Verbania, 20 settembre 2010 dott. rag. Giuseppe SCOLARO LA CESSIONE DI QUOTE DELLE SRL

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Verbania, 20 settembre 2010 dott. rag. Giuseppe SCOLARO LA CESSIONE DI QUOTE DELLE SRL

GLI ARGOMENTI TRATTATI Le fonti normative I documenti emanati dalla categoria La prassi di Unioncamere e Agenzia delle Entrate Gli adempimenti del professionista La formazione del documento informatico La registrazione telematica del documento informatico La procedura di iscrizione dell atto di trasferimento presso il Registro delle Imprese.

LE FONTI NORMATIVE

LE FONTI NORMATIVE L art. 36, comma 1-bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 L art. 16, commi 10-bis e 10-ter del D.L. 29 novembre 2008, convertito dalla L. 28 gennaio 2009 n. 2 L art. 16, commi 12-quater e successivi del D.L. 29 novembre 2008, convertito dalla L. 28 gennaio 2009.

L ART. 36, COMMA 1-BIS DEL D.L. N. 112/2008 l atto di trasferimento di cui al secondo dell articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato entro trenta giorni, presso l ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale,a cura di un intermediario ai sensi dell articolo 31, comma 2-quater della L. 24 novembre 2000 n. 340. In tale caso l iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo su richiesta dell alienante e dell acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento, l avvenuto deposito, rilasciato dall intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.

L INTERPRETAZIONE DELLA NORMA - 1 Con il termine trasferimento si indicano non solo gli atti relativi alla compravendita di quote, ma anche quelli relativi alla permuta e al conferimento delle stesse. Quanto al trasferimento la legge distingue: L efficacia tra le parti, che è conseguenza della manifestazione del consenso; L opponibilità ai terzi che dipende dall iscrizione nel registro delle imprese; L efficacia nei confronti della società, che si otteneva con l annotazione nel libro dei soci, fino al 30 marzo 2009. L articolo 36 introduce uno strumento alternativo alla scrittura autenticata da notaio, (la quale non rappresenta una forma in senso stretto, bensì un requisito procedimentale, che non condiziona mai la validità dell atto tra le parti): La scrittura privata sottoscritta con firma digitale dalle parti contraenti, la quale ai sensi dell art. 21, comm2 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 assume l efficacia dal 2702 del codice civile. L utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, identificato dal certificatore che lo rilascia, salvo che questi dia prova contraria.

L INTERPRETAZIONE DELLA NORMA - 2 Alla costituzione di usufrutto e pegno sulle partecipazioni in s.r.l. è applicabile la disposizione di cui all art. 36, comma 1-bis del D.L. 112/2008 Sono inoltre trasferibile le partecipazioni gravate usufrutto e pegno sulle partecipazioni. In virtù dell interpretazione data al termine trasferimento si è portati a concludere che la regola per i trasferimenti delle partecipazioni, applicabile all articolo 2470 C.C. sia estensibile all articolo 2471-bis che prevede la possibilità di costituire diritti reali frazionari, quali sono l usufrutto e il pegno, stante il fatto che le formalità da seguire non possano essere difformi.

L ART. 16, COMMI 10-BIS E 10-TER: LA REGISTRAZIONE TELEMATICA PER L ASSOLVIMENTO DELL IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO Con D.L. 185/2009, si completa l impianto normativo posto a base del metodo alternativo di trasferimento: la registrazione telematica dell atto al fine di poter assolvere l imposta di registro e di bollo. L art. 16, comma 10-bis assoggetta i soggetti abilitati all iscrizione degli atti nel registro imprese all obbligo di effettuare la registrazione telematica del documento informatico, nonché di pagare contestualmente l imposta di registro e bollo, attribuendo agli intermediari incaricati la qualifica di responsabile d imposta ex art. 57 del DPR 131/1986. Il successivo comma 10-ter demanda la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione, per via telematica, dei suddetti adempimenti ad un provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate. Provvedimento emanato il 1 aprile 2009 ed entrato in vigore il 1 giugno 2009, ovvero trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell Agenzia delle Entrate.

LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI NEL PERIODO TRANSITORIO DAL 22 AGOSTO 2008 AL 31 MAGGIO 2009 Nonostante la disposizione di cui all art. 36, comma 1-bis del D.L. 112/2008, imponesse la formazione dell atto in forma di scrittura privata informatica, al fine di avviare l applicazione della disposizione dalla sua entrata in vigore e sino al completamento delle procedure informatiche per la registrazione telematica dell atto informatico presso l Agenzia delle Entrate, si è ricorsi ad un sistema tradizionale di registrazione mediante atto cartaceo che accompagnato al documento informatico presentato alla registrazione su supporto. Tale procedura prevedeva la formazione dell atto di trasferimento in forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, sul quale si apponeva la validazione temporale (marca temporale). Nella sostanza si è dovuti ricorrere ad una procedura contraria alle disposizioni introdotte dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, prevedendo con documenti di prassi la copia cartacea del documento informatico sul quale si apponeva il contrassegno per l assolvimento dell imposta di bollo, si versava l imposta mediante F23 e lo si presentava alla registrazione munendosi di delega cartacea conferita all intermediario incaricato ai sensi dell art. 63 del DPR 600/1973. L articolo 36, comma 1-bis del D.L. 112/2008 non qualificava infatti l intermediario quale responsabile d imposta per il pagamento delle imposte di registro e bollo, lasciando quindi alle parti contraenti l obbligo di richiedere la registrazione, delegandola ad un terzo intermediario.

IL PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE DEL 1 APRILE 2009 E LA FIGURA DEL PROFESSIONISTA Con il provvedimento direttoriale del 1 aprile 2009 si delinea quindi la procedura telematica di registrazione. Con tale disposizione il professionista intermediario in qualità di responsabile d imposta assume un impegno solidale con le parti contraenti che restano gli unici soggetti su cui si manifesta la capacità contributiva, nei confronti dei quali l Ufficio agisce per l assolvimento dell imposta complementare e suppletive eventualmente dovute. La non qualificazione del professionista obbligato tra i soggetti obbligati alla registrazione ex art. 10, comma 1, lett. b) e c) del DPR 131/1986, esclude la possibilità per lo stesso di richiedere il rimborso dell imposta erroneamente versata.

IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO DAL 22/08/2008 AL 31/05/2009 Imposta fissa pari ad Euro 168,00, ex art. 11 Tariffa, parte 1^ allegata al DPR 131/1986, per ogni disposizione di trasferimento contenuta nell atto. Pagamento con modello F23 codice tributo 109T. Contrassegno di euro 14,62 per l originale documento informatico più contrassegno di euro 14,62 per la copia cartacea presentata alla registrazione IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO DAL 1 GIUGNO 2009 L ASSOLVIMENTO DELLE IMPOSTE GRAVANTI SULL ATTO DI TRASFERIMENTO - 1 Imposta fissa pari ad Euro 168,00, ex art. 11 Tariffa, parte 1^ allegata al DPR 131/1986, per ogni disposizione di trasferimento contenuta nell atto. Pagamento mediante addebito sul c/c del professionista Imposta in misura fissa nella misura di Euro 15,00, ex art. 1, comma 1-bis, punto 3) della tariffa parte I^ allegata al DPR 642/1972.

L ASSOLVIMENTO DELLE IMPOSTE GRAVANTI SULL ATTO DI TRASFERIMENTO - 2 In merito all assolvimento dell imposta di registro la Ris. Ag. Entrate n. 225 del 5/06/2008 ha chiarito che ove nell atto siano presenti più trasferimenti l imposta è assolta in misura fissa per ogni trasferimento. In merito a questa interpretazione sono intervenute due sentenze: quella della CTP di Como sent. N. 2 del 12/01/09 sez. V^ e quella della CTP di Varese sent. N. 122 del 6/10/2009 sez. III^, Entrambi i giudicati concludono dicendo che non si può applicare il combinato degli articoli 20 e 21 del DPR n. 131/1986, ritenendo nel converso che si debba parlare di remunerazione di un servizio di registrazione e pertanto deve essere assolto una sola volta.

LE DISPOSIZIONI SULLA SOPPRESSIONE DEL LIBRO SOCI - 1 Con la conversione in legge del D.L. 185/2008 (L. 28/01/2009 n.2) si prevede all art. 16, comma 12-quater e successivi, la soppressione del libro dei soci e l annotazione della titolarità delle partecipazioni nel registro delle imprese. Si produce la soppressione del secondo periodo del comma 1-bis dell articolo 36 del D.L. 112/2008. L atto di trasferimento diviene quindi opponibile alla società non già più dall annotazione nel libro dei soci a cura dell acquirente e del cedente dell atto informatico di trasferimento, bensì dal momento del deposito per l iscrizione dell atto di trasferimento presso il registro delle imprese. L opponibilità ai terzi del trasferimento avviene dall iscrizione del nuovo assetto proprietario nel registro delle imprese. La soppressione del libro soci equipara, ai fini dell opponibilità del trasferimento della partecipazione alla società e ai terzi la procedura con scrittura privata autenticata, e la procedura di cui all art. 36, comma 1-bis del D.L. 112/2008. I conflitti nel trasferimento delle partecipazioni tra diversi acquirenti sono risolti attraverso la cronologicità dell iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, non già del deposito. Pur identificandosi il procedimento di cui all art. 36, comma 1-bis come un mero deposito dell atto di trasferimento esso soggiace alla disposizione di cui all articolo 11 del DPR 581 del 7/12/1995 Procedimento di iscrizione su domanda e non già alla norma dell articolo 14 del medesimo Regolamento con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall art. 2194 C.C. (da 10 a 516 Euro).

LE DISPOSIZIONI SULLA SOPPRESSIONE DEL LIBRO SOCI - 2 La soppressione del libro soci semplifica la procedura per il pignoramento della partecipazione, nonché per l iscrizione sulla stessa di un pegno o di un usufrutto, in quanto viene meno l obbligo dell annotazione per l efficacia pubblicitaria:restando a carico del creditore pignoratizio l iscrizione nel registro delle imprese della notifica effettuata alla società da parte di quest ultimo. La soppressione del libro soci fa venire meno l obbligo di deposito dell elenco dei soci in sede di approvazione del bilancio. Al fine di allineare gli archivi del registro imprese con il libro soci tenuto dalla società è stato previsto l adempimento per integrare le risultanze della titolarità dei soci con gli altri dati in precedenza iscritti nel libro soppresso: importo versato a liberazione della quota, domicilio e/o eventuale domicilio elettronico certificato. Gli amministratori della società, anche tramite professionista incaricato ai sensi dell art. 31, comma 2-quater della L. 340/2000, entro il 30 marzo 2009 hanno richiesto il deposito della dichiarazione prevista dal comma 12-undieces del D.L. 185/2008 in esenzione di diritti camerali e imposta di bollo. La presentazione tardiva oltre il su citato termine prevede il pagamento dell imposta di bollo nella misura di 65,00 Euro dei diritti camerali nella misura di 30 Euro, nonché delle sanzioni a carico di ciascun amministratore ex art. 2630 C.C. nella misura di Euro 412,00.

LE DISPOSIZIONI SULLA SOPPRESSIONE DEL LIBRO SOCI -3 Ogni modifica intervenuta nei dati contenuti nella comunicazione su citata può essere oggetto di modificazione. Si pensi alla variazione del nome del socio, al domicilio all entità dei versamenti eseguiti all iscrizione o modificazione della PEC. In caso di operazioni di aumento di capitale la variazione dell assetto proprietario è obbligatoria. Sono obbligati agli adempimenti di modificazione, l amministratore, il socio, i titolare di altro diritto sulla quota diverso dal socio (creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, ecc..) In merito ai dati anagrafici dei soci nulla è disposto nella norma di semplificazione. Tale variazione è quindi facoltativa: è comunque consigliabile l aggiornamento al fine di poter avere a disposizione dati sempre aggiornati anche per eventuali successivi trasferimenti o per la convocazione dell assemblea. L iscrizione del socio unico di srl a cura degli amministratori, deve essere richiesta entro 30 giorni dal deposito (data di attribuzione del protocollo RI) del trasferimento di quote che provoca lo stato di socio unico, ovvero in caso di operazioni di aumento di capitale sociale entro 30 giorni dal momento in cui le operazioni sul capitale saranno divenute efficaci: caso di ricostituzione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del capitale sociale. Anche la sostituzione del socio unico per effetto di trasferimento è oggetto di variazione entro 30 giorni dal deposito del trasferimento a cura degli amministratori.

