(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 83/E del 17.08.2010)



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CIRCOLARE MENSILE Settembre 2010 DETASSAZIONE LAVORO NOTTURNO E STRAORDINARIO (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 83/E del 17.08.2010) L imposta sostitutiva del 10 per cento per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa, trova applicazione, per l anno 2010, in favore di titolari di un reddito di lavoro dipendente che non abbiano superato. 35.000 lordi nell anno 2009 e per un importo massimo di. 6000. In particolare, rientrano nel regime di tassazione agevolata anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario su turni, stante il fatto che l organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa. Anche le somme erogate a titolo di lavoro notturno ordinario rientrano nell ambito applicativo della normativa in esame, semprechè diano luogo o siano comunque collegate ad incrementi di produttività, di competitività dell impresa o ad altri elementi connessi all andamento economico dell impresa. In tal caso sono oggetto dello speciale regime di tassazione non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche il compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa. Conseguentemente, il lavoratore turnista può usufruire dello speciale regime di tassazione in relazione alle sole indennità o maggiorazioni di turno, qualora il turno di lavoro ricada durante l orario diurno. Viceversa, lo stesso lavoratore usufruirà dello speciale regime di tassazione in Pag. 1

relazione all intero compenso percepito (ossia compenso ordinario più maggiorazione) qualora presti lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva. Infine, il regime agevolativo in esame deve ritenersi applicabile anche con riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario (compreso quanto erogato a titolo di straordinario forfettario) a condizione che le stesse siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa, ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. n. 93 del 2008. Con riferimento alle retribuzioni sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori dipendenti potranno far valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o avvalendosi dell istanza di rimborso. A tal fine, il datore di lavoro sarà chiamato a certificare l importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva. Sul punto, vale la pena evidenziare come, per effetto della Manovra Correttiva 2010, dal primo gennaio 2011 saranno oggetto di detassazione solamente le somme corrisposte a seguito di accordi o contratti collettivi territoriali oppure aziendali. Tale disposizione troverà applicazione nei confronti dei lavoratori subordinati che non abbiano un reddito superiore a. 40.000 lordi nell anno 2010 e per un importo massimo di. 6000. Le modalità operative saranno stabilite dal Governo entro il prossimo 31 dicembre 2010. NOVITA IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (Ministero del Lavoro, Decreto 12.07.2010 Ministero del Lavoro, interpello n. 26 - INPS, Circolare n. 107 del 05.08.2010 INPS, Messaggi nn. 20810 del 06.08.2010, 22320 del 03.09.2010) Come consueto evidenziamo gli ultimi interventi in tema di ammortizzatori sociali. In particolare: Pag. 2

Il Ministero del Lavoro ha assegnato ulteriori risorse finanziarie per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alle regioni Liguria, Abruzzo e Molise. l INPS ha fornito istruzioni in merito: - alle agevolazioni contributive ed agli adempimenti procedurali previsti per i lavoratori sospesi a zero ore (CIGO, CIGS, solidarietà e CIGO in deroga) ed utilizzati in progetti di formazione e/o riqualificazione professionale all interno del ciclo produttivo (formazione on the job); - alla cumulabilità del trattamento integrativo salariale con redditi da lavoro. In particolare, è stato precisato che si ha: INCOMPATIBILITÀ: con un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. PIENA COMPATIBILITÀ: oltre che nei confronti del lavoro accessorio (le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite di. 3.000 euro nell anno solare non sono cumulabili: ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione) è ammessa la compatibilità tra attività di lavoro ed integrazione salariale, laddove la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell anno, sarebbe stata comunque compatibile con l attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all integrazione salariale. Quest ipotesi ricorre, ad esempio, nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano part-time (del resto nell ipotesi di part-time verticale l integrazione salariale è dovuta soltanto nei periodi in cui sarebbe stata espletata l attività lavorativa). Si può avere compatibilità anche tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed uno part-time, purché le due attività siano tra loro comunque compatibili nel limite dell orario massimo settimanale di lavoro. PARZIALE COMPATIBILITÀ: In via generale l integrazione salariale non è dovuta per le giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dedichi ad altre attività remunerate (in tali casi il trattamento di Pag. 3

