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vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3075 in data 23 dicembre 2011 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012 e di disposizioni applicative; richiamata la legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 recante: Disposizioni per l adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d Aosta derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009. ; richiamato l articolo 8 della l.r. 12/2009 che dispone la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) attribuendo, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, alla Struttura regionale competente in materia il compito di verificare i possibili effetti significativi sull'ambiente del piano o programma ed esprime conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità; richiamato l articolo 17 della l.r. 12/2009, che dispone la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) attribuendo, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, alla Struttura regionale competente in materia il compito di verificare i possibili impatti significativi sull'ambiente del progetto ed esprimere conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità rilevato che in data 13 gennaio 2012 da parte della Società Eniservizi di Sandonato Milanese, è pervenuta al Servizio valutazione ambientale, dell Assessorato territorio e ambiente, la documentazione riguardante il Piano urbanistico di dettaglio di iniziativa privata inerente la realizzazione di una struttura ricettiva nella proprietà ENI Spa sita in via Regionale, n. 76, Frazione Verrand, nel Comune di Courmayeur, per la verifica di assoggettabilità a VAS e a VIA dell intervento; rilevato che l attivazione della procedura di verifica di VAS si è resa necessaria in quanto il PUD in questione presenta le caratteristiche di cui all articolo 6, comma 1 lettera a) e comma 2; rilevato che l attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA si è resa necessaria in quanto gli interventi derivanti dal suddetto PUD sono ricompresi fra quelli inseriti nell Allegato B, categoria Progetti di infrastrutture, lettera k) della l.r. 12/2009; rilevato che ai sensi dell articolo 8, comma 2 e comma 3, e dell articolo 17, comma 4, della l.r. 12/2009, la Struttura competente (il Servizio valutazione ambientale) ha provveduto all individuazione dei soggetti aventi competenze in materia ambientale e territoriale da consultare, che sono risultati essere: - il Comune di Courmayeur quale Ente territoriale competente; - La Direzione assetto idrogeologico dei bacini montani, il Servizio geologico, il Servizio gestione demanio e risorse idriche, la Direzione tutela beni paesaggistici e architettonici, la Direzione pianificazione territoriale, il Servizio tutela delle acque dall inquinamento e gestione dei rifiuti, e l ARPA;