I DOCUMENTI EMANATI DALLA CATEGORIA.

I DOCUMENTI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE EMANATI DAL CNDCEC TRAMITE L IRDCEC - 1 La Circolare 5/IR del 18 settembre 2008 prime note operative. Illustra gli adempimenti da osservarsi da parte del professionista incaricato nella assistenza alla formazione dell atto informatico, ovvero nella cura del deposito ove l atto sia stato redatto dalle parti senza la sua assistenza. La Circolare 6/IR del 22 ottobre 2008 approfondimento della disposizione normativa dell art. 36, comma 1-bis L. 133/2008. Analisi dei fondamenti giuridici che portano a ritenere l estensione della disposizione procedimentale alla costituzione di usufrutto e altri diritti reali sulle partecipazioni di srl. La circolare presenta il fac-simile di atto di trasferimento di quote sociali.

I DOCUMENTI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE EMANATI DAL CNDCEC TRAMITE L IRDCEC - 2 La Circolare 10/IR del 15 giugno 2009 procedura telematica di registrazione degli atti di trasferimento di partecipazioni in srl. Il documento illustra la portata del provvedimento direttoriale del 1 aprile 2009 e illustra la procedura per addivenire alla registrazione telematica dell atto di trasferimento e al successivo suo deposito presso il registro delle imprese. La Circolare 12/IR del 27 luglio 2009 la soppressione del libro soci delle società a responsabilità limitata. Il documento analizza le problematiche di pubblicità e opponibilità alla società e ai terzi dell atto di trasferimento e individua le problematiche applicative sul conflitto in caso di plurimo trasferimento della partecipazione a più acquirenti. Si suggerisce l inserimento nello statuto di clausola tendente a mantenere l esistenza su base volontaria del libro soci, al fine di consentire una gestione delle informazioni per il quale la pubblicità delle informazioni non è richiesta (variazione domicilio del socio). La circolare 15/IR del 22 febbraio 2010 il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata. Aspetti critici emersi in sede di prima applicazione della disciplina. Infine si ricorda che è stata pubblicata una monografia in data 20 novembre 2008, curata dall istituto di ricerca dei dottori commercialisti ed esperti contabili nella quale si affronta la disciplina civilistica e fiscale con richiami giurisprudenziali, al riguardo al trasferimento di quote di S.r.l.. Il volume è edito da Il Sole 24 ore n. 10 della rivista Sindaci e Revisori. Guida on line 1/2009, emanata dalla Commissione Protocolli Area -.IT del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

LA PRASSI UNIONCAMERE E AGENZIA DELLE ENTRATE

LA PRASSI DI UNIONCAMERE E AGENZIA DELLE ENTRATE - 1 Circolare Unioncamere Prot. 14288 PS/odl, trasferimento quote srl del 22/09/2009, in cui si illustra l attività istruttoria del registro delle imprese e si informa gli intermediari e gli uffici circa la non certa applicabilità della procedura delineata dall art. 36, comma 1-bis L: 133/2009 alla costituzione di diritti reali sulle partecipazioni. Circolare Unioncamere Prot. 2453 PS/odl art. 16 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185. Il documento illustra il procedimento cui è tenuto l ufficio del registro delle imprese per l iscrizione di società di capitali che non indicano la pec; si richiamano le disposizioni in materia di registrazione telematica dei contratti di trasferimento quote srl; si dettano le istruzioni procedimentali per l adempimento di deposito della dichiarazione di allineamento dei dati societari riguardanti ai soci al fine di fotografare la situazione dei libri soci tenuti presso le società e rimuovere le incongruenze rispetto agli elenchi depositati unitamente al bilancio d esercizio sino al 30 marzo 2009.

LA PRASSI DI UNIONCAMERE E AGENZIA DELLE ENTRATE - 2 Circolare n. 58/E del 17 ottobre 2008 Istruzioni agli uffici sulla procedura di registrazione da adottarsi nella fase transitoria. Si danno istruzioni circa la verifica d ufficio da eseguire sul documento informatico: Controllo circa la non alterazione del documento informatico dopo la firma; Verifica sulla tipologia di firma elettronica qualificata al fine di accertare che essa sia rilasciata da certificatore iscritto nell elenco pubblico Verifica sulla validità del certificato di sottoscrizione utilizzato dai contraenti Verifica della validità della marca temporale apposta sul documento. La circolare 58/E conferma le istruzioni in materia di validazione temporale impartite dalla circolare 5/IR dell IRDCEC affermando che la data di validazione temporale deve corrispondere alla data dell atto. L atto deve essere presentato alla registrazione nel termine fisso di 20 giorni dalla data di validazione temporale

LA PRASSI DI UNIONCAMERE E AGENZIA DELLE ENTRATE - 3 La circolare 58/E non richiama lo standard del sistema di validazione temporale verificabile dagli uffici, Viceversa la DRE della Puglia nella nota del 11/11/2008, chiarisce che il formato.m7m adottato dal certificatore Infocert non è compatibile con i sistemi informatici in uso agli uffici dell Agenzia delle Entrate, individuando il formato.tsr lo standard internazionale. In sostanza si impone agli operatori che adottano un sistema di validazione temporale che incorpora la marca al file di procedere alla separazione della marca dal file sottoscritto digitalmente. Infine il comunicato stampa del 17 ottobre 2008, riassume i contenuti della Circolare 58/E. Serve inoltre richiamare la Ris. Ag. Entrate n. 225 del 5/06/2008 - Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 cessione di quote sociali - art. 11 Tariffa del DPR 131/1986 imposta di registro Circolare 75/E del 28/12/2007 Negoziazione di partecipazioni in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate imposta di registro e imposta di bollo La risoluzione n. 194/E del 16/05/2008 Imposta di bollo Art. 1, comma 1-bis della tariffa allegata al DPR 28/10/1972 n.642. allegati agli atti da registrare con procedure telematiche di cui all art. 3-bis del D.Lgs 18/12/1997 n. 463.

