EMERSIONE DI ATTIVITÀ DETENUTE ALL ESTERO



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Fondazione Luca Pacioli Fondazione Luca Pacioli Fondazione Luca Pacioli Fondazione Luca Pacioli EMERSIONE DI ATTIVITÀ DETENUTE ALL ESTERO (Artt. 11-21 Decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 23 novembre 2001) SCHEDA DI LETTURA Via G. Paisiello, 24 00198 Roma tel.: 06/85236387 (fax 06/85236390) c.f.:80459660587 www.consrag.it fondazionelucapacioli@consrag.it

INDICE L ambito applicativo pag. 1 Soggetti interessati 1 Oggetto dell emersione 2 Il rimpatrio 2 La regolarizzazione 3 Gli adempimenti del contribuente 3 Termini per la presentazione delle dichiarazioni riservate 4 Presentazione della dichiarazione riservata 4 Le modalità di pagamento 5 Pagamento della somma dovuta 5 Sottoscrizione titoli di Stato 5 Presentazione dell attestazione della detenzione delle attività estere 5 Gli effetti dell emersione 6 Preclusione degli accertamenti tributari e contributivi 6 Estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali 6 Non punibilità reati tributari 7 Riservatezza 7 Esonero compilazione modello RW 7 Esclusione dalla copertura degli effetti 8 I compiti degli intermediari 8 Disposizioni in materia di antiriciclaggio 9 Modifiche della disciplina sanzionatoria 9 Fondazione Luca Pacioli II

EMERSIONE DI ATTIVITÀ DETENUTE ALL ESTERO (Artt. 11-21 Decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 23 novembre 2001) L AMBITO MBITO APPLICATIVO Soggetti Interessati Destinatari del provvedimento sono le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici e le associazioni equiparate, così come previsto dall articolo 5 del Tuir, vale a dire: le società di fatto che non abbiano per oggetto l esercizio di attività commerciali; le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l esercizio in forma associata di arti e professioni. I soggetti di cui sopra, interessati solo se residenti fiscalmente nel territorio italiano, compongono la medesima platea soggettiva prevista dalla normativa sul monitoraggio fiscale disciplinato dal D.L. n. 167/90. Sono invece esclusi dal provvedimento le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, ed i soggetti Irpeg di cui all art. 87 del Tuir, vale a dire: società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici residenti; enti residenti con oggetto, esclusivo o principale, l esercizio di attività commerciali; enti residenti con oggetto, esclusivo o principale, non consistente nell esercizio di attività commerciale. Le operazioni di emersione richiedono a loro volta l intervento dei seguenti intermediari individuati specificamente dalla legge: banche italiane; società di intermediazione mobiliare (SIM) ; società di gestione del risparmio, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; società fiduciarie; agenti di cambio iscritti nel ruolo unico; Poste Italiane S.p.A.; stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti. Fondazione Luca Pacioli 1

Oggetto dell emersione Oggetto delle operazioni di emersione, sono, oltre al denaro, le altre attività finanziarie tra cui : azioni quotate e non quotate; quote di società benché non rappresentate dai titoli; titoli obbligazionari; certificati di massa; quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo, detenute all estero, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, anche tramite società fiduciarie o interposta persona. Vanno inoltre considerate in tale ambito, le attività finanziarie e le somme di denaro detenute presso le filiali estere di istituti bancari residenti in Italia. Rientrano tra le attività di possibile emersione, seppure con modalità del tutto particolari, anche: gli immobili; le quote di diritti reali; le multiproprietà; gli oggetti preziosi; le opere d arte. IL RIMPATRIO La prima tra le modalità di emersione previste, il cosiddetto rimpatrio, è finalizzato al rientro in Italia del denaro e delle attività finanziarie detenute all estero al 1 agosto 2001, da attuare mediante la presentazione di una dichiarazione riservata, recante informazioni sul denaro e sulle attività possedute all estero e delle quali si dispone l ingresso nel territorio italiano, che i contribuenti devono presentare agli intermediari previsti dalla legge. Il rimpatrio, può avvenire sia con trasferimento mediante gli intermediari, sia con trasferimento cosiddetto al seguito. In quest ultimo caso, si applicano la normativa antiriciclaggio per l individuazione delle operazioni sospette e l ordinaria disciplina in materia di monitoraggio. Il contribuente è obbligato, infatti, a dichiarare l operazione di trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie nei confronti dell Ufficio Italiano Cambi, con le seguenti modalità: presso gli uffici doganali di confine al momento di passaggio, per i transiti extracomunitari ; presso una banca, un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza, entro le 48 ore successive all entrata, per i passaggi intracomunitari. Fondazione Luca Pacioli 2

