Corso di Formazione Adempimenti IVA e dichiarativi fiscali delle associazioni Sportive Brindisi 5 febbraio 2014
LO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA In sede di conversione del DL n. 72/2004 (per effetto della Legge n. 128/2004), è stata inserita una disposizione nell art. 4, che, modificando l art. 90 della L. n. 289/2002, prevede alcune novità, tra cui: l individuazione dei requisiti statutari per le società/associazioni sportive dilettantistiche, senza necessità di attendere l emanazione dei regolamenti attuativi; la possibilità di usufruire delle agevolazioni relative allo sport dilettantistico anche per le cooperative; l abrogazione delle norme (commi 20, 21 e 22 dell art. 90) concernenti l istituzione presso il CONI di un apposito registro delle società/associazioni sportive dilettantistiche.
Condizioni per avvalersi delle agevolazioni previste dalla legge n. 398/91 1) Affiliazione alle Federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi, per le associazioni o società sportive dilettantistiche. 2) Realizzazione di proventi derivanti dall esercizio di attività commerciali per un importo non superiore a 250 mila euro (rapportati a giorni - Ris. 16 maggio 2006, n. 63/E) 3) Esercizio dell opzione
Nell importo di 250.000 non vanno ricomprese quelle entrate che non costituiscono reddito imponibile per espresse disposizioni legislative, tra cui quelle realizzate nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; quelle realizzate mediante raccolta pubblica di fondi, sempreché si riferiscano ad un numero di eventi complessivamente non superiore a due per ciascun anno e per un importo non superiore ad 51.645,69 (art. 25, co.2, L. 133/99 e DM 10.11.99); il premio di addestramento e formazione tecnica
OPZIONE PER LA LEGGE N. 398/91 1. Comunicazione prima dell inizio dell anno solare con lettera alla SIAE e all Agenzia delle Entrate competente (art. 9, comma 2, DPR n. 544/99) 2. Chi inizia l attività esprime l opzione nella dichiarazione di inizio attività dandone comunicazione alla SIAE VALIDA FINO A REVOCA E VINCOLANTE PER 5 ANNI se non si è obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA si comunica l opzione inserendo nel mod. UNICO il quadro VO del mod. IVA. (art. 4, DPR n. 404/2001)
VANTAGGI DELLA LEGGE N. 398/91 A. Esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili ai fini delle IIDD ed IVA (art. 2, co.1, l. 398/91) B. Esonero dagli obblighi di fatturazione tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, cessione diritti radio-tv e prestazioni pubblicitarie (art. 74, co. 6, DPR 633/72) C. Esonero dagli obblighi di registrazione (art. 2, co.4, l. 398/91) D. Esonero dall obbligo di dichiarazione IVA(art. 74,co. 6, DPR 633/72) E. Tassazione forfettaria IRES ed IRAP (art. 2, co 5, l. 398/91 ed art. 25, co. 3, l. 133/99) F. Esclusione dal reddito imponibile di specifici proventi commerciali (art. 25, co. 1, l. 133/99)
OPZIONE PER LA 398/91 Se nel corso del periodo d imposta viene superato il limite di 250.000 le disposizioni della l. 398/91 vengono meno con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato Risoluzione 7.11.2006, n. 123/E DISTINZIONE DI DUE PERIODI D IMPOSTA
SUPERAMENTO LIMITE R.M. 123/E/06 PRIMO PERIODO dall inizio del periodo d imposta fino al mese in cui si è verificato il superamento del limite, il reddito è determinato con le modalità forfetarie, così come l IVA è applicata e gli adempimenti contabili sono posti in essere secondo quanto previsto dalla Legge n. 398/91 SECONDO PERIODO dal mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento del limite fino alla fine del periodo d imposta, si applicano le regole ordinarie ai fini sia della determinazione del reddito e dell IVA che degli adempimenti contabili
ADEMPIMENTI CONTABILI: Dall'1.1.2000 i corrispettivi e proventi commerciali, i proventi che non concorrono a formare reddito, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie devono essere annotate entro il 15 del mese successivo sul prospetto di cui al D.M. 11.2.1997 opportunamente integrato (art. 9, D.P.R. 544/1999 e C.M. 29.12.1999, n. 247/E). Tutti i pagamenti non inferiori a 516,46 (importo fissato dall'art. 37, co. 2, L. 342/2000; prima era 51,65) effettuati devono avvenire tramite c/c bancario o postale, bancomat o carta di credito, pena la loro indeducibilità (art. 25,co. 5, L. 33/1999 e art. 4, D.M. 26.11.1999,n. 473 ).