Operazioni preliminari alla formazione dell atto e/o all accettazione dell incarico GLI ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA

L IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CONTRAENTI L identificazione delle parti contraenti è un obbligo di legge imposto dalla normativa antiriciclaggio (art. 16 D.Lgs. N. 231 del 21/11/2007) l obbligo sussiste ove la transazione per il trasferimento sia di importo superiore a cinquemila euro, nonché in tutti quei casi in cui l operazione un valore non determinato o non determinabile. L attività di identificazione può essere assolta anche in qualità di incaricato alla registrazione, ove le parti contraenti siano sprovviste del dispositivo di firma digitale.

VERIFICA DELLA CAPACITÀ OGGETTIVA E SOGGETTIVA PER CONTRARRE L ATTO. Al fine di non incorrere nel deposito di atto nullo, la diligenza professionale impone al professionista intermediario la verifica della capacità di contrarre delle parti. La verifica attiene sia alla capacità soggettiva delle parti che alla capacità oggettiva. Soggettiva = capacità di agire della parte (comunione legale dei beni, fondo patrimoniale), ovvero titolarità alla rappresentanza ove il contraente sia soggetto diverso da persona fisica. Oggettiva = verifica della proprietà della partecipazione oggetto di trasferimento. I presupposti dell obbligo di verifica sono imposti Dagli artt. 1176 e 2236 del C.C. (diligenza dovuta nell esercizio dell attività professionale; responsabilità del prestatore). Quale obbligo di tutela del pubblico interesse ai sensi dell art. 5 del Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

VERIFICA SULLA CONFORMITÀ ALLA LEGGE E ALL ATTO COSTITUTIVO DEL TRASFERIMENTO CONTENUTO NELL ATTO. - 1 Sempre al fine di non procedere all iscrizione di un trasferimento annullabile, il professionista incaricato è vincolato alla preventiva verifica della conformità dell atto alla legge e allo statuto della società cui si riferisce la partecipazione trasferita. Conformità alla legge: L atto non deve essere contrario alla legge e all ordine pubblico. L atto non deve presentare vizi che ne comportano la nullità ex lege (es. l indeterminatezza dell oggetto del contratto o la mancata individuazione delle parti del contratto).

VERIFICA SULLA CONFORMITÀ ALLA LEGGE E ALL ATTO COSTITUTIVO DEL TRASFERIMENTO CONTENUTO NELL ATTO. - 2 Conformità del trasferimento all atto costitutivo: Il professionista deve quindi verificare che la partecipazione trasferita avvenga nel rispetto delle clausole inserite nell atto costitutivo o nello statuto. Le clausole che limitano la circolazione delle partecipazioni sono definite dall art. 2469 C C. e si possono suddividere in tre ideali categorie: Clausole che escludono il trasferimento Clausole di gradimento Clausole che pongono condizioni al trasferimento o ne impediscano il trasferimento mortis causa. Alle suddette clausole di limitazione del trasferimento si aggiungono le clausole statutarie sulla prelazione. Verifica della sussistenza di diritti particolari attribuiti al socio titolare della partecipazione trasferita e valutazione circa la trasferibilità del diritto particolare

VERIFICA SULLA CONFORMITÀ ALLA LEGGE E ALL ATTO COSTITUTIVO DEL TRASFERIMENTO CONTENUTO NELL ATTO. - 3 Verifica della sussistenza di prestazioni accessorie e sulle clausole che ne vietino il trasferimento: consenso dell organo amministrativo al trasferimento (art. 2345 C.C.) Infine verifica della sussistenza di patti parasociali che sottoponga il trasferimento a vincoli o ne imponga l intrasferibilità. Quest ultima verifica attiene alla necessità di dover informare il cedente circa la eventuale azione risarcitoria in cui può incorrere ove intenda alienare la partecipazione, senza tenere conto del patto parasociale sottoscritto. Verifica circa la sussistenza di clausole statutarie che impongano il trasferimento della partecipazione per atto pubblico o scrittura privata autentica. I controlli su indicati competono ove l incarico professionale preveda l assistenza del professionista nella formazione dell atto di trasferimento, viceversa ci si deve solo attenere alle verifiche attinenti la conformità alla legge e alla capacità di agire delle parti contraenti.: verifica quindi limitata ai soli vizi di nullità dell atto.

Reperire i seguenti documenti: 1. statuto della società interessata; A 2. visura dell attuale composizione della compagine sociale; 3. visura delle eventuali società cedenti e/o acquirenti recante l elenco dei loro amministratori con i relativi poteri di firma (vedi istruzioni Cessione quote visure ); 4. attestazione delle eventuali persone fisiche cedenti e/o acquirenti in ordine al loro stato civile. B Controllare l esistenza o meno di clausole di prelazione o gradimento; in caso tali clausole esistano, occorre procurarsi i documenti che attestino il nulla osta degli aventi diritto. In caso di atto posto in essere da persone giuridiche, occorre acquisire la procura o il verbale dell organo amministrativo che conferiscono il mandato di rappresentanza in atti della persona giuridica. C D Verificare che quanti debbano sottoscrivere l atto siano dotati di valido dispositivo di firma digitale. Redigere l atto di cessione in videoscrittura e procedere a sua sottoscrizione digitale (vedi istruzioni Cessione quote firme digitali ). E Predisporre la pratica per la registrazione dell atto mediante l apposito software scaricato dal sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it/main/index.jsp previa autenticazione. F G Attendere la ricevuta di avvenuta registrazione. Predisporre la pratica per l iscrizione dell atto nel Registro delle imprese.

LA FORMAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO

LA FORMAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO - 1 L atto di trasferimento come abbiamo visto deve risultare da un documento informatico non modificabile, sottoscritto con firma digitale dalle parti. Con il provvedimento direttoriale del 1 aprile è stata prevista la sottoscrizione digitale del professionista, al fine di rendere possibile con questa sottoscrizione l addebito delle somme sul c/c a lui intestato. L atto così formato deve essere sottoposto a validazione temporale al fine di attribuire la data certa allo stesso e garantirne la validità nel tempo, ancorché i certificati di sottoscrizione siano scaduti, sospesi o revocati.