Le attività rimpatriate possono essere destinate a qualunque finalità: rientrano nel patrimonio personale del soggetto residente che effettua il rimpatrio e, relativamente agli eventuali conseguenti guadagni, concorrono alla formazione del reddito imponibile. LA REGOLARIZZAZIONE La seconda modalità di emersione prevista, concerne la regolarizzazione, che consente di mantenere all estero denaro ed attività finanziarie detenute alla data del 27 settembre 2001. Anche in questo caso i contribuenti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione riservata, alla quale va allegata una apposita documentazione nel caso in cui la regolarizzazione riguardi attività di natura finanziaria. La documentazione da allegare ( per esempio estratti di conti bancari) deve essere rilasciata dall intermediario estero, contraddistinta da una data ragionevolmente ravvicinata a quella di presentazione della dichiarazione, atta a comprovare che le attività siano depositate presso l intermediario e che siano, quindi, realmente detenute all estero. La responsabilità sulla veridicità di tale dichiarazione e la provenienza della certificazione ricade esclusivamente sull interessato e sul soggetto rilasciante: sugli stessi, infatti, ricadono le responsabilità di legge per eventuali dichiarazioni mendaci. Se detenuti all estero alla data del 27 settembre 2001, possono essere oggetto di regolarizzazione, oltre alle attività già previste per il rimpatrio, anche : investimenti di natura non finanziaria; immobili; oggetti preziosi; multiproprietà; quote di diritti reali; opere d arte. La regolarizzazione delle attività appena descritte non necessita di alcuna certificazione da parte degli intermediari non residenti. Come per il rimpatrio, la regolarizzazione riguarda non solo le attività possedute direttamente, ma anche quelle possedute tramite società fiduciarie o per interposte persona. GLI ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE L art. 13 del D.L. 350/01, disciplina gli adempimenti che sono a carico dei soggetti interessati alla sanatoria, e degli intermediari cui tali soggetti conferiscono l incarico di effettuare tutte le operazioni dovute ed affidano le proprie attività. Fondazione Luca Pacioli 3

Termini per la presentazione delle dichiarazioni riservate Il periodo entro cui si possono effettuare le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione è stabilito in quattro mesi: dal 1 novembre 2001 al 28 febbraio 2002 (termine ultimo dell entrata in vigore dell euro). Entro questa data il contribuente potrà liberamente scegliere il momento in cui presentare la dichiarazione di emersione; nel caso in cui il contribuente abbia già presentato una prima dichiarazione attraverso un intermediario, potrà procedere ulteriormente ad una seconda per far emergere altre attività detenute all estero. E prevista, infine, la possibilità di effettuare le operazioni di emersione anche attraverso più intermediari, per effetto della presentazione di diverse dichiarazioni riservate. Presentazione della dichiarazione riservata Ai fini delle corrette operazioni di emersione il contribuente ha l obbligo di presentare una dichiarazione riservata all intermediario, con la quale viene conferito a quest ultimo l incarico di ricevere in deposito le somme di denaro e le attività finanziarie. La dichiarazione in oggetto contiene i medesimi dati richiesti dal modulo RW della dichiarazione dei redditi che il contribuente avrebbe dovuto compilare osservando gli obblighi di legge previsti dal c.d. monitoraggio fiscale. Nella dichiarazione vanno evidenziate: le attività con riferimento esclusivo alla tipologia delle stesse, omettendo la descrizione analitica degli estremi di identificazione del soggetto; l ammontare del denaro e delle attività finanziarie espresse in valuta, indicando il controvalore in lire o in euro (utilizzando i cambi indicati nel decreto dell Agenzia dell Entrate, pubblicati in G.U. n. 253 del 30 ottobre 2001). Il contribuente non è tenuto ad adottare criteri specifici di valorizzazione delle attività finanziarie, tenendo conto che gli effetti dell emersione sono limitati agli importi nelle dichiarazioni riservate: pertanto, si rende possibile l indicazione dell importo corrispondente al valore corrente delle attività o al costo di acquisto delle stesse o a valori intermedi. Il costo fiscalmente riconosciuto, in mancanza della dichiarazione d acquisto, può risultare da una dichiarazione sostituiva dell interessato ovvero dalla dichiarazione riservata: in quest ultimo caso deve essere comunicata agli intermediari la ripartizione dell importo complessivo tra le diverse attività. I valori assegnati alle attività non hanno rilievo ai fini della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi realizzati dal contribuente dopo l emersione. Nella dichiarazione riservata il contribuente opta altresì per la modalità di pagamento della somma dovuta che può avvenire : in denaro; tramite sottoscrizione dei titoli a tasso ridotto. Fondazione Luca Pacioli 4

