Con effetto sicuramente alterante sull esito della gara e mai premiante per la migliore offerta tecnica



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QUESITI GARA RIFIUTI Quesito 1 Valutazione offerta economica Nell analizzare la formula applicata per la valutazione dell offerta economica scelta dalla stazione appaltante, considerati i 60 punti a disposizione ed il calcolo effettuato sul ribasso e non sul valore assoluto dell offerta, sembrerebbe che la procedura di affidamento sia distorta facendo degenerare la gara a gara assegnata al prezzo più basso. Di fatto un offerta tecnicamente molto valida con sconto minimale non risulterebbe mai essere competitiva rispetto ad un scarsa tecnicamente ma con sconto rilevante: ES 1: Ditta A: sconto 1% Punti ditta A 6 Ditta B: sconto 10% Punti ditta B 60 Ma anche nel caso di sconti minimi ES 2: Ditta A: sconto 0,5% Punti ditta A 15 Ditta B: sconto 2% Punti ditta B 60 Con effetto sicuramente alterante sull esito della gara e mai premiante per la migliore offerta tecnica Risposta 1 Valutazione offerta economica Si tratta di una questione più volte affrontata ma che ha trovato da tempo un punto fermo. Il quesito parte da un presupposto errato, cioè che un offerta tecnicamente molto valida con sconto minimale non risulterebbe mai essere competitiva rispetto ad un scarsa tecnicamente ma con sconto rilevante e di un effetto alterante sull esito della gara e mai premiante per la migliore offerta tecnica. L osservante non tiene conto che l individuazione dei criteri e dei pesi attribuiti, risponde all esigenza di consentire di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione aggiudicatrice. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta (46. considerando della direttiva 2004/18). In altri termini, trattandosi di una prestazione i cui contenuti sono definiti dal Capitolato d oneri in modo molto incisivo, tale da lasciare margini di manovra molto limitati per l offerta tecnica dei concorrenti (ovvero per i miglioramenti delle condizioni base previste dal Capitolato), si è voluto premiare maggiormente l elemento prezzo (sul quale i margini di manovra, al ribasso, sono maggiormente probabili). Tanto che la prevalenza dell elemento prezzo (premiato con 60 punti su 100) rispetto agli elementi tecnici (la cui somma arriva ad un massimo di 40 su 100) è stata prevista per tale motivo. Sia l offerta tecnica che l offerta economica hanno la stessa dignità e, ove non ci si possano aspettare offerte tecniche eccezionali (come nel caso di specie), la prevalenza del prezzo appare naturale. Ne consegue che sia la prima che la seconda affermazione non hanno pregio; l effetto che risulta dall applicazione delle previsioni del bando non sarà affatto la alterazione dell esito della gara, ma esattamente la direzione dell esito della gara che si intendeva perseguire con i criteri e i pesi così determinati. Venendo al merito della questione, essa verte sull alternativa tra l utilizzo del ribasso offerto e l utilizzo del prezzo offerto in assoluto. L attribuzione del punteggio al ribasso offerto e non al prezzo più basso offerto in cifra assoluta è stata più volte confermata dall Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (da ultimo determinazione 24 novembre 2011, n. 7, punto 5.3.3; Quaderno Il criterio di aggiudicazione dell offerta economicamente più vantaggiosa, dicembre 2011, paragrafo 5.5; determinazione 20 maggio 2009, n. 4). Premesso che nessun sistema è perfetto, occorre tenere presente che il punteggio massimo all elemento economico (nel caso 60) deve essere sempre conseguibile e ciò condiziona la formula di determinazione del coefficiente per l attribuzione del punteggio per l offerta economica che deve consentire di poter