LA FORMAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO - 2 La formazione del documento informatico si può quindi suddividere in quattro fasi: 1. Predisposizione dell atto di trasferimento con programma di videoscrittura 2. Conversione del file in formato non modificabile (PDF/A) 3. Apposizione della firma digitale da parte dei contraenti e da parte del professionista 4. Apposizione della marca temporale

IL FORMATO STANDARD PDF/A In base alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 10 dicembre 2008 pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008, tutti gli atti da iscrivere nel Registro delle imprese sino alla definizione di altro standard devono essere predisposti in formato pdf/a. Tale formato, peraltro, era già stato definito obbligatorio nelle note della Circolare 5/IR, nonché nella successiva Circolare di Unioncamere del settembre 2008. Il formato dello standard richiesto è il ISO 19005-1.2005; lo standard 32000-2007 richiamato dalla Circolare Unioncamere non è stato recepito dal D.P.C.M. Attualmente, in commercio esistono applicazioni copyleft freeware (OpenOffice 2.4 o 3.1) e applicazioni copyright licensed (Acrobat 9.1),che consentono di predisporre il file dell atto in formato pdf/a secondo lo standard ISO 19005-1 2005. Per i possessori di applicazioni Microsoft, la casa di Redmond ha rilasciato un aggiornamento che consente di generare il pdf/a direttamente dal programma Word. Tuttavia, tale strumento non garantisce la compatibilità con lo standard ISO 19005-1.2005. Pertanto si raccomanda l utilizzo di stampanti postscript compatibili, i cui driver sono generalmente forniti dalle software house fornitrici del gestionale di studio (vedi driver Amyuni Pdf Creator 3.03). Si ricorda che gli utilizzatori di prodotti Microsoft possono utilizzare sulla stessa postazione anche l applicazione OpenOffice, compatibile (per la versione 2.4) con i file gestiti con versioni di Office da 97 a XP; la versione OpenOffice 3.1 garantisce la compatibilità con la versione Office 2003.

LA PROCEDURA DI CONVERSIONE CON OPENOFFICE - 1

LA PROCEDURA DI CONVERSIONE CON OPENOFFICE - 2 Il file pdf/a deve essere salvato nella cartella locale del vostro PC.

LE OPERAZIONI DI VERIFICA DELLO STANDARD PDF/A -1 E consigliabile prima di procedere alle operazioni di sottoscrizione digitale e di validazione temporale eseguire un controllo del formato non modificabile PDF/A attraverso lo strumento di verifica presente sul sito https://webtelemaco.infocamere.it/newt/public.htm, selezionando la sezione Strumenti della pagina web in sui sono presenti i software messi a disposizione da INFOCAMERE.: L accesso richiede l autenticazione. Selezionate il file precedentemente salvato nella cartella tramite il bottone Scegli file e poi selezionate il comando verifica file.

LE OPERAZIONI DI VERIFICA DELLO STANDARD PDF/A -2

LE OPERAZIONI DI VERIFICA DELLO STANDARD PDF/A -3 Se l esito è positivo otterrete la videata di conferma qui mostrata.

ERRORI DA EVITARE NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PDF/A Gli errori che nella fase di applicazione a regime della registrazione telematica degli atti di trasferimento delle quote di srl sono i seguenti: Mancata incorporazione dei font di carattere nel documento (modalità embdded da utilizzare nella formazione del file). Presenza di link attivi all interno del documento Presenza di indirizzi di posta elettronica Presenza di testi sottolineati che generano erronea interpretazione del controllo. Presenza di segnalibri all interno del file PDF/A Utilizzo dello strumento di conversione 2007 Microsoft Office Addin: Microsoft Save as PDF, in quanto non garantisce la piena compatibilità con lo strumento di controllo del sistema camerale

LE OPERAZIONI PER SOTTOSCRIZIONE DIGITALE Verificata la correttezza si procede alla sottoscrizione dell atto. Tramite il programma Dike o altro software di firma in uso. Attraverso il menu file si selezione la voce Selezione per accedere alla cartella dove si trova il file da firmare.

Vi posizionate con il Mouse sul file da firmare e poi cliccate sul bottone Apri. Inserite la primo Dispositivo di firma nel Lettore o inserite la prima Business key

Dal menu File selezionate la voce firma o cliccate sull icona Firma.

Fate inserire al primo firmatario e premete sul comando ok col mouse.

Verificata la validità della firma apposta. Ripetere l operazione inserendo il dispositivo di firma del/i successivo/i firmatario/i. Per procedere alla sottoscrizione degli altri firmatari potete utilizzare il comando controfirma dal menu file

Per le successive firme da apporre occorre selezionare il file con estensione.p7m. Il professionista incaricato è l ultimo ad apporre la firma, in quanto l ultimo firmatario deve anche procedere alla apposizione della marca temporale.

LE MARCHE TEMPORALI Le marche temporali sono rilasciate dai certificatori iscritti nell elenco pubblico. Il servizio di rilascio delle marche temporali è acquistabile tramite il negozio on line del certificatore o tramite suo distributore, sempre on line. Una volta acquistate le marche (si acquistano in blocchi da 100 marche) occorre inserire le credenziali di accesso al servizio (il nome utente e la password scelta in fase di acquisto) nell apposito campo di configurazione del programma Dike per poter accedere all archivio delle marche temporali disponibili. Il provvedimento direttoriale del 1 aprile 2009 impone che la marca temporale sia apposta sull atto coevamente alla data di stipula.

CONFIGURAZIONE ACCESSO ARCHIVIO MARCHE TEMPORALI Per il programma Dike l accesso al servizio di marcatura temporale va configurato dal menu strumenti del programma selezionando la sottovoce Configurazioni. Ci si posiziona nella linguetta parametri marcatura e si inseriscono le credenziali scelte in fase di acquisto.

VERIFICA DISPONIBILITÀ MARCHE TEMPORALI L utente tramite l apposita voce del menu strumenti può verificare il numero di marche Ancora disponibili sul servizio, al fine di poter acquistare eventuali lotti successivi.