La tassazione IRES Il reddito assoggettabile ad IRES (27,5%) è costituito dal 3% dei proventi conseguiti nell esercizio di attività commerciali AUMENTATO dell intero importo delle eventuali plusvalenze patrimoniali REDDITO IMPONIBILE IRES PROVENTI COMMERCIALI (al netto dei proventi esclusi) per 3% più LE PLUSVALENZE PATRIMONIALI
Esempio tassazione IRES Proventi da sponsorizzazione (non collegata a eventi) e come da annotazioni su modello DM 11.2.1997 ) = 20.000 (netto IVA) 20.000 x 3% = 600 = reddito imp. IRES da versare = 600 x 27,5% = 165,00
Esempio tassazione IRES con eventi istituzionali L associazione sportiva tennistica dilettantistica Tennis x ha organizzato 2 tornei nel corso del 2013, per i quali ha incassato i seguenti proventi commerciali (dalla somministrazione di alimenti e bevande nonché dalla vendita di gadgets pubblicitari): 1 evento 8.990; 2 evento 15.200. Dal momento che risulta rispettato sia il limite quantitativo ( 51.645,69) che quello numerico (2), i proventi non dovranno essere assoggettati ad IRES.
Secondo esempio tassazione IRES con eventi istituzionali L associazione sportiva tennistica dilettantistica Tennis x ha organizzato 3 tornei nel corso del 2013, per i quali ha incassato i seguenti proventi commerciali 1 evento 8.800; 2 evento 8.200. 3 evento 10.000. Totale = 27.000 Dal momento che risulta superato il limite numerico (2), anche se non quello quantitativo ( 51.645,69), vi sarà tassazione Ires come segue:
Secondo esempio tassazione IRES con eventi istituzionali 10.000 per 3% = 300 per 27,5% (Ires) = 82,5 Se l associazione avesse anche prodotto una plusvalenza pari a 1.000 il calcolo dell Ires sarebbe il seguente 10.000 per 3% = 300 più 1.000 = 1.300 1.300 per 27,5% (Ires) = 357,50
L IRAP TRE DIFFERENTI IPOTESI DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 1.Enti che svolgono esclusivamente attività istituzionale; 2.Enti che svolgono attività istituzionale ed occasionalmente attività commerciale, se hanno optato per la legge n. 398/91 3.Enti che svolgono attività istituzionale ed occasionalmente attività commerciale, ma non hanno optato per la legge n. 398/91
L IRAP IPOTESI 1 Per gli enti che svolgono esclusivamente attività istituzionale, la base imponibile IRAP si determina con riferimento al cosiddetto metodo retributivo, ed è costituita dall ammontare degli interessi sommati a: retribuzioni spettanti al personale dipendente; compensi per il personale assimilati al reddito di lavoro dipendente; compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative; compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. NON CONCORRONO A FORMARE BASE IMPONIBILE I COMPENSI, PREMI ED INDENNITA (Art. 90, Comma 10, legge 289/02)
Esempio tassazione IRAP Ipotesi 1 Compensi occasionali: 20.000 Compensi da prestazioni coordinate e continuative: 30.000 TOTALE IMPONIBILE: 50.000 50.000 x 4,82% = 2.410 = IRAP da versare N.B. Nell esempio non è riportata la deduzione base; Se esistono redditi da lavoro dipendente sussistono alcune detrazioni
L IRAP IPOTESI 2 Per gli enti che svolgono attività istituzionale ed occasionalmente attività commerciale, se hanno optato per la legge n. 398/91, la base imponibile IRAP si determina : Le retribuzioni come sopra individuate + Reddito forfettario + Interessi passivi
Esempio tassazione IRAP ente con attività commerciale occasionale che ha optato per la legge n. 398/91 Ipotesi 2 Compensi occasionali: 20.000 Compensi da prestazioni coordinate e continuative: 30.000 Totale : 50.000 Prestazione da sponsorizzazione : 25.000 Coefficiente di redditività 3% - 25.000 x 3% = 750 Interessi passivi bancari: 250 Imponibile IRAP: 50.000 + 750 + 250 = 51.000 51.000 x 4,82% = 2.458,20 = 2.458 IRAP da versare N.B. Nell esempio non è riportata la deduzione base; Se esistono redditi da lavoro dipendente sussistono alcune detrazioni
L IRAP IPOTESI 3 Per gli enti che svolgono attività istituzionale ed occasionalmente attività commerciale, E NON HANNO optato per la legge n. 398/91, la base imponibile IRAP si determina con il cosiddetto metodo misto che richiede che le due attività siano individuabili Per l attività istituzionale, l Irap si applica con il metodo retributivo di cui sopra, tenendo presente che non vanno considerati i compensi e le retribuzioni relativi al impiegato nell attività commerciale. Per la parte commerciale, invece, la base imponibile si determina applicando le regole proprie previste per le imprese commerciali.
