Ordinanza concernente la viticoltura e l importazione di vino



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Transcript:

Ordinanza concernente la viticoltura e l importazione di vino (Ordinanza sul vino) Modifica del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2007 1 sul vino è modificata come segue: Sostituzione di un espressione In tutta l ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAG». Art. 2 cpv. 2, parte introduttiva 2 I nuovi impianti per la produzione di vino sono autorizzati soltanto su terreni dei quali è provata l idoneità alla viticoltura. Al riguardo occorre in particolare considerare: Sezione 2 (art. 8 18) Abrogata Art. 26 Elaborazione e condizionamento Le uve e i mosti destinati all elaborazione, come pure i vini classificati in funzione delle diverse designazioni e denominazioni devono essere raccolti, elaborati e depositati separatamente. Lo stesso dicasi se un impresa vinifica per conto di un produttore di uva e i prodotti sono messi in commercio con il nome di tale produttore, associati a un termine che lascia intendere che i prodotti provengono dai suoi vigneti. Art. 33 cpv. 2 2 Per commercio di vini s intende l acquisto e la vendita di succo d uva, di mosti, di prodotti contenenti vino e di vini, effettuati a titolo professionale, come pure il trattamento e l immagazzinamento di questi prodotti in vista della loro distribuzione o commercializzazione. 1 RS 916.140 2013-0225 3965

Art. 34 cpv. 1 e 3 lett. e 1 Ogni impresa che intende esercitare il commercio di vino dev essere iscritta al registro di commercio e deve annunciarsi all organo di controllo prima dell inizio della sua attività. Una copia autenticata dell iscrizione al registro è allegata all annuncio. I produttori di cui all articolo 36 capoverso 2 non sono sottoposti all obbligo di iscriversi al registro di commercio. 3 La contabilità è completata da pezze giustificative usuali. L insieme degli elementi deve permettere di determinare in ogni momento: e. il nome del proprietario del vino se l impresa vinifica per altri produttori di uva. Art. 39 cpv. 1, 1 bis e 1 ter 1 Le imprese che in Svizzera acquistano e rivendono solo prodotti in bottiglia muniti di un etichetta riportante la ragione sociale di un impresa assoggettata all organo di controllo e di un sistema di chiusura non riutilizzabile, che non praticano né l importazione né l esportazione e il cui volume annuale non supera 1000 hl non sottostanno al controllo. Esse tengono ciononostante una contabilità di cantina secondo l articolo 34 capoverso 2. In caso di sospetto fondato d infrazione, la loro attività può essere controllata in ogni momento. 1bis Le imprese che producono esclusivamente per il proprio fabbisogno privato, che non sono dedite né alla distribuzione né alla commercializzazione e la cui produzione totale non supera 500 litri non sottostanno al controllo. 1ter Le imprese che importano solo prodotti in bottiglia muniti di un etichetta e di un sistema di chiusura non riutilizzabile o che li acquistano in Svizzera e li distribuiscono o rivendono soltanto a terzi per il loro fabbisogno privato possono essere incaricate di tenere una contabilità di cantina semplificata. Le disposizioni di tale contabilità semplificata sono emanate d intesa con l UFAG. Art. 40 cpv. 5 5 Le autorità cantonali incaricate dell esecuzione notificano su domanda all UFAG i provvedimenti presi in seguito alle infrazioni comunicate dagli organi di controllo. II 1 L allegato 4 è abrogato. 2 L allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa. 3966

III La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2014. 23 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 3967

Termini vinicoli specifici Allegato 1 (art. 19 cpv. 1) Diciture Flétri, flétri sur souche Gletscherwein/ Vin des Glaciers Œil-de-Perdrix Passerillé/Strohwein/ Sforzato Pressé doux/süssdruck Primeur/Novello/ Vin nouveau Reserve/Réserve/ Riserva/Reserva Spätlese/ Vendange tardive/ Vendemmia tardiva Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut Definizioni Vino dolce a denominazione di origine controllata ottenuto da uve appassite sulla pianta, di tenore pari almeno a 13 % di volume di alcol potenziale, non arricchito con alcol, zucchero o succo d uva concentrato, contenente ancora dello zucchero residuo dopo la fermentazione normale. L arricchimento e la concentrazione sono vietati. Le denominazioni mezzo appassito, semiappassito, ecc. sono vietate. Vino del Cantone Vallese a denominazione di origine controllata definita dalla legislazione cantonale. Vino rosato a denominazione di origine controllata ottenuto da uve del vitigno Pinot nero. Può essere tagliato esclusivamente con Pinot grigio o Pinot bianco nella misura massima del 10 per cento. Vino a denominazione di origine controllata elaborato a partire da uve bianche o rosse essiccate su paglia, graticci, in cassette o applicando altri metodi appropriati. L arricchimento e la concentrazione sono vietati. Vino rosato elaborato a partire da uve rosse pressate prima o durante la fase iniziale della fermentazione. Vino vinificato e imbottigliato prima della fine dell anno di vendemmia. Vino a denominazione di origine controllata in base alla legislazione cantonale messo in commercio dopo un periodo d invecchiamento di almeno 18 mesi per i vini rossi e 12 mesi per i vini bianchi a partire dal 1 ottobre dell anno di vendemmia. Vino a denominazione di origine controllata ottenuto da uve raccolte secondo i criteri definiti nella legislazione cantonale. In tenore naturale di zucchero deve essere superiore alla media annuale. Vino affinato sulle fecce almeno per un inverno. 3968

Per mantenere il parallelismo d impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota. 3969

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