rilevato che la consultazione con i suddetti soggetti aventi competenze in materia ambientale e territoriale è avvenuta tramite comunicazione di inizio procedimento in data 31 gennaio 2012 e invio della documentazione inerente all intervento, con richiesta di esame della stessa (mediante nota inviata per posta elettronica); rilevato che la Direzione assetto idrogeologico dei bacini montani ha rammentato che l intervento in oggetto ricade in area vincolata come V3 (bassa pericolosità valanghiva) ai sensi dell art. 37 della l.r. 11/1998, e pertanto l opera risulta compatibile con la disciplina d uso ma soggetta al parere vincolante della suddetta Struttura regionale; rilevato che il Servizio gestione demanio e risorse idriche ha segnalato che nella progettazione dell intervento dovranno essere approfondite e verificate le problematiche inerenti l approvvigionamento idropotabile e di smaltimento dei reflui relative al nuovo fabbricato; rilevato che la Direzione pianificazione territoriale ha espresso le seguenti considerazioni: Visto il vigente PRG del Comune di COURMAYEUR; visto il testo preliminare della variante generale di adeguamento alla l.r. 11/1998 e al PTP del PRG del comune di COURMAYEUR, adottata con deliberazione n. 8 del 30/03/2007; visti gli elaborati relativi al progetto trasmessi per la consultazione; per quanto di competenza, si osserva quanto segue: - in merito ai contenuti della relazione, si denota che non è stata illustrata l analisi della frequenza di utilizzo e della natura dell utenza, relativa alla piscina, al bar e al ristorante; - non è stato fornito l elaborato contenente la convenzione tra proponenti e Comune e non sono state allegate le norme di attuazione del PUD, ai sensi dell art. 49 della l.r. 11/1998, dell art. 1-4-6 del RE e dell art. 34 delle NTA del PRG vigente; - all interno della relazione, l intervento in progetto viene indicato come recupero di edifici esistenti ma si denota che il progetto è a tutti gli effetti da considerarsi una nuova costruzione; - si denota che non è stata rispettata la distanza di mt. 10 tra la nuova edificazione in progetto e un edificio esistente esterno all ambito oggetto di PUD, prescritta ai sensi degli artt. 11 e 12 delle NTA e relativa tabella di prescrizioni urbanistiche di zona C14 del PRG vigente, e ai sensi dell art. 10 delle NTA del testo preliminare: a tal proposito, si rammenta che tale distanza risulta inderogabile ai sensi del D.M. 1444/68. Inoltre, si denota che non sembrano sussistere i presupposti di cui all art. 2-7-10 del RE per la validazione della convenzione tra i privati, citata all interno degli elaborati, per l edificazione inferiore ai 10 metri; - non è stata rispettata la distanza di m 9 dall asse della sede stradale, ai sensi dell art. 31 delle NTA del PRG vigente e dell art. 9 delle NTA del testo preliminare; a tal proposito, si rammenta che non risulta siano state avviate richieste di deroga ai sensi dell art. 88 della l.r. 11/1998. ; rilevato che l ARPA, oltre a rammentare il rispetto delle normativa ambientale in materia di emissioni diffuse di polveri (ai sensi del Dlgs 152/06), di gestione dei materiali di risulta, per quanto riguarda le attività di cantiere, e di autorizzazione ai sensi della l.r. 8/2011 (nel caso di collegamenti alla rete elettrica con nuovi cavi con tensione superiore a 1000 V e/o modifiche a cabine esistenti o nuove realizzazioni), per quanto concerne il rumore ambientale ha osservato quanto segue: Per la tipologia di costruzione in oggetto la normativa nazionale e regionale in materia di impatto acustico richiede la presentazione di una valutazione previsionale di clima acustico ed eventualmente, qualora l insediamento preveda sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico esistente, la presentazione di una valutazione di impatto acustico. Ai sensi degli articoli 10 e 11 della LR 20/2009, tali documentazioni dovranno essere presentate contestualmente all acquisizione del titolo abilitativo edilizio e trasmesse a questa Agenzia per il parere di competenza che verrà espresso in tale fase autorizzatoria. Si rammenta che i criteri per la predisposizione delle suddette relazioni sono indicati nell Allegato III della DGR