conseguire comunque tale punteggio massimo. Ciò non si verifica con formule diverse da quelle del Regolamento che tengano conto del ribasso e non del prezzo assoluto. Se si tenesse conto del valore assoluto del prezzo, la formula dell allegato P al d.p.r. n. 207 del 2010, (che prevede l attribuzione direttamente proporzionale) e dove R è l offerta e R(max) l offerta migliore, non porterebbe mai (si ripete mai ) all attribuzione del punteggio intero al predetto elemento prezzo. Proviamo con alcuni esempi: fatto 1.000.000 la base di gara, ipotizziamo 4 offerte: A - 990.000 con ribasso dell 1% B - 900.000 con ribasso del 10% C - 800.000 con ribasso del 20% D - 700.000 con ribasso del 30%. A tali offerte, con l applicazione della formula ex allegato P al regolamento, come da bando, secondo l interpolazione lineare Coefficiente = R(iesimo) / R(max), otterremmo: A - 1/30 = 0,033 x 60 punti = 2 B - 10/30 = 0,333 x 60 punti = 20 C - 20/30 = 0,667 x 60 punti = 40 D - 30/30 = 1,000 x 60 punti = 60 Fermo restando che la formula del regolamento non si presta ad interpretazioni diverse, con l uso del prezzo assoluto invece dovremmo capovolgere la formula in Coefficiente = R(max) / R(iesimo) e otterremmo: A - 700.000/990.000 = 0,71 x 60 punti = 42,42 B - 700.000/900.000 = 0,71 x 60 punti = 46,46 C - 700.000/800.000 = 0,71 x 60 punti = 52,50 D - 700.000/700.000 = 0,71 x 60 punti = 60,00 con l effetto, questo sì distorsivo, di distribuire solo meno di 18 punti su 60 all elemento prezzo (la differenza tra il punteggio minimo e il punteggio massimo) con l effetto del cosiddetto arbitrario o illegittimo appiattimento del prezzo più volte sanzionato dalla giurisprudenza (ex multis: Consiglio di Stato, sez. V, 21 ottobre 2011, n. 5637; 18 ottobre 2011, n. 5583; 9 marzo 2009, n. 1368; sez. V, 28 settembre 2005, n. 5194; 9 marzo 2009, n. 1368) e censurato dalla dottrina (A. Coletta, Consigliere di Stato, Il Consiglio di Stato sull offerta economicamente più vantaggiosa: finalmente chiarezza sulle formule per il prezzo, in giustizia-amministrativa.it; C. Contessa, Consigliere di Stato, L offerta economicamente più vantaggiosa: brevi note, ANCE, Lucca, 28 gennaio 2010). E questo senza nemmeno ovviare all inconveniente lamentato dal richiedente in caso di eventuali ribassi minimi: A - 990.000 con ribasso dell 1% B - 980.000 con ribasso del 2% C - 970.000 con ribasso del 3% D - 960.000 con ribasso del 4%. Infatti, se è vero che con la formula del bando otterremmo: A - 1/4 = 0,25 x 60 punti = 15 B - 2/4 = 0,50 x 60 punti = 30 C - 3/4 = 0,75 x 60 punti = 455 D - 4/4 = 1,00 x 60 punti = 60 Con l utilizzo del prezzo offerto in cifra assoluta otterremmo: A - 960.000/990.000 = 0,97 x 60 punti = 58,18 B - 960.000/980.000 = 0,98 x 60 punti = 58,78 C - 960.000/970.000 = 0,99 x 60 punti = 59,38 D - 960.000/960.000 = 1,00 x 60 punti = 60,00 con l effetto ancora peggiore di distribuire meno di 2 punti su 60 all elemento prezzo (la differenza tra il punteggio minimo e il punteggio massimo) con l effetto di rendere del tutto irrilevante l elemento prezzo. Peraltro nel quesito non viene ipotizzata alcuna formula possibile alternativa, quale quella (illegittima in radice) di incardinare le offerte in forma autoreferenziale, con la formula cosiddetta lineare semplice

(ipotizzata da taluni operatori economici), per la critica alla quale si rinvia agli atti dell Autorità di vigilanza citati all inizio. In ogni caso deve essere rispettato il principio secondo il quale all offerta migliore deve essere attribuito il p punteggio massimo e un punteggio zero alla base di gara (ipotetica offerta zero); in ogni altro caso non possono essere distribuiti tutti i punti disponibili (a meno della presenza di un impossibile offerta di prestazione gratuita ovvero di ribasso pari al 100%). Peraltro il sistema si ripete anche in relazione all offerta tecnica: se, ad esempio, per l elemento Organizzazione del servizio di gestione dei centri di raccolta (per il quale è previsto un peso pari a 6 su 100), le offerte tecniche presentassero miglioramenti pressoché insignificanti o comunque modestissimi, ciò non potrebbe