LA CESSIONE DEL CONTRATTO DEL CALCIATORE Avv. Federica Di Fabio



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LA CESSIONE DEL CONTRATTO DEL CALCIATORE Avv. Federica Di Fabio La fattispecie della cessione del contratto nel diritto sportivo rappresenta un fenomeno moderno. Infatti, fino agli anni 50/ 60 del secolo scorso, il trasferimento di un atleta da una società sportiva all altra veniva inquadrato dalla giurisprudenza come ipotesi di cessione di credito, perché si valutava il trasferimento dell obbligazione da un soggetto all altro. Successivamente si attribuì natura contrattuale alla cessione di un atleta (nel caso specifico un calciatore) ritenendola valida ed efficace tra le parti anche senza il consenso del giocatore ceduto 1. Alcuni affermarono che il fenomeno della cessione poteva inquadrarsi come negozio atipico 2, mentre altri la definivano un negozio complesso, costituito dalla rinuncia al vincolo sportivo dietro corrispettivo (pagato dalla cessionaria) da parte della società cedente. Al giocatore consenziente si regalava per l accettazione un premio di passaggio. 3 Solamente con la Legge 91 del 23.03.1981, e più specificatamente negli artt.4,5,6, si parla di cessione del contratto. La cessione del contratto richiede il consenso del giocatore ceduto e la forma scritta. Qualche autore sostiene che nel caso in cui il contratto di cessione di un calciatore da una società sportiva ad un altra non sia redatto in forma scritta, esso non possa ritenersi nullo, in quanto l art.4 L. 91/81 prevede tale sanzione soltanto con riferimento al contratto di lavoro stipulato tra il calciatore e la società. 4 La ratio alla quale si ispira il legislatore con la legge 91/81 è quella di consentire la libera circolazione del contratto. Le novità principali introdotte dalla suddetta legge sono rappresentate dall inquadramento del rapporto di lavoro sportivo nell alveo del rapporto di lavoro subordinato e soprattutto dall abolizione del c.d. vincolo sportivo (art.16), ossia dal rapporto che si istituiva tra il singolo atleta e l associazione. D ora in poi, la società sportiva non può più decidere il trasferimento dell atleta senza il suo consenso perché, con le Federazioni e i clubs, gli sportivi sono diventati controparti e non più associati. Si garantisce in questo modo maggiore libertà contrattuale all atleta. L inquadramento del rapporto di lavoro sportivo nell alveo del rapporto di lavoro subordinato costituisce una novità saliente, in quanto finora il rapporto era stato per lo più concepito come rapporto di lavoro autonomo, considerata la natura personale della prestazione. Nella L.91/81 si tiene però conto della peculiarità del rapporto di lavoro sportivo, e così, diversamente dal rapporto di lavoro subordinato, si dà preferenza al contratto di lavoro a tempo determinato (durata del contratto non superiore a cinque anni), anziché indeterminato, inoltre si prevede la corresponsione 1 Trib.di Firenze del 28.10.60, Foro It.Rep.1961, voce Sport, n.17. 2 App. Lecce,31.01.1959,ivi 1959, voce cit.n.7. 3 Trib. Taranto 20.12.1958, ivi 1958, voce cit.n.16 4 M.Sanino-F.Verde, Il diritto sportivo, Cedam, III ediz, pag.247 1

