San Pietro in Guarano



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COMUNE di San Pietro in Guarano (Provincia di Cosenza) REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Definizione di fognatura Art. 3 - Predisposizione delle opere per allacciamenti Art. 4 - Manutenzione e pulizia delle condotte comunali Art. 5 - Manutenzione e pulizia delle tubazioni private PARTE SECONDA - ALLACCIAMENTO E GESTIONE Art. 6 - Smaltimento delle acque di scarico Art. 7 - Immissioni nella fognatura pubblica Art. 8 - Scarichi vietati Art. 9 - Scarichi da insediamenti produttivi Art. 10 - Scarichi a livello inferiore della strada Art. 11 - Avviso di entrata in esercizio della fognatura Art. 12 - Procedura per ottenere "autorizzazione all'allacciamento Art. 13 - Rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento Art. 14 - Modalità degli allacciamenti Art. 15 - Canone di utenza Art. 16 - Scarichi dei nuovi insediamenti civili Art. 17 - Acque meteoriche Art. 18 - Visita di accertamento Art. 19 - Ispezione degli impianti Art. 20 - Sospensione del servizio PARTE TERZA - ZONE SPROVVISTE DI RETE FOGNANTE Art. 21 - Oggetto e disciplina di riferimento Art. 22 - Definizioni Art. 23 - Ambito di applicazione Art. 24 - Competenze PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 25 - Allacciamenti preesistenti Art. 26 - Sanzioni amministrative Art. 27 - Richiamo ad altre norme Art. 28 - Entrata in vigore

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina il servizio comunale di fognatura diretto alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi gli stabilimenti industriali. Art. 2 - Definizione di fognatura 1. La fognatura è costituita dal complesso delle opere di canalizzazione, per raccogliere convogliare le acque di scarico nere. Art. 3 - Predisposizione delle opere per allacciamenti 1. In tutti i casi di ampliamento o rifacimento della fognatura e delle canalizzazioni stradali, il Comune predispone tutte le opere ritenute necessarie per preparare sia le diramazioni dei condotti fino agli allacciamenti privati, sia i raccordi necessari. In tale eventualità, i proprietari dovranno fornire le indicazioni richieste relative agli scarichi esistenti all'interno dei loro fabbricati. 2. In mancanza di tali indicazioni, il Comune provvederà alle opere secondo i programmi predisposti. Art. 4 - Manutenzione e pulizia delle condotte comunali 1. La manutenzione, pulizia, riparazione e rifacimento delle condotte comunali (condotte principali e pozzetti) è competenza del Comune. 2. Qualora risultasse che tali condotte e pozzetti sono ingorgati o danneggiati da materiali immessi in violazione dei divieti stabiliti nel presente regolamento, o per altre cause imputabili agli utenti, le spese di sopralluogo o di riparazione saranno a carico dei responsabili. Art. 5 - Manutenzione e pulizia delle tubazioni private 1. Ai lavori di manutenzione, pulizia, riparazione e rifacimento delle tubazioni private, sia all'interno che all'esterno degli edifici, compreso il tratto ricadente sul suolo comunale e fino a pozzetto (o punto di allaccio), è sempre tenuto il proprietario dello stabile o i proprietari in solido fra loro,che li effettueranno a loro cura e spese. 2. In caso di interventi da effettuare sul suolo comunale, dovrà essere presentata istanza al fine di ottenere l'autorizzazione dal Comune per l'esecuzione dei lavori. 3. Trattandosi di riparazioni d'urgenza, la domanda potrà essere fatta anche verbalmente al competente organo comunale che impartirà le disposizioni del caso. L'interessato farà seguire poi regolare domanda formale di autorizzazione. PARTE SECONDA - ALLACCIAMENTO E GESTIONE Art. 6 - Smaltimento delle acque di scarico 1. È fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere allo smaltimento delle acque di scarico bianche e nere secondo le norme del presente regolamento. 2. Si considerano acque meteoriche (bianche) quelle di pioggia provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi area scoperta nonché quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile, drenaggi, sorgenti etc.

