(Artt.2.6.3, 2.6.4 e 2.6.4 bis del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana )



Documenti analoghi
VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO

Codice di comportamento. FIDIA S.p.A.

BIESSE S.P.A. CODICE DI COMPORTAMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI E DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A.

INTERNAL DEALING CODICE DI COMPORTAMENTO

ACQUEDOTTO NICOLAY S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO per la disciplina degli obblighi informativi in materia di internal dealing

CODICE DI COMPORTAMENTO Digital Bros S.p.A. Internal dealing

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 settembre 2007

1. PREMESSE 2. OGGETTO DEL CODICE

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N.

BANCA POPOLARE DI SPOLETO

PROCEDURA INTERNAL DEALING

ANSALDO STS S.p.A. Codice di Internal Dealing

CODICE DI INTERNAL DEALING

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing"

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 -

Codice di Internal Dealing Premessa. Società Codice TUF Regolamento Emittenti 1. Definizioni. Soggetti Rilevanti : Società Controllata Significativa

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI

CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING

MOBYT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 -

Codice di comportamento in materia di Internal Dealing. Codice di comportamento di Internal Dealing

WM CAPITAL S.p.A. PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Codice di comportamento Internal dealing

CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

PROCEDURA INTERNAL DEALING

CODICE IN MATERIA DI NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA ACQUE POTABILI S.P.A. ( INTERNAL DEALING )

2 SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI

BLUE NOTE S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING DI MONCLER S.P.A.

- Dmail Group S.p.A. -

PROCEDURA. ( Procedura internal dealing )

TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI )

RAI WAY S.P.A. CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING Introduzione Ai sensi dell art. 31 del Regolamento Emittenti AIM approvato in data 1 marzo 2012, come

axélero S.p.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

Decreto Ministeriale del 16 marzo 2012 (1).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A. CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità Novità in materia di altre imposte indirette

* * * 1.1. Gestione e diffusione delle informazioni privilegiate

Policy di gestione delle operazioni con soggetti collegati. Allegato 1 Sistema dei limiti alle attività di rischio verso soggetti collegati

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti

Mid Industry Capital S.p.A.

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell art. 40 della legge n. 724/1994, per l esercizio 2013

13 maggio 2015 REGOLAMENTO DELL ELENCO SPECIALE PER LA LEGITTIMAZIONE AL BENEFICIO DEL VOTO MAGGIORATO DI HERA S.P.A.

KI GROUP S.p.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

Allegati al regolamento concernente gli emittenti - Allegato 3F pag. 1 ALLEGATO 3F ( )

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2013

DMAIL GROUP S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO Internal Dealing

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Italcementi S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO - 1 -

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell art. 40 della legge n. 724/1994, per l esercizio 2012 (GU n.

Art. 3 Obblighi informativi e di comportamento

Fortune. Strategia per l esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. Unifortune Asset Management SGR SpA

Codice di comportamento in materia di internal dealing

Codice di Internal Dealing

Il Ministro dello Sviluppo Economico

CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING. Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 agosto 2011

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

UniCredit S.p.A. Procedura in tema di Internal Dealing PROCEDURA INTEMADI INTERNAL DEALING

CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

Procedura Internal Dealing

"OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AD ESSI

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE

REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO, ELETTIVI E NON ELETTIVI DEL COMUNE. Art.

1) Cessioni di capacità di trasporto ai Punti di Entrata alla RN interconnessi con l estero

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

COVIP COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Articolo 1. Premessa ed ambito di applicazione

Fiscal News N Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale. La circolare di aggiornamento professionale

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

Approvazione CDA del 25 giugno Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale

2. Test di interoperabilità del sistema di gestione della PEC - Punto 1 della circolare 7 dicembre 2006, n. 51.

1. Motivazioni della richiesta

Procedura Internal Dealing Pag. 1

Ministero dello Sviluppo Economico

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

DEA CAPITAL S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO SULL INTERNAL DEALING

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

Si precisa che alla data del 31 dicembre 2008 la Società non possedeva azioni proprie, né le possiede alla data odierna.

CODICE di COMPORTAMENTO in MATERIA di INTERNAL DEALING

Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti

Direzione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del.