Viene concessa facoltà al contribuente di optare anche per l assolvimento del debito in parte con pagamento in denaro e in parte con la sottoscrizione dei titoli. Della stessa dichiarazione riservata, viene rilasciata una copia controfirmata dall intermediario al soggetto interessato: tale copia deve essere conservata dal contribuente per comprovare l avvenuto pagamento della somma o l avvenuta sottoscrizione dei titoli in quanto costituisce l unico documento idoneo a invocare gli effetti dell emersione. Le modalità di pagamento Pagamento della somma dovuta Per accedere al programma di emersione il contribuente è tenuto al pagamento di una somma pari al 2,5% degli imponibili oggetto di dichiarazione riservata. La somma non costituisce per il contribuente un importo né deducibile né compensabile ai fini di alcuna imposta tassa o contributo e può essere versata sia con il denaro rimpatriato sia con le disponibilità già esistenti in Italia. Sottoscrizione titoli di Stato Oltre al versamento in contanti, è prevista la possibilità di regolare la somma dovuta attraverso la sottoscrizione di titoli di Stato di durata non inferiore a dieci anni, a tasso di interesse ridotto per una quota pari al 12% dell ammontare delle attività rimpatriate. Il tasso di interesse applicato su tali titoli è fissato in modo da assicurare l equivalenza finanziaria tra la somma dovuta e il differenziale fra il valore nominale dei titoli sottoscritti e la relativa quotazione teorica di mercato. Al termine dell emersione il contribuente può trasferire liberamente il deposito titoli presso qualsiasi intermediario oppure cedere i titoli medesimi a tasso ridotto. Si tratta, per i titoli in questione, di Buoni poliennali del Tesoro con: durata: 10 anni; decorrenza: 1 novembre 2001; prezzo d emissione : alla pari; tasso d interesse: 1,90%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1 maggio ed il 1 novembre di ogni anno di durata del prestito; rimborso: in un unica soluzione, il 1 novembre 2011. Presentazione dell attestazione della detenzione delle attività estere E previsto l ulteriore obbligo a carico dei soggetti interessati alle operazioni di rimpatrio, della consegna di una dichiarazione attestante che le attività da rimpatriare erano detenute fuori dal territorio dello Stato almeno al 1 agosto 2001. Tale documento deve essere redatto in forma libera e sottoscritto dall interessato. Fondazione Luca Pacioli 5

La falsità di tale attestazione comporta conseguenze penali, consistenti nella reclusione da tre mesi ad un anno. GLI EFFETTI DELL EMERSIONE Preclusione degli accertamenti tributari e contributivi Viene stabilito che l emersione delle attività estere preclude ogni accertamento tributario e contributivo relativo ai periodi d imposta per i quali non siano decorsi i termini di accertamento alla data di entrata in vigore del decreto. Tale accertamento è precluso limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalla attività oggetto della dichiarazione riservata. Tale preclusione opera inoltre nei confronti dei soggetti obbligati in via solidale con il contribuente, anche relativamente ai presupposti che si siano verificati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2001 ed il 1 agosto 2001 o il 27 settembre 2001, a seconda che si tratti di operazioni di rimpatrio o regolarizzazione. Naturalmente gli effetti dell emersione non possono essere invocati con riferimento alle attività che, nonostante siano indicate nella dichiarazione riservata, non sono detenute all estero alla data di entrata in vigore del provvedimento. Qualora il contribuente venga sottoposto ad accertamento, possono essere opposti agli organi competenti, presentando la copia della dichiarazione riservata effettuata, gli effetti preclusivi ed estintivi delle operazioni di emersione, chiedendo che si verifichi la congruità della somma corrisposta o sottoscritta in titoli di Stato in relazione all ammontare delle attività indicate nella dichiarazione. Le basi imponibili che saranno determinate dall Amministrazione finanziaria saranno definite fino a concorrenza dell ammontare delle attività dichiarate: la copertura opererà, pertanto, solo sui maggiori imponibili accertati pari alle somme emerse. Conseguentemente, l attività amministrativa di accertamento proseguirà ordinariamente per la parte di maggior reddito eventualmente eccedente gli imponibili oggetto di emersione. Estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali Si prevede l estinzione delle sanzioni tributarie e previdenziali, comprese quelle contenute nell articolo 5, commi 1 e 3 del D.L. 167/90 disciplinante: le sanzioni per mancata dichiarazione dei redditi di fonte italiana; le sanzioni per mancata dichiarazione dei redditi di fonte estera; le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di compilazione del quadro RW presente nel modello di dichiarazione dei redditi, dove vanno evidenziati : i trasferimenti da e verso l estero degli investimenti e delle attività finanziarie; le consistenze all estero degli investimenti e delle attività finanziarie da cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. Fondazione Luca Pacioli 6