LA PROCEDURA DI APPOSIZIONE DELLA MARCA -1 La marca può essere Apposta contestualmente Alla firma o in fase successiva Ove il professionista ultimo Firmatario non abbia utilizzato il comando Firma e Marca accedere al menù File e selezionare la voce Marca si accede alla cartella in cui è stato salvato il File firmato (estensione.p7m)

LA PROCEDURA DI APPOSIZIONE DELLA MARCA - 2 Ove non abbiate configurato precedentemente il programma vi sono richieste le credenziali per l accesso al servizio di validazione temporale con possibilità di salvare le impostazioni di accesso.

LA PROCEDURA DI APPOSIZIONE DELLA MARCA - 3 E richiesto dal programma la cartella dove salvare il file marcato temporalmente ovvero il file con estensione.m7m Selezionate la cartella e poi cliccate con il comando OK.

LA PROCEDURA DI APPOSIZIONE DELLA MARCA - 4 La procedura di validazione si conclude con il Messaggio da cui evince L esito dell operazione. Il passo successivo è quello di separare la marca Temporale dal file firmato Al fine di poter poi allegare L atto informatico al model lo 69 elettronico creato con la procedura dell Agen zia delle Entrate.

LA SEPARAZIONE DELLA MARCA DAL FILE FIRMATO - 1 Tramite il programma Dike dal menu File voce Selezione, selezioniamo il file.m7m generato in precedenza.

LA SEPARAZIONE DELLA MARCA DAL FILE FIRMATO - 2 Tramite il menu Configurazioni occorre indicare il per corso delle cartelle in cui do vranno essere salvati i file generati dalla procedura di separazione. Configurato il percorso di salvataggio occorre procedere alla separazione della marca dal file firmato. Dal menù strumenti selezioniamo la voce Separa Marca da Documento

LA SEPARAZIONE DELLA MARCA DAL FILE FIRMATO - 3 Ad operazione ultimata verificare la correttezza dell operazione e il percorso di salvataggio dei due file generati dalla procedura: quello con estensione.p7m e quello con estensione.tsr Selezionare Ok per terminare la procedura. Si può quindi procedere alla gestione della registrazione telematica dell atto.

ERRORI DA EVITARE NELLA PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE E VALIDAZIONE TEMPORALE DEL FILE La circolare 15/IR del CNDCEC si è soffermata sugli errori riscontrati nell applicazione della procedura di registrazione telematica degli atti di trasferimento. In merito alla procedura di sottoscrizione e validazione temporale Assenza della sottoscrizione digitale del professionista incaricato; Apposizione della sottoscrizione della firma digitale del professionista in fase successiva alla validazione temporale. Allegazione alla richiesta di registrazione del file con estensione.m7m in luogo del file con estensione.tsr

LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEL DOCUMENTO INFORMATICO E L ASSOLVIMENTO DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO.

IL SOFTWARE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO - 1. Dal primo giugno 2009 è disponibile il software per la gestione della richiesta di registrazione telematica dell atto di trasferimento delle partecipazioni di srl. La versione ad oggi rilasciata è la 1.3.0 del 05-01-2010, nella quale è stato anche implementato il calcolo di sanzioni ed interessi a seguito di ravvedimento da parte dell intermediario incaricato, adeguato al tasso in vigore di cui al D.M. 04/12/2009. L applicazione si avvale di un modulo di controllo del file unico contenente il modello 69 telematico, la richiesta di addebito delle imposte sul conto e l atto informatico predisposto secondo le modalità illustrate. Il modulo oggi disponibile è il 9.1.9 del 21/08/2010, che recepisce l aggiornamento degli uffici territoriali e delle direzioni provinciali dell Agenzia delle Entrate.

IL SOFTWARE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO - 2 Per l inoltro del file occorre avere installato sulla postazione informatica utilizzata la versione del software Entratel 4.6.4 o successive. La versione rilasciata il 30/08/2010 è la 4.7.7. Tutte le applicazioni rilasciate dal Servizio telematico richiedono come pre requisito l installazione sulla postazione dell ambiente java run-time, versione 1.5.0_16. Tutti i software su indicati sono disponibili per i professionisti intermediari abilitati sul sito del servizio telematico https://telematici.agenziaentrate.gov.it/

CHI PUÒ UTILIZZARE IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI DI CESSIONE QUOTE SRL. I professionisti iscritti nella sezione dell Albo presso l Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono gli unici soggetti riconosciuti dal provvedimento direttoriale del 1* aprile 2009, quali intermediari abilitati alla trasmissione degli atti. Si fa presente che nello spirito della disposizione di cui all art. 36, comma 1-bis i professionisti abilitati alla trasmissione possono operare ove in possesso di abilitazione personale. Non è possibile per i professionisti associati operare la trasmissione mediante le credenziali di abilitazione al servizio telematico rilasciate allo studio associato.

PROVVEDIMENTO GARANTE PRIVACY DEL 18 SETTEMBRE 2008. A seguito del provvedimento emanato dal Garante della privacy lo scorso 18/09/2008. gli accessi al servizio per la trasmissione delle dichiarazioni, di atti e comunicazioni, nonché per la consultazione delle informazioni e degli avvisi di regolarità e irregolarità devono consentire l identificazione della persona fisica. A tal proposito le credenziali di accesso rilasciate a soggetti diversi dalle persone fisiche sono state rese non operative a decorrere dal 1 settembre 2009. I professionisti iscritti nell Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili che svolgono attività in forma associata devono quindi richiedere abilitazione ad Entratel al fine di qualificarsi come gestori dello studio associato incaricato. L abilitazione al servizio telematico così ottenuta consente però di operare anche in qualità di intermediario persona fisica a condizione che il professionista provveda a generare apposito ambiente di sicurezza, nonché la coppia di chiavi asimmetriche per la crittazione dei file da lui trasmessi personalmente :esempio gli atti di cessione quote srl

L avviso pubblicato il 1 giugno 2009 illustra in chiaramente quali siano i tipi di ricevuta che sono rilasciati dal servizio telematico. In particolare: il primo documento è utilizzato per la compilazione della sezione B del modello S per l iscrizione dell atto nel Registro delle imprese; il secondo documento costituisce l allegato alla pratica d iscrizione del trasferimento al Registro delle imprese; il terzo documento costituisce la ricevuta di addebito sul conto del professionista utile ai fini della fatturazione delle imposte anticipate a carico dell acquirente della quota trasferita. Per procedere al download del software e del modello di controllo occorre accedere alla sezione Software per intermediari all interno dell area Software. Dopo il caricamento della pagina, selezionare il link Controllo e compilazione cessione quote societarie.