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A. SEDE SOCIALE IN ROMA - VIA BARBERINI N.28 CAPITALE SOCIALE EURO

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell

pubblicata sul sito in data 21 dicembre 2005

Assemblea Ordinaria degli Azionisti. del 17 aprile 2014

1. Motivazioni della richiesta

Transcript:

&$/7$*,521(6S$ &2',&(',&203257$0(172 (Artt.2.6.3, 2.6.4 e 2.6.4 bis del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana )

2 )LQDOLWD Il presente codice di comportamento viene emanato ai sensi degli articoli 2.6.3, 2.6.4 e 2.6.4 bis del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. per le operazioni compiute da persone rilevanti, identificate al successivo punto 2, sugli strumenti finanziari quotati o su altri strumenti finanziari connessi, emessi dalla Caltagirone S.p.A. o da sue controllate. Il codice intende disciplinare gli obblighi informativi che le persone rilevanti sono tenute a rispettare nei confronti della Caltagirone S.p.A. per consentire alla stessa di comunicare al mercato, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal predetto Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. e relative istruzioni, le operazioni di cui al precedente paragrafo.,ghqwlilfd]lrqhghoohshuvrqhulohydqwl Si identificano quali Persone Rilevanti e quindi destinatarie degli obblighi di comunicazione previsti dal presente &RGLFH GL &RPSRUWDPHQWR che la Società adotta con decorrenza 1 gennaio 2003, i seguenti soggetti della Caltagirone S.p.A.: Amministratori Sindaci Effettivi Investor Relator, nonché Amministratori, Sindaci Effettivi e Direttori Generali delle controllate il cui fatturato abbia un incidenza sul bilancio consolidato del Gruppo superiore al 25%, ed ogni altra persona che, in virtù dell incarico ricoperto, abbia accesso a informazioni su fatti della Società idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari. 2SHUD]LRQLFRPSLXWHGDSHUVRQHULOHYDQWL Le Persone Rilevanti devono comunicare nei termini e con le modalità di cui al successivo punto 4) le operazioni a qualsiasi titolo compiute ed aventi ad oggetto:

3 1. Strumenti finanziari quotati emessi dalla Caltagirone S.p.A. o da sue controllate, escluse le obbligazioni non convertibili; 2. Strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere gli strumenti di cui al punto precedente; 3. Strumenti finanziari derivati, nonché covered warrant, aventi come attività sottostante gli strumenti finanziari di cui al punto 1, anche quando l esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti. Ai fini di tale obbligo informativo viene stabilito: a) Di tenere conto delle operazioni compiute da ciascuna persona rilevante, dal coniuge non legalmente separato, dai figli minori, o fatta compiere da persone interposte, fiduciari o società controllate; b) Di non tenere conto delle operazioni di prestito titoli, nell ipotesi in cui la persona rilevante o gli altri soggetti di cui alla lettera a) assumano la posizione del prestatore, nonché della costituzione di diritti di pegno o di usufrutto; c) Di non tenere conto delle operazioni il cui ammontare, anche cumulato, sia inferiore all importo di 50.000,00 euro per dichiarante per ogni trimestre solare; d) Di non tenere conto delle operazioni compiute, anche per interposta persona o tramite fiduciari, fra i soggetti di cui alla lettera a); e) Di non tenere conto delle operazioni effettuate nell ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, laddove il cliente rinunci espressamente ed irrevocabilmente alla facoltà di impartire istruzioni. 7HUPLQL H PRGDOLWD SHU O DVVROYLPHQWR GHJOL REEOLJKL GL FRPXQLFD]LRQH GD SDUWH GHOOHSHUVRQHULOHYDQWL Dal 1 Gennaio 2003 le Persone Rilevanti dovranno far pervenire alla Caltagirone S.p.A. le comunicazioni relative alle operazioni di cui al precedente punto 3 nei seguenti termini: a) entro il quinto giorno di calendario successivo al termine di ciascun trimestre solare le operazioni, compiute nel trimestre stesso, il cui ammontare, anche cumulato con precedenti periodi, sia pari o superiore ad Euro 50.000,00. b) per le operazioni significative la comunicazione deve essere effettuata tempestivamente e comunque entro il primo giorno di borsa aperto successivo a quello di conclusione dell operazione che ha comportato il superamento della soglia di 250.000,00 Euro.

