ACCORDO STATO-REGIONI FORMAZIONE 21 dicembre 2011 (in vigore dal 26 gennaio 2012)



Documenti analoghi
Formazione dei dirigenti 16 ore

COMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP

STUDIO ASSOCIATO DE AMBROGIO

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI (ART. 37 D.LGS. 81/08)

PUBBLICATI SULLA G.U. N 8 DELL 11 GENNAIO 2012 GLI ACCORDI PER LA FORMAZIONE APPROVATI IL 21 DICEMBRE 2011

NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN TEMA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

ASQ SINERGIE SRL ACCORDO STATO REGIONI PER LA FORMAZIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

CONVEGNO regionale DIRIGENTI SCOLASTICI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTTITUZIONI SCOLASTICHE: 1 Dicembre 2014

Oggetto: accordi per la formazione sulla sicurezza per lavoratori e datori di lavoro.

SINTESI SUGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN AMBITO DI SICUREZZA

Formazione Lavoratori, Preposti e Dirigenti

Nuove regole per la formazione. lavoratori preposti dirigenti

SEMINARIO. Come cambia la formazione in materia di Sicurezza sul lavoro dopo i recenti accordi Stato-Regioni

ACCORDI STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.

Centro Studi Cafasso del Dr. Nino Carmine Cafasso

Accordi Stato Regioni

Domande e Risposte Accordo Stato Regioni Lavoratori Dirigenti Preposti (art. 37)

RICONOSCIMENTO AI RESPONSABILI SPP (RSPP) DEI CREDITI PROFESSIONALI E FORMATIVI PREGRESSI

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici

SCHEMA FORMAZIONE LAVORATORI IN EDILIZIA

NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI PER DATORI DI LAVORO - RSPP

Circolare n.4 del 18 Maggio 2012

SicurScuola Pordenone La Rete per la Sicurezza delle Scuole della Provincia. Accordo Stato-Regioni del

Circolare N.24 del 07 Febbraio Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

DEFINITE LE REGOLE DEI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA DEDICATI A

NOVACONSULT. LA FORMAZIONE secondo il D.Lgs. n 81/08 NUOVI ACCORDI STATO-REGIONE

Dipartimento Salute e Sicurezza LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI QUALCHE UTILE SUGGERIMENTO PER GLI RLS E RLST

PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE D.Lgs. 81/08, Artt. 36, 37

I NUOVI ACCORDI STATO-REGIONI SUGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web: info@bdassociati.

COMUNICAZIONE 6/2012 D.LGS 81/2008 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ACCORDO STATO-REGIONI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI E DATORI DI LAVORO

D.Lgs. 81/08 Art Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DATORI DI LAVORO, PREPOSTI, DIRIGENTI E LAVORATORI

- Guida Esplicativa - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO Unione Provinciale di Napoli

CORSO DI FORMAZIONE FORMATORI EX ART. 37 D.LGS. 81/08

SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO

LINEE GUIDA SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELLA DIFESA

Per informazioni rivolgersi a: Marco Cremaschi ( marcocremaschi@atseco.it )

giugno 2012 Sergio Piazzolla - Giacomo Calvi

IL RUOLO DELLA FORMAZIONE

DIRIGENTI RIEPILOGO FORMAZIONE LAVORATORI DIRIGENTI E PREPOSTI

Potenza Prot AI DIRIGENTI SCOLASTICI LORO SEDI

Bozza: Accordo Stato Regioni

Premesso. convengono quanto segue

LE NOVITA DELL ACCORDO STATO-REGIONI

IF FELSILAB INNOVAZIONE E FORMAZIONE ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA COD. 7095

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI VARI SOGGETTI DELLA SICUREZZA SOGGETTI RIFERIMENTO NORMATIVO AGGIORNAMENTI SANZIONI

CATALOGO CORSI. La durata del modulo A è di 28 ore e costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP.

CLeFFe News del 16 gennaio 2012

Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012 in vigore dal 26/01/2012. Formazione e sicurezza

PROPOSTA CONSULENZA SALUTE E SICUREZZA SIL LAVORO (D.LGS.81/08)

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. 5 luglio 2013

SICUREZZA SUL LAVORO: OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DEL SETTORE EDILE

Elementi essenziali dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza

La formazione per la sicurezza nell accordo statoregioni: un occasione da non sprecare

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'occupazione Sicurezza e Qualità del Lavoro - Ufficio

Criteri Formatore Sicurezza Lavoro: sintesi aggiornata al Associazione Ambiente e Lavoro info@amblav.it 02.