3355/2006. Inoltre, per quanto riguarda l attività cantieristica necessaria per la realizzazione dell opera, i limiti da rispettare rimangono quelli indicati dalla vigente normativa, salvo deroghe o esenzioni da autorizzazione che possono essere concesse dal Comune (Art. 13 - Legge regionale n. 20/2009) Inoltre, per quanto riguarda la tutela del suolo e delle acque sotterranee, ha indicato le seguenti prescrizioni: Premesso che il progetto riguarda un area occupata precedentemente da una stazione di servizio Agip, ora dismessa, sulla quale sono state condotte negli scorsi anni una serie di indagini ambientali per sito contaminato ai sensi del D.Lgs. 152/06 (realizzazione di diversi piezometri, elaborazione di un Analisi di rischio, monitoraggio della falda), si rileva che l Analisi di rischio, approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 3317 del 27/11/09, aveva stabilito l assenza di rischio per uno scenario commerciale e solo per lo stato di fatto attuale dell area. Dal momento che il progetto prevede: 1) la realizzazione di un albergo, che implica il passaggio dell area ad uno scenario residenziale, 2) la realizzazione di n. 2 piani interrati, che implica la modificazione: - della geometria della struttura per la quale è stata valutata l inalazione indoor nell Analisi di rischio, - delle modalità di trasferimento degli inquinanti dal sottosuolo contaminato verso i recettori, ne consegue che è necessario predisporre un apposita revisione dell Analisi di rischio a suo tempo presentata, come peraltro espressamente previsto dalla Deliberazione di cui sopra ( l Analisi di rischio presentata si riferisce all attuale stato dei luoghi e che una qualsiasi variazione dello stesso comporterà la revisione dell Analisi di rischio approvata ). Si osserva inoltre che: - é necessario prevedere la dismissione (cementazione) dei piezometri e sondaggi attualmente presenti sul sito, qualora non ricadenti su aree interessate dallo sbancamento ; ai fini dello smaltimento e/o eventuale riutilizzo dei materiali di scavo, dovrà essere considerata la possibilità di ritrovare materiale contaminato da idrocarburi. Bisognerà pertanto prevedere analisi chimiche, in sito e in laboratorio, e - se contaminato - lo smaltimento in siti idonei. ; rilevato che il Servizio tutela delle acque dall inquinamento e gestione dei rifiuti ha segnalato quanto segue: Con riferimento alla nota prot. n. 1052/TA del 31 gennaio 2012, concernente l oggetto, si fa presente che in relazione all intervento in progetto, nell area interessata al PUD, esiste un vincolo di natura ambientale. Come riportato infatti nella deliberazione della Giunta regionale n. 3317 del 27 novembre 2009, che approvava i documenti relativi alla nuova Analisi di rischio per l ex punto vendita Agip n. 28, un eventuale variazione dello stato dei luoghi comporterà la revisione delle Analisi di Rischio approvate. Inoltre, nella sopracitata deliberazione della Giunta regionale, è stato richiesto di effettuare un anno di monitoraggio delle acque di falda con cadenza trimestrale e un ulteriore controllo delle acque di falda prima dell eventuale atto di vendita del sito. Nel Report monitoraggi post ADR, pervenuto a questo Servizio in data 3 maggio 2011, viene inoltre precisato che sarà effettuato un ulteriore ed ultimo campionamento di verifica all atto della cessione dell area, la cui data sarà tempestivamente comunicata. sottolineato quindi che il PUD e gli interventi da esso derivanti dovranno essere subordinati alle verifiche urbanistiche indicate dalla Direzione pianificazione territoriale, e alla riformulazione dell Analisi di Rischio, così come indicato dall ARPA e dal Servizio tutela delle acque dall inquinamento e gestione dei rifiuti, in considerazione del cambio di destinazione d uso dell area; ritenuto che, oltre alle verifiche e agli adempimenti indicati, non sussistano ulteriori elementi segnalati che possono produrre effetti ed impatti significativi sull ambiente tali da giustificare l avvio di una valutazione ambientale congiunta mediante processo di VAS per quanto concerne il PUD, e l assoggettabilità a procedura di VIA per gli interventi da esso previsti;

DECIDE 1) di dichiarare la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica prevista dagli articoli 9 e seguenti della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 del Piano urbanistico di dettaglio di iniziativa privata inerente la proprietà ENI Spa sita in via Regionale, n. 76, Frazione Verrand, nel Comune di Courmayeur, presentato dalla Società Eniservizi di Sandonato Milanese, ai sensi dell art. 8 della l.r. 12/2009; 2) di dichiarare la non assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, prevista dagli articoli 18 e seguenti della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12, del progetto di realizzazione di struttura ricettiva a seguito del Piano Urbanistico di Dettaglio di iniziativa privata sopracitato, presentato dalla Società Eniservizi di Sandonato Milanese, ai sensi dell art. 17 della l.r. 12/2009; 3) di motivare la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del PUD di cui al punto 1), e a valutazione di impatto ambientale degli interventi di cui al punto 2), in quanto, oltre alle verifiche e agli adempimenti indicati, non sussistono ulteriori elementi segnalati che possono produrre effetti ed impatti significativi sull ambiente tali da giustificare l avvio delle suddette procedure di valutazione ambientale; 4) di sottolineare che il PUD e gli interventi da esso derivanti dovranno essere subordinati alle verifiche urbanistiche indicate dalla Direzione pianificazione territoriale, e alla riformulazione dell Analisi di Rischio, così come indicato dall ARPA e dal Servizio tutela delle acque dall inquinamento e gestione dei rifiuti, in considerazione del cambio di destinazione d uso dell area; 5) di disporre l integrale diffusione del presente provvedimento sul sito INTERNET della Regione (http://www.regione.vda.it/territorio/via/progetti), che avverrà a cura del Servizio valutazione ambientale. L ESTENSORE IL CAPO SERVIZIO - Davide MARGUERETTAZ - - Paolo BAGNOD -

IL COMPILATORE Davide MARGUERETTAZ

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO Servizio Gestione Spese - Ufficio impegni Codice creditore/debitore Descrizone / Motivazione Atto non soggetto a visto regolarità contabile IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'amministrazione regionale dal 02/03/2012 per quindici giorni consecutivi.