Non punibilità reati tributari Viene esclusa la punibilità per le violazioni previste dagli art. 4 e 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000, disciplinanti i reati di infedele ed omessa dichiarazione. La punibilità è esclusa inoltre, per i reati di cui alla L. n. 516 del 1982 ad eccezione di quelli previsti dall art. 4, vale a dire: utilizzo di documenti falsi; realizzazione di comportamenti fraudolenti atti ad ostacolare l accertamento di fatti materiali. Riservatezza Al contribuente che voglia effettuare il rimpatrio viene garantito il completo anonimato, derogando a quanto previsto dall art. 1, comma 3 del D.L. 167/90, ai sensi del quale le rilevazioni delle operazioni relative ai trasferimenti da e per l estero delle attività finanziarie e degli investimenti, devono obbligatoriamente essere trasmesse all Amministrazione Finanziaria. Il regime di riservatezza viene assicurato anche per tutte le notizie riguardanti i conti ad hoc, predisposti dall intermediario per accogliere il denaro e le attività finanziarie rimpatriate. L anonimato viene meno, qualora: l intermediario non si limiti a garantire la riservatezza dei dati e delle notizie con riferimento alle operazioni di emersione; in tal caso questo dovrà fornire all Amministrazione finanziaria i dati relativi a tali operazioni ed i dati eccedenti riguardanti operazioni diverse; l intermediario sia obbligato a fornire i dati e le notizie contenuti nelle dichiarazioni riservate perché necessarie: ad acquisire delle fonti di prova e della prova ai fini di procedimenti e processi penali; agli accertamenti per le finalità di prevenzione e per l applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge; all attività di contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norma antiterrorismo, nonché per l attività di contrasto del delitto di cui all art. 416-bis (associazione a delinquere di stampo mafioso). Esonero compilazione modello RW La legge stabilisce che i contribuenti che hanno fatto emergere attività estere non devono indicare gli importi rimpatriati o regolarizzati nella dichiarazione dei redditi, per il periodo d imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per quello precedente, se la dichiarazione stessa sia presentata nel periodo che va dal 1 gennaio al 28 febbraio 2002. Fondazione Luca Pacioli 7

Per cui: se il contribuente presenta la dichiarazione riservata in data 15 dicembre 2001, non dovrà compilare il modello RW della dichiarazione dei redditi per l anno 2001, che presenterà nel 2002 (relativamente alle attività rimpatriate o regolarizzate); se il contribuente presenta la dichiarazione riservata in data 15 gennaio 2001, non dovrà compilare né il modulo RW nella dichiarazione 2001, né quello contenuto nella dichiarazione dei redditi 2002, da presentare nel 2003. Esclusione dalla copertura degli effetti La procedura dell emersione non produce gli effetti previsti, nel caso in cui alla data di presentazione della dichiarazione riservata: sia già stata constatata la violazione commessa da parte del contribuente in materia di monitoraggio della movimentazione di capitali; siano già iniziati: accessi; ispezioni; verifiche; altre attività di accertamento tributario e contributivo; di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza, comprese le richieste, gli inviti ed i questionari che siano stati già regolarmente notificati al contribuente; sia stato già avviato un procedimento penale relativo ai reati tributari per i quali la legge prevede la non punibilità a seguito dell adesione al programma di emersione. I COMPITI DEGLI INTERMEDIARI Il ruolo degli intermediari nella normativa in esame assume una fondamentale importanza: essi sono tenuti a: raccogliere le dichiarazioni della clientela e controfirmarle rilasciandone copia alla clientela stessa; versare le somme dovute in relazione all operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione entro il termine previsto per il versamento delle ritenute relative al mese di ricezione della dichiarazione riservata, senza effettuare alcun tipo di compensazione; effettuare i disinvestimenti necessari o trattenere la somma dal denaro rimpatriato se il contribuente non fornisce la necessaria provvista, anche senza le specifiche istruzioni dello stesso; effettuare la sottoscrizione dei titoli a tasso ridotto; indicare nella dichiarazione annuale del sostituto d imposta l ammontare complessivo dei valori rimpatriati o regolarizzati, omettendo l elenco dei nominativi di coloro che hanno presentato la dichiarazione,per garantire la riservatezza delle operazioni; Fondazione Luca Pacioli 8

