ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AREZZO CORSO DI AGGIORNAMENTO C.S.E.

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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AREZZO CORSO DI AGGIORNAMENTO C.S.E. LA LEGISLAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi Dr.ssa STOLZUOLI Stefania Arezzo, 05 maggio 2011 1

Documento di valutazione dei rischi Novità introdotte dal D.Lgs. 626/94 e confermate dal D.Lgs. 81/08 : Lo Stato affida l azione di prevenzione all impresa, che non può più limitarsi a rispettare le leggi vigenti, ma deve di fatto promuovere ed attuare il miglioramento della salute e della sicurezza durante il lavoro. L impegno dell impresa nella prevenzione deve essere costantemente documentato. L impresa, proprio per far fronte all impegnativo compito di attuare la prevenzione, viene obbligata a dotarsi di una vera e propria organizzazione della sicurezza. 2

Documento di valutazione dei rischi PERCHE' OGGI PARLIAMO DI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI COORDINATORI? 3

Documento di valutazione dei rischi Art. 89 c. 1 lett. h): definizione del POS documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera a)... e poiché l'art. 17 c.1. Lett. a) è relativo a: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 SI PUO' CONCLUDERE CHE il POS dovrà contenere gli elementi elencati nell'art. 28 cioè quelli previsti per la redazione di un più generale DVR orientandoli allo specifico cantiere. 4

Documento di valutazione dei rischi Art. 2, comma 1, lett. q del D. Lgs. n. 81/2008: «valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza». 5

Documento di valutazione dei rischi art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 81/2008: «le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza». Compresi: Stress lavoro correlato...art. 28: Rischi per gruppi particolari di lavoratori Lavoratrici in stato di gravidanza Differenze di genere, età e provenienza da altri paesi 6

Documento di valutazione dei rischi La valutazione dei rischi e l elaborazione del relativo documento non possono essere delegati dal Datore di lavoro, ai sensi dell art. 17, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008. Il Datore di lavoro può tuttavia avvalersi di terzi competenti per adempiere all obbligo di legge, ma rimane responsabile della corretta effettuazione della valutazione dei rischi. 7

Documento di valutazione dei rischi QUANDO? In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. 8

Documento di valutazione dei rischi QUANDO? Immediatamente rielaborata...in occasione di significative modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro... in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, a seguito di infortuni significativi, quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità Le modalità con le quali deve essere effettuata la valutazione dei rischi sono indicate dall art. 29. 9

Documento di valutazione dei rischi Le modalità art. 29. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con RSPP e M.C.... previa consultazione dell' RSL/RLST Il DVR e/o DUVRI devono essere conservati presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. Può essere tenuto anche su supporto informatico e comunque deve essere munito di DATA CERTA 10

Documento di valutazione dei rischi Novità introdotte dal D.Lgs. 626/94 e confermate dal D.Lgs. 81/08: Una volta individuati i rischi non normati, si procede alla loro valutazione mediante criteri, specifici o generali, che tuttavia vanno precisati in sede di stesura del documento di valutazione. E' SEMPRE OBBLIGATORIA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO? E LA STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI? 11

Documento di valutazione dei rischi Aziende < 10 lavoratori Autocertificazione non oltre 30/6/2012 Procedure standardizzate Commissione consultiva permanente Aziende < 50 lavoratori Procedure standardizzate Commissione consultiva permanente Escluse dalle procedure standardizzate: 1. aziende con obbligo di RSPP interno 2. esposizione a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, esposizione ad amianto 3. cantieri temporanei e mobili 12

a proposito di autocertificazione Requisiti minimi descrizione dell'attività elenco dei rischi valutati programma degli interventi con tempistica di attuazione Acquisizione certificazioni: (agibilità,cpi, schede sicurezza sostanze chimiche utilizzate, manuale (.. ecc attrezzistica e veicoli, programma di sorveglianza sanitaria 13