di un premio al momento della cessione. Tale previsione è giustificata come contropartita per l abolizione del c.d. vincolo sportivo. In effetti con l abolizione del suddetto vincolo, le società subiscono una forte crisi economica, per questo la L.91/81 prevede delle indennità parametrate ai criteri fissati dalle Federazioni in relazione alla natura ed esigenze del singolo sport. Senonchè sull assetto delineato dalla L.91/81 si avventa come un ciclone la c.d. Sentenza Bosman (ossia la sent. della Corte di Giustizia della C.E. del 15.12.1995). Con detta pronuncia, la Corte di Giustizia della Comunità europea, chiamata ad esprimersi su alcune questioni pregiudiziali relative all interpretazione degli artt.48,85 e 86 del Trattato C.E., affronta il problema della libera circolazione dei lavoratori, ed afferma il principio in base al quale i calciatori sono equiparati agli altri lavoratori subordinati. Conseguenza importante è che nessuna indennità è prevista nel caso della cessione alla scadenza per i trasferimenti internazionali. Successivamente interviene anche la Corte Federale che, con decisione pronunciata in data 03.05.2001, cancella con effetto immediato la distinzione tra giocatori comunitari ed extracomunitari del calcio, prevedendo che per nessuno ci sia indennità nel caso di cessione alla scadenza. A seguito, quindi, dell intervento comunitario, si amplia la libertà contrattuale dell atleta e la sua circolazione, tramite l abolizione, sia a livello nazionale che internazionale, dell obbligo per la nuova società di versare l indennità alla precedente società, se la cessione è avvenuta dopo la scadenza del vecchio contratto. Tuttavia l effetto delle decisioni comunitarie è devastante: in primo luogo perché si determina così la compromissione dei vivai, ed in secondo luogo perché l azzeramento dell indennità comporta una perdita rilevante per le società che, fra l altro, a far data dalla L.586/96, divengono società con scopo di lucro. E comunque inevitabile che ci sia commistione fra il diritto comunitario ed il diritto sportivo. Infatti il diritto comunitario interviene perché l attività sportiva è configurabile come attività economica ex art2 del Trattato di Roma (oggi art.2 CE) ed ha rilevanza sociale. Con il d.l. 485/1996 (convertito con Legge 586/1996) il legislatore nazionale corre ai ripari, tentando di adeguare la normativa nazionale ai dictat della Corte di Giustizia Europea. E così, nel caso di cessione prima della scadenza, si prevede che con la stipula del primo contratto professionistico alla società che ha allenato l atleta come dilettante o giovane venga riconosciuto un c.d. premio di addestramento, che va reinvestito nel vivaio ed è esente da imposizione. Il nuovo art.5 della L.91/81 recita allora testualmente: il contratto... può contenere l apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto... È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un altra, purché vi consenta l altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali. Mentre, l art.6, così come 2

modificato, prosegue: alla società presso la quale l atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile è riconosciuto un premio di addestramento e formazione tecnica. Come si vede, quindi con l art.5 il legislatore consente l integrazione delle norme di cui agli artt. 4,5,6, della legge 91/81, con le norme delle Federazioni Nazionali Sportive, che rappresentano condizioni di ammissibilità per la cessione del contratto. Ciò in quanto la cessione del contratto dello sportivo non è un fenomeno che può rientrare sic et simpliciter nella cessione di contratto di cui al1 art.1406 c.c., ma deve tener conto delle peculiarità dei singoli sport. Nel caso qui esaminato, ossia quello della cessione del calciatore, la disciplina di settore di riferimento è rappresentata dalle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne F.I.G.C), e più in particolare dall art.53, poi modificato nel 1997 dagli artt.95, 102,103, che prevedono che il contratto stipulato con la società cessionaria possa avere anche una durata diversa da quella prevista nel contratto ceduto. Dal combinato disposto delle norme di legge statale e federale, emerge che il contratto di cessione in ambito calcistico deve essere effettuato per iscritto con la sottoscrizione di tre diversi moduli (Variazione di tesseramento- Documento di Variazione di tesseramento contratto di prestazione sportiva tra cessionaria/acquirente e calciatore) unilateralmente disposti dalle Leghe professionistiche. In giurisprudenza si è posto il problema di quale sia la conseguenza della violazione delle norme federali. L orientamento finora dominante è stato nel senso di ritenere che la violazione delle condizioni di ammissibilità del contratto potesse comportare l inefficacia dello stesso, e che il contratto di cessione fosse nullo solo se non redatto in forma scritta. Senonchè, tale orientamento è stato di recente superato dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.3545 del 2004, che ha statuito che anche la violazione delle condizioni di ammissibilità previste dalle Federazioni Nazionali Sportive comporta la nullità del contratto stesso. E altresì frequente, specie in ambito calcistico, che la società cedente e quella cessionaria stipulino un c.d. accordo di partecipazione. La disciplina è prevista dall art.102 bis N.O.I.F. Per effetto di tale accordo il calciatore viene sottoposto alle dipendenze della società cessionaria per almeno due anni, ma contestualmente manifesta la sua volontà a vincolarsi nei confronti della cedente alla scadenza del precedente rapporto, ovvero al momento della definizione dell accordo economico. Con l accordo, quindi, la società cede il 50% della proprietà dell intero complesso di diritti ed obblighi correnti fra la società cedente ed il calciatore. Il fenomeno è volto non solo a valorizzare il calciatore giovane, consentendogli di farsi le ossa in una squadra di minor prestigio, ma anche a consentire alla cedente di allontanare dalla rosa il calciatore che non rientra nel piano di gioco, salvo poi riacquistarlo successivamente. E altresì possibile che la società cedente decida di dare solo in prestito il calciatore ad altra società. Detto fenomeno è disciplinato dall art.103 N.O.I.F. 3

Per ragioni di completezza, occorre precisare che in sede internazionale i prestiti sono equiparati alle cessioni definitive. (Art.10 del reg. FIFA sullo Status e sui trasferimenti dei calciatori), pertanto ad essi si applicano tutte le norme ivi previste, quali la forma scritta ad sustantiam, la sottoscrizione da parte della società e del calciatore, ecc. Le controversie sorte in materia di cessione del contratto dell atleta sono state affidate alla giurisdizione sportiva e non sono pervenute alla cognizione del giudice ordinario, in virtù del principio di autodichia del diritto sportivo. Per tali ragioni non ci sono pronunce sulla natura della cessione di contratto sportivo. Viceversa, maggiori discussioni si sono invece verificate in ambito tributario. Infatti, a seguito dell intervento comunitario nel diritto sportivo, è derivato che i clubs di appartenenza dei calciatori professionisti, giunti alla scadenza del contratto, non hanno alcun diritto a percepire somme da parte delle società che sottoscrivono contratti con i calciatori così svincolati. Se, tuttavia, la cessione dei diritti in parola avviene durante la vigenza del contratto i relativi corrispettivi danno luogo alla emersione di plusvalenze o minusvalenze. Di qui il dubbio interpretativo se dette ultime componenti economiche debbano o meno concorrere alla formazione della base imponibile Irap. 5 Il panorama al riguardo è complesso. Secondo la tesi c.d. civilistica, le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di un atleta costituiscono base imponibile ai fini IRAP, in quanto la legge 91/81 fa sorgere tra atleta e squadra un rapporto di lavoro subordinato, a cui si applica per intero la disciplina civilistica e quindi anche l art.1406 c.c. La cessione del contratto è cessione di contratto tipica. Questa tesi è stata fatta propria dall Agenzia delle entrate con la Risoluzione n.213/e del 19.12.2001 Si è ritenuto infatti che il costo di acquisizione delle prestazioni costituisca, sul piano oggettivo, una immobilizzazione (immateriale). Ciò in quanto il bene non si esaurisce in un unico esercizio ma presenta un utilità pluriennale 6. Viceversa, la Lega Nazionale Professionisti e la c.d. dottrina tributaristica non hanno ritenuto la cessione assimilabile a quella di cui all art.1406 c.c., perché il cessionario non si sostituisce al cedente nel rapporto contrattuale con l atleta, come invece accade nell ipotesi di cui all art.1406 c.c. 5 Massimo Procopio, Irap e società calcistiche professionistiche: la rilevanza delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti sportivi Dir. e Prat. Trib., 2009, 2, 331 6 Tale tesi è stata in passato sostenuta dal Ministero delle finanze nella riunioni degli ispettori compartimentali delle II.DD. del 24-25 novembre 1988 che, ha in verità rappresentato una novità rispetto alla posizione assunta dallo stesso Ministero nella risoluzione 21 novembre 1981, n. 1694 nella quale aveva precisato che «il prezzo pagato dalla società cessionaria, in quanto costo che partecipa alla produzione del reddito di più esercizi, può essere ricompresso, in mancanza di previsione normativa, nella categoria dei costi di cui al 3 comma dell art. 71 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597». 4

Secondo tale tesi, la cessionaria ha diritto alla risoluzione anticipata del contratto fra cedente e ceduto, ed acquista solo il diritto di stipulare un nuovo contratto. Con due consecutive cessioni la cessionaria diventa cedente. Ne consegue che il corrispettivo versato dalla società che acquisisce le prestazioni sportive dell atleta, non ha come causa la cessione del contratto esistente, ma solo la sua anticipata cessazione. La differenza tra corrispettivo conseguente alla risoluzione ed il costo non ammortizzato costituirebbe quindi una plusvalenza non tassabile ai fini Irap. Alla luce dunque delle considerazioni qui esposte, si vede come il diritto sportivo sia fortemente influenzato dalle norme di diritto nazionale e comunitario. Tuttavia, occorre tener conto delle esigenze specifiche dello sport. Per tali ragioni quindi ci si auspica un dialogo far movimento sportivo, associazioni sportive, la Comunità Europea e gli Stati membri, teso a valorizzare le peculiarità dello sport. 5