ADEMPIMENTI DICHIARATIVI - Entro il nono mese successivo alla chiusura del periodo d imposta (generalmente 30.09.) spedire telematicamente: - Dichiarazione redditi e - Dichiarazione IRAP
VERSAMENTI IRES ed IRAP Entro il GIORNO 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d imposta (generalmente 16.06) versare (modello F24 telematico): - Saldo IRES ed IRAP anno precedente + - I Acconto anno corrente (2013= 40% del 100%) ESEMPIO: - Ires dovuta anno precedente = 1.000 - I Acconto = 1.000 x 100% x 40% = 400 (minimo 103 )
VERSAMENTI IRES ed IRAP Entro l ULTIMO GIORNO dell undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d imposta (generalmente 30.11) versare (modello F24): - II Acconto anno corrente (per il 2013: 102,5% del debito d imposta anno precedente al netto di quanto già versato) ESEMPIO: - Ires dovuta anno precedente = 1.000 - I Acconto = 1.000 x 100% x 40% = 400 (minimo 103 ) - II Acconto = 1.000 x 102,5% = 1.025 meno 400 = 625 (min. 20,66 ) TOTALE VERSATO 400 + 625 = 1.025
L IVA PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE Gli enti non commerciali sono soggetti passivi d imposta ai fini Iva solo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell esercizio di attività commerciali o agricole. Sono in ogni caso considerate commerciali le seguenti attività: cessione di beni nuovi prodotti per la vendita; erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; trasporto e deposito (merci e persone); organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; servizi portuali e aeroportuali; pubblicità commerciale; telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Regime speciale Iva (Art. 2 Legge n. 398/91 che conferma art. 74 DPR n. 633/72) Per i soggetti ammessi a tale regime, l Iva si determina forfetariamente. All Iva incassata sui corrispettivi relativi alle si applicano le seguenti detrazioni forfetarie: Prestazioni di sponsorizzazione: 10% Cessioni/concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica: 33,33% Proventi commerciali generici (vendita di biglietti, prestazioni pubblicitarie, ecc.): 50% (C.M. 7.9.00, n.165/e)
Esempio Liquidazione IVA n. 1 A. Corrispettivi commerciali 5.000 Iva incassata 1.000 Detrazione forf. 50% 500 Iva a debito 500 B. Fatture per sponsorizzazione 10.000 Iva incassata 2.000 Detrazione forf. 10% 200 Iva a debito 1.800 C. Fatture per diritti radio-tv 5.000 Iva incassata 1.000 Detrazione forf. 33,33% 333 Iva a debito 667 TOTALE IVA DA VERSARE 2.967
Esempio Liquidazione IVA n. 2 Nel primo trimestre 2006 l associazione sportiva dilettantistica Alfa ha conseguito i seguenti corrispettivi: - 10.000 dall organizzazione di una manifestazione sportiva (n. 1.000 ingressi a 10 cadauno), comprensivi di IVA 10% pari a 909,09 (100.00 diviso 110 per 10) - 2.000 + 440 (IVA 22%) per cartelloni pubblicitari nel luogo dell evento; - 1.000 dalla vendita di cappellini, magliette, ecc. durante l evento, comprensivi di IVA 22% pari a 180,32 (1.000 diviso 122 per 22)./.
