DEBITI E CREDITI *** 1. I debiti



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- opporsi - diminuire - posticipare - rateizzare - annullare (solo in casi specifici) È possibile opporsi a: - atti di pignoramento - atti di precetto - atti di revocatoria - cartelle esattoriali (anche con termini scaduti) - accertamenti del Fisco Le cartelle esattoriali La cartella esattoriale è un documento emesso dal concessionario o agente della riscossione, per la riscossione coattiva di un tributo (tassa, imposta, sanzione, contributo, multe etc.) iscritto a ruolo a seguito di un inadempimento del debitore rilevato da un controllo o accertamento dell'amministrazione finanziaria, oppure a seguito di sentenza di una commissione provinciale tributaria. La riscossione coattiva è il procedimento con cui si esige il pagamento di un tributo (o anche di un credito non tributario) non pagato spontaneamente o a seguito della notificazione di un avviso di accertamento. Il ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme da questi dovute a seguito del mancato pagamento di tasse, tributi, sanzioni amministrative, ecc., formato dall'ufficio dell'ente creditore (Comune, Agenzia delle entrate, Inps e altri) e periodicamente inviato all'agente della riscossione competente per territorio affinchè siano svolte tutte le attività di riscossione coattiva. Se si accerta che le somme sono dovute, il pagamento dev'essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica, oppure a rate nel caso che vi sia un accordo in tal senso. Normalmente il pagamento è eseguibile presso gli sportelli dell'agente della riscossione, tramite pagamento del bollettino postale allegato o presso la propria banca. 2

La rateizzazione La rateizzazione, richiedibile nei casi in cui il debitore possa dimostrare di essere in temporanea difficoltà finanziaria, deve essere richiesta all'agente della riscossione che la concederà valutando liberamente il caso. Ad oggi la legge prevede la possibilità di ottenere la rateizzazione del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili sulle quali sono applicati gli interessi La domanda (istanza) va presentata o inviata agli uffici dell'esattore che ha emesso la cartella (Equitalia Cerit, Equitalia Esatri ecc.). Essa deve essere redatta in carta semplice esponendo le ragioni della temporanea difficoltà e allegando copia della cartella. La domanda di rateizzazione può essere fatta in qualsiasi momento, anche dopo che siano partite le eventuali procedure esecutive successive al mancato pagamento, il fermo amministrativo dell'auto, l'ipoteca sulla casa, ecc. Equitalia chiarisce comunque che la richiesta di ratizzazione NON sospende tali procedure né impedisce la loro attivazione. Diversamente, l'ottenimento della rateizzazione sospende di fatto le procedure eventualmente avviate ed impedisce che se ne avviino di nuove. Le cartelle pazze In tutti i casi in cui sulla cartella vi è un errore palese, come l'errore di persona, l'evidente errore logico o di calcolo, doppia imposizione, tributo già pagato, o mancata considerazione di diritti a riduzioni, è consigliabile tentare di farsi annullare o correggere la cartella (a seconda dei casi) rivolgendosi in modo amichevole direttamente all'ente creditore, senza avviare - almeno in prima fase - la procedura di contestazione formale. Questo avviene tramite il cosiddetto istituto dell'autotutela, una procedura stragiudiziale che viene messa in atto inviando all'ente creditore per raccomandata a/r - una richiesta in carta semplice contenente gli estremi dell'atto e i motivi per i quali se ne chiede l'annullamento o la correzione, allegando la documentazione che dimostra l'errore. Decreti ingiuntivi Il decreto ingiuntivo è l'imposizione data dal giudice al debitore di rispettare l'obbligazione assunta (es. pagamento di una somma di denaro o consegna di una cosa mobile determinata) entro un specifico lasso di tempo (in genere 40 giorni). Passato questo termine, il decreto diventa esecutivo e si può procedere al pignoramento dei beni del debitore. Il decreto ingiuntivo viene emesso su 3

richiesta del creditore, ed è molto più veloce e assai meno costoso di un procedimento giudiziario ordinario. Contro un decreto ingiuntivo è possibile fare opposizione nei termini previsti dal decreto stesso (normalmente 40 giorni). L opposizione deve essere proposta mediante atto di citazione entro i termini strettamente previsti nel decreto stesso (di solito 40 giorni). Ci si può opporre al decreto ingiuntivo, ad esempio, se il credito non è scaduto oppure se è addirittura inesistente perché mai sorto o ancora perché già estinto a seguito di pagamento, ed altri casi ancora. A seguito dell'opposizione, il giudizio si svolge poi secondo le norme del procedimento ordinario. Anche se i termini per presentare opposizione sono scaduti, è comunque possibile opporsi per bloccare il pignoramento dei beni (immobili, stipendio, conti correnti, beni mobili ecc.); e se il pignoramento dei beni è già avvenuto, si può attraverso un legale trattare con i creditori per sospendere il pignoramento. *** 2. I crediti L attività volta ad ottenere il pagamento di un credito (totale o parziale), sia quando il debitore rifiuta di onorarlo, sia quando si trova in una situazione di momentanea difficoltà ad adempiere la sua obbligazione, si compone di due fasi: - fase stragiudiziale - fase giudiziale La fase stragiudiziale La procedura di recupero crediti stragiudiziale (o extragiudiziale) consente di evitare l aggravio di costi e tempi delle vie legali, ma presuppone la collaborazione del debitore. La società di recupero crediti o il legale preposto tenteranno di concordare un piano di rientro con il debitore tramite solleciti epistolari, telefonici e, in alcuni casi, contatti diretti per mezzo di funzionari. Nel caso in cui il recupero in via bonaria non porti ad alcun risultato sarà possibile eseguire accertamenti economico/patrimoniali per valutare l'opportunità di avviare l azione giudiziaria. Allo stesso modo, se si giunge ad un accordo e il debitore si rende disponibile al pagamento - immediato o rateizzato - il legale o la società di recupero farà il necessario per cautelare il creditore 4

e garantire il rispetto degli accordi presi (ad es. nel caso in cui venga concesso altro tempo, l accordo con il debitore potrebbe consistere nella predisposizione di maggiori garanzie quali: titoli di credito, pegni, ipoteche, ecc.); anche in questo caso sarà possibile eseguire accertamenti economico/patrimoniali per verificare le reali condizioni economiche del debitore. La fase giudiziale Il ricorso al tribunale è l ultima via da percorrere quando la fase stragiudiziale (che consente di ridurre tempi e costi) non produce alcun risultato. L obiettivo principale è ottenere un titolo esecutivo, ovvero l'atto o il documento in base al quale è possibile avviare l'esecuzione forzata sui beni del debitore (es.: l'automobile, la casa, somme di denaro, i beni della società, ecc.). Generalmente, l azione legale viene intrapresa previa verifica del buon esito del recupero coattivo del credito, ovvero solo quando, a seguito degli accertamenti economico/patrimoniali eseguiti nella fase stragiudiziale emerge un capitale sufficiente a coprire il credito insoluto (il possesso di beni pignorabili). A volte, anche in mancanza di beni pignorabili, è opportuno avviare l azione giudiziaria per consolidare il proprio credito per una durata di 10 anni. Trattandosi, inoltre, di una procedura giudiziale cosiddetta sommaria, i costi fissi sono ridotti. Per ulteriori informazioni e per assistenza: Adico Assocazione Difesa Consumatori Via Volturno 33 30174 Mestre Venezia Tel e fax 041.5349637 info@associazionedifesaconsumatori.it www.associazionedifesaconsumatori.it 5