Diritto dei contratti internazionali Testi normativi



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Diritto dei contratti internazionali Testi normativi Legge 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto della legge 1. La presente legge determina l ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l individuazione del diritto applicabile e disciplina l efficacia delle sentenze e degli atti stranieri. Art. 2 - Convenzioni internazionali 1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l Italia. 2. Nell interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell esigenza della loro applicazione uniforme. Titolo II - GIURISDIZIONE ITALIANA Art. 3 - Ambito della giurisdizione 1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge. 2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione ( 1 ). Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio. Art. 4 - Accettazione e deroga della giurisdizione 1. Quando non vi sia giurisdizione in base all art. 3, essa nondimeno sussiste se le parti l abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo. 2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di ( 1 ) I «criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II» della Convenzione di Bruxelles corrispondono, malgrado alcune modifiche, ai criteri dettati dalle sezioni 2, 3, 4 e 5 del capo II del regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, riportato per estratti infra.

II Diritto dei contratti internazionali un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga e provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili. 3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa. Art. 5 - Azioni reali relative ad immobili situati all estero 1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all estero. Art. 7 - Pendenza di un processo straniero 1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propia giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto nell ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata. 2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge. Art. 10 - Materia cautelare 1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito. Titolo III - DIRITTO APPLICABILE Capo I - Disposizioni g e n e r a l i Art. 13 - Rinvio 1. Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana. 2. L applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa: a) nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate; b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti; c) in relazione alle disposizioni del capo XI del presente titolo. 3. Nei casi di cui agli articoli 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce all applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione. 4. Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione. Art. 14 - Conoscenza della legge straniera applicabile 1. L accertamento della legge straniera e compiuto d ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.

Testi normativi III 2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana. Art. 15 - Interpretazione e applicazione della legge straniera 1. La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo. Art. 16 - Ordine pubblico 1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all ordine pubblico. 2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana. Art. 17 - Norme di applicazione necessaria 1. È fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera. Art. 18 - Ordinamenti plurilegislativi 1. Se nell ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell ordinamento. 2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto. Capo X - Ob b l i g a z i o n i c o nt r at t ua l i Art. 57 - Obbligazioni contrattuali l. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali resa esecutiva con la L. 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili. Titolo IV - EFFICACIA DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI Art. 64 - Riconoscimento di sentenze straniere 1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell ordinamento italiano; b) l atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa; c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge; d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata; e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato; f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo ogget-

IV Diritto dei contratti internazionali to e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero; g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all ordine pubblico. Art. 67 - Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento 1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d Appello del luogo di attuazione l accertamento dei requisiti del riconoscimento. 2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l attuazione e l esecuzione forzata. 3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio. Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali Nella sua forma originaria, la Convenzione è entrata in vigore per l Italia il 1 aprile 1991; l Italia vi ha dato esecuzione con legge 18 dicembre 1984 n. 975. Titolo I - CAMPO D APPLICAZIONE Art. 1 - Campo d applicazione 1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni che implicano un conflitto di leggi. 2. Esse non si applicano: a) alle questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l articolo 11; b) alle obbligazioni contrattuali relative a: - testamenti e successioni, - regimi matrimoniali, - diritti e doveri derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, compresi gli obblighi alimentari a favore dei figli naturali; c) alle obbligazioni che derivano da cambiali, assegni, vaglia cambiari nonché da altri strumenti negoziabili, qualora le obbligazioni derivanti da tali strumenti risultino dal loro carattere negoziabile; d) ai compromessi, alle clausole compromissorie e alle convenzioni sul foro competente; e) alle questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, quali la costituzione, la capacità giuridica, l organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche, nonché la responsabilità legale personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica; f) alla questione di stabilire se l atto compiuto da un intermediario valga a obbligare di fronte ai terzi la persona per conto della quale egli ha affermato di agire, o se l atto compiuto da un organo di una società, associazione o perso-

Testi normativi V na giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi la società, l associazione o la persona giuridica; g) alla costituzione di trusts né ai rapporti che ne derivano tra i costituenti, i trustees e i beneficiari; h) alla prova e alla procedura, fatto salvo l articolo 14. 3. Le disposizioni della presente convenzione non si applicano ai contratti di assicurazione per la copertura di rischi localizzati nei territori degli Stati membri della Comunità economica europea. Al fine di determinare se un rischio è localizzato in questi territori, il giudice applica la propria legge interna. 4. Il paragrafo 3 non concerne i contratti di riassicurazione. Art. 2 - Carattere universale La legge designata dalla presente convenzione si applica anche se è la legge di uno Stato non contraente. Titolo II - NORME UNIFORMI Art. 3 - Libertà di scelta 1. Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso. 2. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo regolava in precedenza, vuoi in funzione di una scelta anteriore secondo il presente articolo, vuoi in funzione di altre disposizioni della presente convenzione. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non inficia la validità formale del contratto ai sensi dell articolo 9 e non pregiudica i diritti dei terzi. 3. La scelta di una legge straniera ad opera delle parti, accompagnata o non dalla scelta di un tribunale straniero, qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un unico paese, non può recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di tale paese non consente di derogare per contratto, qui di seguito denominate «disposizioni imperative». 4. L esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile al contratto sono regolate dagli articoli 8, 9 e 11. Art. 4 - Legge applicabile in mancanza di scelta 1. Nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell articolo 3, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto. Tuttavia, qualora una parte del contratto sia separabile dal resto e presenti un collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest altro paese. 2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 5, si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale. Tuttavia, se il contratto è concluso nell esercizio dell attività economica o professionale della suddetta parte, il paese da considerare è quello dove è situata la sede principale di detta attività oppure, se a norma del contratto la prestazione dev essere fornita da una sede diversa dalla sede principale, quello dove è situata questa diversa sede. 3. Quando il contratto ha per oggetto il diritto reale su un bene immobile o il diritto di utilizzazione di un bene immobile, si presume, in deroga al paragrafo 2, che il contratto presenti il collegamento più stretto con il paese in cui l immobile è situato.

