REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE



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ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 57 del 22/12/98 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO - COMPETENZA E CRITERI GENERALI 1. Il presente Regolamento disciplina l applicazione delle sanzioni amministartive tributarie nel Comune di ;Madesimo. 2. Per quanto non disciplinato dal Regolamento, si applicano le disposizioni di legge ed in particolare quelle di cui ai decreti legislativi 18/12/1997 n. 471, 472 e 473 e successiv emodifiche ed integrazioni. 3. Competente a irrogare le sanzioni è il responsabile del tributo, individuato e nominato ai sensi delle singole leggi d'imposta, il quale graduerà le sanzioni, tenendo conto dei seguenti elementi: a) condizione soggettiva dell'autore della violazione b) gravità della violazione 4. Gli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono valutati in base ai parametri e coefficienti stabiliti nei successivi articoli, tenendo conto che la sanzione minima prevista dalla legge è aumentata di una percentuale, da applicare sulla differenza fra la sanzione massima e quella minima, determinata tenendo conto dei parametri di valutazione della specifica violazione. 5. La maggiorazione percentuale della sanzione minima, di cui al precedente comma 2, è pari al rapporto tra la somma dei coefficienti, previsti nei successivi articoli 2, 3 4 e 5, attribuibili alla specifica violazione e la somma dei valori massimi dei predetti coefficienti, moltiplicando il risultato per cento. 6. Sono stabiliti i seguenti parametri per la determinazione della sanzione: a) gravità della violazione; b) comportamento dell'autore della violazione; c) personalità del trasgressore; d) condizioni economico sociali dell'autore della violazione (applicabile solo quando gli uffici comunali potranno accedere, in tempo reale, ai dati in possesso dell'anagrafe tributaria). ARTICOLO 2 - GRAVITA' DELLA VIOLAZIONE 1. La gravità della violazione è determinata in relazione all'ammontare del tributo evaso (calcolato su base annua), con applicazione dei seguenti coefficienti: a) coefficiente = zero se si tratta di una violazione formale o se il tributo evaso è inferiore a lire 1.000.000; b) coefficiente = 50 se il tributo evaso è compreso fra lire 1.000.000 e lire 3.000.000; c) coefficiente = 100 se il tributo evaso supera lire 3.000.000.

ARTICOLO 3 - COMPORTAMENTO DELL'AUTORE DELLA VIOLAZIONE 1. Il comportamento dell'autore della violazione è valutato tenendo conto della collaborazione prestata con gli uffici comunali, a seguito dell'invito a esibire o trasmettere atti e documenti, a compilare e restituire questionari rilevanti ai fini dell'accertamento, secondo i seguenti coefficienti: a) coefficiente = zero se il trasgressore ha compilato in ogni sua parte e restituito tempestivamente i questionari, ovvero ha esibito o trasmesso tempestivamente gli atti e i documenti richiesti, se il trasgressore abbia commesso meri errori materiali (versamento ad altro ente e simili), se abbia pagato spontaneamente il tributo, anche oltre il temrine previsto per il ravvedimento operoso; b) coefficiente = 50 se il trasgressore ha compilato in modo incompleto o restituito con ritardo i questionari, ovvero ha esibito o trasmesso solo parte degli atti e dei documenti richiesti, e/o li ha trasmessi con ritardo; c) coefficiente = 100 se il trasgressore non ha restituito i questionari, ovvero non ha esibito o trasmesso gli atti ed i documenti richiesti ARTICOLO 4 - PERSONALITA' DELL'AUTORE DELLA VIOLAZIONE 1. La personalità dell'autore della violazione è desunta dai suoi precedenti fiscali, in relazione al numero delle violazioni tributarie in base alle quali è stato iscritto nei ruoli coattivi, da parte del Comune, secondo i seguenti coefficienti: a) coefficiente = zero se il trasgressore non ha precedenti iscrizioni a ruolo. b) coefficiente = 50 se il trasgressore ha da 1 a 3 precedenti iscrizioni a ruolo; c) coefficiente = 100 se il trasgressore ha oltre 3 precedenti iscrizioni a ruolo. 2. Per precedente iscrizione a ruolo si intende quella effettuata prima dell'emissione dell'atto di contestazione delle violazioni o dell'avviso di accertamento. ARTICOLO 5 - CONDIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI DELL'AUTORE DELLA VIOLAZIONE 1. Le condizioni economiche e sociali dell'autore della violazione sono valutate, tenendo conto della situazione reddituale e patrimoniale del contribuente, secondo i seguenti coefficienti: a) coefficiente = zero se il trasgressore ha conseguito un reddito imponibile inferiore a quello massimo stabilito, tempo per tempo, dalla legge per accedere ai mutui per l'edilizia agevolata (con le relative modalità di calcolo) e lo stesso sia proprietario di beni immobili di valore complessivo inferiore a 300.000.000. b) coefficiente = 50 se il trasgressore ha conseguito un reddito imponibile superiore a quello massimo stabilito, tempo per tempo, dalla legge per accedere ai mutui per l'edilizia agevolata (con le relative modalità di calcolo) ma inferiore al doppio di tale valore e lo stesso sia proprietario di beni immobili di valore complessivo compreso fra lire 300.000.001 e 600.000.000.