integrazione salariale è sospeso per le giornate nella quali è stata effettuata la nuova attività lavorativa; se il lavoratore dimostra che quanto percepito è inferiore all'integrazione stessa avrà diritto ad una quota pari alla differenza tra l importo dell integrazione salariale spettante e quanto percepito). Nel caso in cui venga stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero part-time (sia esso a tempo determinato o a tempo indeterminato) tale contratto risulta compatibile con l integrazione salariale (anche in questo caso se il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa è inferiore all integrazione sarà possibile il cumulo parziale della stessa con il reddito a concorrenza dell importo totale della integrazione spettante). Se viene intrapresa una attività di lavoro autonomo sarà il lavoratore interessato a dover dimostrare e documentare l effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all Istituto l erogazione dell eventuale quota differenziale di integrazione salariale. Si ritiene altresì opportuno ricordare che nello scorso mese di luglio il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello, ha esteso alla CIG Ordinaria del settore dell edilizia ed affini la normativa in tema di proroga trimestrale fino ad un massimo complessivo di 12 mesi ed ha ritenuto applicabile il criterio di calcolo a giornate di utilizzo dell ammortizzatore anche per il ricorso motivato da eventi metereologici. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE RATEAZIONI CONTRIBUTIVE (INPS, Circolare n. 106 del 03.08.2010) L attuale crisi economica ha spinto l Istituto ad intervenire per modificare la disciplina in tema di dilazione al fine di consentirne un maggior ricorso in una situazione di momentanea ed obiettiva difficoltà da parte di un sempre maggior numero di datori di lavoro. Pag. 4

Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare: - il contribuente potrà inserire anche il valore corrispondente alle ritenute previdenziali operate sulla retribuzione del lavoratore nell importo del debito oggetto di dilazione (tale possibilità non fa venir meno l obbligo, da parte dell Istituto, di provvedere alla denuncia all Autorità Giudiziaria della specifica fattispecie di reato punito con la reclusione e con la multa. Ne consegue che, pur in presenza di domanda di dilazione definita con l accoglimento, laddove sussistano le condizioni previste dalla legge, la denuncia di reato dovrà essere inoltrata all Autorità Giudiziaria competente); - non sarà più obbligato al versamento della rata provvisoria definita nella misura del dodicesimo dell importo oggetto di rateizzo; - potranno essere accolte le domande per le quali il contribuente provveda al regolare versamento della contribuzione mensilmente dovuta; - l esposizione debitoria inserita in rateazione non potrà, salvo eccezioni, essere maturata durante il periodo di durata di una precedente dilazione; - la rateazione dei crediti iscritti a ruolo potrà avvenire esclusivamente presso Equitalia. La domanda di rateazione dovrà essere riferita all intera situazione debitoria e potrà avere ad oggetto crediti: - denunciati dal contribuente o accertati dall istituto per i quali non risulti effettuato il versamento alle scadenze di legge; - richiesti al contribuente con avviso bonario; - in fase legale non oggetto di iscrizione a ruolo; - affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione per i quali non sia avvenuta la notifica della cartella di pagamento al contribuente. Il pagamento dilazionato può essere concesso fino ad un massimo di 24 mensilità con la possibilità di un prolungamento fino a 36 rate previa autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Inoltre, per particolari specifici casi, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell Economia, può concedere con decreto il pagamento dilazionato fino a 60 mensilità. Pag. 5

NOVITA PREVIDENZIALI (INPS, Circolare n. 73 del 14.06.2010 - INPS, Messaggi nn. 18901 del 16.07.2010, 21389 del 17.08.2010, 21567 del 20.08.2010 CNCE, Delibera n. 4603 del 27.07.2010) L INPS ha fornito chiarimenti in relazione: alle modalità per la riscossione nell anno 2010 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata; alle modalità per il rilascio ai datori di lavoro del PIN necessario per la consultazione degli attestati di malattia; all entità della decontribuzione dovuta per l anno 2009 (2,25%) ed alle relative modalità di recupero; alle novità introdotte per semplificare la comunicazione on-line di instaurazione di un rapporto di lavoro domestico; Si ritiene altresì opportuno evidenziare che la Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) ha deliberato l impossibilità al rilascio del DURC in presenza di un superamento delle percentuali massime di ricorso al part-time da parte delle imprese edili. INTERPELLI IN MATERIA DI LAVORO (Ministero del Lavoro, interpelli nn. 27, 30 e 31) Il Ministero del Lavoro ha continuato la sua attività di risposta ad interpelli. In particolare, vale la pena mettere in evidenza i seguenti interventi: Registrazione nel Libro Unico del Lavoro del rimborso spese degli Amministratori che non percepiscono compensi: dopo aver precisato che sono esclusi dalla registrazione nel Libro Unico del Lavoro Ministero gli amministratori che svolgano tale attività in forma autonoma in quanto i relativi compensi sono da considerarsi attratti nei redditi di natura professionale, il Ministero del Lavoro ha Pag. 6