Dopo il download dell applicazione per installare il software occorre semplicemente confermare le opzioni a video. Come gli altri applicativi, anche quello per la cessione di quote è un software autoinstallante: l installazione avviene in locale nella cartella UnicoOnline presente nel disco fisso del vostro PC; nel caso tale cartella non sia già stata creata in passato, essa sarà creata automaticamente in fase d installazione.

CONFIGURAZIONE DELL APPLICAZIONE CQS09 Ultimata l installazione al primo accesso si deve procedere alla configurazione del programma inserendo il codice fiscale dell intermediario e i riferimenti del conto corrente a lui intestati. Come chiarito dalla circolare 10/IR, vista la portata della norma che prevede la disciplina alternativa per il trasferimento non è possibile utilizzare per l addebito delle imposte dovute un conto corrente intestato a soggetto diverso dalla persona fisica.

Selezionando il bottone Avanti si procede per l inserimento delle coordinate del conto corrente. Selezioniamo il comando avanti appare la finestra di dialogo esposta in basso nella quale si deve inserire il codice fiscale del professionista incaricato. L applicazione non è multiutente. In caso di più professionisti che utilizzano l applicazione occorre riconfigurare i dati del professionista e le coordinate bancarie ad ogni utilizzo di soggetto diverso dal precedente.

Il campo dove è richiesto il codice fiscale del soggetto delegato non deve essere compilato. Tale campo è stato previsto dall Agenzia al fine di consentire l utilizzo di conti correnti intestati a soggetti diversi dal professionista incaricato. Il servizio Entratel accetta soltanto atti provenienti da dottori e ragionieri commercialisti e, quindi, ai fini dell esito positivo della registrazione stante i controlli esistenti tra il codice fiscale del professionista intermediario e l intestatario del conto, si raccomanda di non indicare conti diversi da quello intestato al professionista incaricato per l addebito delle somme.

ILLUSTRAZIONE DEI MENÙ DELL APPLICAZIONE La prima voce File contiene le voci dei Sottomenu che consentono di: gestire una nuova pratica; aprire una pratica in corso di gestione o già ultimata; salvare la pratica in fase di compilazione o al termine della sua compilazione; salvare la pratica con un nome differente da quello proposto dal programma (il codice fiscale del professionista intermediario); chiudere la richiesta in corso di compilazione o visualizzata; uscire dal programma.

ILLUSTRAZIONE DELLA SECONDA VOCE DI MENÙ Il menu Impostazioni consente di gestire alcune funzionalità dell applicazione, quali: la richiesta di conferma per la cancellazione dei dati inseriti; la visualizzazione delle segnalazioni da parte dell applicazione; l automatica gestione della larghezza dei pannelli; la dimensione dei caratteri a video. Le altre due voci di sottomenu presenti, Profilo utente e Dati pagamento, rinviano alle finestre visualizzate al primo avvio dell applicazione in fase di configurazione. Tramite queste due opzioni è possibile modificare il codice fiscale dell intermediario incaricato e le coordinate bancarie di addebito per le imposte dovute per la registrazione dell atto.

L ILLUSTRAZIONE DEL MENÙ AIUTO L ultima voce di menu Aiuto presenta: la gestione della Guida all uso dell applicazione; l accesso all indice della Guida all utilizzo; l accesso alla finestra in cui sono riepilogate le informazioni sul programma attinenti alla versione installata e alla Runtime Java utilizzata.

LA COMPILAZIONE DI UNA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE Per iniziare la gestione di una pratica di registrazione si accede alla compilazione del frontespizio del modello 69 elettronico attraverso la sottovoce Nuova richiesta dal menu File. Il frontespizio consente di individuare l Ufficio periferico cui è indirizzata la registrazione (si ricordi che la registrazione può avvenire presso qualsiasi ufficio dell Agenzia delle entrate) e la data di stipula dell atto, deve coincidere con la data di apposizione della marca temporale. In proposito si consiglia di non apporre alcuna data di stipula sull atto, ma di indicare come clausola contrattuale che il contratto si intende concluso nel momento di apposizione della marca temporale: in tal modo la data della marca fa decorrere il termine dei 20 giorni per la registrazione nonché il termine dei 30 giorni per l iscrizione dell atto al Registro delle imprese. Selezionando con il mouse la voce Dati nel frame di sinistra si accede alla compilazione del frontespizio

Come accennato in precedenza in questa sezione, va indicato il codice dell Ufficio presso cui si registra l atto (si deve selezionare l Ufficio scorrendo la tabella attivabile attraverso il tasto-combo posto al lato del campo) e, a seguire, va altresì indicata la data di stipula dell atto. Al termine dell inserimento di tali informazioni l operazione va confermata e conclusa come di seguito mostrato.

Si passa quindi a compilare la seconda sezione del modello 69 elettronico, dove saranno riportati I dati dei soggetti contraenti e la natura del ruolo ai delle operazioni di trasferimento. Si seleziona sul frame di sinistra la voce dati soggetti per inserire i dati anagrafici di cedente e cessionario della partecipazione.

L applicazione è multimodulo. Ogni modulo consente l inserimento di cinque Soggetti differenti. Se il soggetto contraente è diverso da persona fisica occorre inserire il C.F. del legale rappresentante firmatario. che deve essere identico A quello presente sul certificato digitale di sottoscrizione. Al termine dell inserimento Si seleziona il bottone conferma e poi il bottone Fine

L INSERIMENTO DEI DATI DEL NEGOZIO GIURIDICO Selezionando con il mouse l icona + posta a fianco della voce Dati negozi si accede alla finestra in cui inserire il codice del negozio giuridico, ovvero 1114, l importo della transazione e l importo dell imposta, ovvero la selezione del campo esenzione, nei casi in cui non sia dovuta alcuna imposta per il trasferimento. Il campo relativo alla presenza di condizioni sospensive presenti in atto è da selezione nel caso in cui il trasferimento non abbia efficacia immediata, ma solo al verificarsi della condizione sospensiva indicata in atto (ad esempio nel caso di un contratto che veda la presenza di contraente che agisca in nome e per conto di persona da nominarsi). I campi del soggetto Dante causa riferito al cedente e quello del soggetto Avente causa riferito all acquirente sono gestibili attraverso la selezione del codice fiscale dei soggetti inseriti nella sezione Dati soggetti.