PERICOLO - proprietà o qualità intrinseca di una entità ( macchina, (sostanza, attrezzo, - potenzialmente in grado di causare danni SITUAZIONE PERICOLOSA - situazione in cui una persona è esposta ad uno o più pericoli

RISCHIO = P x D Effetto combinato tra la probabilità (P) di accadimento di un evento indesiderato e le relative conseguenze (D danno) VALUTAZIONE DEL RISCHIO - valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in una situazione pericolosa - scopo: scegliere le adeguate misure di sicurezza

Classificazione di base dei pericoli o fattori di rischio: 17

Categorie principali di esposti ai rischi: 18

Soggetti vulnerabili e tutelati: 19

Categorie dei rischi: 20

Tipologia dei rischi: Per quanto concerne i rischi ordinari, gli eventuali scenari incidentali ipotizzabili sono in generale riconducibili ad episodi infortunistici, con effetti/danni a prevalente carattere traumatico/acuto. In merito ai rischi ergonomici, collegati a posture incongrue od all'uso di videoterminali, si possono ipotizzare scenari incidentali con possibili effetti patologici sia traumatici/acuti che cronici e irreversibili. 21

Tipologia dei rischi: I rischi specifici si riferiscono alla presenza nell'ambiente di lavoro, come inquinamento potenziale continuo, nelle ordinarie e normali condizioni di lavoro, di agenti pericolosi o nocivi. sostanze chimiche disperse nell'ambiente come gas, vapori o polveri; agenti fisici, come il rumore o le radiazioni, sia ionizzanti che non ionizzanti; agenti biologici; agenti cancerogeni. 22

Tipologia dei rischi: Lo scenario incidentale prevalente per questa categoria risulta quindi l'assunzione di dosi nocive o lesive, durante l'ordinaria attività, degli agenti indicati. Le conseguenze di tale assunzione possono generare sia forme patologiche acute, con esiti temporanei o irreversibili, sia forme patologiche a lungo termine, con esiti cronici irreversibili. 23

Tipologia dei rischi: Con il termine di rischi di processo si intendono quegli scenari incidentali che si possono originare per deviazioni od anomalie dalle ordinarie e normali condizioni di lavoro. Gli scenari incidentali prevalenti sono costituiti da incendi, esplosioni e rilasci imprevisti di sostanze tossiche. Qualora la dimensione dei danni raggiunga valori significativi, si parla dei rischi di incidente rilevante, la cui valutazione è già disciplinata dal D.P.R. 175/88 e normativa collegata. 24

Tipologia dei rischi: I rischi connessi all'organizzazione possono portare, come concausa, a tutti gli scenari incidentali ipotizzabili nel caso di rischi ordinari, ergonomici ecc. Effetti diretti derivanti da carenze organizzative sono ipotizzabili soprattutto di tipo psicologico (stress, alienazione, insoddisfazione, ecc.), con eventuali conseguenti manifestazioni patologiche come ulcere, cefalee, etc. 25

Tipologia dei rischi: 26

Documento di valutazione dei rischi 27

Definizione e classificazione delle misure di tutela: 28

PROCEDIMENTO DI CONDUZIONE DELLA VALUTAZIONE: 1. Analisi e censimento dei pericoli 2. Individuazione delle aree omogenee 3. Censimento degli esposti ed analisi delle mansioni 4. Individuazione delle mansioni omogenee 5. Analisi e valutazione dei rischi 6. Definizione delle misure di tutela 7. Programma MA PER ARRIVARE A TUTTO QUESTO QUALI STRUMENTI POSSIAMO ADOTTARE? 29

STRUMENTIDIBASEPERL ANALISI: 1. Analisi di dati storici ( list 2. Liste di controllo (check 3. Analisi sulla sicurezza della mansione (JSA o job ( analisys safety 4. Analisi dei rischi di processo (P.H.A. o Risk ( Assessment 5. Campagne di monitoraggio ambientale 6. Valutazione sull esposizione a fattori di rischio specifici 7. Audit 30

CRITERI DI VALUTAZIONE Criteri per i rischi ordinari Criteri per i rischi ergonomici Criteri per i rischi di processo Criteri per i rischi organizzativi 31

