto di apprendistato. Oggetto del chiarimento è la legittimità delle disposizioni della contrattazione collettiva (come, ad esempio, l art.14, punto 3, dell'accordo per la disciplina contrattuale dell'apprendistato nel settore turismo del 17 aprile 2012), che riducono il monte ore di formazione in caso di verifica del Piano Formativo Individuale (PFI) ad opera dell'ente bilaterale. Il contratto del Turismo specificatamente prevede, per la riduzione, l'integrale applicazione delle disposizioni del contratto e, in particolare, di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazione continua. Il Ministero del Lavoro ha escluso la possibilità che la riduzione delle ore di formazione possa discendere dalla validazione del PFI da parte dell ente bilaterale. La contrattazione collettiva ha infatti la possibilità di regolamentare la formazione e modularla esclusivamente in funzione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire. Viceversa, quanto disposto dal Contratto del Turismo, che ha previsto, come detto, una riduzione del monte ore di formazione, esclusivamente basata su elementi del tutto estranei all'età dell'apprendista o al fabbisogno formativo utile al raggiungimento della qualifica contrattuale, è in aperta violazione non solo delle disposizioni del D.Lgs. n.167/11, ma anche dei principi costituzionali di parità di trattamento e di quelli comunitari sulla libera concorrenza. Le riduzioni previste dalla contrattazione collettiva in funzione della semplice validazione del PFI da parte dell'ente bilaterale o all'adesione allo stesso ente non possono pertanto ritenersi efficaci e potranno essere contestate in sede ispettiva: mediante il provvedimento di disposizione potrà essere richiesta dal personale ispettivo un integrazione del PFI o della formazione non impartita. Circolare Mensile Pagina 6 di 12

EROGAZIONE DEL TFR DA PARTE DEL FONDO DI TESORERIA CASI PARTICOLARI Si comunica che l Inps, con messaggio 19 ottobre 2012, n.17020, in merito all erogazione del Tfr tramite il Fondo di Tesoreria, ha fornito ulteriori chiarimenti. I modelli cartacei FTES01 e FTES02 saranno riuniti in un'unica istanza telematizzata, oggetto di apposita circolare, che inizialmente affiancherà la presentazione cartacea per sostituirla completamente al termine della fase di sperimentazione. L'accesso alla compilazione delle domande telematizzate da parte delle aziende sarà disponibile, in considerazione del numero di domande da trasmettere, attraverso due canali: invio file telematico XML; accesso via internet attraverso il sito web www.inps.it alla sezione "Servizi on line - Per tipologia di utente" "Aziende, consulenti e professionisti - Domanda Fondo Tesoreria". Saranno predisposti i seguenti modelli di lettera: accoglimento dell'istanza - comunicazione per il lavoratore; accoglimento dell'istanza - comunicazione per la finanziaria; reiezione dell'istanza - comunicazione all'azienda e al lavoratore; richiesta documenti all'azienda; richiesta documenti alle finanziarie; richiesta documenti al lavoratore titolare di cessione del quinto con garanzia sul Tfr ed in caso di pagamento agli eredi. Operazioni Societarie In caso di trasferimento, fallimento, omologazione di concordato preventivo, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o di sottoposizione all amministrazione straordinaria, l Inps potrà liquidare ai lavoratori ceduti la quota di Tfr di competenza del Fondo di Tesoreria maturata sino alla data del trasferimento a condizione che, in base all'accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, sia esclusa l'applicazione dell'art.2112 c.c., circostanza che dovrà essere formalmente comunicata. Cessione di Tfr alle Finanziarie In caso di cessione di TFR a una finanziaria, quest ultima vincolerà anche l'importo versato al Fondo e questi dovrà comportarsi esattamente come il datore di lavoro. Lavoratori Licenziati da Aziende sottoposte a Procedura Concorsuale Per i lavoratori, licenziati da aziende sottoposte a procedura concorsuale che abbiano versato il Tfr al Fondo di Tesoreria, la dichiarazione di incapienza al Fondo è inoltrata dal responsabile della procedura concorsuale: in applicazione del principio generale di automaticità di cui all'art.2116 c.c., il Fondo interviene anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia omesso, in tutto o in parte, il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria. Aziende Agricole Assuntrici di Operai Per le aziende agricole assuntrici di operai, nel caso in cui gli importi da erogare a titolo di anticipazione e/o liquidazione del Tfr risultino superiori ai contributi da versare nel trimestre, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione al Fondo di Tesoreria, che provvederà all'erogazione, entro 30 giorni, della quota di propria competenza. Pagamento di Importi Superiori a 10.000,00 In caso di pagamento di importi superiori a 10.000,00, è necessaria la verifica di eventuali indebiti del lavoratore derivanti da inadempienze nei confronti di Equitalia e il conseguente nulla osta da parte dello stesso ente di riscossione. Circolare Mensile Pagina 7 di 12