Anche questa sezione è gestita con un modello multimodulo che consente l inserimento di una massimo di quattro negozi di trasferimento per ciascun modulo.

IL COMPLETAMENTO DELL OPERAZIONE DI COMPILAZIONE. A questo punto, se si è attivata la gestione segnalazioni, appare la finestra che avvisa della possibilità di accesso alla sezione Riepilogo, in cui è possibile visualizzare l importo della transazione, o l importo cumulativo delle transazioni, e l importo complessivo dell imposta di bollo e di registro da addebitarsi sul conto del professionista. In questa sezione si procede inoltre all allegazione dell atto firmato e della marca temporale nonché dell eventuale procura conferita al professionista, anch essa sottoscritta digitalmente dai contraenti.

IL RIQUADRO RIEPILOGO DELLA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE La possibilità di passare alla successiva fase della compilazione della richiesta viene segnalata dal "semaforo", presente accanto all'icona del quadro contenente il Riepilogo, che diventa di colore verde. In questa fase il richiedente deve allegare l atto di cessione di quote, in formato PDF/A, firmato digitalmente dalle parti e dal professionista, e la marca temporale detached (formato.tsr) apposta all atto coevamente alla data di stipula dello stesso. A tal fine occorre utilizzare i relativi tasti funzionali Allega/Rimuovi del quadro RIEPILOGO per ogni tipologia di documento. E possibile allegare anche eventuali procure speciali. In caso di registrazione tardiva il programma calcola le sanzioni e gli interessi

COME ALLEGARE L ATTO E LA MARCA TEMPORALE ALLA RICHIESTA. Tramite il bottone Allega/Rimuovi si può accedere alla cartella locale da cui prelevare il documento informatico da allegare. All apertura della finestra, posizionando il mouse sul file da allegare e attendendo qualche istante, è possibile visualizzare i tipi di file da selezionare: il file MIME_X_DTS_INfOCAMERE corrisponde al file.m7m e non va allegato; il file MIME PKCS #7 corrisponde all atto digitale sottoscritto dalle parti e dal professionista (.p7m) e va allegato Si procede all allegazione dell atto come di seguito mostrato.

Selezionando Apri si procede all allegazione del file. Appare quindi il messaggio di avvenuta allegazione che indica il percorso da cui il file è stato prelevato. Selezionare il bottone OK per proseguire

Ci si posiziona nella cartella in cui si è salvato il file con la marca separata dal file firmato e selezionando il comando apri si procede all allegazione del secondo file, ottenendo la segnalazione.

La procedura di generazione del file da trasmettere si può quindi dire conclusa selezionando il bottone conferma e poi il bottone Fine si procede alla generazione del file da sottoporre al controllo e all autentica con Entratel

la segnalazione vi presenta il percorso di archiviazione del file da sottoporre al controllo e all autenticazione ai fini della trasmissione al Servizio telematico per la la segnalazione vi presenta il percorso di archiviazione del file da sottoporre al controllo e all autenticazione ai fini della trasmissione al Servizio telematico per la registrazione dello stesso.

LA PROCEDURA DI INVIO DEL FILE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE Ultimata la predisposizione della pratica, avendo avuto cura di aggiornare Entratel alla versione 4.7.7 rilasciata il 30 agosto 2010 e dopo avere installato il modulo di controllo scaricato dal sito di Entratel come illustrato in precedenza, si può procedere al controllo del file e alla sua autenticazione per l invio. Si avvia l applicazione Entratel e dal menu Documenti si seleziona la sottovoce di menu Controlla e la relativa opzione Singolo file. Quindi si apre la finestra di dialogo per la selezione del file da trasmettere (che è stato archiviato in C:\UnicoOnline\CQS09\arc\): il file da controllare è quello composto dal codice fiscale del professionista intermediario_cqs09 con estensione.cqs.

Al termine della procedura si presenta la solita finestra di dialogo con il report del controllo e l indicazione della predisposizione del file.dcm da sottoporre all autenticazione per l invio e il file.dgn contenente il diagnostico che è possibile stampare. Selezionando Ok si apre la finestra di Wordpad da cui è possibile procedere al salvataggio o alla stampa del diagnostico. Se l esito è positivo si ottiene il report visualizzato di seguito. Si può quindi procedere alla autenticazione del file.dcm e all inoltro all Agenzia delle Entrate.

Diagnostico del controllo

Spedizione del file al Servizio Telematico attraverso il comando Invia Autentica del file con chiavi Entratel

Inserimento delle credenziali di accesso ad Entratel del professionista incaricato per la spedizione

Esito dell invio effettuato visualizzabile a video. Premere stampa per accedere alla stampa della ricevuta di trasmissione.

Accedendo alla gestione ricevute del servizio telematico sono immediatamente Disponibili le prime due ricevute: quella CQS00 e quella CQT00

L ULTIMA PARTE DELLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE: LA DECOMPRESSIONE DELLE TRE RICEVUTE RILASCIATE Per il download della ricevuta occorre connettersi al sito web del Sevizio telematico, accedere alla sezione Ricevute e salvare in locale il file compresso. Selezionare, quindi, la ricevuta da prelevare e salvarla in locale nella cartella C:\Entratel\ricezione Occorre quindi selezionare il CQS00 contenente la ricevuta di registrazione in formato testuale e salvarla in locale nella cartella logica C:\Entratel\Ricezione. Salvare e procedere. Ripetere l operazione appena descritta anche per il file CQT00 contenente il file xml con l atto di registrazione. Il file tipo CQU00 è disponibile dopo qualche giorno l avvenuto addebito sul conto del professionista e reca gli estremi di addebito sul conto corrente. Quindi occorre aprire l applicazione Entratel e selezionare la voce di menu Ricevute e la sottovoce Apri ; selezionare il file da decomprimere utilizzando il certificato di autenticazione. La decompressione genera un file.rel per il file testuale, leggibile con Entratel e stampabile con qualsiasi stampante