c) coefficiente = 100 se il trasgressore ha conseguito un reddito imponibile superiore al doppio di quello massimo stabilito, tempo per tempo, dalla legge per accedere ai mutui per l'edilizia agevolata (con le relative modalità di calcolo) e lo stesso sia proprietario di beni immobili di valore complessivo superiore a 600.000.000. 2. per reddito imponibile si intende quello rilevante ai fini delle imposte dirette, relativo al periodo d'imposta precedente a quello in cui viene emesso l'atto di contestazione delle violazioni o l'avviso di accertamento e per il quale sia già scaduto l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. 3. Per la valutazione del patrimonio immobiliare si fa riferimento al valore assunto ai fini del calcolo dell'ici, con riferimento al 1^ gennaio dell'anno precedente a quello in cui viene emesso l'atto di contestazione delle violazioni o l'avviso di accertamento e per il quale sia già scaduto l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. 4. Nel caso in cui il patrimonio e il reddito del trasgressore non ricadano nello stesso scaglione di cui al comma 1, si considera prevalente l'elemento patrimoniale, ai fini dell'individuazione del coefficiente applicabile. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo saranno applicate solo quando gli uffici comunali potranno accedere, in tempo reale, ai dati in possesso dell'anagrafe tributaria. ARTICOLO 6 - CONCORSO DI VIOLAZIONI E CONTINUAZIONE 1. In caso di concorso di violazioni il contravventore è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di una percentuale così determinata : a) 25% se, anche con più azioni od omissioni, compie due violazioni formali della medesima disposizione, ovvero se con una sola azione od omissione viola due disposizioni, anche relative a tributi diversi ; b) 100% se, anche con più azioni od omissioni, compie da tre a cinque violazioni formali della medesima disposizione, ovvero se con una sola azione od omissione viola da tre a cinque disposizioni, anche relative a tributi diversi ; c) 200% se, anche con più azioni od omissioni, compie più di cinque violazioni formali della medesima disposizione, ovvero se con una sola azione od omissione viola più di cinque disposizioni, anche relative a tributi diversi. 2. In caso di continuazione, il contravventore è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di una percentuale così determinata : a. 25% se, anche in tempi diversi, compie due violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell imponibile, ovvero la liquidazione anche periodica del tributo ; b. 100% se, anche in tempi diversi, compie da tre a cinque violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell imponibile, ovvero la liquidazione anche periodica del tributo ; c. 200% se, anche in tempi diversi, compie più di cinque violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell imponibile, ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. 3. Se le violazione di cui sopra rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto.

4. Nel caso in cui le violazioni in parola riguardino periodi d imposta diversi, la sanzione base viene aumentata : a) del 50% se i periodi di imposta sono in numero di due b) del 100% se i periodi di imposta sono tre; c) del 300% se i periodi di imposta sono più di quattro. ARTICOLO 7 - RECIDIVA 1. In caso di recidiva, come prevista e definita dal comma 3 dell'ari. 7 del D.Lgs. 472/97, sanzione è aumentata : a) del 15% nel caso di violazioni che non incidono sull ammontare del tributo o in cui la violazione abbia comportato un evasione del tributo complessiva inferiore a lire 2.000.000. b) del 30% nel caso in cui la violazione abbia comportato un evasione del tributo complessiva da lire 2.000.000 a 5.000.000. c) del 50% nel caso in cui la violazione abbia comportato un evasione del tributo complessiva superiore a lire 5.000.000. ARTICOLO 8 - POTERE RIDUTTIVO 1. In relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97, ricorre sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare della sanzione stessa è superiore al doppio del tributo evaso. In tal caso, la sanzione viene ridotta a tale misura (doppio del tributo dovuto), purché non si riduca ad un valore inferiore alla metà del minimo della sanzione di legge. ARTICOLO 9 - RAVVEDIMENTO OPEROSO 1. L istituto del ravvedimento operoso, in quanto applicabile ai singoli tributi, può avere applicazione, così come recita l art. 13 - comma 1 - del D.Lg.vo n. 472/97, di seguito riportato: "13. Ravvedimento. - 1 La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative d'accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11 - comma 1 - abbiano avuto formale conoscenza: a) ad 1/8 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso è eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione; b) ad 1/8 del minimo, nei casi d'omissione o d'errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore; c) ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa l'anno nel corso dl qual è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

d) ad 1/8 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni";