Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 PARTE SPECIALE- SALUTE E SICUREZZA



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Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 PARTE SPECIALE- SALUTE E SICUREZZA Adozione con delibera Consiglio di Amministrazione del 15 Aprile 2009

INDICE INDICE... 2 1. Funzione della Parte Speciale relativa ai reati in materia di salute e sicurezza... 3 2. Reati in materia di salute e sicurezza... 3 3. Aree sensibili... 6 4. Principi generali di comportamento... 6 5. Il sistema dei controlli... 7 6. I controlli dell Organismo di Vigilanza... 14

1. Funzione della Parte Speciale relativa ai reati in materia di salute e sicurezza La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello e in particolare le figure previste dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dovranno seguire al fine di prevenire, nell ambito delle specifiche attività svolte e considerate a rischio, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali. Nella parte speciale sono richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l attuazione delle vigenti disposizioni in materia ripresi anche dalle Linee Guida elaborate dalle principali Associazioni di categoria. Verranno quindi indicati: le aree aziendali definite sensibili ovvero a rischio di reato; i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali sono state adottate le procedure aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello; i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano. 2. Reati in materia di salute e sicurezza Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del Decreto, citiamo qui di seguito i reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla Società è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa Società previsti dall art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell igiene e della salute sul lavoro) del d.lgs. 231/2001. In data 1 aprile 2008 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L art. 30 del d.lgs. 81/2008 ha sostituito l art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 modificando l impianto delle sanzioni pecuniarie e interdittive a carico degli enti per graduarle in base alla gravità degli incidenti. L articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del Decreto è sostituito dal seguente:

1. In relazione al delitto di cui all articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono: l interdizione dall esercizio dell attività; la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi Sempre in tema di sanzioni interdittive, occorre poi riferirsi alle disposizioni (generali) di cui agli artt. 13 e 16 d.lgs. 231/2001. In particolare un peso determinante acquista la condizione posta dall art. 13, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001, ossia la possibilità di applicare le sanzioni interdittive quando l ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all altrui direzione quando in questo caso la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative. Pertanto, il criterio di attribuzione della responsabilità rimane ancorato ai presupposti rappresentati dall'interesse o vantaggio in capo alla società, nonché alla commissione del reato da parte di uno dei soggetti che si trovino, con la stessa, in una delle posizioni indicate nell'art. 5 del d.lgs. 231/01 (soggetti apicali e persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali). E opportuno ricordare che, ai sensi dell art. 43 del codice penale, è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto non è voluto dall'agente e si verifica a

causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Il d.lgs. 81/2008, all art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Secondo l art. 30 del d.lgs.81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; alle attività di sorveglianza sanitaria; alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; all acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; alle periodiche verifiche dell applicazione e dell efficacia delle procedure adottate. Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere: idonei sistemi di registrazione dell avvenuta effettuazione delle suddette attività; un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso; un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività Inoltre il 5 comma del medesimo art. 30 dispone che: In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Omicidio colposo (art. 589 c.p.) La fattispecie in esame si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d ufficio. Ai sensi dell art. 583 c.p., la lesione personale è: - grave: 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; - gravissima se dal fatto deriva: 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2. la perdita di un senso; 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 3. Aree sensibili Le aree di attività a rischio sono le seguenti: Pianificazione Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse. Attuazione e funzionamento attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze. Controllo e azioni correttive attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici: Riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell azienda. 4. Principi generali di comportamento

In linea generale, tutti i Destinatari dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti: procedure interne; procure e deleghe; ogni altro documento che regoli attività rientranti nell ambito di applicazione del Decreto. In via generale, a tali soggetti è richiesto di: - non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del d.lgs. 231/2001); - non violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale. La Società assicura la creazione e la gestione di ambienti e luoghi di lavoro adeguati dal punto di vista della salute e della sicurezza dei dipendenti. In particolare, i principi e i criteri fondamentali in base al quale vengono assunte le decisioni, in materia di salute e sicurezza, sono: evitare i rischi valutare i rischi che non possono essere evitati; combattere i rischi alla fonte; adeguare il lavoro all uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute; tener conto del grado di evoluzione della tecnica; sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso; programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali l influenza dei fattori dell ambiente di lavoro; dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; impartire adeguate istruzioni ai lavoratori. 5. Il sistema dei controlli Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati per specifiche aree sensibili. Pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro

I protocolli specifici devono prevedere: Politica ed Obiettivi: esistenza di un documento formalizzato di Politica che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che l azienda stabilisce di raggiungere e che: - sia formalmente approvato dall Alta direzione aziendale; - contenga almeno l impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti; - sia adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate; - sia periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano mantenuti rilevanti rispetto ai rischi presenti nell organizzazione ed appropriati (ad es. ai nuovi regolamenti e leggi). Piani Annuali e Pluriennuali: esistenza di un piano degli Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dagli organi societari delegati: - che contenga una chiara individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento); - che sia supportato da adeguate procedure di gestione degli impegni di spesa; - che sia adeguatamente comunicato all organizzazione in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione. Prescrizioni legali e altre: esistenza di una normativa aziendale che: - individui il soggetto responsabile dell'aggiornamento riguardo alla legislazione rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza; - definisca criteri e modalità da adottarsi per la comunicazione degli aggiornamenti alle area aziendali interessate. Attuazione e funzionamento attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze I protocolli specifici devono prevedere: Norme e documentazione del sistema: esistenza di normative aziendali che disciplinino ruoli, responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza (es. Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali. In particolare le suddette normative riportano anche le modalità di gestione ed archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di archiviazione/protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità /verificabilità).

Organizzazione e Responsabilità DDL: esistenza di disposizioni organizzative per la individuazione della figura datoriale che tengano conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva. Organizzazione e Responsabilità RSPP/ASPP/Medico Competente/Incaricati Emergenze: Esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli Addetti del SPP, del Medico Competente e degli Incaricati delle Emergenze che: definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge in materia; prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia; prevedano lo svolgimento dell assessment sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli; prevedano la tracciabilità della formale accettazione dell incarico. Organizzazione e Responsabilità - sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: ove previsto dalla normativa vigente, esistenza di norme aziendali che: - disciplinino le modalità di individuazione ed assegnazione dell incarico di Coordinatore in materia di salute e sicurezza per la progettazione dell opera e di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell opera, tenendo conto dei requisiti professionali previsti dalle norme di legge; - prevedano la tracciabilità dell assessment dei requisiti e dell accettazione dell incarico da parte dei Coordinatori. Sistema di deleghe di funzioni: esistenza di un sistema di deleghe di funzioni predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale: a) effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato; b) idoneità tecnico professionale del delegato; c) vigilanza sull attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza; d) certezza, specificità e consapevolezza. Individuazione e valutazione dei rischi Ruoli e responsabilità: esistenza di una normativa aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali. In particolare tale norma: - identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l identificazione dei pericoli, l identificazione del rischio ed il controllo del rischio; - identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); - identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio; - prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;

- prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all interno dell azienda; - prevede l individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori; - prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti; - prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti. Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): esistenza del documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite e che contenga almeno: - il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati; - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione; - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Controllo operativo affidamento compiti e mansioni: esistenza di una norma aziendale che individui i criteri e le modalità definite per l affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte DDL. In particolare tale norma: - definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, e a quanto emerso dai risultati degli accertamenti sanitari eseguiti; - definisce la misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori; - prevede la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo (es. definizione di check-list mirate quali elenchi dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza). Controllo operativo Dispositivi di protezione individuale (DPI): esistenza di una norma aziendale per la gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuali. In particolare tale norma: - definisce modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buon stato di conservazione ed efficienza dei DPI; - prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica la funzionalità dei DPI (es. check list mirate quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare, condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione). Gestione delle emergenze - esistenza di una norma aziendale per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull ambiente esterno. In particolare tale norma prevede: l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza; indicazioni sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;