3. Si considerano acque di rifiuto (nere) le acque di scarico provenienti da insediamenti civili (acquai, lavabi, bagni, lavatoi, lavatrici, latrine, servizi igienici e di cucina etc.) e da insediamenti- produttivi (acque di processo, di lavaggio etc}. Art. 7 - Immissioni nella fognatura pubblica 1. Tutte le acque nere di scarico debbono essere convogliate mediante tubazioni nelle apposite condotte della rete pubblica di fognatura. 2. L'allacciamento alla rete di fognatura è obbligatorio: a) per edifici il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, sia minore di 1.000 mc., fino a distanza di 50 m. dal collettore pubblico; b) per gli edifici il cui volume complessivo sia compreso tra 1.000 e 2.000 mc., fino a distanza di 100 m. dal collettore pubblico; c) per gli edifici il cui volume complessivo sia compreso tra 2.000 e 3.000 mc.,fino a distanza di 150 m. dal collettore pubblico; d) per i condomini o complessi di edifici contigui o non contigui il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, superi i 3.000 mc. fino a distanza di 200 m. dai predetti collettori; e) per le attrezzature alberghiere e turistiche, i campeggi, gli ospedali, le case di cura e altri complessi.analoghi situati - a distanza anche superiore a quella di cui alla lettera d). 3. Tutte le nuove costruzioni dovranno allacciarsi direttamente ai pozzetti comunali con una condotta autonoma secondo le modalità previste al comma precedente, salvo deroga da parte del competente organo comunale per comprovate ragioni tecniche. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo le distanze si misurano in linea orizzontale dall'asse del collettore comunale fino al punto più vicino del fabbricato, compresi eventuali sporti ed aggetti. 5. Per gli edifici non obbligati all'allacciamento alla pubblica fognatura valgono le prescrizioni contenute nelle vigenti disposizioni di Legge in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Art. 8 - Scarichi vietati 1. È vietato immettere nella fognatura pubblica liquidi aggressivi o rifiuti ingombranti o sostanze nocive e pericolose che possono danneggiare i manufatti o provocarne la loro ostruzione. Nei confronti dell'amministrazione comunale è comunque responsabile il proprietario dell'edificio da cui provengono gli scarichi nuovi, il quale è tenuto al rimborso delle spese di riparazione e/o di pulizia. 2. E' vietato immettere nella fognatura pubblica le acque bianche, qualsiasi sia la loro provenienza. Art. 9 - Scarichi da insediamenti produttivi 1. Gli scarichi da insediamenti produttivi sono regolamentati dal Testo Unico in materia di tutela dell'ambiente, D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 e dalla Legge Regionale 3 Ottobre 1997 n. 10, e loro ss. mm. e ii. Art. 10 - Scarichi a livello inferiore della strada 1. L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'allacciamento di scarichi a livello inferiore della strada con i necessari accorgimenti (sollevamento). 2. Essa rimane comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare allo stabile od a terzi per effetto di rigurgiti dalle condotte comunali o di mancato funzionamento delle apparecchiature.

Art. 11 - Avviso di entrata in esercizio della fognatura 1. Il Comune con avviso pubblico informa dell'entrata in esercizio della rete fognaria o di nuovi tronchi della stessa ed invita tutti i proprietari, obbligati ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, a presentare domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale entro un congruo termine di tempo. 2. In caso di inadempimento, il competente organo del Comune provvede ad emettere un'ordinanza coattiva per ogni singolo proprietario, ingiungendo l'esecuzione dell'allacciamento entro un termine di tempo che potrà variare in funzione della situazione contingente, ma che non potrà mai superare i 60 giorni: in caso di inottemperanza, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali in presenza di reato, saranno applicare le sanzioni previste dalle vigenti leggi o regolamenti. Art. 12 - Procedura per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento 1. Per ottenere la necessaria autorizzazione all'allacciamento alla fognatura comunale ogni proprietario di immobile deve fare domanda su carta semplice indirizzata al Comune. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni: a) cognome, nome e indirizzo del proprietario; b) designazione della via o piazza verso la quale si affaccia il fabbricato e verso la quale deve essere fatto l'allacciamento c) numero civico e particella edificiale del fabbricato da allacciare o, se il fabbricato è di nuova costruzione, numero della p.f. sulla quale sorge l'immobile. 2. Il competente organo comunale si riserva di richiedere la produzione di ulteriori elaborati, qualora ritenuto necessario. 3. Nella domanda di allacciamento alla pubblica fognatura, l'interessato dichiara di conoscere tutte le norme contenute nel presente regolamento, impegnandosi a rispettarle e ad assumersi gli oneri da esse derivanti. Art. 13 - Rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento 1. Per gli interventi sul suolo comunale dovrà essere chiesta preventiva autorizzazione al Comune e fornite idonee garanzie, secondo le modalità fissate dall'amministrazione, circa il ripristino allo stato precedente del suolo, compreso anche l'eventuale rifacimento del manto stradale. 2. Il competente organo comunale rilascia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, l'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura pubblica (tale termine potrà essere interrotto, una volta sola, per chiarimenti o integrazione della pratica), dopo verifica in merito all'idoneità della soluzione prospettata. 3. Nel caso di eventuali modifiche e prescrizioni, il titolare dell'autorizzazione, in sede esecutiva, dovrà scrupolosamente attenersi ad esse. 4. I richiedenti non possono per alcun motivo effettuare allacciamenti diversi da quelli descritti nella domanda e per i quali risultano autorizzati. 5. Nel caso di modifiche o ampliamenti dell'impianto deve essere richiesta un'ulteriore autorizzazione. Art. 14 - Modalità degli allacciamenti 1. Ogni singolo edificio di norma deve essere allacciato alla fognatura pubblica mediante una tubazione per le acque nere salvo che per ragioni tecniche, da valutare di volta in volta da parte del competente organo comunale, si rendano necessari allacciamenti plurimi. 2. Le immissioni nella rete pubblica debbono essere eseguite nel pozzetto esistente, con tubazione che si immette a "braga aperta" o a "V", per evitare depositi e per assecondare il flusso dei liquidi fognari.

3. Le tubazioni devono essere di materiali idonei e con diametro sempre inferiore a quello del collettore comunale, comunque sempre con un diametro minimo di cm. 12,50. 4. Tutti gli allacciamenti alla pubblica fognatura dovranno essere eseguiti a pozzetto comunale 5. Prima dell'innesto dell'allacciamento privato nel pozzetto comunale e dal limite interno della proprietà privata, si dovrà realizzare un pozzetto facilmente ispezionabile con relativo chiusino contenente i pezzi speciali costituenti il sifone per il controllo e la garanzia di corretto funzionamento delle reti. 6. Le opere di allacciamento privato saranno realizzate a totali cure e spese del proprietario dello stabile. Art. 15 - Canone di utenza 1. A seguito dell'allacciamento alla rete pubblica di fognatura, ciascun proprietario è tenuto al pagamento di un canone annuo quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto. Il canone di utenza è stabilito in base ad apposita tariffa che verrà determinata dall'amministrazione comunale con le modalità previste dalla vigente normativa. Art. 16 - Scarichi dei nuovi insediamenti civili 1. Gli scarichi dei nuovi insediamenti civili devono di norma essere recapitati in pubblica fognatura secondo le disposizioni stabilite dal piano provinciale di risanamento delle acque e dal presente regolamento. Qualora per ragioni tecniche, da valutarsi in sede di rilascio di autorizzazione allo scarico, non possano esservi allacciati, i predetti scarichi sono soggetti alle norme contenute Nel Testo Unico delle Leggi in materia di tutela dell'ambiente, D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152, e dalla Legge Regionale 3 Ottobre 1997 n. 10, e loro ss. mm. e ii. 2. Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura e l'allacciamento divenisse possibile, rimane l'obbligo di provvedere in tale senso in modo diretto, con eliminazione della fossa a completa tenuta e dell'eventuale impianto di trattamento biologico. 3. Nel momento in cui la fognatura comunale fosse integrata con un impianto per il trattamento degli scarichi civili, tutte le fosse biologiche private degli edifici che si allacciano o che sono allacciati alla rete comunale, dovranno essere riempite di materiale arido e quindi eliminate nella loro funzione in quanto darebbero luogo a fenomeni di settizzazione delle acque reflue pregiudicando il corretto funzionamento dell'impianto stesso. Art. 17 - Acque meteoriche 1. I canali di gronda e i pluviali delle case e le condutture che raccolgono le acque meteoriche dei tetti, NON POSSONO allacciati direttamente, alla fognatura 2. È vietato introdurre in detti pluviali altro scarico che non sia acqua di pioggia. 3. E' oltremodo VIETATO scaricare nella fognatura le acque meteoriche provenienti da fossi, canali e cunette presenti su strade e terreni di qualsiasi natura. 4. Lo scarico delle acque meteoriche, dovrà essere convogliato, a cura e spese del proprietario dell'immobile, prioritariamente in fossi, canali, corsi d'acqua esistenti; in mancanza, previa autorizzazione comunale, potranno scaricare nelle cunette e/o nei pozzetti delle acqua meteoriche esistenti sulle strade e sulle piazze; spetta agli stessi proprietari il ripristino e la manutenzione dei su citati fossi, canali e condotte adduttrici ai corsi d'acqua