DISPENSA DALLA DENUNCIA DI NUOVO LAVORO TEMPORANEO INAIL L Inail ha comunicato, con la nota operativa n.7859/12 del 31 ottobre scorso, la disponibilità sul sito dell Istituto, in Punto Cliente, di un nuovo servizio telematico per la presentazione dell istanza per la dispensa dalle denunce di nuovo lavoro temporaneo. Ricordiamo, infatti, che l Inail può esonerare il datore di lavoro dall obbligo della denuncia dei singoli lavori edili, stradali, idraulici e affini di modesta entità nonché negli altri casi in cui ne ravvisi l opportunità, purché gli stessi: siano classificabili ad una delle lavorazioni già denunciate; richiedano l impiego di non più di 5 persone; non durino più di 15 giorni. Per accedere al nuovo servizio, denominato Istanza dispensa DNL TEMP, occorre essere in possesso delle abilitazioni per l accesso ai servizi telematici riguardanti la gestione del rapporto assicurativo e sarà possibile compilare e inoltrare l istanza in oggetto alla sede Inail competente, ottenendo la relativa ricevuta. Il percorso da seguire per accedere al servizio richiede l accesso al Punto Cliente, sezione Denunce Istanze, funzionalità Istanza dispensa DNL TEMP. In allegato alla nota dell Inail è disponibile una guida per l uso del servizio. Circolare Mensile Pagina 8 di 12

LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI Sulla Gazzetta Ufficiale n.8 dell 11 gennaio 2012 è stato pubblicato l Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, che disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità di formazione e aggiornamento dei lavoratori, dirigenti e preposti, ai sensi dell art.37 del D.Lgs. n.81/08. Il richiamato accordo è entrato in vigore il 26 gennaio 2012 e prevede che debbano essere attivati percorsi formativi differenziati e specifici per i lavoratori, i dirigenti e i preposti la cui durata minima è stabilita in base al rischio dell attività aziendale (basso, medio, alto) determinato per macrocategorie, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2002 2007. Giova segnalare che tale formazione è da considerasi integrativa rispetto a quella generalmente prevista dal T.U. Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/08) in tema di movimentazione manuale carichi, DPI, videoterminali, sostanze pericolose etc. SINTESI DELLA MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE Formazione Generale Formazione Specifica 4 ore Settore: per tutti i lavoratori, indipendentemente dal codice ATECO aziendale Rischio Basso: 4 ore Settore: Commercio, Artigianato (ad esempio pasticcieri) Rischio Medio: 8 ore Settore: Agricoltura, Trasporti Rischio Alto: 12 ore Settore: Costruzioni, manifatturiero, chimico ecc Alla scadenza di ogni quinquennio i lavoratori di tutti i settori di rischio dovranno svolgere un ulteriore modulo di formazione pari a 6 ore. Adempimenti per Nuove Assunzioni A decorrere dal 26 gennaio 2012, data di entrata in vigore dell accordo, il lavoratore deve poter svolgere il corso di formazione adeguato alla classe di rischio in cui ricade l azienda, anteriormente o almeno contestualmente all assunzione, completando, in questo ultimo caso, il percorso formativo entro 60 giorni dall assunzione. accordo poi prevede che per alcune figure aziendali la formazione debba essere integrata da una particolare formazione secondo la seguente articolazione: preposti: otre a quella prevista per i lavoratori deve essere integrata da una formazione particolare della durata minima di 8 ore; dirigenti: quattro moduli della durata minima di 16 ore. Anche in questi ultimi due casi dovrà essere prevista una formazione di aggiornamento ogni quinquennio di almeno 6 ore. In ultimo si ricorda che l apparato sanzionatorio previsto dispone, per il datore di lavoro e il dirigente, l arresto da 2 a 4 mesi o l ammenda da 1.200,00 a 5.200,00 per la violazione dell art.37, co.1,7,9 e 10 in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art.55, D.Lgs. n.81/08). Circolare Mensile Pagina 9 di 12