impedire la doverosa attribuzione dell intero punteggio disponibile all offerta migliore, ancorché di scarso contenuto oggettivo. Quesito 2 Art. 4: Durata dell appalto Considerato l avvio dell appalto previsto al 1.10.2012 e le tempistiche preliminari di trasformazione dei servizi indicate in seguito (punto a 45 gg e punto c 15 gg) si chiede di chiarire quale potrebbe essere una data effettiva di avvio dell appalto in situazione già a regime. L aggiudicatario dovrà operare con le attività preliminari di comunicazione ancora in presenza del vecchio gestore, ovvero dovrà prendere in capo il servizio per un periodo transitorio di 2 mesi nello status quo, ed entrare a regime con il nuovo sistema solo al completamento della fase informativa e preparatoria? Risposta 2 Art. 4: Durata dell appalto Si conferma che l aggiudicatario dovrà operare con le attività preliminari di comunicazione ancora in presenza del vecchio gestore, che manterrà la gestione del servizio sino all entrata a regime del nuovo servizio, prevista entro 60 giorni dalla stipula del contratto (e al completamento della fase informativa e preparatoria) Quesito 3 Si chiede quali accorgimenti dovranno essere adottati dagli operatori ecologici in fase di raccolta per evitare eventuali penali applicate dagli impianti, considerato che il rifiuto sarà contenuto all interno di secchi e di sacchi non trasparenti. Risposta 3 La normale diligenza prevede, per il rifiuto organico, la verifica della presenza esclusiva di sacchi in carta. Non è richiesta l apertura dei sacchi in carta. Normalmente La raccolta degli specifici sacchi in carta integri non comporta penali da parte dell impianto di destinazione, che valuta invece la presenza di materiali estranei visibili di qualsiasi natura o la presenza di sacchi in plastica. Quesito 4 Capitolato Art. 19 comma 2 Ai fini del computo esatto dei costi per l appaltatore, si chiede se la scelta del sistema di accesso chiave elettronica o badge deve essere fatta dall appaltatore e proposta nell offerta tecnica o verrà scelta successivamente dalla stazione appaltante Risposta 4

Poiché l utente è dotato di specifico dispositivo per l apertura delle calotte, si ritiene interessante la possibilità che il medesimo dispositivo si possa utilizzare per consentire l accesso al Centro di Raccolta, se questo è tecnicamente attuabile. Tuttavia il soggetto che partecipa alla gara è libero di proporre il modello che ritiene più idoneo e descriverlo nella relazione dell offerta tecnica come previsto nel disciplinare parte prima punto 3. A.2 Organizzazione del servizio di gestione dei Centri di Raccolta. Quesito 5 Capitolato Art. 19 comma 6 Si chiede un maggior dettaglio sulle manutenzioni a carico dell appaltatore in caso di atti vandalici e un eventuale dato storico di costi sostenuti negli scorsi anni per tali attività Risposta 5 Capitolato Art. 18 comma 6 Le manutenzioni richieste all appaltatore sono quelle di tipo ordinario volte cioè al mantenimento in efficienza dell impianto da un eventuale avaria, senza alterarne le caratteristiche funzionali e prestazionali. Tra queste sono sicuramente: la manutenzione del verde e delle siepi, la riparazione della rete di recinzione a seguito di intrusione, dei compattatori, della pesa ecc.. Non esiste un dato storico su tali attività, di poco conto, eseguite in economia diretta da ns. personale. Quesito 6 Capitolato Art. 24 Si chiede di chiarire a cosa si riferisca il nolo kit. Considerato che non compare alcuna voce del genere sulla scheda offerta il nolo è da addebitarsi direttamente agli organizzatori a secondo dei contenitori di cui necessitano? Quesito 6 Capitolato Art. 24 Il kit contenitori di cui all art. 24, comma 1, lettera a), è descritto e quotato nella scheda offerta alla voce 54 kit Raccolta differenziata per eventi. Quesito 7 Capitolato Art. 34 Considerato che gli impegni al raggiungimento di elevate percentuali di raccolte differenziate