POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto



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POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto

Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità Civile - Condizioni Generali Responsabilità Civile - Condizione Aggiuntiva

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE DELL UNITÀ DESCRITTA IN POLIZZA AI SENSI DELLA LEGGE 24/12/1969 N.990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DEFINIZIONI Alle sottoindicate denominazioni si attribuisce il seguente significato: Assicurato: Per la Garanzia Responsabilità Civile, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. Assicurazione : il contratto di assicurazione. Conducente : il Comandante e/o lo Skipper e/o il timoniere dell unità al quale è affidata la navigazione della stessa nonché la/e persona/e che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con l Assicurato/Contraente prendono parte alle manovre dell unità. Contraente : il soggetto che stipula l assicurazione, il quale può identificarsi con l Assicurato. Franchigia : importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell Assicurato per ciascun sinistro. Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Legge 990/69 : la legge 24 dicembre 1969 n.990, sull assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive modificazioni. Polizza : il documento che prova l assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Regolamento : il regolamento di esecuzione della Legge 990/69, e successive modificazioni. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. Rivalsa : azione esercitata dalla Società nei confronti del Contraente e/o dell Assicurato e/o di Terzi, in presenza delle situazioni disciplinate in polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate ai danneggiati. Scoperto : l importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno risarcibile, che rimane a carico dell Assicurato. Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società : CREDITRAS ASSICURAZIONI S.p.A.. Unità: la costruzione destinata alla navigazione sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto come definita dalla Legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni, o la costruzione descritta in polizza, comunque destinata alla navigazione. Le unità si distinguono, inoltre, tra quelle soggette all obbligo di assicurazione ai sensi della legge 990/69 e successive modificazioni, e quelle non soggette a detto obbligo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo o al risarcimento, nonché l annullamento del contratto stesso. Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni nelle caratteristiche del rischio che comportino un aggravamento dello stesso, il Contraente e/o l Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa. Per tali variazioni vale il disposto dell art. 1898 del Codice Civile. Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Oneri a carico del Contraente Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge, relativi all assicurazione, sono a carico del Contraente. Legge regolatrice del contratto - Rinvio alle norme di legge La polizza è regolata dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato nel presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Durata ed efficacia dell assicurazione - Pagamento del premio L assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile. Essa, ferma in ogni caso la scadenza indicata in polizza, decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio dovuto. Il premio deve essere pagato in un unica soluzione presso la sede della Società o dell Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Per la sola Garanzia di Responsabilità Civile l efficacia della copertura, ferma la scadenza indicata in polizza, cessa improrogabilmente alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza. In caso di stipulazione di nuova assicurazione, per le stesse condizioni e per la stessa durata, la decorrenza farà data dalla scadenza della polizza precedente. Alienazione dell unità Nel caso di trasferimento di proprietà dell unità, a qualsiasi titolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società e : per la Garanzia Responsabilità Civile potrà optare per una delle seguenti soluzioni: a) Sostituzione con altra unità Qualora il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per altra unità di sua proprietà, e ciò comporti una variazione di premio, si procederà al relativo conguaglio, con emissione di apposita documentazione contrattuale ed eventuale nuovo contrassegno e certificato, previa restituzione di quelli precedenti. b) Cessione del contratto. Qualora il Contraente chieda la cessione del contratto all acquirente dell unità la Società prenderà atto della cessione mediante emissione di apposita documentazione contrattuale rilasciando, ove occorra, il nuovo certificato e contrassegno, previa restituzione di quelli precedenti. c) Risoluzione del contratto. Qualora il Contraente non richieda quanto previsto ai precedenti capi a) o b) il contratto si risolve dal giorno in cui viene restituito alla Società il certificato ed il contrassegno. Cessazione di rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione dell unità (disposizione valida esclusivamente per la Garanzia Responsabilità Civile)

In caso di cessazione di rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione dell unità assicurata, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo le relative attestazioni o copia della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. Ove possibile, il Contraente deve restituire alla Società il certificato ed il contrassegno. In ogni caso il contratto si risolve alla data in cui vengono restituiti il certificato ed il contrassegno e comunque non oltre la scadenza del relativo contratto. Garanzie: Responsabilità Civile - Condizioni Generali Norme che regolano l assicurazione della responsabilità civile derivante dalla navigazione dell unità descritta in polizza ai sensi della legge 24/12/1969 n.990 e successive modificazioni. Rischi assicurati La Società assicura, in conformità alle norme della Legge 990/69 e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, incluso acque private, dell unità descritta in polizza. La Società inoltre assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua dell unità a cose ed animali di terzi con una franchigia fissa, e cioè la parte di danno a carico dell Assicurato, per ogni e ciascun avvenimento nella misura riportata nell apposito spazio previsto in polizza. La franchigia fissa non verrà applicata per i danni alle cose dei terzi trasportati sull unità assicurata. In caso di unità adibite a scuola guida l assicurazione copre anche la responsabilità dell istruttore. Sono considerati terzi l esaminatore, l allievo anche quando è alla guida, tranne che durante l effettuazione dell esame, e l istruttore soltanto durante l esame dell allievo conducente. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dell unità a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche. Esclusioni e rivalsa L assicurazione non è operante: - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti; - per il battello di servizio e/o motore non principale; - nel caso di unità adibite a scuola guida durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; - nel caso di navigazione e/o giacenza di unità con la autorizzazione alla navigazione temporanea se essa avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti; - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione. Qualora sia applicabile l art. 18 della Legge 990/69, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Limiti geografici di operatività L assicurazione vale per il Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché per le acque interne dei Paesi europei. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo, le modalità del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione od ingiustificato ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato. Gestione delle vertenze La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici. La Società ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all atto della tacitazione del danneggiato. La Società non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde, in particolare, di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Condizione Aggiuntiva Attività idrosciatoria La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall esercizio dell attività idrosciatoria. Per quanto non espressamente regolato dalla presente Condizione Aggiuntiva valgono le norme previste dalla Garanzia Responsabilità Civile.