mantenere evidenza dei dati rilevanti ai fini della legge sul monitoraggio fiscale, degli importi rimpatriati come trasferimenti all estero (e delle attività finanziarie all estero regolarizzate); provvedere a rilevare tali operazioni anche nel rispetto della normativa antiriciclaggio, segnalando le operazioni sospette all UIC; provvedere all apertura dei conti correnti ad hoc che dovranno contenere le somme rimpatriate e utili al versamento della minisanzione su cui possono essere depositate solo queste ultime, restando escluso ogni ulteriore accredito, tranne quello derivante dalla somma delle attività rimpatriate, fino a concorrenza dell ammontare di tali attività; provvedere all apertura dei dossier titoli predisposti ad accogliere i titoli a tasso ridotto sottoscritti. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO La legge prevede comunque il rispetto della normativa italiana antiriciclaggio, prevista dal D.L. n. 143 del 1991, convertito dalla legge n. 197 del 1991, ravvisabile in una serie di obblighi posti a carico degli intermediari creditizi e finanziari. La disciplina antiriciclaggio italiana, in linea con quella comunitaria stabilita da una legge del 1994, si basa su meccanismi relativi : alla canalizzazione delle operazioni più rilevanti tramite gli intermediari; alla rilevazione e alla gestione dei dati che riguardano operazioni superiori alla soglia minima di venti milioni; all obbligo di segnalazione di operazioni sospette. La legge dispone, inoltre, che le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione non devono considerate in se come sospette e, in quanto tali, presupposto per la segnalazione alle autorità competenti. Resta inoltre ferma l applicazione di tutte le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo. MODIFICHE DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA Le sanzioni applicabili alle violazioni degli obblighi dichiarativi relativamente a: i trasferimenti, da e verso l estero, di denaro o titoli effettuati senza il tramite di intermediari residenti da indicare nel modulo RW, alla sez. I; le consistenze degli investimenti all estero e le altre attività estere di natura finanziaria detenute all estero, da indicare nel modulo RW, alla se. II; i trasferimenti degli investimenti all estero e delle altre attività estere di natura finanziaria detenute all estero, da indicare nel modulo RW, alla sez. III; Fondazione Luca Pacioli 9

sono state incrementate prevedendone ora l applicazione in una misura compresa tra il 5 ed il 25 per cento dell ammontare degli importi non dichiarati. Il regime sanzionatorio previsto a seguito delle violazioni della normativa sul monitoraggio fiscale è stato ulteriormente inasprito con: la confisca dei beni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie relative alla violazione degli obblighi posti a carico degli intermediari; una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del valore corrente delle attività oggetto della dichiarazione riservata nei confronti di chi è responsabile di reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità a seguito dell adesione al programma di emersione, oltre all impossibilità per il contribuente di usufruire dei benefici dello scudo ; la reclusione da tre mesi ad un anno in caso di falsa attestazione nella dichiarazione riservata e relativa a somme di denaro o altre attività rimpatriate. La norma prevede anche un inasprimento delle sanzioni a carico degli intermediari, nel caso in cui questi non si limitino a garantire la riservatezza ai dati ed alle notizie relative alle operazioni di emersione, ma omettano la comunicazione all Amministrazione finanziaria di informazioni diverse da quelle riguardanti il rimpatrio o la regolarizzazione (nonché di quelle eccedenti). In tal caso è previsto il pagamento di una somma pari al 25% degli importi non comunicati eccedenti quelli indicati nella dichiarazione riservata. Disciplina prevista dal precedente art 5, D.L. n. 167/90, comma 2 La violazione dell obbligo di dichiarazione previsto nell articolo 2, relativo ai trasferimenti da quelli riguardanti investimento all estero e attività estere di natura finanziaria, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione, quando l ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo d imposta, a lire 20 milioni. Disciplina prevista dal nuovo art. 5, D.L. n. 167/90, comma 2 La violazione dell obbligo di dichiarazione previsto nell articolo 2, relativo ai trasferimenti da quelli riguardanti investimento all estero e attività estere di natura finanziaria, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca dei beni di corrispondente valore, quando l ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo d imposta, a lire 20 milioni. Disciplina prevista dal precedente art. 5, D.L. n. 167/90, comma 4 La violazione dell obbligo di dichiarazione previsto, nell articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione. Disciplina prevista dal nuovo art. 5, D.L.n. 167/90, comma 4 La violazione dell obbligo di dichiarazione previsto nell articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca dei beni di corrispondente valore, quando l ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo d imposta, a lire 20 milioni Fondazione Luca Pacioli 10