32

DANNI La valutazione dei rischi Esempio di matrice tipo: PROBABILITÀ REMOTA BASSA MEDIA ALTA LIEVI MODESTI CASELLA DI RISCHIO SIGNIFICATIVI GRAVI 33

SCALA DEI DANNI: danno lieve senza interruzione del turno di lavoro; danno di modesta entità, con esiti solo temporanei; danno significativo con esiti permanenti ma con invalidazione temporanea; danno grave con esiti ed invalidazione permanenti. SCALA DELLE PROBABILITÀ: remota, poco probabile; bassa; media; Superiore alla media, alta. 34

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI PROCESSO 37

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RISCHI ORGANIZZATIVI 39

RISCHI SPECIFICI Agenti chimici Agenti fisici Agenti biologici Agenti cancerogeni 40

Metodo Movarisch Metodo Cheope Esempio Cheope 41

TITOLO VIII AGENTI FISICI N 6 CAPI - N 41 articoli (da art. 180 a art. ( 220 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI N 7 articoli (da art. 180 a art. ( 186 Articolo 181 - Valutazione dei rischi 1., 28 all articolocuidivalutazionedellanell ambito il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici (RUMORE-ULTRASUONI-VIBRAZIONI- CAMPI ELETTROMAGNETICI-ROA-MICROCLIMA) in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi. 2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. 3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi 42 più dettagliata.

CAPO II PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO ( 198 art. N 12 articoli (da art. 187 a Articolo 190 - Valutazione del rischio 1. Nell'ambito di quanto previsto dall articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189; 43

CAPO II PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO ( 198 art. N 12 articoli (da art. 187 a Articolo 190 - Valutazione del rischio c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori; d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni; e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile; i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.. 44

CAPO II PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO ( 198 art. N 12 articoli (da art. 187 a. 2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati (80 dba), il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione. Al superamento dei rispettivi limiti di azione (80 db(a)), il datore di lavoro deve adottare le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori esposti previste dalla legge, mentre (( db(a è vietato superare il limite di esposizione (87 3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore. 4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica. 45

CAPO III PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI ( 205 art. N 7 articoli (da art. 199 a Articolo 202 - Valutazione dei rischi 1. Nell'ambito di quanto previsto dall articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti. 2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ispesl o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento. 46

CAPO III PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI ( 205 art. N 7 articoli (da art. 199 a Articolo 202 - Valutazione dei rischi 3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all' ALLEGATO XXXV, parte A. 4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all' ALLEGATO XXXV, parte B. 47

CAPO III PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI N 7 articoli (da art. 199 a art. ( 205 5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi: a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti; b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201; c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature; e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro; f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche; g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile; h) condizioni di lavoro particolari, come oumiditàl elevata, bagnatoil, temperaturebassele il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide; i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica. 48

Passa a 1 m/s 2 VALORE LIMITE PER BREVI PERIODI 20 m/s 2 per mano braccia 1,5 m/s 2 per corpo intero Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE ( 265 art. N 4 CAPI - N 45 articoli (da art. 221 a CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI ( 232 art. N 12 articoli (da art. 221 a Articolo 223 - Valutazione dei rischi 1., 28 all articolocuidivalutazionenella il datore di lavoro determina, diluogosulpericolosichimiciagentidipresenzal eventuale preliminarmente lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose, ovvero; CLASSIFICATI COME: SOSTANZE PERICOLOSE ELEMENTI CHIMICI O LORO COMPOSTI ALLO STATO NATURALE OD OTTENUTI MEDIATE LAVORAZIONI INDUSTRIALI PREPARATI PERICOLOSI MISCELE O SOLUZIONI COMPOSTE DA DUE O PIÙ SOSTANZE ed anche... 53

