531.44 Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare



Documenti analoghi
Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare

Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati tramite il patrimonio di PUBLICA 1

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero

del 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Codice delle obbligazioni

Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Legge federale sulla politica regionale

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Codice delle obbligazioni

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale

Legge federale sul commercio ambulante

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sull assicurazione diretta diversa dall assicurazione sulla vita

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

REGOLAMENTO DEL FONDO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca)

Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

Ordinanza sull emissione di obbligazioni fondiarie (OOF) 1

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne

visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC) 1,

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 35 capoversi 2 e 3 della legge del 23 settembre sulla navigazione marittima, 3 decreta:

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

ALLEGATOA alla Dgr n del 04 agosto 2009 pag. 1/5

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Modelli di finanziamento per clienti commerciali

Ordinanza sulla protezione dei marchi

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria

del 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008)

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Regolamento concernente la promozione della proprietà d abitazioni della cassa pensione pro

Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA Consiglio di amministrazione

Testo originale. Art. 1

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Regolamento CFSL. Nr Edizione ottobre Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Ordinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS

Ordinanza concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

visto l'art. 27 cpv. 2-4 della legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA) 1) del 22 marzo 1995

Ordinanza sulle concessioni e sul finanziamento dell infrastruttura ferroviaria

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Ordinanza sul collocamento in vista d adozione

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori

Codice civile svizzero

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

Accordo di commercio e di pagamenti fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale.

Accordo-quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazione svizzera e la Repubblica del Cile

Regolamento degli investimenti della Tellco fondazione di libero passaggio

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Transcript:

Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare del 14 giugno 2002 (Stato 1 luglio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 22 capoverso 1 e 52 della legge dell 8 ottobre 1982 1 sull approvvigionamento del Paese, ordina: Art. 1 Principio 1 Nell ambito dei crediti accordati, la Confederazione può concedere fideiussioni per il finanziamento di navi d alto mare se: a. una nave riveste importanza per l approvvigionamento economico del Paese e può essere messa al suo servizio; b. l acquirente o il proprietario della nave esercita regolarmente un attività nella navigazione marittima e garantisce una gestione efficace della nave; c. gli organi della società proprietaria e dell armatore sono qualificati dal profilo tecnico e di personale per dirigere un impresa di navigazione. 2 Non è concessa alcuna fideiussione: a. per il rifinanziamento di navi che, il 3 giugno 2002, erano già registrate sotto bandiera svizzera; b. se sussistono dubbi riguardo a un esercizio a lungo termine sotto bandiera svizzera; c. se una nave è acquistata principalmente per motivi diversi dalla gestione operativa dell attività di trasporto; d. se sussistono dubbi sul fatto che i presupposti per le necessarie certificazioni internazionali possano essere soddisfatti. Art. 2 Requisiti posti alle navi 1 Fideiussioni sono concesse soltanto per le navi che: a. sono in grado di attraversare l Atlantico, il Canale di Panama e quello di Suez; b. dispongono di sufficienti capacità di deposito, riserve di acqua potabile e possibilità di magazzinaggio per generi alimentari e pezzi di ricambio; RU 2002 1921 1 RS 531 1

Approvvigionamento economico c. sono dotate di strumenti di navigazione e di mezzi di comunicazione moderni; d. hanno meno di otto anni d età. 2 Per le navi che hanno più di otto anni di età sono concesse fideiussioni soltanto se le unità rivestono particolare interesse per l approvvigionamento economico del Paese. Art. 3 Entità della fideiussione 1 La fideiussione di mutui da parte della Confederazione non può superare, per ogni unità, l 85 per cento dei costi di costruzione o d acquisto compreso l interesse di un anno. 2 È tenuto debitamente conto del tipo, dell età e dello stato della nave nonché dei rischi finanziari ed economici. Art. 4 Domanda di fideiussione 1 Gli acquirenti o i proprietari di navi che intendono accendere un mutuo garantito della Confederazione devono inoltrare la domanda di fideiussione all Ufficio federale per l approvvigionamento economico del Paese (UFAE). Le domande sono trattate in base all ordine cronologico d entrata, in funzione della loro completezza e secondo le priorità stabilite dall UFAE in merito alla composizione della flotta. 2 Nella presentazione della domanda bisogna addurre la prova che il mutuatario soddisfa o soddisferà le disposizioni della legge federale del 23 settembre 1953 2 sulla navigazione marittima concernenti l iscrizione dell unità nel registro del naviglio svizzero. 3 La domanda dev essere corredata dei seguenti documenti: a. una descrizione della nave e un piano della stessa (piano generale e piano delle capacità); b. la prova dei costi di costruzione o d acquisto; c. nel caso di società proprietarie esistenti, l ultimo conto annuale del mutuatario con un rapporto dell ufficio di revisione, nel caso di nuove società un bilancio d apertura, un estratto autenticato del registro di commercio e gli statuti societari; d. un conto prospettivo dei flussi di capitali per l intera durata della fideiussione chiesta; e. il progetto di contratto di mutuo dal quale emergano l entità e la durata della fideiussione richiesta; f. una descrizione sul previsto impiego della nave; g. una descrizione dell organizzazione della società proprietaria e della società armatrice. 2 RS 747.30 2

Fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare. O 531.44 4 L UFAE può esigere, a spese del richiedente, ulteriore documentazione utile ed effettuare o fare effettuare accertamenti, in particolare se sussistono dubbi sullo stato della nave, sull origine dei fondi propri o sulle capacità degli organi responsabili di dirigere la società proprietaria o la società armatrice. Nella sua domanda il richiedente deve autorizzare l UFAE a effettuare o a fare effettuare accertamenti anche presso terzi. Art. 5 Decisione in merito alla concessione della fideiussione 1 Dopo avere esaminato la documentazione, l UFAE comunica al richiedente l esito e la sua decisione e gli rende noto a quali condizioni e oneri è eventualmente disposto a stipulare un contratto di fideiussione. 2 Nella sua decisione l UFAE tiene conto degli interessi dell approvvigionamento del Paese, in particolare dell idoneità della nave, della sua redditività, l idoneità tecnica e personale dell acquirente o del proprietario della nave, dell armatore e degli organi delle loro rispettive società. Art. 6 Documenti Se una domanda viene accolta, prima della conclusione del contratto fideiussorio bisogna inoltrare all UFAE i seguenti documenti: a. il contratto di mutuo firmato in modo giuridicamente valido; b. la conferma dell Ufficio svizzero del naviglio sull avvenuta o annunciata iscrizione della nave nel Registro svizzero del naviglio; c. l ipoteca sulla nave firmata in modo giuridicamente valido; d. i documenti di classificazione; e. le copie delle polizze di assicurazione della nave. Art. 7 Garanzie della Confederazione Per l assunzione del rischio di fideiussione il richiedente deve accordare a proprie spese alla Confederazione un diritto di pegno adeguato sulla nave e cedere tutte le pretese previste dalle usuali polizze di assicurazione sulla nave, sempre che il mutuante, con il consenso della Confederazione, non si sia fatto accordare tali garanzie. Art. 8 Contenuto del contratto di fideiussione e impegno della Confederazione 1 La Confederazione può garantire mediante contratto di fideiussione di diritto pubblico il rimborso del saldo del mutuo alla fine della durata della fideiussione, nonché, al massimo, l interesse per un anno, non appena è stato versato il mutuo ed è avvenuta l iscrizione della nave nel registro del naviglio svizzero. 3 3 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 lug. 2015, in vigore dal 1 lug. 2015 (RU 2015 2255). 3

Approvvigionamento economico 2 Essa può accordare fideiussioni semplici o solidali. Le fideiussioni solidali sono accordate soltanto se il mutuante concede un tasso d interesse più favorevole che per una fideiussione semplice. 3 I contratti di fideiussione possono essere conclusi per mutui in valuta svizzera, americana, inglese o giapponese nonché in euro. Una fideiussione di mutui in altre valute è ammessa soltanto eccezionalmente. 4 Anche se il mutuo è concesso in valuta estera, l importo della fideiussione dev essere indicato in franchi svizzeri. 5 Se al mutuante è stato accordato un diritto di pegno in vece della Confederazione, una realizzazione del pegno è ammessa soltanto con il consenso del fideiussore. Se la Confederazione nega il consenso, versa contemporaneamente l ammontare garantito. 6 Il fideiussore può chiedere la realizzazione del pegno prima che egli stesso venga chiamato a rispondere. 7 Del rimanente sono applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni 4 riguardanti la fideiussione (art. 492 segg.). Art. 9 Obblighi del mutuante 1 I mutuanti che concedono mutui garantiti da fideiussione della Confederazione devono impegnarsi nei confronti di questa a esaminare le domande di credito in base ai criteri usuali delle banche e a sorvegliare il rimborso dei mutui concessi. Devono notificare immediatamente per scritto alla Confederazione ogni rimborso avvenuto. 1bis Per tutelare i propri interessi finanziari, la Confederazione può obbligare il mutuante a esercitare una sorveglianza particolare e un influsso sulle attività aziendali del mutuatario. 5 2 Se la solvibilità del mutuatario è o diventa dubbia, l UFAE dev esserne immediatamente informato. Se il mutuante trascura la notifica tempestiva, risponde di tutti i danni che ne derivano. Art. 10 Durata 1 La durata della fideiussione è stabilita dall UFAE in base al tipo, all età e allo stato della nave. Per la costruzione di nuove unità è di 15 anni al massimo. 2 Per il finanziamento di navi già in esercizio, la durata è ridotta adeguatamente. 3 Per tutelare gli interessi finanziari della Confederazione, l UFAE può eccezionalmente prorogare in maniera adeguata la durata della fideiussione nel quadro della durata di vita economica della nave. 6 4 RS 220 5 Introdotto dal n. I dell O del 1 lug. 2015, in vigore dal 1 lug. 2015 (RU 2015 2255). 6 Introdotto dal n. I dell O del 1 lug. 2015, in vigore dal 1 lug. 2015 (RU 2015 2255). 4

Fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare. O 531.44 Art. 11 Sostituzione e scambio 1 Le navi per il cui finanziamento la Confederazione ha contratto una fideiussione possono essere alienate prima che sia trascorsa la metà della durata della fideiussione soltanto con l approvazione dell UFAE. L acquirente o il proprietario della nave deve rimborsare interamente il mutuo e impegnarsi a sostituire entro il termine di due anni la nave venduta mediante altre unità. L UFAE può prorogare questo termine o rinunciare eccezionalmente a un acquisto sostitutivo 2 Per la durata della fideiussione, l acquirente o il proprietario della nave ha il diritto di scambiarla con un altra unità sempreché la posizione della Confederazione come fideiussore non venga in tal modo peggiorata. Lo scambio dev essere approvato dall UFAE. Art. 12 7 Riutilizzazione dei fondi ammortizzati della fideiussione 1 Se un acquirente o un proprietario ha ammortizzato per una nave almeno la metà di un mutuo garantito da fideiussione, l UFAE può autorizzare una nuova richiesta di fideiussione dello stesso importo per il finanziamento di altre navi secondo i criteri della presente ordinanza. 2 Per tutelare gli interessi finanziari della Confederazione, l UFAE può autorizzare una nuova richiesta di fideiussione dello stesso importo per il finanziamento della stessa nave. Art. 13 Obbligo di informare e ispezione 1 Gli acquirenti o i proprietari di navi che hanno ottenuto un mutuo garantito da fideiussione devono presentare all UFAE entro i termini stabiliti dal Codice delle obbligazioni 8 il conto annuale corredato del rapporto dell ufficio di revisione. L UFAE può in qualsiasi momento esigere ulteriore documentazione per valutare la situazione finanziaria ed economica dell acquirente o del proprietario della nave; può inoltre obbligare lo stesso a prendere misure, in particolare di risanamento, per tutelare gli interessi finanziari della Confederazione. 9 2 L UFAE è autorizzato a ispezionare in qualsiasi momento a spese dell acquirente o del proprietario le navi che saranno o che sono state finanziate mediante fideiussione. Esso coordina le sue ispezioni con quelle dell Ufficio svizzero della navigazione marittima. Art. 14 Obbligo di prendere a bordo attrezzature di sicurezza Il settore trasporti può obbligare gli acquirenti o proprietari di navi che hanno ottenuto un mutuo garantito da fideiussione di prendere a bordo le attrezzature di sicurezza per la nave e per il personale fornite dalla Confederazione. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 lug. 2015, in vigore dal 1 lug. 2015 (RU 2015 2255). 8 RS 220 9 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 lug. 2015, in vigore dal 1 lug. 2015 (RU 2015 2255). 5

Approvvigionamento economico Art. 15 Esecuzione 1 L UFAE è incaricato dell esecuzione della presente ordinanza. 2 Esso notifica all Amministrazione federale delle finanze qualsiasi fideiussione e qualsiasi rimborso di mutui. Art. 16 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del 24 giugno 1992 10 concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare è abrogata. Art. 17 Disposizioni transitorie Per le fideiussioni concesse in base alle disposizioni dell ordinanza del 24 giugno 1992 11 concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento navi svizzere d alto mare, rimane applicabile il diritto anteriore. Art. 17a 12 Disposizioni transitorie della modifica del 1 luglio 2015 1 Fatto salvo il capoverso 2, alle fideiussioni già esistenti il 1 luglio 2015 alle ore 18.00 rimane applicabile il diritto anteriore. 2 Gli articoli 9 capoverso 1 bis, 10 capoverso 3, 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 si applicano anche alle fideiussioni già esistenti. Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio 2002. 10 [RU 1992 1333] 11 [RU 1992 1333] 12 Introdotto dal n. I dell O del 1 lug. 2015, in vigore dal 1 lug. 2015 (RU 2015 2255). 6