VI Diritto dei contratti internazionali 4. La presunzione del paragrafo 2 non vale per il contratto di trasporto di merci. Si presume che questo contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui il vettore ha la sua sede principale al momento della conclusione del contratto, se il detto paese coincide con quello in cui si trova il luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente. Ai fini dell applicazione del presente paragrafo sono considerati come contratti di trasporto di merci i contratti di noleggio a viaggio o altri contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci. 5. È esclusa l applicazione del paragrafo 2 quando la prestazione caratteristica non può essere determinata. Le presunzioni dei paragrafi 2, 3 e 4 vengono meno quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro paese. Art. 5 - Contratto concluso dai consumatori 1. Il presente articolo si applica ai contratti aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi a una persona, il consumatore, per un uso che può considerarsi estraneo alla sua attività professionale, e ai contratti destinati al finanziamento di tale fornitura. 2. In deroga all articolo 3, la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può aver per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente: - se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale paese da una proposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la conclusione del contratto o - se l altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l ordine del consumatore nel paese di residenza o - se il contratto rappresenta una vendita di merci e se il consumatore si è recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi ha stipulato l ordine, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere una vendita. 3. In deroga all articolo 4 ed in mancanza di scelta effettuata a norma dell articolo 3, tali contratti sono sottoposti alla legge del paese nel quale il consumatore ha la sua residenza abituale sempreché ricorrano le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo. 4. Il presente articolo non si applica: a) al contratto di trasporto, b) al contratto di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente. 5. In deroga al paragrafo 4, il presente articolo si applica al contratto che prevede per un prezzo globale prestazioni combinate di trasporto e di alloggio. Art. 6 - Contratto individuale di lavoro 1. In deroga all articolo 3, nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma del paragrafo 2. 2. In deroga all articolo 4 ed in mancanza di scelta a norma dell articolo 3, il contratto di lavoro è regolato: a) dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro paese, oppure b) dalla legge del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese, a meno che non risulti dall insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese. In questo caso si appli-

Testi normativi VII ca la legge di quest altro paese. Art. 7 - Disposizioni imperative e legge del contratto 1. Nell applicazione, in forza della presente convenzione, della legge di un paese determinato potrà essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno stretto legame, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest ultimo paese, le norme stesse siano applicabili quale che sia la legge regolatrice del contratto. Ai fini di decidere se debba essere data efficacia a queste norme imperative, si terrà conto della loro natura e del loro oggetto nonché delle conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione o non applicazione. 2. La presente convenzione non può impedire l applicazione delle norme in vigore nel paese del giudice, le quali disciplinano imperativamente il caso concreto indipendentemente dalla legge che regola il contratto. Art. 10 - Portata della legge del contratto 1. La legge che regola il contratto in forza degli articoli da 3 a 6 e dell articolo 12 regola in particolare: a) la sua interpretazione; b) l esecuzione delle obbligazioni che ne discendono; c) nei limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze dell inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, compresa la liquidazione del danno in quanto sia governata da norme giuridiche; d) i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze fondate sul decorso di un termine; e) le conseguenze della nullità del contratto. 2. Per quanto concerne le modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione difettosa, si avrà riguardo alla legge del paese dove l esecuzione ha luogo. Art. 15 - Esclusione del rinvio Quando la presente convenzione prescrive l applicazione della legge di un paese, essa si riferisce alle norme giuridiche in vigore in questo paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato. Art. 16 - Ordine pubblico L applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l ordine pubblico del foro. Art. 18 - Interpretazione uniforme Nell interpretazione e applicazione delle norme uniformi che precedono, si terrà conto del loro carattere internazionale e dell opportunità che siano interpretate e applicate in modo uniforme. Art. 19 - Sistemi giuridici non unificati 1. Se uno Stato si compone di più unità territoriali di cui ciascuna ha le proprie norme in materia d obbligazioni contrattuali, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile secondo la presente convenzione. 2. Uno Stato, in cui differenti unità territoriali abbiano le proprie norme di diritto in materia d obbligazioni contrattuali, non sarà tenuto ad applicare la pre-