FORMAZIONE. Datori di Lavoro (DdL) Lavoratori Preposti e Dirigenti. in ambito scolastico. SiRVeSS. Liceo G.B. Quadri - Vicenza 23 Gennaio 2014

Decreto RSPP : le principali Regole

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Lista di controllo Allegato 11 FORMAZIONE INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO

Stato-Regioni e Security Training. generazione vincente

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FORMAZIONE RSPP (DATORE DI LAVORO)

Dott. Giancarlo Negrello

CORSO DI FORMAZIONE PER ASPP - RSPP

ACCORDO STATO REGIONI N 221 DEL 21/12/2011 PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL ART. 37 COMMA 2 D.LGS. 81/08

Circolare n. 32/SAN. 1. Premessa

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio XIV Lecco Ufficio Autonomia

ACSI CONSULTING. Presentazione progetto Kick-off 2012 Nuove Frontiere di Formazione : Esempio di E-Learning. Salvatore Pullano

Nuovi Accordi Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla FORMAZIONE

Coordinamento Nazionale STRUTTURA COMPARTO NAZIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI FLC SPECIALE

Accordo Stato- Regioni n 221 e n 223 del 21/12/2011

Programma di formazione, informazione e. addestramento del personale addetto

Schema riassuntivo e interpretativo dei titoli abilitanti e del mantenimento degli stessi per l assunzione di incarichi di RSPP/ASPP

Prima analisi dell Accordo per la formazione dei LAVORATORI, DIRIGENTI, PREPOSTI

Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione

Allegato a) LINEE GUIDA CTS07/ Indice

Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione

Nomina a RSPP e ASPP e obblighi di Formazione dopo il 14 febbraio 2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449

AREA SICUREZZA. PROPOSTE FORMATIVE Lavoratori - Preposti RLS - RSPP/ASPP

ORDINE INGEGNERI BAT - S.P.E.S.A.L. ASL BT

LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA GENNAIO/GIUGNO 2016 PMINFORMA CONFAPINDUSTRIA PIACENZA

LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 CONFAPINDUSTRIA EMILIA ROMAGNA

A.O. G. SALVINI Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro

Dispositivo Forma.Temp di adeguamento all Accordo Stato Regioni per la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L elearning nell Accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori (21 dicembre 2011) RUO FSRU Formazione Tecnico-Specialistica e Finanziata

Accordi Stato/Regioni per la formazione

LA FORMAZIONE DEI FORMATORI: I CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE

CATALOGO CORSI SICUREZZA anno 2012

Area Formazione. Ettore Romanò Responsabile Area Formazione

AREA SALUTE E SICUREZZA

CORSI DI FORMAZIONE RSPP E ASPP

Schema riassuntivo interpretativo dei titoli abilitanti e del mantenimento degli stessi per l assunzione di incarichi di RSPP/ASPP

Accordo Stato-Regioni

Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011 Formazione dei lavoratori ai sensi dell art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08

La Formazione A Distanza sulla sicurezza e salute per Lavoratori e RSPP / ASPP

Transcript:

ACCORDO STATO-REGIONI FORMAZIONE 21 dicembre 2011 (in vigore dal 26 gennaio 2012) FORMAZIONE LAVORATORI -Sono esclusi i lavoratori stagionali in attesa di un provvedimento ad hoc da parte del Min.Lavoro. Se non viene emanato entro 18 mesi dal presente accordo allora valgono gli stessi percorsi formativi. -La formazione può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro. -I corsi di formazione per i lavoratori devono essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali/paritetici. Se non si riceve riscontro da parte degli Organismi Bilaterali/paritetici entro 15 giorni, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione dell attività di formazione. -Docenti interni/esterni con esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale (es: Rspp) in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all allegato 1: 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore Condizioni particolari I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso Nel settore costruzioni, la formazione di primo ingresso di 16 ore sono corrispondenti alla formazione generale e alla specifica, se i contenuti sono corrispondenti. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO La formazione del preposto deve comprendere quella dei lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare della durata minima del modulo di 8 ore. I contenuti del percorso formativo si suddivide in 8 punti, vedi accordo. Fermo restando la durata e i contenuti dei percorsi formativi, le modalità formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, previa consultazione con RLS. Quindi si prospettano 3 tipologie di corsi: 1)16 ore (8+8): preposti di aziende di settori con rischio basso; 2)20 ore (12+8): preposti di aziende di settori con rischio medio; 3) 24 ore: (16+8): preposti di aziende di settori con rischio alto; E previsto l obbligo di un colloquio o test finale per verificare l apprendimento.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI DIRIGENTI La formazione dei dirigenti è strutturata in quattro moduli e comprende i seguenti contenuti minimi(non si aggiunge a quella dei lavoratori, ma la sostituisce integralmente): MODULO 1. GIURIDICO NORMATIVO MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore, e deve essere completata entro 12 mesi. E previsto l obbligo di un colloquio o test finale per verificare l apprendimento. AGGIORNAMENTO E previsto un aggiornamento quinquennale per i lavoratori, con durata minima di 6ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Con riferimento ai preposti si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore. Con riferimento ai dirigenti aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore. Possono essere utilizzate piattaforme e-learning. DISPOSIZIONI TRANSITORIE I datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo (11 luglio 2013). Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione. In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, entro 12 mesi dalla pubblicazione dell accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti di lavoro sia per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento.