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE ( 265 art. N 4 CAPI - N 45 articoli (da art. 221 a CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI ( 232 art. N 12 articoli (da art. 221 a QUELLE SOSTANZE O COMPOSTI CHE PUR NON ESSENDO CLASSIFICABILI COME PERICOLOSI, IN BASE AI PUNTI PRECEDENTI POSSONO COMPORTARE UN RISCHIO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI A CAUSA DI LORO PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE CHIMICHE O TOSSICOLOGICHE E DEL MODO IN CUI SONO UTILIZZATI O PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO SONO ESCLUSI LE SOSTANZE/PREPARATI 54

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE ( 265 art. N 4 CAPI - N 45 articoli (da art. 221 a CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI ( 232 art. N 12 articoli (da art. 221 a Articolo 223 - Valutazione dei rischi b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche; c) illivello,iltipoeladuratadell esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi; 55

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE ( 265 art. N 4 CAPI - N 45 articoli (da art. 221 a CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI ( 232 art. N 12 articoli (da art. 221 a e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, IL LIMITE DELLA CONCENTRAZIONE MEDIA PONDERATA NEL TEMPO DI UN AGENTE CHIMICO NELL'ARIA IN RELAZIONE AD UN DETERMINATO PERIODO DI RIFERIMENTO IL LIMITE DELLA CONCENTRAZIONE DEL RELATIVO AGENTE, DI UN SUO METABOLITA, O DI UN INDICATORE DI EFFETTO, NELL'APPROPRIATO MEZZO BIOLOGICO di cui un primo elenco è riportato negli allegati ALLEGATO XXXVIII e ALLEGATO XXXIX; f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese. 56

CAPO II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI ( 245 art. N 13 articoli (da art. 233 a SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 236 - Valutazione del rischio 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235 (evitare o ridurre), il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17. 2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo... 58

CAPO II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI ( 245 art. N 13 articoli (da art. 233 a SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI.. 4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l autocertificazione dell effettuazione della valutazione dei rischi di cui all articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati: a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all ALLEGATO XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni; b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti; c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni; d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati; f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti. 59

CAPO III PROTEZIONEDAIRISCHICONNESSIALL ESPOSIZIONEALL AMIANTO N 16 articoli (da art. 246 a art. ( 261 SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Articolo 249 - Valutazione del rischio l. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. 2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività: a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice; c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; d) sorveglianzaecontrollodell ariaeprelievodeicampioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale. 3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto. 4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2. 60

TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI N 4 CAPI - N 21 articoli (da art. 266 a art. 286) CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO N 8 articoli (da art. 271 art. 278 Articolo 271 - Valutazione del rischio 1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2; b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali effetti allergici e tossici; d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati. 2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative... 61

TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE ( 297 art. N 2 CAPI - N 11 articoli (da art. 287 a CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO N 8 articoli (da art. 289 a art. 296) Articolo 290 - Valutazione dei rischi di esplosione 1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci; c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; d) entità degli effetti prevedibili. 2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente. 3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive. 62

L analisidegliinfortuni OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ( r D.Lgs. 81/08: Art. 18, c. 1, lettera Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: ( omissis ).. (a.. r) comunicare all INAIL, o all IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro superiore a tre giorni; ( omissis ).... 63

L analisidegliinfortuni INFORTUNI TUTELATI DALL'INAIL Gli infortuni sul lavoro, per essere indennizzati dall'inail, devono godere di particolari caratteristiche: devono aver avuto una causa violenta devono aver provocato a. morte b. (oppure) inabilità permanente c. (oppure) inabilità temporanea che abbia comportato l'astensione dal lavoro per più di tre giorni infortuniper. requisiticertisoddisfanose, indennizzatisono itinerein infortuniglianche trapercorsoilduranteverificatisiinfortunigli, esempioad, intendonosi itinerein l'abitazione del lavoratore ed il luogo di lavoro. 64

L analisi degli infortuni INFORTUNIO SUL LAVORO INDENNIZZABILE MORTE INABILITA PERMANENTE ASSOLUTA o PARZIALE INABILITA TEMPORANEA ASSOLUTA > 3 GIORNI 65