VIII Diritto dei contratti internazionali sente convenzione ai conflitti di leggi che riguardano unicamente queste unità territoriali. Art. 21 - Rapporti con altre convenzioni La presente convenzione non pregiudica l applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno Stato contraente è o sarà parte. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) La proposta è stata presentata dalla Commissione europea il 15 dicembre 2005. Capo I - CAMPO D APPLICAZIONE Art. 1 - Campo d applicazione materiale 1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale. Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali e amministrative. 2. Sono esclusi dal campo d applicazione del presente regolamento: a) le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l articolo 12; b) le obbligazioni derivanti dai rapporti di famiglia o dai rapporti che, conformemente alla legge loro applicabile, producono effetti simili, comprese le obbligazioni alimentari; c) le obbligazioni derivanti dai regimi patrimoniali tra coniugi o dai regimi patrimoniali relativi a rapporti che, conformemente alla legge loro applicabile, producono effetti simili al matrimonio, dai testamenti e dalle successioni; d) le obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti negoziabili, qualora le obbligazioni derivanti da questi ultimi risultino dal loro carattere negoziabile; e) i compromessi, le clausole compromissorie e le convenzioni sul foro competente; f) le questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, quali la costituzione, la capacità giuridica, l organizzazione interna e lo scioglimento delle stesse, la responsabilità legale personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica e la questione se un organo di una società, associazione o persona giuridica possa impegnare la società, associazione o persona giuridica nei confronti dei terzi; g) la costituzione di trusts e i rapporti che ne derivano tra i costituenti, i trustees e i beneficiari; h) la prova e la procedura, fatto salvo l articolo 17; i) le obbligazioni derivanti da un rapporto precontrattuale. 3. Nel presente regolamento, per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri eccetto la Danimarca [, l Irlanda e il Regno Unito]. Art. 2 - Applicazione della legge di un paese terzo La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quel-

Testi normativi IX la di uno Stato membro. Capo II - NORME UNIFORMI Art. 3 - Libertà di scelta 1. Fatti salvi gli articoli 5, 6 e 7, il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta può essere espressa o risultare in modo certo dalle disposizioni del contratto, dal comportamento delle parti o dalle circostanze della causa. Se le parti hanno stabilito che competenti a conoscere delle controversie attuali o future riguardanti il contratto siano gli organi giurisdizionali di uno Stato membro, si suppone che esse abbiano anche inteso scegliere la legge di tale Stato membro. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso. 2. Le parti possono anche scegliere come legge applicabile principi e norme di diritto sostanziale dei contratti, riconosciuti a livello internazionale o comunitario. Tuttavia, le questioni riguardanti le materie disciplinate da tali principi o norme e non espressamente risolte da questi ultimi verranno risolte secondo i principi generali cui si ispirano, o, in mancanza, conformemente alla legge applicabile in mancanza di scelta ai sensi del presente regolamento. 3. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in precedenza per effetto di una scelta anteriore effettuata ai sensi del presente articolo o per effetto di altre disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non inficia la validità formale del contratto ai sensi dell articolo 10 e non pregiudica i diritti dei terzi. 4. La scelta di una legge conformemente ai paragrafi 1 o 2 ad opera delle parti, accompagnata o meno dalla scelta di un tribunale straniero, qualora nel momento della scelta tutti i dati di fatto si riferiscano ad un unico paese, non può recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di tale paese non consente di derogare per contratto, qui di seguito denominate «disposizioni imperative». 5. La scelta ad opera delle parti della legge di uno Stato non membro non può recare pregiudizio all applicazione delle disposizioni imperative del diritto comunitario che sarebbero applicabili al caso di specie. 6. L esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile al contratto sono disciplinate dagli articoli 9, 10 e 12. Art. 4 - Legge applicabile in mancanza di scelta 1. In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell articolo 3, la legge applicabile ai contratti seguenti è determinata come segue: a) il contratto di vendita è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale; b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale; c) il contratto di trasporto è disciplinato dalla legge del paese nel quale il trasportatore ha la residenza abituale; d) il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o un diritto di utilizzazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l immobile è situato; e) in deroga alla lettera d), la locazione di un immobile conclusa per uso personale e per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dalla legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese; f) il contratto riguardante la proprietà intellettuale o industriale è disciplinato dalla legge del paese nel quale colui che trasferisce o concede i diritti ha

X Diritto dei contratti internazionali la residenza abituale; g) il contratto di franchising è disciplinato dalla legge del paese nel quale il franchisee ha la residenza abituale; h) il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale. 2. I contratti non contemplati al paragrafo 1 sono disciplinati dalla legge del paese nel quale la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la residenza abituale. Quando la prestazione caratteristica non può essere determinata, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto. Art. 5 - Contratti conclusi da consumatori 1. I contratti di consumo secondo la definizione e alle condizioni di cui al paragrafo seguente sono disciplinati dalla legge dello Stato membro nel quale il consumatore ha la residenza abituale. 2. Il paragrafo 1 si applica ai contratti conclusi da una persona fisica, il consumatore, avente la residenza abituale in uno Stato membro, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, con una altra persona, il professionista, che agisce nell esercizio della sua attività professionale. Il paragrafo 1 si applica a condizione che il contratto sia stato concluso con un professionista le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di paesi comprendente tale Stato membro e a condizione che il contratto rientri nell ambito di dette attività, a meno che il professionista ignorasse il luogo di residenza abituale del consumatore e tale ignoranza non fosse imputabile ad una sua imprudenza. 3. Il paragrafo 1 non si applica ai contratti seguenti: a) ai contratti di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente; b) ai contratti di trasporto diversi dai contratti riguardanti un viaggio «tutto compreso» ai sensi della direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990; c) ai contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o un diritto di utilizzazione di un immobile diversi dai contratti riguardanti un diritto di godimento a tempo parziale ai sensi della direttiva 94/47/CE del 26 ottobre 1994. Art. 6 - Contratti individuali di lavoro 1. In deroga all articolo 3, nei contratti individuali di lavoro la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile, in mancanza di scelta, ai sensi del presente articolo. 2. In mancanza di scelta a norma dell articolo 3, il contratto individuale di lavoro è disciplinato: a) dalla legge del paese nel quale o a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro. Il luogo di compimento abituale del lavoro non è ritenuto cambiato quando il lavoratore compie il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo. Il compimento del lavoro in un altro paese è considerato temporaneo quando il lavoratore deve riprendere il suo lavoro nel paese d origine dopo l esecuzione del suo compito all estero. La conclusione di un nuovo contratto di lavoro con il datore di lavoro originario o con un datore di lavoro appartenente allo stesso gruppo di società del datore di lavoro originario non esclude che il lavoratore compia il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo; b) dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha assunto il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in o a partire da uno stesso paese o qualora compia abitualmente il suo lavoro in uno spazio non

