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Allegato 1 d.d.g. n. del CONVENZIONE DI TIROCINIO CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA E LA FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO O.N.L.U.S. DI LONATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE AL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA. TRA L AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA, con Sede Legale in Desenzano del Garda Località Montecroce Codice Fiscale e Partita I.V.A. n 01972400988 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Marco Luigi Votta, in esecuzione della d.d.g. n del ; (Soggetto Promotore) E LA FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO O.N.L.U.S. DI LONATO DEL GARDA, con sede in Lonato d/g Corso Garibaldi n 3 Codice Fiscale n 02964900175 e Partita IVA n 00712050988, rappresentata dal Presidente Dott. Adriano Robazzi, a ciò legittimato, P R E M E S S O C H E (Struttura Ospitante) il D.Lgs. n 502/92 e s.m.i. prevede che le Regioni, nell ambito della programmazione regionale, stipulino specifici protocolli di intesa con le Università per regolamentare l apporto alle attività assistenziali del Servizio Sanitario delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel rispetto delle loro finalità didattiche e scientifiche; l Azienda Ospedaliera è stata riconosciuta dalla Regione Lombardia quale Istituzione sanitaria accreditata ai fini dell attivazione del Corso di Laurea in Infermieristica; in data 11 gennaio 2006 è stato stipulato il nuovo protocollo d intesa Regione Lombardia/ Università degli Studi di Brescia per i Corsi di Laurea delle professioni sanitarie; l Azienda Ospedaliera, quale Istituzione sanitaria accreditata, mette a disposizione per il Corso di Laurea proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, una struttura logistica, le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche organizzative; le strutture e risorse verranno fornite in relazione alle esigenze formative degli studenti per la realizzazione del curriculum definito dall'università; il protocollo d intesa prevede che, qualora le strutture e le risorse messe a disposizione dall Istituzione sanitaria accreditata non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Laurea, l Azienda Ospedaliera, d intesa con il Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica dell Università degli Studi di Brescia, si impegni a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative; Pagina 1 di 5

l Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda con deliberazione n 903 del 28.11.2013 ha proceduto al rinnovo della convenzione con l Università degli Studi di Brescia per regolamentare i rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Laurea in Infermieristica; l Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda intende avvalersi della collaborazione della Fondazione Madonna del Corlo O.N.L.U.S. di Lonato d/g, per lo svolgimento delle attività didattico/formative e di tirocinio da parte degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART.1 In riferimento al Corso di Laurea in Infermieristica, la Struttura Ospitante si impegna, previo accordo annuale di programmazione didattica ed organizzativa, ad accogliere in tirocinio gli studenti iscritti al Corso di Laurea nei settori ed ambiti infermieristici attivati nella Struttura stessa, per l attività formativa di tirocinio stabilita dal curriculum di studi. ART. 2 1. Il tirocinio formativo tecnico/pratico ai sensi dell art. 18, comma 1, lettera d) della Legge n 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro. 2. Gli obiettivi del tirocinio sono stabiliti dal curriculum di studi in coerenza con gli obiettivi didattici approvati dal Consiglio di Corso e condivisi con i responsabili della formazione della struttura ospitante. 3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista dal curriculum di studi, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui ai successivi punti ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6. 4. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un Tutor Professionale e da un Assistente di tirocinio appartenenti al profilo professionale attinente al Corso di Laurea. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti. 5. La struttura ospitante può individuare un Assistente di tirocinio referente per il Coordinatore didattico di sezione, per il coordinamento, organizzazione e programmazione dell attività formativa di tirocinio di ogni singolo studente. 6. L Assistente di tirocinio è individuato annualmente su proposta della struttura ospitante e condiviso con il Coordinatore didattico di sezione. La funzione di assistente di tirocinio viene assegnata annualmente dal Consiglio di Corso di Laurea. 7. Il Tutor professionale, designato dal soggetto promotore, ha la responsabilità organizzativo/didattica del tirocinio stesso nella rispettiva Sede e svolge ruolo di riferimento con il Coordinatore didattico di sezione. 8. Il tirocinio formativo tecnico/pratico è una attività didattica in cui lo studente acquisisce competenze cognitive, pratico/metodologiche, relazionali ed organizzative sotto la supervisione diretta degli Assistenti di tirocinio. Il tirocinio formativo consente allo studente il raggiungimento degli obiettivi formativi in riferimento allo specifico profilo professionale e l acquisizione di competenze essenziali ed irrinunciabili, distintive della professione. Le attività tecnico/pratiche e di tirocinio rappresentano una forma di didattica individuale e/o a piccoli gruppi, in cui lo studente acquisisce e consolida i comportamenti ed impara ad esercitare le attività specifiche della professione con progressiva assunzione di autonomia. 9. Il tirocinio formativo tecnico/pratico è una attività didattica obbligatoria, la cui frequenza è certificata su appositi moduli dall Assistente di tirocinio. Pagina 2 di 5