Metodi e strumenti per la valutazione dei rischi Utilizzo di Check Lists 68

Metodi e strumenti per la valutazione dei rischi Utilizzo di Check Lists 69

Metodi e strumenti per la valutazione dei rischi Utilizzo di Check Lists 70

Metodi e strumenti per la valutazione dei rischi Utilizzo di Check Lists 71

Documento di valutazione dei rischi STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE La struttura ipotizzabile per la relazione finale può essere così articolata: A. Dati generali dell impresa B. Nominativi D.L. - M.C. - RSPP RLS Addetti A.I. E P.S. C. Analisi e mappatura dei pericoli D. Popolazione esposta, mansioni omogenee E. Misure già attuate per la salute e sicurezza F. Valutazione dei rischi G. Misure di tutela, programma e obiettivi H. Organizzazione per la Gestione della Salute e Sicurezza (chi fa ( quando che cosa e I. DPI adottati J. Allegati 72

Documento di valutazione dei rischi EDILIZIA PROBLEMATICHE Il cantiere edile è un ambiente di lavoro nel quale i rischi possono variare qualitativamente e quantitativamente per vari fattori: tipo di lavorazione fase lavorativa tecniche costruttive condizioni atmosferiche 73

Documento di valutazione dei rischi EDILIZIA PROBLEMATICHE Nel settore edile le imprese sono di piccole o piccolissime dimensioni: Scarsa cultura della prevenzione mancano o sono latitanti le figure del RSPP e del RLS i DDL tendono a dedicare poche risorse a tutto ciò che non ha a che fare con la produttività 74

Documento di valutazione dei rischi EDILIZIA PROBLEMATICHE L organizzazione del lavoro edile è molto complessa: nello stesso cantiere lavorano insieme e usano le stesse attrezzature lavoratori di imprese diverse lavoratori autonomi lavoratori irregolari 75

Documento di valutazione dei rischi EDILIZIA PROBLEMATICHE Notevole mobilità delle maestranze Scarsa professionalità delle maestranze Bassa percezione del rischio Mansioni talora non ben definite Alta percentuale di lavoratori stranieri che non conoscono la nostra lingua 76

Documento di valutazione dei rischi EDILIZIA PROBLEMATICHE I lavoratori sono professionalmente esposti ad un alto numero di rischi: rumore movimentazione manuale di carichi polveri silice prodotti chimici prodotti cancerogeni posture incongrue vibrazioni lavoro in quota condizioni climatiche sfavorevoli 77

Documento di valutazione dei rischi EDILIZIA PROBLEMATICHE In questo contesto risulta difficile procedere ad una VDR utilizzando le metodiche tradizionali vengono impiegati prodotti chimici diversi e spesso nuovi l utilizzo dei vari preparati avviene in genere in maniera incostante ed episodica 78

Documento di valutazione dei rischi EDILIZIA PROBLEMATICHE INOLTRE la riunione periodica non è obbligatoria non è presente un DVR ma solo una autocertificazione che dice poco o nulla è difficile per il MC essere coinvolto dal DDL nel processo di VDR 79

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CAPO IV PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI N 7 articoli (da art. 206 a art. 212) Articolo 209 - Identificazione dell esposizione e valutazione dei rischi 1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature. 2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformità al comma 1, qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui all'articolo 208, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati. 3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, purché si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.. 81

. 4. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi: a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; d) qualsiasi effetto indiretto quale: 1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati); 2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mt; 3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche; h) sorgenti multiple di esposizione; i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse. 5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28 precisa le misure adottate, previste dall articolo 210. 82

CAPO V PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI N 6 articoli (da art. 213 a art. 218) Articolo 216 - Identificazione dell esposizione e valutazione dei rischi 1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, e fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'unione europea, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto... 83

CAPO V PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI N 6 articoli (da art. 213 a art. 218).. 2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi: a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche; b) i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215; c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio; d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti; e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco; f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche; h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate; i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe; m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie. 3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218. 84