le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso; l individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno; indicazioni sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza. Gestione del rischio incendio - esistenza di una norma aziendale che definisca le misure necessarie per la prevenzione incendi. In particolare tale norma contiene: - il monitoraggio delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del CPI; - indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio; - indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro incendio. Consultazione e comunicazione esistenza di un calendario che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all interno dell organizzazione. Consultazione e comunicazione: esistenza di una norma aziendale che disciplini la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza. In particolare tale norma disciplina: - l'informativa periodica del datore di lavoro verso i lavoratori; - l'informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva. Formazione, sensibilizzazione e competenze: esistenza di una norma aziendale che regolamenti il processo di formazione. In particolare tale norma: - definisce modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore su: rischi dell impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli del RSPP e del medico competenete, laddove applicabile istruzioni d uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; - definisce i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose); - con riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza definisce l identificazione dell'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso); - definisce i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un Piano di Formazione su base annuale).

Rapporti con fornitori e contrattisti informazione e coordinamento: esistenza di una norma aziendale che definisca: - modalità e contenuti dell informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l insieme delle norme e prescrizioni che un impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti; - ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell esecuzione di un opera. Rapporti con fornitori e contrattisti - qualifica: esistenza di una norma aziendale che definisca modalità di qualifica dei fornitori. In particolare tale norma tiene conto: - dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori prevista dalla normativa; - della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza. Rapporti con fornitori e contrattisti clausole contrattuali: esistenza di una norma aziendale che definisca modalità di inserimento clausole contrattuali standard riguardanti i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto. Gestione degli asset: esistenza di norme aziendali che disciplinano le attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali affinchè ne sia sempre garantita l integrità ed adeguatezza. In particolare tali norme prevedono: - periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili; - la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato ed idoneo. Controllo e azioni correttive attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici I protocolli specifici devono prevedere: Misura e monitoraggio delle prestazioni infortuni: esistenza di una norma aziendale che indichi: - ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione, investigazione interna degli infortuni; - ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei mancati incidenti ; - modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Misura e monitoraggio delle prestazioni altri dati (diversi da infortuni e incidenti): esistenza di norme aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l uso di indicatori) per: - i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria; - i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati, apparecchiature laser; macchine); - i dati riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati in azienda (schede di sicurezza). Misura e monitoraggio delle prestazioni cause/controversie: esistenza di norme aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie/contenzioso pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni. Audit: esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. In particolare tale norma definisce: - la tempistica per la programmazione delle attività (Piano di Audit formalizzato); - le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell indipendenza dell auditor rispetto all attività che deve essere auditata; - le modalità di registrazione degli audit; - le modalità di individuazione e applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescizioni applicabili; - le modalità di verifica dell attuazione e dell efficacia delle suddette azioni correttive; - le modalità di comunicazione dei risultati dell audit all Alta Direzione aziendale. Reporting: esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'organismo di Vigilanza e l'alta Direzione. Riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell azienda I protocolli specifici devono prevedere: Conduzione del processo di riesame: esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall Alta Direzione aziendale in relazione all efficacia e all efficienza del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda. Tale norma prevede la tracciabilità dello svolgimento delle seguenti attività: - l analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;

- l analisi dei risultati degli Audit; - l analisi dei risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione della salute e sicurezza (infortuni, altri dati); - lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente Riesame; - l individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda. 6. I controlli dell Organismo di Vigilanza Fermo restando il potere discrezionale dell Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, lo stesso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse alle aree sensibili relative ai reati in materia di salute e sicurezza diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza del sistema delle deleghe, regolare effettuazione del reporting verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere. A tal fine, si ribadisce che all Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Di detti controlli l Organismo di Vigilanza riferisce al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.