Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino. Art. 1. (Definizione di Sorveglianza Sanitaria)



Documenti analoghi
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. ASPETTI DELLA NORMATIVA CHE RIGUARDANO LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

SORVEGLIANZA SANITARIA E DATI TECNOPATICI

SORVEGLIANZA SANITARIA

La tutela della salute negli ambienti di lavoro. La Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari CONVENZIONE

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. PARODI ACQUI TERME

Il dlgs 81/08 affida al medico competente una duplice funzione: 1 preventiva e collaborativa, da svolgere insieme al dl, il servizio di prevenzione

ratifica decreto 30 luglio 1999 n.87 "INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI"

REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRA SI CONVIENE E SI STIPULA

Specialista in Medicina del Lavoro

Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele Catania

La Sorveglianza Sanitaria

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

Nuovo approccio all attività di sorveglianza sanitaria in Azienda. Capo III Sezione I, Art. 25 e Sezione V, Artt D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

La gestionedella cartella sanitaria e di rischio ai sensi del dlgs 81/08. HSR Resnati spa

CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA ENTE ECCLESIASTICO ONLUS

Circolare N.83 del 21 Maggio 2013

OGGETTO: Medici Competenti Azienda Ospedaliera di Cosenza - Applicazione D.C.A. n. 128 del

LE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI SULLA SICUREZZA NELLE AGENZIE IMMOBILIARI.

Medico competente specialista in medicina del lavoro. Chi è il medico competente?

In riferimento alla nomina del Medico competente, di seguito sono disponibili

RSPP - CARATTERISTICHE

Interpretazione Normativa. Lavori elettrici sotto tensione - requisiti imprese autorizzate

MEDICO COMPETENTE Art.2 comma 2 lettera h del D.lgs. 81/08

PREVENZIONE E SOGGETTI COINVOLTI: LA SORVEGLIANZA SANITARIA. Assistente Sanitaria dr.ssa R. Coden

Il Medico Competente. 1)Premessa. riferimenti normativi: artt. 2, 25, 38,39,40, 41 e 42 del D.lgs. 81/2008 (Decreto)

SCHEDA n. 5. Le figure costitutive della sicurezza. 1. Le figure costitutive del D. Lgs. 626/ 94. Contenuti e finalità del D. Lgs , n.

Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

CONVENZIONE CON L AZIENDA U.S.L. PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE E LE CONSEGUENTI ATTIVITA DI SORVEGLIANZA SANITARIA

La Sorveglianza sanitaria

b) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

LE FIGURE PER LA SICUREZZA

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING E DELLE PRATICHE CORRELATE. Art. 1. (Finalità)

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

REPUBBLICA DI SAN MARINO. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

I registri per le protesi mammarie e i registri dei dispositivi impiantabili

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

STUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI. News di approfondimento

Il D.Lgs. 81/08: aspetti interpretativi alla luce del nuovo D.Lgs. 106/09. Il punto di vista dei Servizi di prevenzione

GUIDA ALLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 NOZIONI DI BASE

LA GESTIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA PER I LAVORATORI D.Lgs. 81/08. Ausl Cesena - Servizio PSAL 1

QUIZ A TEMA: DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08 Quiz estratti dalla banca dati del sito e

ASPETTI SANITARI E VIGILANZA

Norme di attuazione dell'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro nel pubblico impiego 1991/1993. Noi Capitani Reggenti

Prot.n. 5091/C14 Rivanazzano terme, 14 settembre 2015 Cig. Z00160A1B8

Nomina delle figure del sistema sicurezza della scuola

MODALITA DI ATTUAZIONE ALL INTERNO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web: info@bdassociati.

DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

Sicurezza sul lavoro: le domande più frequenti! dvrinregola.it è un progetto

Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n Art. 1.

Per quanto concerne il punto 1:

LA REALTA PIEMONTESE

IL VOSTRO PROSSIMO CONSULENTE MULTIUSO

LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

REGOLAMENTO SANITARIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY

Agenti biologici Agenti chimici Sorveglianza sanitaria. Dott.ssa Claudia Berti New Servit S.r.l.

PROCEDURA PER LA SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE OCCUPAZIONALI

AUTOCERTIFICAZIONE DELL EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (ai sensi dell art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08)

Avviso di selezione pubblica

Tasse applicabili dall Ufficio di Stato Brevetti e Marchi (USBM) Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

25 ottobre LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: il ruolo del medico competente

Progetto Labor - Linea 4 Emersì Sicurezza nei luoghi di lavoro ed Emersione del lavoro irregolare

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS.

PRINCIPIO DI REVISIONE (SA Italia) 250B LE VERIFICHE DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ SOCIALE

Organizzazione della prevenzione aziendale

ALCOL E PATENTI. Dr. Sergio Dini Resp. Unità Funzionale Attività Certificative Medico Legali Az. Usl 8 Arezzo

La formazione degli addetti alle attività che comportano esposizione ad amianto

Allegato 2 Documento contenente:

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS PROVINCIA DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL REGIONE PUGLIA

Oggetto: Consulenza ed assolvimento adempimenti come da D.Lgs. 81 del 2008 e s.m.i.

Articolo. 1 Oggetto del servizio Articolo. 2 Requisiti Articolo. 3 Videoterminali 3. Articolo. 4 Esami clinici e biologici...

ALLEGATO 3A CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) CHI/COSA IN CHE CASO FORMAZIONE SANZIONI

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista.