Riconoscimento della FORMAZIONE PREGRESSA CREDITI FORMATIVI (punto 8) Formazione dei lavoratori Nuovo rapporto di lavoro: a)se il nuovo rapporto di lavoro si costituisce con un azienda dello stesso settore, costituisce credito formativo sia la frequenza della Formazione Generale che specifica. b)se il nuovo rapporto di lavoro si costituisce con un azienda di un altro settore, costituisce credito formativo la Formazione Generale, mentre quella specifica deve essere effettuata. c)se il lavoratore,all interno di una società di multi servizi, vada a svolgere mansioni a maggior rischio, il credito formativo vale sia per la formazione generale che specifica, con un modulo di integrazione. Trasferimento mansione o introduzione nuove tecnologie E riconosciuto credito formativo la formazione generale, mentre deve essere ripetuta la formazione specifica relativa alle nuove introduzioni. Formazione lavoratori somministrati Le modalità di formazione possono essere concordate tra il somministratore e l utilizzatore, in particolare la formazione generale a carico del somministratore e quella specifica a carico dell utilizzatore. In difetto di tali accordi, la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell attività lavorativa per le quali vengono assunti, a meno che il contratto di somministrazione non prevede tale obbligo a carico dell utilizzatore. -La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente. Formazione dei lavoratori e dei preposti Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, entro 12 mesi dalla pubblicazione dell accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti di lavoro sia per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento. L obbligo di aggiornamento dovrà essere entro 12 mesi (11 gennaio 2013) qualora la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo. In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Formazione dei dirigenti. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.

ALLEGATO I - E-LEARNING Possono essere utilizzate piattaforme e-learning, cioè un modello formativo interattivo attraverso una piattaforma informatica che rende l apprendimento più dinamico E consentito per (punto 3 Accordo): -formazione generale dei lavoratori; -la formazione dei dirigenti; -corsi aggiornamento lavoratori/preposti/dirigenti; -la formazione dei preposti solo per i punti da 1 (Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale) a 5 (Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori). -progetti formativi sperimentali anche per la formazione specifica dei lavoratori e preposti Si potrà ricorrere all e-learning qualora ricorrano determinate condizioni: 1)la formazione può svolgersi presso la sede del formatore, presso l azienda o presso domicilio del partecipante, purchè le ore utilizzate vengano considerate orario di lavoro effettivo. 2) Programma e materiale didattico formalizzato 3)Tutor o esperto con esperienza almeno triennale in salute e sicurezza. 4)Valutazione: prove di autovalutazione e prova di apprendimento finale. 5)Deve essere indicata la durata di studio suddivisa in unità didattiche omogenee. 6)Materiali -L art. 50 comma 1 let. d) del D.lgs 81/08 prevede che gli RLS siano obbligatoriamente consultati in tema di formazione (lavoratori, preposti, dirigenti). Quindi gli RLS possono chiedere al RSPP lo stato dell arte sulla gestione della formazione e monitorare la situazione.

FORMAZIONE DATORE DI LAVORO CHE RICOPRE RUOLO RSPP RISCHIO BASSO : corso di formazione di 16 ore RISCHIO MEDIO: corso di formazione di 32 ore RISCHIO ALTO : corso di formazione di 48 ore Il monte ore di formazione è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza. MODULO 1. NORMATIVO giuridico MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi MODULO 4. RELAZIONALE formazione e consultazione dei lavoratori E consentito la modalità e-learning per il Modulo 1 e 2. Al termine del corso verifica di apprendimento o colloquio. AGGIORNAMENTO L aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, come segue: RISCHIO BASSO 6 ore RISCHIO MEDIO 10 ore RISCHIO ALTO 14 ore Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all articolo 3 del D.M. 16/01/97. Per tali soggetti(dm 16/01/97), così come indicato al comma 3 dell articolo 34, è previsto l obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto 7 del presente accordo, da effettuarsi entro 24 mesi dalla pubblicazione dell accordo. In caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. DISPOSIZIONI TRANSITORIE In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i datori di lavoro che abbiano frequentato entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all articolo 3 del D.M. 16/01/97 per quanto riguarda durata e contenuti.

Sportello S.A.L.U.Te CISL Verona Responsabile Alessandro PAGANI Telefono: 045/8096014 Cellulare: 334/6624321 Email: alessandro.pagani@cisl.it www.cislverona.it - (Segreteria - Dipartimenti - Sportello Salute)