sono poste in capo ai singoli Comuni, cosi come la scelta del modello organizzativo, e l assunzione dei rispettivi regolamenti sui servizi, nonché la verifica sul rispetto degli stessi si evidenzia che il riconoscimento o meno di detto premio potrebbe essere non direttamente correlato e ascrivibile esclusivamente all operato della ditta appaltatrice, ma, ad esempio condizionato dai fenomeni di abbandono più o meno diffusi, feste non ecologiche, maggiore o minore assimilazione di rifiuti non domestici, con conseguenti possibili contenziosi a riguardo tra stazione appaltante e appaltatore che potrebbero sorgere in fase di gestione. Quesito 7 Capitolato Art. 34 Non è chiaro quale sia il quesito. Pur convenendo con le osservazioni esposte, si è ritenuto di inserire un elemento premiante. Ovviamente il candidato può considerare gli elementi di criticità e introdurre, dove possibile, proposte operative che andranno a comporre l offerta tecnica. Quesito 8 Scheda prezzi Smaltimento RSU e FORSU: Lo smaltimento di tali frazioni di rifiuto, sebbene entrambe fissate dalla provincia di Brescia, a tariffe pressoché imposte, sono state trattate diversamente nella scheda offerta, il

RSU non è soggetto a ribasso, varrà pertanto quanto deliberato annualmente dalla provincia comprendendo anche eventuali tributi provinciali variabili e fissati annualmente dallo stesso ente, per la FORSU invece, sebbene lo stesso prezzo deliberato dalla provincia contenga un tributo provinciale di cui non si conosce la variabilità o meno, detto prezzo è stato posto fra quelli soggetti a ribasso. Si chiedono chiarimenti a riguardo. Quesito 8 Scheda prezzi Poiché i comuni della provincia di Brescia debbono utilizzare obbligatoriamente l Impianto per RSU APRICA di Brescia via Malta si è ritenuto corretto indicare il prezzo massimo fissato dalla provincia per non introdurre elementi distorsivi del mercato. Per quanto riguarda la FORSU invece non esiste tale univocità del fornitore, che può essere scelto anche fuori provincia. Quesito 9 Calcolo prezzo del base d asta Il computo metrico dei servizi si compone di servizi certi quota ammortamenti certa Servizi opzionali a richiesta Servizi opzionali a richiesta alternativi a quelli certi (raccolta vegetale) Di fatto quindi il base d asta complessivo sul quale sono stati calcolati oneri diritte spese non potrà mai essere effettivamente raggiunto. Si chiedono chiarimenti a riguardo. Quesito 9 Calcolo prezzo del base d asta Nelle gare di appalto complesse di questa natura l importo a base d asta non può mai essere considerato un dato definitivo poiché molte voci dipendono dall effettiva quantità dei rifiuti conferita dagli utenti al servizio pubblico, nonché dalla variabilità del numero delle utenze in corso d anno, che potrebbero variare rispetto a quanto stimato in fase di predisposizione della gara. Quindi l importo può essere raggiunto e superato anche se non si attivano tutti i servizi opzionali. Peraltro la base di gara, per espressa disposizione dell art. 29 del decreto legislativo n. 163 del 2006, deve ricomprendere anche le opzioni (sia da esercitare con certezza che da esercitare solo in base al verificarsi di determinate condizioni o in base a scelte amministrative sopravvenute). Ogni dettaglio per il riconoscimento del corrispettivo è precisato nel Capitolato all articolo 33. Se per oneri, diritti e spese si intendono invece gli oneri accessori connessi alla stipula del contratto (imposte, bolli, diritti ecc.) questi saranno ovviamente calcolati sull importo del contratto ad esecuzione certa ; l esercizio di opzioni posteriori al contratto, così come in caso di variazioni sensibili alle prestazioni contrattuali (diverse dagli adeguamenti e aggiornamenti contrattualmente stabiliti all articolo 33, comma 6, del Capitolato) daranno luogo ad atti di sottomissione, addendum o altre appendici contrattuali soggette autonomamente alla relativa onerosità.