4 Nel determinare la soglia di Euro 250.000,00 si devono cumulare anche le operazioni compiute nel periodo di riferimento e non comunicate precedentemente. Nel caso delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, warrant o covered warrant si considera il controvalore nozionale che è calcolato come il prodotto tra il numero di azioni controllate dallo strumento ed il prezzo ufficiale dell attività sottostante, rilevato il giorno di conclusione delle operazioni. Dal 1 Gennaio 2003 le Persone Rilevanti dovranno inviare le comunicazioniprescritte dal presente codice, entro le scadenze sopra citate, all Ufficio Societario della Caltagirone S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica ed allegando il file della relativa modulistica: XIILFLRWLWROL#YLDQLQLgroup.it. In alternativa le comunicazioni possono essere trasmesse: via telefax al numero 06/3728546, oppure mediante consegna diretta all Ufficio Societario della Caltagirone S.p.A. in Roma, via Montello n.10. 6RJJHWWRSUHSRVWRDOULFHYLPHQWRDOODJHVWLRQHHG DOOD GLIIXVLRQH DOPHUFDWR GHOOH RSHUD]LRQLFRPSLXWHGDSHUVRQHULOHYDQWL Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni previste dall art. 2.6.4 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. è individuato nel Responsabile della Funzione Affari Societari della Caltagirone S.p.A. Il predetto Responsabile provvede inoltre all istituzione ed aggiornamento dell elenco delle Persone Rilevanti e dovrà vigilare sull applicazione del Codice di Comportamento apportando eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 2EEOLJKL GL FRPXQLFD]LRQH DO PHUFDWR GD SDUWH GHOOD &DOWDJLURQH 6S$ GHOOH RSHUD]LRQLFRPSLXWHGDSHUVRQHULOHYDQWL A decorrere dal 1 gennaio 2003 la Caltagirone S.p.A., ai sensi dell art. 2.6.4 del Regolamento dei mercati gestiti e organizzati dalla Borsa Italiana S.p.A., rende note

5 al mercato le operazioni a qualsiasi titolo compiute dalle persone rilevanti, aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al precedente punto 3), comunicate alla Società in osservanza del presente Codice di Comportamento, con le seguenti modalità: a) Per le operazioni il cui ammontare, anche cumulato, sia pari o superiore ad euro 50.000,00 per dichiarante le comunicazioni verranno effettuate entro il decimo giorno di borsa aperta successivo a ciascun trimestre solare di riferimento; b) Per le operazioni definite significative il cui ammontare, anche cumulato con altre operazioni compiute nel trimestre di riferimento e non comunicate, sia superiore ad euro 250.000,00 per dichiarante, la comunicazione verrà effettuata tempestivamente e comunque entro il primo giorno di borsa aperta successivo a quello di avvenuta comunicazione alla società da parte della persona rilevante. 6DQ]LRQL L inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente codice comporta per le Persone Rilevanti l applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti, tenendo presente il diverso rapporto che lega la Persone Rilevante alla Società. Le eventuali sanzioni saranno irrogate dall organo competente in base al rapporto che lega la Persona Rilevante alla Società ed in relazione alla gravità della violazione contestata. La Società ha facoltà di rivalersi nei confronti delle Persone Rilevanti per ogni danno che alla stessa potrà derivare dai comportamenti contestati in violazione del presente codice. $FFHWWD]LRQH L accettazione del presente codice da parte di ciascuna Persona Rilevante viene effettuata mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione.

6 &$/7$*,521(6S$ $OOHJDWRDO&RGLFHGL&RPSRUWDPHQWR$UW (OHQFRGHOOH6RFLHWj LOFXLIDWWXUDWRKDXQDLQFLGHQ]DVXSHULRUHDOVXOELODQFLRFRQVROLGDWRGHO*UXSSR DOGLFHPEUH &(0(17,5±&(0(17(5,('(/7,55(1263$ 9,$1,1,/$925,63$