Continua esempio Liquidazione IVA n. 2 Sono state sostenute le seguenti spese: - 4.000 come compenso agli atleti partecipanti all evento sportivo; - 1.100 per la stampa dei cartelloni pubblicitari; - 250 per l acquisto di cappellini, magliette, ecc.. L IVA dovuta è così determinata: 909,09 + 440 + 180,32 = 1.529,42 737,88 (detrazione 50%) = 764,71
Erogazione dei compensi Sui compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta, rimborsi forfetari, premi nel periodo d'imposta allo stesso soggetto (anche non residente R.M 1.10.2001, n. 142/E) erogati dalle associazioni per un importo non superiore a 7.500 (fino al 2001 5.164,57), il sostituto d'imposta non effettua alcuna ritenuta, ma si limita a rilasciare la certificazione delle somme erogate (andrà comunque presentato il mod. 770) DUE CONDIZIONI 1 - Che il soggetto erogante sia una società o una associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, dalle FSN, dall UNIRE, dagli EPS o da qualsiasi organismo, comunque denominato, che persegua attività sportive dilettantistiche; 2 Che ci si trovi nell esercizio di attività sportive dilettantistiche (esempio)
Erogazione dei compensi In presenza di più sostituti d'imposta il percipiente dovrà autocertificare all'atto del pagamento, eventuali compensi della stessa natura già percepiti, al fine di consentire la verifica del raggiungimento del suddetto limite.
Erogazione dei compensi Per i compensi superiori a 7.500 (franchigia) l Associazione dovrà operare: Una ritenuta a titolo d imposta sugli ammontari successivi fino a 28.158,28 (scaglione tra 7.500 e 28.158,28 = 20.658,28 Ai fini della determinazione delle aliquote la parte assoggettata a ritenuta d imposta concorre a formare il reddito complessivo art. 25 L. n. 133/99 ) Una ritenuta a titolo di acconto sugli ammontari eccedenti la soglia di 28.158,28
Erogazione dei compensi ESEMPIO 1: Soggetto con compensi annui per 8.000 - Fino a 7.500 Non soggetto a tassazione; - Successivi 500 Ritenuta d imposta 23% + Add. Locali Euro 115 COMPENSO NETTO (8.000 115) = 7.885
Erogazione dei compensi ESEMPIO 2: Soggetto con compensi annui per 15.000 - Fino a 7.500 Non soggetto a tassazione; - Successivi 7.500 Ritenuta d imposta 23% + Add. Locali Euro 1.725 COMPENSO NETTO (15.000 1.725) = 13.275
Erogazione dei compensi ESEMPIO 3: Soggetto con compensi annui per 30.000 - Fino a 7.500 Non soggetto a tassazione; - Successivi 20.658,28 Ritenuta d imposta 23% + Add. Locali Euro 4.751,40 - Successivi 1.841,72 (in ex 740) Ritenuta d acconto 23% + Add. Locali Euro 423,60 COMPENSO NETTO (30.000 4.751,40 423,60) = 24.825
PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA E esente IVA per tutte le associazioni sportive dilettantistiche ivi comprese per quelle che non optano per la L. 398/91 (art. 2, co. 1, DL 485/96 conv. nella L. 18.11.96, n. 586) Tassabile ai fini IIDD per chi non ha optato per la legge 398/91 NON Tassabile ai fini IIDD per chi ha optato per la legge 398/91
IVA sugli INGRESSI degli SPETTACOLI SPORTIVI: Generalmente si applica l aliquota del 20% prevista per le attività di spettacolo. Tuttavia, dall 1.1.2000, viene stabilita l aliquota Iva del 10% per gli ingressi agli spettacoli sportivi fino a 12,91 (art. 6, co. 11, L. 133/1999). In pratica: per il prezzo d ingresso al netto dell Iva fino a 12,91, si applica l Iva del 10%; per il prezzo d ingresso al netto dell Iva superiore a 12,91, si applica l Iva del 20%.
INGRESSI GRATUITI dall 1.1.2000 non sono imponibili Iva le prestazioni di servizi relative agli spettacoli e alle altre attività elencate nella Tabella C, D.P.R. 633/1972 rese ai possessori di titoli di accesso (biglietti) gratuiti. Gli organizzatori possono usufruire della non imponibilità Iva nel limite massimo del 5% dei posti totali disponibili.