Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n.81



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Corso di Gestione del Cantiere e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Classe IIIª B as 2012/2013 Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n.81 20/02/2013 1

Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n.81 Documento di Valutazione dei rischi 20/02/2013 2

Definizione art. 2 Fattori di Rischio PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; un pericolo è una caratteristica intrinseca e prescinde dalla possibilità che una lesione o un danno alla salute si possa effettivamente verificare Ad esempio, se una macchina ha degli elementi che raggiungono temperature elevate, questa è una fonte potenziale di ustioni, o di patologie da stress termico; anche la presenza di lame affilate nella macchina è una fonte potenziale di lesioni, quali tagli o amputazioni. RISCHIO: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; Il rischio dipende dai pericoli generati da un attrezzatura e anche dall interfaccia fra la macchina e gli operatori e altre persone esposte. È possibile che la macchina presenti un pericolo, ma se nessuna persona è verosimilmente esposta a quel pericolo, non vi è alcun rischio. I rischi possono essere caratterizzati dal riferimento al pericolo o alla situazione di pericolo (come, ad esempio, il rischio dovuto al contatto con elementi mobili,o con superfici calde, all emissione di rumore o di sostanze pericolose); i rischi possono anche essere caratterizzati dal riferimento alle loro possibili conseguenze (come, ad esempio, il rischio di schiacciamento, di taglio, di ustione o di danno all udito). 20/02/2013 3

Definizione art. 2 Fattori di Rischio VALUTAZIONE DEI RISCHI: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; Il rischio è un concetto probabilistico, determinato dalla probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone. La nozione di rischio implica l esistenza di una sorgente di pericolo e la possibilità che essa si trasformi in un danno. Fattore Rischio = probabilità x gravità 20/02/2013 4

Curve di iso-rischio INCIDENTE Evento o serie di eventi accidentali che possono arrecare un danno Indice di Rischio R = P x M P = frequenza o probabilità M = magnitudo/ Danno 20/02/2013 5

Classificazione dei rischi Eliminabili o eludibili Riducibili Ritenibili Trasferibili Es. rinuncia ad utilizzare determinare sostanze pericolose, o loro sostituzione con sostanze che lo sono meno Es. delimitazione delle aree di accesso a zone pericolose, confinamento di processi chimici L ente rinuncia a qualsiasi intervento assumendosi l onere delle eventuali conseguenze del verificarsi dell evento dannoso Ricorso a coperture assicurative E.B Ottobre 2011 6

Corso di Gestione del Cantiere e della sicurezza sui luoghi di lavoro. - Classe IIIª B as 2012/2013 valutazione dei rischi La valutazione del rischio deve esaminare in modo sistematico i pericoli associati ad una qualsiasi attività lavorativa, attraverso un analisi che: Identifichi i pericoli; Determini i limiti di processo ; Stimi i rischi Deve, inoltre, dare informazioni relative a: -attività analoghe; -alla casistica degli infortuni e degli incidenti; -Qualunque altra notizia circa i danni alla salute riscontrati per l attività esaminata. Dalla valutazione del Rischio e relativa individuazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione, segue necessariamente una riduzione dei rischi. E.B Ottobre 2011 7

Corso di Gestione del Cantiere e della sicurezza sui luoghi di lavoro. - Classe IIIª B as 2012/2013 Probabilità: 1- Bassa 2- Media 3- Alta 4- Altissima Danno (magnitudo): 1- Bassa 2- Media 3- Alta 4- Altissima ESEMPIO valutazione dei rischi Probabilità (P) Magnitudo (G) 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 2 4 6 8 3 3 6 9 12 4 4 8 12 16 Rischio = (PxG) > 6 intervento immediato 8

Oggetto della valutazione dei rischi Art. 28 La valutazione dei rischi deve interessare: la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro 20/02/2013 9

Documento della valutazione dei rischi Art. 28 Deve essere compilato a conclusione della valutazione dei rischi, presentare una data certa o attestata dalla sottoscrizione da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato 20/02/2013 10

Documento della valutazione dei rischi Art. 28 Deve contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. b) l indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l individuazione delle procedure per l attuazione delle misure di sicurezza e dei soggetti incaricati in possesso di adeguate competenze e poteri; 20/02/2013 11

Documento della valutazione dei rischi Art. 28 e) l indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento 20/02/2013 12

Procedure Standardizzate per la Valutazione dei Rischi Art. 6, comma 8, lettera f) e Art.. 29, comma 5 Questa procedura è riservata, esclusivamente, ai datori di lavo che occupano fino a 10 lavoratori e può essere adottata, anche, da imprese fino a 50 lavoratori per semplificare gli adempimenti previsti per la redazione del Documento di valutazione dei rischi Il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 (G.U. n. 285-06.12.2012) definisce le procedure standardizzate per redazione del documento di valutazione dei rischi 20/02/2013 13

Procedure Standardizzate per la Valutazione dei Rischi Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5) SI APPLICA A La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Esclusioni Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell art.28: - aziende industriali a rischio rilevante; - centrali termoelettriche; - impianti ed installazioni nucleari di - aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; 20/02/2013 14

Procedure Standardizzate per la Valutazione dei Rischi SI PUO APPLICARE Esclusioni Aziende fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6) La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell art.28. Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell art.28: -aziende di cui all articolo 31, comma 6, (indicate prima); - aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all amianto (art.29 comma 7) 20/02/2013 15

P Livello di probabilità 4 Altamente probabile Scala delle probabilità Criterio di Valutazione - Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori - Si sono già verificati danni per la stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili - Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda 3 Probabile - La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo automatico o diretto. - È noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno. - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda. 2 Poco probabile - La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. - Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa. 1 Improbabile - La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più - eventi poco probabili indipendenti. - Non sono noti episodi già verificatisi. - Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità 20/02/2013 16

Scala della gravità del danno D Livello del danno Criterio di Valutazione 4 Gravissimo - Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. - Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 3 Grave - Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. - Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. 2 Medio - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.- - Esposizione cronica con effetti reversibili. 1 Lieve - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. - Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 20/02/2013 17

Danno Probabilità 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 2 4 6 8 3 3 6 9 12 4 4 8 12 16 Stima del rischio R = P x D R = rischio P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze D = magnitudo (gravità) delle conseguenze (danno ai lavoratori) Rischio basso Rischio medio Rischio alto Rischio alto R Programmazione degli interventi R > 8 - Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza 4 R 8 - Azioni correttive e/o migliorative necessarie da programmare nel breve termine 2 R 3 - Azioni correttive e/o migliorative necessarie da programmare nel medio termine R = 1 - Eventuali misure da considerare in sede di riesame della valutazione 20/02/2013 18

Riduzione del Rischio Gli interventi devono quindi ridurre il rischio fino a: Rischio tollerabile: rischio accettato in seguito alla ponderazione del rischio. Il rischio tollerabile è anche detto rischio non significativo o rischio accettabile. Il rischio tollerabile non dovrebbe richiedere ulteriore trattamento. Rischio residuo: Rischio rimanente a seguito del trattamento del rischio. Il rischio residuo comprende anche i rischi non identificabili. (UNI 11230 Gestione del rischio) Azioni di riduzione del rischio (Ki) Prevenzione: agisce riducendo la probabilità di accadimento Protezione: agisce diminuendo la gravità del danno R = P x D / ΣKi 20/02/2013 19