chiarito che gli amministratori devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro solo se non sono liberi professionisti e solo con riferimento al mese in cui avviene la eventuale percezione di compensi o rimborsi spese (ne consegue che l impresa che non occupa dipendenti non è nemmeno tenuta all istituzione del LUL per registrare il solo amministratore che non percepisce compensi). Con riguardo ai rimborsi spese da documentare nel Libro Unico del Lavoro si precisa che: - devono essere effettuate le annotazioni relative ai rimborsi spese anche se esenti dal punto di vista fiscale e contributivo; - non conta il mezzo di pagamento con cui i rimborsi vengono effettuati, bensì la qualità delle spese rimborsate (devono essere esclusi i rimborsi che si riferiscono a documenti intestati direttamente all azienda); - sono comunque legati alla obbligatorietà o meno di iscrizione al LUL del soggetto al quale devono essere restituite le somme Pertanto, gli amministratori i cui compensi non sono attratti nei redditi di natura professionale e che percepiscono rimborsi spese, questi ultimi dovranno essere registrati nel Libro Unico con riferimento al momento del rimborso (c.d. criterio di cassa). Congedo straordinario per familiari con handicap grave (art. 42, comma 5, D.Lgs 151/2001): il diritto alla fruizione del congedo da parte del familiare non può essere escluso a priori nei casi in cui il disabile svolga, per il medesimo periodo, attività lavorativa ma bisognerà appurare, caso per caso, l effettiva necessità di assistenza del disabile anche durante lo svolgimento dell attività lavorativa. Infatti, l assistenza si può sostanziare anche in attività collaterali ed ausiliarie rispetto al concreto svolgimento dell attività lavorativa da parte del disabile, quali l accompagnamento da e verso il luogo di lavoro ovvero attività di sostegno che non necessariamente richiede la presenza del disabile, ma che risulta di supporto per il medesimo (ad esempio prenotazione e ritiro di esami clinici). Permessi per assistenza disabili (art. 33, comma 3, L. 104/1992): in riferimento alle modalità di fruizione dei tre giorni di permesso mensile (frazionabili anche in permessi orari) in esame, il Ministero del Lavoro ha ritenuto legittima la richiesta, da parte del datore di lavoro, di una loro programmazione preventiva laddove: Pag. 7

- il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza; - non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza; - segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori; - garantisca il mantenimento della capacità produttiva dell impresa senza comprometterne il buon andamento. I medesimi principi dovrebbero essere osservati anche per quanto concerne la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso, fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali. NOVITA SETTORE AUTOTRASPORTO (Ministero del Lavoro, note nn. 12009 del 09.07.2010, 13587 del 02.08.2010 e 13994 del 05.08.2010) Il Ministero del Lavoro, anche alla luce delle modifiche introdotte dal nuovo Codice della Strada, è intervenuto con alcuni chiarimenti in materia di autotrasporto. LAVORO NOTTURNO: La sanzione amministrativa da. 300 ad. 900 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano fatto superare al lavoratore mobile dieci ore di guida in un periodo di ventiquattro ore svolgendo lavoro notturno (Art. 7, comma 1, D.Lgs 234/2007). E considerato lavoro notturno lo svolgimento di almeno quattro ore consecutive di lavoro nel periodo dalle 00.00 alle 07.00. Pag. 8

NUOVO REGIME SANZIONATORIO: VIOLAZIONE A CARICO DELL AUTISTA Superamento del periodo di guida giornaliero Mancato rispetto del periodo di riposo giornaliero Superamento del periodo di guida settimanale Mancato rispetto del periodo di riposo settimanale Superamento del periodo di guida durante SANZIONE Da. 38 ad. 152 per superamento fino al 10% Da. 300 ad. 1200 per superamento oltre il 10% Da. 400 ad. 1600 per superamento oltre il 20% Da. 200 ad. 800 per superamento fino al 10% Da. 350 ad. 1400 per superamento oltre il 10% Da. 400 ad. 1600 per superamento oltre il 20% Da. 38 ad. 152 per superamento fino al 10% Da. 250 ad. 1000 per superamento oltre il 10% Da. 400 ad. 1600 per superamento oltre il 20% Da. 200 ad. 800 per superamento fino al 10% Da. 350 ad. 1400 per superamento oltre il 10% Da. 400 ad. 1600 per superamento oltre il 20% Da. 38 ad. 152 due settimane consecutive Mancata effettuazione delle interruzioni previste Da. 155 ad. 620 Mancata tenuta regolare dell estratto del Da. 307 ad. 1228 registro di servizio o copia dell orario di servizio VIOLAZIONE A CARICO DELL IMPRESA Mancato rispetto di quanto previsto in tema di: - Guida giornaliera, settimanale e/o bisettimanale - Riposo giornaliero e/o settimanale - Interruzioni SANZIONE Da. 307 ad. 1228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce Pag. 9

Il verbale di contestazione delle violazioni, ora, deve essere notificato entro novanta giorni dall accertamento (e non, quindi entro centocinquanta giorni come precedentemente disposto). Infine, i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore ad. 200, che versino in condizioni disagiate, potranno chiedere il pagamento in rate mensili (12 rate per importi fino ad 2.000, 24 rate per importi fino ad 5.000, 36 rate per importi superiori ad 5.000) di importo non superiore ad. 100. COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. L Istat ha reso noto i coefficienti di rivalutazione del trattamento di fine rapporto relativo al periodo dal 14 giugno 2010 al 15 luglio 2010 e dal 16 luglio 2010 al 15 agosto 2010. I coefficienti sono rispettivamente pari a 1,467968% ed a 1,869109%. LO STUDIO Pag. 10