10. Lo svolgimento del tirocinio in tutte le sue attività formative è supervisionato dall Assistente di tirocinio affiancato dal Tutor professionale che nell ambito delle proprie competenze, ne assicurano e ne verificano l apprendimento. 11. Le competenze acquisite dallo studente con le attività formative di tirocinio sono sottoposte a valutazione da parte degli Assistenti di tirocinio e Tutor professionali attraverso la compilazione di apposite schede di valutazione. 12. Nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio di Corso in materia di programmazione didattica delle attività formative professionalizzanti, per gli studenti inseriti in tirocinio presso la Fondazione Madonna del Corlo O.N.L.U.S. di Lonato del Garda, in base alla presente convenzione, all inizio di ogni a.a. la struttura promotrice attraverso il Coordinatore Didattico di sezione, comunica alla struttura ospitante: - i nominativi dei tirocinanti; - il settore in cui si svolge il tirocinio; - gli obiettivi formativi da raggiungere; - gli indicatori per la valutazione delle competenze raggiunte; - le modalità specifiche di svolgimento del tirocinio, con l indicazione dei tempi di presenza; - i nominativi dei Tutor professionali di riferimento; - gli strumenti didattici necessari (cartella infermieristica, schede di osservazione, linee guida per alcune attività complementari); - gli estremi indicativi delle assicurazioni contro gli infortuni e responsabilità civile. ART. 3 1. Le parti concordano che il tirocinante: a. durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal curriculum di studi, osservando gli orari concordati e rispettando l ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell attività di tirocinio con l attività del datore di lavoro; b. deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l articolazione oraria, i contenuti e l effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ; c. deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; d. ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor professionale e all assistente di tirocinio; e. deve adottare le linee di comportamento prescritte dal Codice Etico del Soggetto Ospitante (disponibile sul sito della Fondazione Madonna del Corlo di Lonato del Garda: www.madonnadelcorlo.it o consultabile direttamente presso la sede della Fondazione). 2. Le parti concordano altresì che al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor professionale e dall assistente di tirocinio, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte nonché una valutazione sull esito del tirocinio. ART. 4 1. L attuazione del progetto formativo tecnico/pratico prevede periodiche riunioni tra Assistenti di tirocinio, Tutor professionale e Coordinatore didattico di sezione al fine di pianificare, monitorare e valutare i processi formativi ed apportare, ove necessario, le idonee modifiche per avviare e mantenere un contesto di tirocinio adeguato che faciliti i Pagina 3 di 5

processi di apprendimento indirizzati all acquisizione delle competenze professionali richieste. 2. I Tutor professionali e gli Assistenti di tirocinio devono prevedere, all interno della gestione dei processi formativi, in accordo con la Struttura di appartenenza, incontri giornalieri e/o settimanali da dedicare allo studente al fine di favorire la rielaborazione critica delle esperienze cliniche effettuate. ART. 5 1. L Università degli Studi di Brescia garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi. 2. Il Soggetto proponente si impegna a comunicare gli estremi della polizza assicurativa al Soggetto ospitante. 3. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l evento al Soggetto promotore nel più breve tempo possibile, affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente. 4. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante, ma rientranti negli obiettivi previsti nel curriculum di studio. ART. 6 1. Preso atto che ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come lavoratori, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue: a) Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ai sensi dell art. 37 D.Lgs. 81/08, così come definiti dall Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011: - formazione generale: erogazione a carico del Soggetto promotore; - formazione specifica: erogazione a carico del Soggetto promotore; b) Sorveglianza sanitaria, ai sensi dell art. 41 del D.Lgs. 81/08, a carico del Soggetto promotore; c) Informazione ai lavoratori, ai sensi dell art. 36 D.Lgs. 81/08, a carico del Soggetto ospitante, in quanto le informazioni sono strettamente connesse: alla organizzazione del SPP della Fondazione compreso l affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni della Fondazione; al rischio intrinseco della Fondazione. ART. 7 1. Il servizio mensa per gli studenti del corso è a carico dell Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Soggetto Promotore), Istituzione sanitaria accreditata; la Struttura Ospitante, se dispone del servizio mensa per i propri dipendenti, garantirà agli studenti che lo richiedono, la fruizione del servizio mensa alle stesse condizioni del personale dipendente dell Azienda Ospedaliera. 2. L integrazione derivante dall onere del costo-pasto sarà rimborsato dall Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, a richiesta della Struttura Ospitante. 3. Tutti gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica sono informati e formati in merito alla sicurezza negli ambienti di lavoro come da D.Lgs 81/2008 ed alla tutela della privacy come da D.Lgs 196/2003. 4. In caso di sinistri verificatisi durante lo svolgimento del tirocinio, la Struttura Ospitante si impegna a segnalare prontamente l evento al Soggetto Promotore, il quale d intesa con Pagina 4 di 5

l Università degli Studi di Brescia provvederà a denunciare l evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi. ART. 8 Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici, di cui hanno preso visione (per l A.O. di Desenzano del Garda sul sito aziendale www.aod.it e per la Fondazione Madonna del Corlo O.N.L.U.S. di Lonato del Garda sul sito www.madonnadelcorlo.it o presso la sede medesima) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni ivi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità. ART. 9 La presente convenzione decorrere dall Anno Accademico 2014/2015 ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno se non disdetta, da una delle parti, con almeno un mese d anticipo rispetto alla scadenza, mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata a/r o tramite casella di Posta Certificata. È causa di recesso per ciascuna delle parti la seguente fattispecie: qualora il soggetto proponente ed ospitante non rispettino gli obblighi reciproci previsti dalla presente convenzione e gli impegni necessari per favorire l esperienza formativa del tirocinante. ART. 10 Per tutto quanto non previsto, le parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia. ART. 11 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall esecuzione della presente convenzione è competente a decidere il Foro di Brescia. Letto, confermato e sottoscritto. Desenzano del Garda lì, Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda Il Direttore Generale (Dott. Marco Luigi Votta) Fondazione Madonna del Corlo O.N.L.U.S. di Lonato Il Presidente (Dott. Adriano Robazzi) Pagina 5 di 5