5. I pozzetti di raccolta delle acque provenienti da cortili e altri luoghi accessibili, che scaricano su suolo pubblico, dovranno essere muniti di sifone per trattenere le materie sabbiose e decantabili, che non devono essere portate su suolo pubblico. Art. 18 - Visita di accertamento 1. Terminati i lavori per i quali è stato concesso il permesso, il proprietario dovrà fare richiesta della visita di accertamento. 2. Alla visita dovrà presenziare il proprietario, od il suo tecnico, col personale operaio necessario, i quali dovranno presentarsi con tutto quanto occorre per la verifica a richiesta dell'amministrazione comunale. 3. La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione dei lavori, in conformità al progetto approvato e/o al presente Regolamento, nonché alla presunzione di un buon funzionamento, senza che ciò possa costituire un collaudo ed addossare al Comune alcuna responsabilità. 4. Per gli stabili di nuova costruzione la canalizzazione intera deve essere ultimata e accertata nel suo funzionamento all'atto della concessione del permesso di abitabilità. Art. 19 - Ispezione degli impianti 1. Il Comune ha la facoltà di far ispezionare in qualunque momento il sifone intercettatore e la bocca di ispezione esistente nei singoli fabbricati. Inoltre è riconosciuto esclusivamente agli incaricati del Comune il diritto di ispezionare il ramo della fognatura insistente sul suolo pubblico. Art. 20 - Sospensione del servizio 1. Qualora si verificasse, per qualsiasi causa, qualche inconveniente nelle condotte comunali che richiedesse temporanee sospensioni di immissioni private, od altri provvedimenti, il Comune provvederà tempestivamente alle necessarie riparazioni, ma in ogni caso non potrà mai essere tenuto, per alcun motivo, al risarcimento dei danni. PARTE TERZA - ZONE SPROVVISTE DI RETE FOGNANTE Art. 21 - "Oggetto e disciplina di riferimento" 1. Il seguente titolo ha lo scopo di recepire la normativa vigente sugli scarichi che non recapitano in pubblica fognatura, al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee. 2. II presente regolamento fa riferimento alle disposizioni normative in vigore per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate non in pubblica fognatura, in particolare: - Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. - Decreto Legislativo n. 36 del13 gennaio 2003 ss..mm. e ii. - Legge Regionale n. 10 del 3 ottobre 1997. Art. 22 - "Definizioni" 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da