Testi normativi XI sottoposto ad una sovranità nazionale. 3. La legge di cui al paragrafo 2 può essere disapplicata quando dall insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese; in tal caso, è applicabile la legge di quest altro paese. Art. 8 - Leggi di polizia 1. Una legge di polizia è una disposizione imperativa il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia della sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel suo campo d applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento. 2. Le disposizioni del presente regolamento non possono impedire l applicazione delle leggi di polizia del giudice adito. 3. Potrà essere data efficacia anche alle leggi di polizia di un paese diverso da quello del foro con il quale la situazione presenti uno stretto collegamento. Per decidere se vada data efficacia a queste leggi, il giudice terrà conto della loro natura e del loro oggetto conformemente alla definizione di cui al paragrafo 1, nonché delle conseguenze che la loro applicazione o mancata applicazione comporterebbe per l obiettivo perseguito dalla legge di polizia interessata e per le parti. Art. 9 - Esistenza e validità sostanziale 1. L esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se il contratto o la disposizione fossero validi. 2. Tuttavia, un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1. Art. 10 - Validità formale del contratto 1. Un contratto è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui si trova una delle parti o il suo agente al momento della conclusione del contratto o della legge del paese in cui una delle parti risiede abitualmente in tale momento. 2. Un atto giuridico unilaterale relativo ad un contratto concluso o da concludere è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che disciplina o disciplinerebbe la sostanza del contratto ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui detto atto è stato compiuto o della legge del paese in cui l autore dell atto risiedeva abitualmente nel momento in cui l ha compiuto. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contratti che rientrano nel campo d applicazione dell articolo 5. La forma di questi contratti è disciplinata dalla legge del paese in cui il consumatore ha la residenza abituale. 4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, qualsiasi contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o un diritto di utilizzazione di un immobile è sottoposto alle norme imperative di forma della legge del paese in cui l immobile è situato, sempreché, secondo questa legge, si tratti di norme di polizia ai sensi dell articolo 8 del presente regolamento. Art. 11 - Portata della legge del contratto 1. La legge applicabile al contratto ai sensi del presente regolamento disciplina in particolare: a) la sua interpretazione; b) l esecuzione delle obbligazioni che ne discendono;

XII Diritto dei contratti internazionali c) nei limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze dell inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, compresa la liquidazione del danno in quanto sia disciplinata da norme giuridiche; d) i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze fondate sul decorso di un termine; e) le conseguenze della nullità del contratto. 2. Per quanto concerne le modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione difettosa, si avrà riguardo alla legge del paese in cui ha luogo l esecuzione. Capo III - ALTRE DISPOSIZIONI Art. 18 - Equiparazione alla residenza abituale 1. Ai fini del presente regolamento, la residenza abituale di una società, associazione o persona giuridica è situata nel luogo della sua amministrazione centrale. Quando il contratto è concluso nel quadro dell esercizio dell attività di una succursale, di un agenzia o di qualunque altra sede, o se, secondo il contratto, la prestazione deve essere fornita da una siffatta sede, la residenza abituale è situata nel luogo in cui si trova tale sede. 2. Ai fini del presente regolamento, quando il contratto è concluso nel quadro dell esercizio dell attività professionale di una persona fisica, si considera residenza abituale di quest ultima il luogo di detto esercizio. Art. 19 - Esclusione del rinvio Quando il presente regolamento prescrive l applicazione della legge di un paese, esso si riferisce alle norme di diritto sostanziale in vigore in questo paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato. Art. 20 - Ordine pubblico L applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa solo se tale applicazione è manifestamente incompatibile con l ordine pubblico del foro. Art. 21 - Sistemi giuridici non unificati Se uno Stato si compone di più unità territoriali ciascuna delle quali ha le proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile secondo il presente regolamento. Art. 23 - Rapporti con convenzioni internazionali in vigore 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi sei mesi dopo l entrata in vigore del presente regolamento, l elenco delle convenzioni multilaterali che disciplinano, in materie particolari, i conflitti di leggi nel campo delle obbligazioni contrattuali e di cui sono parti. La Commissione pubblica l elenco sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea entro sei mesi dal ricevimento di tale comunicazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali denunce di queste convenzioni e la Commissione pubblica tale informazione sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea entro sei mesi dal suo ricevimento. 2 Il presente regolamento non pregiudica l applicazione delle convenzioni di cui al paragrafo 1. Tuttavia, quando tutti gli elementi pertinenti della situazione sono localizzati, al momento della conclusione del contratto, in uno o più Stati membri, il presente regolamento prevale sulle seguenti convenzioni:

Testi normativi XIII - Convenzione dell Aia del 15 giugno 1955 concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee; - Convenzione dell Aia del 14 marzo 1978 relativa alla legge applicabile ai contratti d intermediari e alla rappresentanza. 3. Nella misura in cui riguardano materie disciplinate dal presente regolamento, quest ultimo prevale anche sulle convenzioni internazionali bilaterali concluse tra Stati membri e figuranti nell allegato II. Convenzione dell Aja del 15 giugno 1955 sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili corporali La Convenzione è entrata in vigore per l Italia il 1 settembre 1964; l Italia vi ha dato esecuzione con legge 4 febbraio 1958 n. 50; viene di seguito riportata una traduzione non ufficiale (il testo facente fede è quello francese). Art. 1 1. La presente Convenzione è applicabile alle vendite a carattere internazionale di cose mobili corporali. 2. Essa non si applica alle vendite di titoli, alle vendite di navi e di imbarcazioni o di aeromobili registrati, alle vendite eseguite in forza di provvedimenti giudiziari di qualunque natura. Si applica alle vendite su documenti. 3. Per la sua applicazione sono assimilati alle vendite i contratti di fornitura di cose mobili corporali da fabbricare o da produrre, qualora la parte che si obbliga a consegnare debba fornire le materie prime necessarie alla fabbricazione o alla produzione. 4. La sola dichiarazione delle parti, relativa all applicazione di una legge o alla competenza di un giudice o di un arbitro, non è sufficiente per conferire alla vendita il carattere internazionale nel senso di cui al primo comma del presente articolo. Art. 2 1. La vendita è disciplinata dalla legge interna del paese designato dai contraenti. 2. Tale designazione deve essere oggetto di una clausola espressa, o risultare in modo indubbio dalle disposizioni del contratto. 3. Le condizioni, relative al consenso dei contraenti quanto alla legge dichiarata applicabile, sono determinate da quest ultima legge. Art. 3 1. In mancanza di una legge dichiarata applicabile dalle parti, nei termini previsti dall articolo precedente, la vendita è disciplinata dalla legge interna del paese in cui il venditore ha la sua residenza abituale nel momento in cui riceve l ordine. Se l ordine è ricevuto presso uno stabilimento del venditore, la vendita è regolata dalla legge interna del paese dove si trova lo stabilimento. 2. La vendita, tuttavia, è regolata dalla legge interna del paese in cui il compratore ha la sua residenza abituale, o dove possiede lo stabilimento che ha trasmesso l ordine, se l ordine è stato ricevuto in tale paese dal venditore, o da un suo rappresentante, agente o commesso viaggiatore. 3. Se si tratta di un contratto di borsa o di una vendita all asta, la vendita è regolata dal diritto interno del paese dove si trova la borsa o in cui si svolge l asta. Art. 4 Salvo clausola espressa in senso contrario, la legge interna del paese dove deve aver luogo l esame delle cose mobili corporali consegnate in virtù della vendita si applica, per quanto concerne la forma e i termini nei quali dovranno aver luo-

XIV Diritto dei contratti internazionali go l esame e le notificazioni relative a questo, nonché le misure conseguenti al rifiuto di ricevere le cose. Art. 5 1. La presente Convenzione non si applica: 1) alla capacità dei contraenti; 2) alla forma del contratto; 3) al trasferimento della proprietà, restando tuttavia inteso che le diverse obbligazioni delle parti, e particolarmente quelle relative ai rischi, sono sottoposte alla legge applicabile alla vendita in virtù della presente Convenzione; 4) agli effetti della vendita nei confronti dei terzi. Art. 6 In ciascuno degli Stati contraenti, l applicazione della legge designata dalla presente Convenzione può essere esclusa per motivi di ordine pubblico. Convenzione di Vienna dell 11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili La Convenzione è entrata in vigore per l Italia il 1 gennaio 1988; l Italia vi ha dato esecuzione con legge 11 dicembre 1985 n. 765; viene di seguito riportata una traduzione non ufficiale (i testi facente fede sono quelli francese, inglese, spagnolo, arabo, cinese e russo). Gli Stati parte della presente Convenzione considerando che lo sviluppo del commercio internazionale sulla base dell uguaglianza e dei vantaggi reciproci è un elemento importante per favorire amichevoli relazioni fra gli Stati; stimando che l adozione di norme uniformi applicabili ai contratti di vendita internazionale di merci e compatibili con i vari sistemi sociali, economici e giuridici, contribuirà ad eliminare gli ostacoli giuridici negli scambi internazionali, favorendo lo sviluppo del commercio internazionale; hanno convenuto quanto segue Prima parte - CAMPO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI Capitolo I - Ca m p o d i a p p l i c a z i o n e Art. 1 1. La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita di merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi: a) quando questi Stati sono Stati contraenti; o b) quando le norme di diritto internazionale privato conducono all applicazione della legge di uno Stato contraente. 2. Non si terrà conto del fatto che le parti hanno la loro sede di affari in Stati diversi quando tale fatto non risulta né dal contratto né da operazioni precedenti fra le parti né da informazioni da queste fornite in qualsiasi momento prima della conclusione o al momento della conclusione del contratto. 3. Né la nazionalità delle parti, né il carattere civile o commerciale delle parti

Testi normativi XV o del contratto saranno prese in considerazione per l applicazione della presente Convenzione. Art. 2 La presente Convenzione non disciplina le vendite: a) di merci acquistate per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento prima della conclusione o al momento della conclusione del contratto, non sapesse e non fosse tenuto a sapere che le merci erano comprate per tale uso; b) all asta; c) su pignoramento o comunque per provvedimento giudiziario; d) di valori mobiliari, effetti commerciali e valute; e) di navi, imbarcazioni, aliscafi o aeronavi; f) di elettricità. Art. 3 1. Sono considerate vendite i contratti di fornitura di merci da fabbricare o produrre, a meno che la parte che le ordina non debba fornire una parte sostanziale dei materiali necessari a tale fabbricazione o produzione. 2. La presente Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante dell obbligo della parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano d opera o di altri servizi. Art. 4 La presente Convenzione disciplina esclusivamente la formazione del contratto di vendita ed i diritti ed obblighi che tale contratto fa nascere fra il venditore ed il compratore. In particolare, salvo espressa disposizione contraria della presente Convenzione, questa non riguarda: a) la validità del contratto, delle sue clausole o degli usi; b) gli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci vendute. Art. 5 La presente Convenzione non si applica alla responsabilità del venditore per decesso o per lesioni personali a chiunque causate dalle merci. Art. 6 Le parti possono escludere l applicazione della presente Convenzione ovvero, salve le disposizioni dell articolo 12, derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o modificarne gli effetti. Capitolo II - Disposizioni g e n e r a l i Art. 7 1. Ai fini dell interpretazione della presente Convenzione, si terrà conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuovere l uniformità della sua applicazione, nonché di assicurare il rispetto della buona fede nel commercio internazionale. 2. Le questioni riguardanti le materie disciplinate dalla presente Convenzione e che non sono da questa espressamente risolte, saranno regolate secondo i principi generali a cui la Convenzione si ispira o, in mancanza di tali principi, in conformità alla legge applicabile seconda le regole del diritto internazionale privato. Art. 8 1. Ai fini della presente Convenzione, le dichiarazioni e gli altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo l intenzione di questa, quando l altra parte era a conoscenza o non poteva ignorare tale intenzione. 2. Se il paragrafo precedente non è applicabile, le dichiarazioni e gli altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo il senso che una per-

XVI Diritto dei contratti internazionali sona ragionevole, della stessa qualità dell altra parte, posta nella medesima situazione, avrebbe dato. 3. Al fine di stabilire l intenzione di una parte o ciò che avrebbe inteso una persona ragionevole, si dovrà tener conto delle circostanze rilevanti, in particolare delle trattative eventualmente intercorse tra le parti, della pratica stabilita tra di esse, degli usi e di ogni successivo comportamento. Art. 9 1. Le parti sono vincolate dagli usi ai quali hanno consentito e dalla pratica stabilitasi tra di esse. 2. Salvo contrario accordo delle parti, si ritiene che queste si siano tacitamente riferite nel contratto e per la sua formazione ad ogni uso di cui erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza e che, nel commercio internazionale, sia largamente conosciuto e regolarmente osservato dalle parti di contratti dello stesso genere, nel ramo commerciale considerato. Art. 10 Ai fini della presente Convenzione: a) se una parte ha più di una sede d affari, sarà considerata quella collegata più strettamente con il contratto e la sua esecuzione, tenendo conto delle circostanze note alle parti o da loro prese in considerazione, in un qualsiasi momento prima o al momento della conclusione del contratto; b) se una parte non ha una sede d affari, si prenderà in considerazione la residenza abituale della parte. Art. 11 1. Il contratto non deve essere concluso né provato per iscritto né sottoposto ad alcun altra condizione di forma. Può essere provato con qualsiasi mezzo anche per testimoni. Seconda parte - FORMAZIONE DEL CONTRATTO Art. 14 1. Una proposta di contratto, diretta a una o più persone determinate, costituisce un offerta qualora sia sufficientemente precisa ed indichi la volontà del suo autore di essere vincolato in caso di accettazione. Una proposta è sufficientemente precisa quando indica le merci e, espressamente o implicitamente, fissa la quantità e il prezzo o dà indicazioni sufficienti per determinarli. 2. Una proposta rivolta a persone indeterminate è considerata solo come un invito all offerta, a meno che la persona che ha fatto la proposta non abbia chiaramente dichiarato il contrario. Art. 15 1. Un offerta diviene efficace quando perviene al destinatario. 2. Un offerta, anche se irrevocabile, può essere ritirata se la revoca perviene al destinatario prima o contemporaneamente all offerta. Art. 16 1. Fin tanto che il contratto non è stato concluso, un offerta può essere ritirata, se la revoca perviene al destinatario prima che questi abbia inviato l accettazione. 2. Tuttavia, un offerta non può essere revocata: a) se indica, fissando un termine determinato per l accettazione o in altro modo, che essa è irrevocabile; o b) se era ragionevole per il destinatario considerare l offerta come irrevocabile e se egli ha agito di conseguenza.

