LA SICUREZZA CORSO DI COSTRUZIONI EDILI. Prof. Maurizio Nicolella
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1 LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI CORSO DI COSTRUZIONI EDILI
2 Storia della sicurezza nel lavoro D.P.R. 547/55 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) D.P.R. 303/56 (norme per l igiene del lavoro) D.P.R. 164/56 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) 1990 Integrazione EU: recepimento direttive EU La normativa Europea D.Lgs. 277/91 (protezione dei lavoratori da agenti fisici, chimici e biologici) Concezione sistemica dei processi produttivi e visione globale dei fattori di rischio 1994 / 2008: D. Lgs. 626/94, D. Lgs. 494/96, D. Lgs. 528/99, D.P.R. 222/2003, D. Lgs. 81/2008,
3 Il cambiamento della concezione del rischio ANNI ANNI 80 MODELLO TECNOLOGICO E INGEGNERISTICO: L idea è che i sistemi diventano piu sicuri se si incrementa la tecnologia e si diminuisce l azione umana. In caso di errore: chi sbaglia è negligente (modello causale semplice con attribuzione di colpa) Soluzioni: misure disciplinari e rinforzo della norma. AZIONE TECNICA ANNI 90 I MODELLI ORGANIZZATIVI E SOCIO-TECNICI E LE CULTURE DELLA SICUREZZA Diventano centrali gli aspetti organizzativi, le culture della sicurezza, le comunità di pratiche di lavoro Soluzioni: analizzare la globalità del processo attraverso l analisi degli errori AZIONE ORGANIZZATIVA
4 LE NOVITA DEI D. LGS. 626/94 E 494/96 E S.M. E I. NUOVE FIGURE DEL PROCESSO EDILIZIO: Committente Responsabile dei lavori Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione Datore di lavoro Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori Lavoratori subordinati Lavoratori autonomi NOTIFICA PRELIMINARE PIANO DI SICUREZZA TUTELA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DI IGIENE E SICUREZZA ANCHE DEI LAVORI AUTONOMI DURATA E N IMPRESE COME FATTORI DI RISCHIO FASCICOLO TECNICO DELL OPERA CONCETTO DI SICUREZZA PIANIFICATA
5 D.Lgs. 81/2008 ( tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ) DEFINIZIONI art Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell allegato X. b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto; c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento; d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
6 e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del presente Capo; f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell opera, di seguito denominato coordinatore per l esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell esecuzione dei compiti di cui all articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice; g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera; h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo, i cui contenuti sono riportati nell allegato XV;
7 i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell esecuzione dell opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l impresa affidataria è l impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione; ibis) impresa esecutrice: impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
8 "il 60% degli incidenti mortali sul cantiere dipendono da una causa determinata da scelte effettuate prima dell'inizio dei lavori". [COMMISSIONE EUROPEA SULLE CAUSE DEGLI INFORTUNI] coinvolgere i committenti nel processo preventivo "circa il 35% degli infortuni mortali sono dovuti a cadute dall'alto", e questo tipo di infortunio è affrontabile "principalmente mediante la concezione architettonica, la concezione delle attrezzature, dei materiali e dei posti di lavoro". "circa il 28% degli incidenti mortali sono originati dall'esecuzione di attività simultanee ma incompatibili", legate cioè ad una carenza di organizzazione del cantiere, affrontabile in fase progettuale. il processo preventivo deve iniziare a monte del cantiere
9 PIANIFICARE LE ATTIVITA PIANIFICARE LA SICUREZZA PIANIFICARE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA IN SICUREZZA
10 Articolo 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori) 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 1-bis. Per i lavori pubblici l attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell opera, prende in considerazione i documenti di cui all articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 3. Nei cantieri in cui é prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all affidamento dell incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
11 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all articolo La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l affidamento dei lavori a un unica impresa, l esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
12 Quali sono considerati lavori a rischio? ALLEGATO XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera. 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
13 Articolo 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento ) 1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell Allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all allegato XV.