attività domestiche, così come previsto dall'articolo 74, comma 1 lettera g) del O.Lgs. 152/2006; b) Acque reflue assimilate alle domestiche: salvo quanto previsto dall'articolo 112 del O.Lgs. 152/2006 le acque: - provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; - provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali, e che dispongano di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'allegato 5 alla parte terza del O.Lgs. 152/2006; - provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; - provenienti da impianti di acquicoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo; - aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale; c) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti non connessi con le attività esercitate nello stabilimento; d) abitante equivalente (AE): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (S005) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno. E' da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno; e) scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione; f) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico; g) acque meteoriche di prima pioggia AMPP := acque corrispondenti, per ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in 15 minuti. I coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0.3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate. Si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore; h) acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) := acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non

vengono svolte attività che possono oggettivamente comportere il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali. i) deposito temporaneo = il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, secondo le prescrizioni dettate dall'articolo 183 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/2006. j) rifiuti liquidi := qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi, cosi come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettera g) del D.Lgs. 152/2006. Art. 23 - "Ambito di applicazione" 1. Sono soggetti al presente disciplinare: a) tutti gli scarichi di acque domestiche, che, per impossibilità tecnica oggettiva, non recapitano in pubblica fognatura, ma scaricano direttamente su suolo o in acque superficiali (corsi d'acqua o altri corpi idrici non significativi); b) tutti gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche, di cui all'allegato D.Lgs 152/2006 che rispettino le condizioni vincolanti in esso riportato. 2. Nei casi di scarichi di insediamenti produttivi che non rispettino le condizioni vincolanti di cui all'allegato 1 della L.R. 10/97, l'assimilazione delle acque reflue alle domestiche non è consentita, quindi trattasi di scarichi reflui industriali e l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è la Provincia. 3. Nei casi di insediamenti produttivi, che non rientrano nelle condizioni di assimilabilità (Legge Regionale n. 10/97), per i quali vi sia il rischio che le acque meteoriche di prima pioggia in relazione alle attività svolte portino al dilavamento di sostanze pericolose, sono da considerarsi scarichi industriali e l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è la Provincia. 4. Ai sensi della Legge Regionale n. 10/97, il Comune autorizza lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia opportunamente trattate, derivanti da quegli insediamenti o stabilimenti che svolgono attività che comportino oggettivo rischio di trascinamento nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; tale scarico potrà essere autorizzato esclusivamente in fossi, canali e corsi d'acqua esistenti, rimanendo vietato lo scarico nella rete fognaria o su spazi pubblici. 5. Ai sensi della Legge Regionale n. 10/97, le acque meteoriche di prima pioggia sono assimilabili alle acque meteoriche dilavanti non contaminate quando derivano da tetti o tettoie di edifici, o di altre strutture permanenti o temporanee, di insediamenti o stabilimenti o da altre superfici impermeabili che comunque non svolgano attività pregiudizievoli per l'ambiente. Art. 24 - "Competenze" 1. La Provincia rilascia le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche e di acque reflue ad esse assimilate, non allacciate alla pubblica fognatura, come disciplinato dall'articolo 3 della Legge Regionale n. 10 del 3 ottobre 1997 e ss. mm. e ii. PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 25 - Allacciamenti preesistenti

1. Qualora gli allacciamenti esistenti non fossero conformi alle disposizioni del presente Regolamento, i relativi lavori di regolarizzazione dovranno essere eseguiti in accordo con il Comune e nei tempi prestabiliti di volta in volta dallo stesso. Art. 26 - Sanzioni amministrative 1. Le violazioni delle norme del presente regolamento, indipendentemente di eventuali comunicazioni all'autorità Giudiziaria, sono punite con una sanzione amministrativa da 516 ad 5.164 (così come previsto dal Regolamento Comunale "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti o ordinanze comunali", art. 2, comma 2) Art. 27 - Richiamo ad altre norme 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa richiamo alle disposizioni di Legge vigenti, con particolare riferimento al Testo Unico delle Leggi in materia di tutela dell'ambiente,d.lgs 3 Aprile 2006 n. 152, e dalla Legge Regionale 3 Ottobre 1997 n. 10, e loro ss. mm. e ii. Art. 28 - Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.