Testi normativi XVII Art. 18 1. Una dichiarazione o altro comportamento del destinatario che indicano il consenso ad un offerta, costituiscono accettazione. Il silenzio o l inazione, da soli, non possono valere come accettazione. 2. L accettazione di un offerta diviene efficace nel momento in cui la manifestazione di consenso perviene all autore dell offerta. L accettazione non ha effetto se tale manifestazione non perviene all autore dell offerta nel termine da lui stabilito o, in mancanza, in un termine ragionevole, tenuto conto delle circostanze dell affare e della rapidità dei mezzi di comunicazione utilizzati dall autore dell offerta. Un offerta verbale deve essere accettata immediatamente, a meno che le circostanze non implichino il contrario. 3. Se, tuttavia, in virtù dell offerta, della pratica stabilita fra le parti o degli usi, il destinatario dell offerta può indicare che aderisce, compiendo un atto attinente, ad esempio, alla spedizione delle merci o al pagamento del prezzo, senza darne comunicazione all autore dell offerta, l accettazione avrà effetto nel momento in cui questo atto è compiuto, purché entro i termini previsti dal precedente paragrafo. Art. 19 1. Una risposta diretta all accettazione di un offerta, ma che contiene aggiunte, limitazioni o altre modifiche, è un rifiuto dell offerta e costituisce una controfferta. 2. Tuttavia, una risposta diretta all accettazione di un offerta, ma che contiene elementi complementari o diversi che non alterano sostanzialmente i termini dell offerta, costituisce accettazione, a meno che l autore dell offerta, senza ritardo ingiustificato, non ne rilevi verbalmente le differenze o non faccia pervenire un avviso al riguardo. Se non lo fa, i termini del contratto sono quelli dell offerta, con le modifiche comprese nell accettazione. 3. Elementi complementari o diversi, relativi in particolare al prezzo, al pagamento, alla qualità e quantità delle merci, al luogo e al momento della consegna, ai limiti della responsabilità di una parte verso l altra o al regolamento delle controversie, sono considerati come elementi che alterano in maniera sostanziale i termini dell offerta. Art. 23 Il contratto è concluso nel momento in cui l accettazione di una offerta diviene efficace in conformità alle disposizioni della presente Convenzione. Art. 24 Ai fini della presente parte della Convenzione, un offerta, una dichiarazione dì accettazione o qualsiasi altra manifestazione di volontà «perviene» al suo destinatario quando è fatta verbalmente o viene consegnata con qualsiasi altro mezzo al destinatario personalmente, presso la sua sede di affari, al suo indirizzo postale, o, se non ha sede di affari o indirizzo postale, presso la sua abituale residenza. Terza parte - VENDITA DI MERCI Capitolo I- Disposizioni g e n e r a l i Art. 25 Una inosservanza del contratto commessa da una delle parti è essenziale quando causa all altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che

XVIII Diritto dei contratti internazionali questa era in diritto di attendersi dal contratto, a meno che la parte in difetto non abbia previsto un tale risultato e che una persona ragionevole, di medesima qualità, posta nella medesima situazione, non avrebbe anch essa potuto prevederlo. Art. 26 Una dichiarazione di risoluzione del contratto ha effetto solo se è effettuata mediante notifica all altra parte. Capitolo II - Ob b l i g h i d e l v e n d i t o r e Art. 30 Il venditore è obbligato, alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione, a consegnare le merci, a trasferirne la proprietà e, ove il caso, a consegnare i relativi documenti. Sez. I - Consegna delle merci e dei documenti Art. 31 Se il venditore non è tenuto a consegnare le merci in un altro luogo particolare, il suo obbligo di consegna consiste: a) quando il contratto di vendita implica un trasporto di merci, nel consegnare le merci al primo trasportatore perché le faccia pervenire all acquirente; b) quando, nei casi non previsti al precedente comma, il contratto verte su un corpo certo o su qualcosa di genere che deve essere prelevato da una massa o che deve essere fabbricata o prodotta e quando, al momento della conclusione del contratto, le parti sapevano che le merci si trovavano o dovevano essere fabbricate o prodotte in un luogo particolare, nel mettere le merci a disposizione dell acquirente in tale luogo; c) negli altri casi, nel mettere le merci a disposizione dell acquirente nel luogo in cui il venditore aveva la sua sede d affari al momento della conclusione del contratto. Sez. II - Conformità delle merci e diritti o pretese di terzi Art. 35 1. Il venditore deve consegnare merci di quantità, qualità e genere corrispondenti a quelli previsti dal contratto e il cui imballaggio e confezione corrispondano a quelli previsti dal contratto. 2. A meno che le parti non abbiano convenuto altrimenti, le merci sono conformi al contratto solo se: a) sono idonee agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere; b) sono idonee ad ogni uso speciale che sia stato espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a menò che non risulti dalle circostanze che il compratore si è rimesso alla competenza o alla valutazione del venditore o che era ragionevole da parte sua farlo; c) possiedono le qualità di una merce che il venditore ha presentato al compratore come campione o modello; d) sono imballate o confezionate secondo i modi usuali per le merci dello stesso genere, oppure, in difetto di un modo usuale, in maniera atta a conservar-