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2012 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1 dicembre 2012 al 31 dicembre 2012, con il commento dei principali termini di prossima scadenza. Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo. Irpef versamento ritenute - Sostituti d imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d imposta nel mese precedente. Irpef versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d imposta Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. Irpef versamento acconto addizionale comunale - Sostituti d imposta Versamento della rata dell acconto dell addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente. 16 Dicembre Imposta sostitutiva Tfr - Sostituti d imposta Versamento dell imposta sostitutiva, a titolo di acconto, sulla rivalutazione del fondo Tfr maturata nel 2012. Conguaglio 730 versamento ritenute - Sostituti d imposta Versamento delle ritenute, risultanti dai modelli 730, effettuate sulle retribuzioni erogate nel mese precedente ai lavoratori che si sono avvalsi dell assistenza fiscale. Irpef versamento secondo acconto mod. 730 - Sostituti d imposta Versamento della seconda o unica rata di acconto Irpef, trattenuta sulle retribuzioni del mese precedente, ai lavoratori che hanno chiesto l assistenza fiscale (modello 730). Contributi Inps - Gestione Separata Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione Separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente. Contributi Inps - Pescatori autonomi Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi. Contributi Inps - Datori di lavoro Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente. Contributi inps - Datori di lavoro agricolo Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al secondo trimestre 2012. Si ricorda che l art.18 del D.Lgs. 241 del 1997, recita: Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Circolare Mensile Pagina 10 di 12

16 Novembre Contributi Enpals - Versamento Versamento dei contributi dovuti all Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ha previsto la soppressione dell Ente e il trasferimento delle relative funzioni all Inps. L Inps con circolare n.78 dell 8 giugno 2012 ha comunicato che le strutture territoriali ex Enpals di Milano, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Cagliari, Catania e Palermo saranno integrate, dal punto di vista logistico, nelle corrispondenti Direzioni provinciali Inps ed assumeranno la configurazione di Polo specialistico per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico. La struttura territoriale di Roma continuerà ad operare all interno della sede che ospita le strutture centrali dell ex Enpals, in attesa della prevista riorganizzazione logistica delle sedi Inps dell area urbana di Roma. Contributi Inpgi - Versamento Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti. Contributi Casagit - Versamento Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti. Contributi Enpaia - Versamento Versamento dei contributi dovuti all Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente. 25 Dicembre Contributi Enpals - Denuncia mensile Denuncia mensile unificata all Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente. Il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ha previsto la soppressione dell Ente e il trasferimento delle relative funzioni all Inps. L Inps con circolare n.78 dell 8 giugno 2012 ha comunicato che le strutture territoriali ex Enpals di Milano, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Cagliari, Catania e Palermo saranno integrate, dal punto di vista logistico, nelle corrispondenti Direzioni provinciali Inps ed assumeranno la configurazione di Polo specialistico per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico. La struttura territoriale di Roma continuerà ad operare all interno della sede che ospita le strutture centrali dell ex Enpals, in attesa della prevista riorganizzazione logistica delle sedi Inps dell area urbana di Roma. Inps - Richiesta autorizzazione Cig e Cigs Presentazione all Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente. 31 Dicembre UniEMens Invio telematico Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEMens relativa al mese precedente. Inps - Versamenti volontari Versamento dei contributi volontari Inps relativi al 3 trimestre 2012. Circolare Mensile Pagina 11 di 12

CONGUAGLIO DI FINE ANNO Oggetto: Richiesta Documentazione La presente per ricordare alle maestranze che si sta approssimando la scadenza per l effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. A tal fine invitiamo coloro i quali avessero la necessità di comunicare all azienda variazioni utili alla determinazione delle detrazioni d imposta spettanti o al reddito del 2012 di farci pervenire il relativo modulo debitamente compilato e sottoscritto entro il 21/12/2012. Entro la medesima data dovranno pervenire anche i CUD relativi ad eventuali precedenti rapporti di lavoro intercorsi nel 2012 con altri datori di lavoro per chi desiderasse il conguaglio complessivo. Ricordiamo inoltre di comunicare eventuali variazioni di residenza intervenute con la relativa decorrenza, specificando se tale nuovo indirizzo debba essere utilizzato anche per l inoltro della corrispondenza. Tali comunicazioni consentiranno all azienda di effettuare il conguaglio nella maniera più corretta onde evitarvi l incombenza di dichiarazioni reddituali non indispensabili nel corso del 2013. Certi della vostra collaborazione, con l occasione porgiamo distinti saluti. Data Firma Circolare Mensile Pagina 12 di 12