La valutazione del rischio chimico

La sicurezza su lavoro: prevenzione e protezione. Le misure generali di tutela, la formazione e la sorveglianza sanitaria

LEGGE REGIONALE N. 27 DEL REGIONE BASILICATA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO

CONSERVATORIO DI MUSICA «NICCOLÒ PICCINNI» Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2014, n. 565

PIANO SORVEGLIANZA SANITARIO (D.Lgs 81/2008)

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E

Normativa sul miglioramento sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Investimenti e Sviluppo S.p.A.

Istituto Superiore di Sanità

Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

Si scrive INFORMAZIONE SCIENTIFICA ma si legge PUBBLICITÀ, ovvero: come interpretare e applicare il TITOLO VIII

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

Transcript:

Decreto 19 maggio 1998 n.68 PUBBLIC DI SN MINO Sorveglianza sanitaria e medico del lavoro. Noi Capitani eggenti la Serenissima epubblica di San Marino Visto l'art. 17 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31; Vista la Delibera del Congresso di Stato n.104 del 4 maggio 1998; ValendoCi delle Nostre Facoltà, Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: rt. 1 (Definizione di Sorveglianza Sanitaria) 1. La sorveglianza sanitaria si prefigge, attraverso la valutazione periodica dei lavoratori, l'obiettivo di proteggere la salute dei lavoratori e prevenire le malattie correlate al lavoro. 2. La sorveglianza sanitaria si esplica attraverso: a) la valutazione dei rischi professionali attraverso una analisi dei fattori di rischio e della modalità di esposizione; b) accertamenti sanitari comprendenti visite mediche, esami clinici e biologici, indagini diagnostiche; c. l'informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici; a. l'approfondimento epidemiologico con l'elaborazione dei dati risultanti dagli accertamenti sanitari, in applicazione di quanto previsto dall'art. 26 della Legge 18 Febbraio 1998, n. 31. 3. Il medico del lavoro dopo aver considerato i risultati della valutazione dei rischi e gli idonei controlli ambientali orienterà gli accertamenti sanitari tenendo in giusta considerazione le eventuali ipersensibilità individuali, i rischi multifattoriali presenti a livelli espositivi modesti e gli effetti a lungo termine, valutando anche l'opportunità di effettuare gli accertamenti sanitari per esposizioni al di sotto del limite previsto.

rt. 2 (Modalità di effettuazione della Sorveglianza Sanitaria) 1. La sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 17 della Legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dal medico del lavoro, nei casi previsti dai Decreti eggenziali e da effettuarsi in territorio. 2. I protocolli da adottare per la sorveglianza sanitaria in relazione ai diversi rischi espositivi sono contenuti in Decreti eggenziali. 3. Il medico del lavoro comunica periodicamente al Servizio Igiene mbientale i risultati degli accertamenti sanitari eseguiti attraverso riepiloghi di dati anonimi collettivi. 4. ' vietato ogni uso delle informazioni raccolte durante gli accertamenti sanitari preventivi e periodici difforme dalle finalità di tutela delle condizioni di benessere fisico e psichico dei lavoratori. rt. 3 (Idoneità al lavoro) 1. l fine di una maggior tutela dei lavoratori l'istituto per la Sicurezza Sociale istituisce un adeguato Servizio Specialistico di medicina del lavoro per fornire prestazioni a pagamento al datore di lavoro. 2. Il medico del lavoro del Servizio Specialistico dell'istituto per la Sicurezza Sociale esegue gli accertamenti prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro tesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione specifica cui i lavoratori sono destinati ed in seguito ad ogni cambio di settore di appartenenza. rt. 4 (Medico del lavoro) 1. Medico del lavoro: è medico in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in clinica del lavoro; b) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei laboratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro. Possono altresì esercitare le funzioni di medico del lavoro:

- per i primi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i medici sammarinesi iscritti ai corsi di specializzazione di cui alla lettera a). Coloro che si avvalgono di tale facoltà sono tenuti a completare il corso di specializzazione suddetto, continuando nel contempo a svolgere la funzione di medico del lavoro. In tale caso è fatto obbligo al medico del lavoro di sottoporre all'approvazione del Servizio Igiene mbientale le scelte relative alla sorveglianza sanitaria operate nell'esercizio delle proprie funzioni. 2. ll'interno della stessa azienda chi svolge le funzioni di medico del lavoro non può essere il esponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dall'articolo 10 della Legge 18 Febbraio 1998 n. 31. rt. 5 (Provvedimenti medico-legali) 1. Nel caso in cui un lavoratore venga ritenuto affetto da una malattia professionale che comporti una riduzione permanente della capacità lavorativa, il medico provvede alla denuncia ai sensi delle leggi vigenti, curando la trasmissione, alla Commissione degli ccertamenti Sanitari Individuali, delle informazioni utili a motivare il giudizio sullo stato di salute del lavoratore dandone altresì comunicazione al datore di lavoro e al Servizio Igiene mbientale. 2. Il Servizio Igiene mbientale provvede ai sensi del itolo VII della Legge 18 Febbraio 1998, n. 31. 3. ' fatto obbligo a tutti i medici, pubblici e privati che ne vengono a conoscenza di denunciare al Servizio Igiene mbientale sospette patologie correlabili con il lavoro. rt. 6 (lenco medici abilitati) 1. Presso il Servizio Igiene mbientale è istituito un apposito elenco pubblico dove dovranno essere iscritti coloro che sono abilitati ad esercitare le funzioni di medico del lavoro. rt. 7 (Verifiche) 1. Dopo 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto dovrà essere svolta una verifica fra le Parti sociali. Dato dalla Nostra esidenza, addì 19 maggio 1998/1697 d.f..

I CPINI GGNI lberto Cecchetti - Loris Francini IL S G I O DI S O P G LI FF I IN NI n to ni o La zz ar o Vo

lpi na ri