Testi normativi XIX le e proteggerle. 3. Il venditore non è responsabile, ai sensi dei sottoparagrafi da a) a d) del paragrafo precedente, di un difetto di conformità che il compratore conosceva o non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto. Art. 38 1. Il compratore deve esaminare le merci o farle esaminare nel termine più breve possibile, considerate le circostanze. 2. Se il contratto implica un trasporto di merci, l esame può essere differito fino al loro arrivo a destinazione. 3. Se le merci sono dirottate o rispedite dal compratore senza che questi abbia avuto ragionevolmente la possibilità di esaminarle e se, al momento della conclusione del contratto, il venditore conosceva o avrebbe dovuto conoscere la possibilità di tale dirottamento o di tale rispedizione, l esame può essere differito fino all arrivo delle merci alla loro nuova destinazione. Art. 39 1. Il compratore decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al venditore, precisando la natura di tale difetto, entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui l ha accertato o avrebbe dovuto accertarlo. 2. In tutti i casi il compratore decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data in cui le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale termine non sia in contrasto con la durata di una garanzia contrattuale. Art. 40 Il venditore non può avvalersi delle disposizioni degli articoli 38 e 39 se il difetto di conformità porta su fatti di cui era a conoscenza o non poteva ignorare e che non ha comunicato al compratore. Sez. III - Mezzi di cui dispone il compratore in caso di inosservanza del contratto da parte del venditore Art. 45 1. Se il venditore non adempie ad una qualsiasi delle obbligazioni che gli derivano dal contratto di vendita o dalla presente Convenzione, il compratore ha titolo per: a) esercitare i diritti previsti agli articoli da 46 a 52; b) richiedere i danni previsti agli articoli da 74 a 77. 2. Il compratore non perde il diritto al risarcimento dei danni qualora eserciti il suo diritto di ricorrere ad un altro rimedio. 3. Nessun termine di grazia può essere concesso al venditore da un giudice o da un arbitro qualora il compratore si avvalga dì uno dei rimedi di cui dispone in caso di violazione del contratto. Art. 46 1. Il compratore può esigere dal venditore l adempimento dei suoi obblighi, a meno che non si sia avvalso di un rimedio incompatibile con tale richiesta. 2. Se le merci non sono conformi al contratto, il compratore può esigere dal venditore la consegna di altre merci in sostituzione solo se il difetto di conformità costituisca un inadempimento essenziale al contratto e la consegna sia richiesta al momento della denuncia del difetto di conformità, effettuata ai sensi dell articolo 39, o entro un termine ragionevole a decorrere da tale denuncia.

XX Diritto dei contratti internazionali 3. Se le merci non sono conformi al contratto, il compratore può esigere che il venditore ponga rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò non sia irragionevole, tenuto conto di tutte le circostanze. Il rimedio deve essere chiesto al momento della denuncia del difetto di conformità, effettuata ai sensi dell articolo 39, o entro un termine ragionevole a decorrere da detta denuncia. Art. 47 1. Il compratore può fissare al venditore un termine supplementare di durata ragionevole per l adempimento dei suoi obblighi. 2. Ameno che non abbia ricevuto dal venditore una notifica che lo informi che quest ultimo non adempirà i suoi obblighi nei termini così stabiliti, il compratore non può, prima dello scadere di tale termine, avvalersi di nessuno dei mezzi di cui dispone in caso di inosservanza del contratto. Tuttavia, il compratore non perde per questo il diritto di richiedere il risarcimento del danno per ritardo nell esecuzione. Art. 48 1. Fatto salvo l articolo 49, il venditore può, anche dopo la data della consegna, rimediare, a sue spese, a qualsiasi inadempimento alle sue obbligazioni, a condizione che ciò non comporti un ritardo irragionevole e non causi al compratore inconvenienti irragionevoli o incertezze per quanto riguarda il rimborso, da parte del venditore, delle spese sostenute dal compratore. Tuttavia, il compratore mantiene il diritto di richiedere il risarcimento del danno in conformità alla presente Convenzione. 2. Se il venditore chiede al compratore di comunicargli se accetta l esecuzione e se il compratore non gli risponde entro un termine ragionevole, il venditore può eseguire la prestazione entro il termine da lui indicato nella domanda. Il compratore non può, prima della scadenza di tale termine, avvalersi di un rimedio incompatibile con l adempimento da parte del venditore delle sue obbligazioni. 3. Allorché il venditore notifica al compratore la sua intenzione di adempiere ai suoi obblighi entro un termine fissato, si presume che chieda al compratore di fargli conoscere la sua decisione in conformità al precedente paragrafo. 4. Una domanda o una comunicazione effettuata dal venditore secondo i paragrafi 2 o 3 del presente articolo non è efficace se non è ricevuta dal compratore. Art. 49 1. Il compratore può dichiarare il contratto risolto: a) se l inadempimento da parte del venditore ad una qualsiasi delle obbligazioni che gli derivano dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce una violazione essenziale del contratto; o b) in caso di mancata consegna, se il venditore non consegna le merci nel termine supplementare impartito dal compratore, in conformità al paragrafo 1 dell articolo 47 o se dichiara che non le consegnerà entro il termine così impartito. 2. Tuttavia, quando il venditore ha consegnato le merci, il compratore decade dal diritto di dichiarare risolto il contratto se non lo ha fatto: a) in caso di consegna tardiva, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui è venuto a conoscenza che la consegna era stata effettuata; b) in caso di inadempimento diverso dalla consegna tardiva, entro un termine ragionevole: (i) a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza ditale inadempimento; (ii) dopo la scadenza di ogni termine supplementare impartito dal compratore, in conformità al paragrafo i dell articolo 47 o dopo che il venditore ha dichiarato che non eseguirà la sua prestazione entro tale termine supplementare; o