14 Cosa sono salute e sicurezza che sono tutelati dal T.U.S.? La salute è il bene primario e variabile di ogni individuo; lo stato di salute rappresenta, sul luogo di lavoro, una buona integrazione fra uomo e ambiente di lavoro La sicurezza è una condizione, uno stato di fatto, a cui occorre tendere per garantire in primo luogo la tutela della salute eliminando i rischi Tutelare la salute significa cercare di evitare l esposizione dei lavoratori ad agenti pericolosi che possono provocare malattie professionali Tutelare la sicurezza significa cercare di evitare eventi infortunistici (es.: sicurezza delle macchine La tutela del lavoratore nei luoghi di lavoro si concretizza con azioni volte a garantire la salute e la sicurezza
15 La salute e la sicurezza si associano alle condizioni di pericolo e di rischio, che interagiscono nei luoghi di lavori Il PERICOLO è associato alla potenzialità di una determinata entità di causare un danno più o meno grande, alle persone o al contesto Il RISCHIO è invece la possibilità, o la frequenza, correlata al verificarsi di un evento dannoso PERICOLO fonte di possibili danni alla salute (UNI EN 292-1) RISCHIO combinazione di probabilità e gravità di possibili lesioni o danni alla salute in situazioni pericolose
16 VALUTAZIONE DEL RISCHIO Procedimento di analisi e di ricerca atto ad individuare i potenziali fattori di pericolo legati alla probabilità che questi possano provocare un danno, stimando in base a queste due variabili la grandezza del danno, in modo da porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, tenendo conto delle priorità Scopo della valutazione è di ricercare in modo ragionevole e facilmente comprensibile le potenziali fonti di pericolo. Individuare le misure di protezione in modo da eliminare il rischio o, dove ciò non risulti possibile, ridurlo ad un livello ritenuto accettabile e pianificare il miglioramento ed il controllo delle condizioni di tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, altresì permettere al datore di lavoro di scegliere, dove necessario, i DPI idonei ad avviare, comunque, un programma di informazione e formazione dei lavoratori
17 APPROCCIO PRELIMINARE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO OSSERVAZIONE DELL AMBIENTE E/O DI LUOGHI DI LAVORO OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITA E DELLE MANSIONI SVOLTE CONSULTAZIONE DEI LAVORI E/O DEL LORO RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA INDIVIDUAZIONE DI SITUAZIONI E/O COMPORTAMENTI A RISCHIO
18 TIPICI FATTORI DI RISCHIO RISCHIO INFORTUNI RISCHIO CHIMICO RISCHIO FISICO RISCHIO BIOLOGICO RISCHIO LEGATO ALL ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
19 MECCANICO ELETTRICO
20 GAS AEROSOL VAPORI
21 RUMORE MICROCLIMA ILLUMINAZIONE VIBRAZIONI RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI
22 BATTERI FUNGHI E MUFFE VIRUS PARASSITI
23 ANSIA RESPONSABILITA RITMI ECCESSIVI MONOTONIA RIPETITIVITA TURNI DI LAVORO
24 POTENZIALI FONTI DI RISCHIO IN UN CANTIERE DI OPERE CIVILI: CONTESTO E CARATTERISTICHE DEL CANTIERE NATURA DEL LAVORO E PROCEDURE DI ESECUZIONE UTILIZZO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE IMPIEGO DI MATERIALE CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE
25 RISCHIO DANNO
26 La magnitudo del rischio è data da: R = P x D Dove: R = magnitudo del rischio P = probabilità o frequenza con la quale si verifica l evento dannoso D = magnitudo delle conseguenze, ovvero del danno causato ai lavoratori
27 VALORE LIVELLO DEFINIZIONI / CRITERI 4 altamente probabile 3 probabile 2 poco probabile 1 improbabile Tabella scala delle probabilità Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili. Il verificarsi del danno non susciterebbe stupore in azienda La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto E noto qualche episodio in cui ala mancanza ha fatto seguito un danno. Il verificarsi del danno susciterebbe una moderata sorpresa in azienda. La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti pochissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi poco probabili. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità
28 Tabella scala della entità del danno VALORE LIVELLO DEFINIZIONI / CRITERI 4 gravissimo Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 3 grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti 2 medio 1 lieve Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
29 Matrice di valutazione del rischio R = P x D R > 8 azioni correttive indilazionabili 4 < R < 8 azioni correttive necessarie da programmare con urgenza 2 < R < 3 azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine R = 1 azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
30 PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO: IL PIANO DI LAVORO Una volta identificati e valutati i rischi, la prima domanda da porsi è se gli stessi siano o meno controllabili nel modo adeguato e, nel tempo, migliorabili mediante un programma di attuazione delle misure di sicurezza, tendendo alla loro eliminazione. Il programma degli interventi atti all eliminazione dei rischi deve comprendere necessariamente la volontà delle direzione aziendale di migliorare il livello di protezione, quindi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro
31 RIDUZIONE DEL RISCHIO adozione di MISURE DI PREVENZIONE e/o MISURE DI PROTEZIONE
32 LA PROCEDURA IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI per la sicurezza, per la salute, per la sicurezza e la salute VALUTAZIONE DELL ENTITA DEI RISCHI (matrice PxD) ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (DPI, variazione di tempi, posti, ecc.) PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DELLA SICUREZZA (POS, PSC)
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