Roma, 24 dicembre 2004. CIRCOLARE n. 80/D. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI. e, p.c.



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Roma, 24 dicembre 2004 Protocollo: 3933 Rif.: Allegati: 1 CIRCOLARE n. 80/D Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI e, p.c. Alle Direzioni delle Circoscrizioni doganali Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI All Ufficio Comunicazioni e Relazioni esterne All Ufficio Audit Interno All Ufficio Antifrode Al Direttore dell Area Centrale Affari giuridici e contenzioso Al Direttore dell Area Centrale Verifica e Controlli Tributi Doganali e Accise e Laboratori Chimici SEDE Al Dipartimento delle politiche Fiscali Viale Europa, 242-00144 Al Servizio Centrale degli Ispettori Tributari Via Mario Carucci, 99-00143 Al Comando Generale della Guardia di Finanza Viale XXI Aprile - 00187 Alla Confederazione Generale della industria italiana V.le dell'astronomia, 30-00144 AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio applicazione tributi 00143 Roma, Via Mario Carucci n.71 Telefono +39 06 50245216 Fax +39 06 50245057 e-mail: dogane.tributi.applicazione@agenziadogane.it

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fornire un ausilio soprattutto agli operatori ed alle Amministrazioni doganali che devono rispettivamente compilare e vidimare un certificato di circolazione Eur1 e/o una dichiarazione su fattura. Dette istruzioni forniscono, quindi, delle raccomandazioni che hanno il compito di aiutare gli operatori nella compilazione delle predette prove di origine. La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente dell Agenzia delle Dogane che ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 dicembre 2004. I sigg. Direttori Regionali vigileranno sulla corretta ed integrale applicazione delle disposizioni contenute nella predetta circolare. Il Direttore dell Area Centrale Dr. Aldo Tarascio 3

RACCOMANDAZIONI SIA PER I CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE EUR.1 CHE PER LE DICHIARAZIONI SU FATTURA Sia il certificato EUR.1 che la dichiarazione su fattura possono essere rilasciati o compilati in una delle 20 lingue ufficiali della Comunità. Tuttavia, le autorità messicane chiedono sistematicamente una traduzione quando la prova di origine non è in inglese o spagnolo. La traduzione non deve essere ufficiale e l'importatore la può presentare su carta libera (traduzione libera). - Far sì che l'esportatore prepari una traduzione libera della prova di origine in inglese o spagnolo da inoltrare all'importatore, oppure - Rilasciare o compilare la prova di origine direttamente in inglese o spagnolo. RACCOMANDAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE EUR.1 A) Nella casella 1 del certificato, occorre indicare il nome, l'indirizzo completo e il paese dell'esportatore. Il rispetto delle indicazioni richieste viene rigorosamente applicato in Messico. Includere sempre l'indirizzo completo dell'esportatore. B) Nella casella 2 e nella casella 4 del certificato una nuova nota esplicativa dell'articolo 17 definisce il tipo di diciture o abbreviazioni usate per indicare l'origine comunitaria delle merci: se vengono usate tali diciture/abbreviazioni, il certificato non può mai essere respinto per motivi tecnici. Menzionare "la Comunità" 1 nelle caselle sia 2 che 4. C) La compilazione delle caselle 3, 6 e 10 è facoltativa. Secondo la nuova nota esplicativa dell'articolo 17 non è possibile respingere un certificato per motivi tecnici se tali caselle non sono compilate. Tuttavia, le autorità messicane possono respingere i certificati EUR.1 quando tali caselle sono compilate ma non contengono informazioni complete e/o corrette. Non compilare le tre caselle facoltative. D) Nella casella 8 le "merci devono essere descritte conformemente alle pratiche commerciali e con particolari sufficienti per consentirne l'identificazione". Ciononostante, le autorità messicane tendono a paragonare tale descrizione a quella riportata sulla fattura. Inoltre, 1 Sono ammesse anche la menzione sia di una Stato membro che della Comunità, nonché le abbreviazioni che si riferiscono senza equivoci alla Comunità. Per maggiori particolari si veda il quarto trattino del paragrafo 2 della nota esplicativa dell'articolo 17 dell'allegato III, pubblicata sulla GU C 40 del 14.2.2004, pag. 3.

conformemente al titolo della casella 8, la regolamentazione interna messicana prevede che ogni prodotto sia preceduto da un numero di articolo. - Descrivere con sufficienti particolari le merci e se possibile far coincidere la descrizione con quella riportata sulla fattura. - Far precedere ogni prodotto da un numero di articolo (e se del caso dai segni e dai numeri riportati sulle scatole/confezioni). E) È obbligatorio indicare nella casella 8 la classificazione tariffaria delle merci almeno a livello di voce (codice di 4 cifre). Secondo la nuova nota esplicativa dell'articolo 17, è ammissibile una classificazione tariffaria della merce più specifica. Tuttavia, potrebbero sorgere problemi se il Messico e la Comunità avessero opinioni discordanti sull'esatta classificazione tariffaria di un prodotto. Indicando la classificazione di un prodotto soltanto a livello di voce (4 cifre), dovrebbe ridursi il rischio di interpretazione discordante per quanto riguarda l'esatta classificazione delle merci esportate dalla Comunità. Indicare sempre la classificazione tariffaria delle merci descritte nella casella 8 soltanto a livello di voce (4 cifre). RACCOMANDAZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SU FATTURA A) Le dichiarazioni su fattura possono essere compilate su una fattura o su un altro documento commerciale rilasciato nella Comunità. Secondo il Messico, gli "altri documenti commerciali" sono quelli esplicitamente menzionati nell'allegato III e nelle note esplicative, vale a dire la bolla di consegna, la polizza di carico e la distinta colli 2. Usare come documenti giustificativi per le "dichiarazioni su fattura" soltanto fatture, bolle di consegna, polizze di carico o distinte colli rilasciate nella Comunità. B) Ad ogni "esportatore autorizzato" viene rilasciato un numero di autorizzazione secondo una struttura indicativa. Alle autorità messicane è stato trasmesso un documento contenente tutte le strutture indicative dei numeri di autorizzazione rilasciati in tutti gli Stati membri della Comunità. Onde evitare il rischio di difficoltà all'atto dell'importazione, i numeri di autorizzazione devono sempre corrispondere alla struttura indicativa trasmessa da ciascuno Stato membro alla Commissione. Informare gli "esportatori autorizzati" dell'importanza di riprodurre esattamente sulla "dichiarazione su fattura" il numero di autorizzazione rilasciato dalle dogane. 2 In base alle disposizioni interne messicane, possono essere utilizzati come documenti giustificativi altri documenti commerciali, purché comprendano molti elementi informativi (per es. il nome completo dell'esportatore, il paese esportatore, il valore di ciascun prodotto e il valore totale di tutti i prodotti, ecc.).